Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Weinviertel].
(Comunicazione 08/09/2020, pubblicata in G.U.U.E. 8 settembre 2020, n. C 298)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
"Weinviertel"
Numero di riferimento: PDO-AT-A0206-AM01
Data della comunicazione: 21.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Descrizione e motivi
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Weinviertel
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
La denominazione di origine "Weinviertel" può essere utilizzata solo per i vini della varietà Grüner Veltliner con caratteristiche note varietali marcatamente fruttate e speziate (pepate), sebbene sia tollerato un assemblaggio (massimo 15 %) con altri vitigni di qualità senza che la denominazione sia pregiudicata. Ulteriori caratteristiche organolettiche figurano nel disciplinare di produzione.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Restrizioni applicabili all'elaborazione
Per la denominazione di origine "Weinviertel" sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935. L'eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l'Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell'eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l'arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b) Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine "Weinviertel" comprende i distretti di Gänserndorf, Korneuburg (fatta eccezione per il comune di Stetteldorf am Wagram), Mistelbach, Hollabrunn e Horn nell'Austria inferiore.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Grüner Veltliner - Weißgipfler
8. Descrizione del legame/dei legami
Le condizioni geologiche nella regione del Weinviertel possono essere suddivise in 5 diverse aree: il "Massiccio boemo" rappresenta il rilievo del Weinviertel che segna il confine con la regione del Waldviertel. La "roccia primitiva" (granito, gneiss, ardesia) può essere riconosciuta dalla diversa resistenza agli agenti atmosferici dei diversi tipi di roccia.
La "zona della molassa" si estende sulla zona occidentale del Weinviertel. È costituita principalmente da diversi tipi di rocce sedimentarie sciolti, quali argilla, limo, sabbia, ghiaia e talvolta anche calcare. Si è formata nel Cenozoico e si basa su depositi alpini a sud e sul Massiccio boemo a nord e ad ovest. La "Waschbergzone" (zona del Waschberg) si estende dal Waschberg, vicino a Stockerau, alla Moravia meridionale, passando per i monti Leiser, Staatz, Falkenstein. Diciassette milioni di anni fa fu spinta tra la zona molassa e il bacino di Vienna, creando le cosiddette "Durchspießungsklippen" (falesie diapiriche), come il cono calcareo della falesia di Staatz che si erge completamente isolato.
La "zona del flysch" è costituita da due catene di colline che abbracciano il bacino di Korneuburg. Si tratta delle propaggini più orientali delle Alpi. Con il termine flysch si indicano rocce che tendono a scivolare. A seguito dei movimenti tettonici i sedimenti sciolti accumulati scivolarono verso il fondo del mare: le sabbie più grossolane si sono depositate più in basso mentre le argille più fini nello strato superiore. Nel tempo tali sedimenti sono solidificati e sono divenuti, rispettivamente, arenaria e marna argillosa. La parte orientale della regione del Weinviertel è inclusa nel bacino di Vienna, uno spazio di sedimentazione indipendente formato da vari tipi di roccia che si è originato mediante dilatazioni e fenditure del sottosuolo nella zona di passaggio tra le Alpi e i Carpazi. In alcuni punti si possono osservare delle faglie (Steinberg vicino a Zistersdorf) lungo le quali è affondato il sottosuolo.
La regione del Weinviertel può essere considerata di "clima pannonico". Dal punto di vista termico è continentale, mentre da quello igrometrico è invece oceanica. Il vino presenta le seguenti caratteristiche tipiche:
colore: giallo chiaro, giallo verdolino;
aroma: bouquet tipico della varietà;
sapore: fruttato, speziato, pepato; nessuna nota di legno; tenore alcolico non troppo elevato; nessuna nota di botrite. La regione del Weinviertel è da sempre la regione austriaca più importante per la varietà Grüner Veltliner. Soprattutto i terreni di loess associati alle notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte dovute al clima costituiscono la base per l'aroma tipico del Grüner Veltliner. La nota "pepata" del sapore del Grüner Veltliner si riscontra principalmente nella regione viticola del Weinviertel.
La struttura prevalentemente a conduzione familiare delle aziende consente il passaggio di generazione in generazione dello stile di vinificazione tradizionale, contribuendo così al carattere deciso del Grüner Veltliner della regione del Weinviertler.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
secondo la legge austriaca un vino della denominazione di origine "Weinviertel" può essere immesso in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l'ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad analisi analitiche ed organolettiche un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine "Weinviertel" (cfr. disciplinare).
La prova sensoriale è effettuata da un'apposita commissione d'assaggio ufficiale, composta da sei assaggiatori e un presidente. I campioni sono degustati alla cieca. Sul modulo d'assaggio figurano solo le informazioni necessarie per la valutazione, come le indicazioni relative alla specificazione tradizionale e all'annata. Gli assaggiatori valutano in base alla propria esperienza e sulla base di vini di riferimento se i vini presentati sono tipici per l'origine della regione del Weinviertel (distretto vitivinicolo) e atti alla commercializzazione (privi di difetti). La domanda di valutazione prevede solo le risposte SÌ e NO. In caso di valutazione negativa il rifiuto deve essere giustificato per iscritto. Il campione è soddisfacente sul piano sensoriale se la maggioranza degli assaggiatori ha emesso un giudizio positivo. In caso di rapporto 4:2, il campione è sottoposto a un'altra commissione d'assaggio.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.