Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 08-09-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 08-09-2020
Numero gazzetta: 298

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Leithaberg].

(Comunicazione 08/09/2020, pubblicata in G.U.U.E. 8 settembre 2020, n. C 298)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Leithaberg»

Numero di riferimento: PDO-AT-A0216-AM01

Data della comunicazione: 21.2.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).


DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Leithaberg

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

La denominazione di origine «Leithaberg» può essere utilizzata soltanto per vini con spiccate caratteristiche varietali fruttate, minerali e speziate (con le note fruttate primarie chiaramente in secondo piano). Ulteriori caratteristiche organolettiche figurano nel disciplinare di produzione. Per la produzione dei vini bianchi sono autorizzate esclusivamente le varietà Pinot Blanc, Chardonnay, Neuburger e Grüner Veltliner o un assemblaggio di queste varietà. Per la produzione dei vini rossi è permesso soltanto l’uso della varietà Blaufränkisch.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Restrizioni applicabili all’elaborazione

Per la denominazione di origine «Leithaberg» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.

Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.

b.   Rese massime

10 000 kg di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona vitivinicola «Leithaberg» è costituita dal distretto di Eisenstadt-Umgebung, dalle città statutarie di Eisenstadt e Rust e dai comuni di Jois e Winden, nonché dai vigneti di Hausberg, Neuberg, Marthal e Landstraße Hutweidedi nel comune di Neusiedl am See.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Weißer Burgunder - Pinot Blanc

Neuburger

Weißer Burgunder - Weißburgunder

Weißer Burgunder - Klevner

Grüner Veltliner - Weißgipfler

Blaufränkisch - Frankovka

Chardonnay - Morillon

8.   Descrizione del legame/dei legami

Il suolo è costituito essenzialmente da gneiss cristallino e scisto che nel corso di milioni di anni sono stati ricoperti da calcare della Leitha terziario solidificato. Quindici milioni di anni fa si formò una rift lungo la linea della «Thermenregion», lasciando roccia primitiva e scisto. Oggi i minerali risultato della degradazione della roccia primitiva, l’argilla sabbiosa ma soprattutto l’ardesia e il calcare conchiglifero, determinano il carattere dei vini della regione. Questi tipi di suoli conferiscono ai vini una nota speziata minerale.

La struttura produttiva nella regione viticola del Leithaberg è caratterizzata da aziende a conduzione familiare che elaborano prevalentemente uve di produzione propria e che spesso praticano anche la vendita diretta in azienda. Esiste un legame forte tra il turismo fiorente e il settore vitivinicolo. Le viti sono allevate quasi esclusivamente con forme a controspalliera.

Il vino deve presentare le seguenti caratteristiche tipiche: sapore peculiare della regione, fine, speziato, elegante, minerale con note di legno assenti o appena percettibili; odore con bouquet proprio della regione fruttato, speziato e fresco, con note fruttate primarie in secondo piano. Le caratteristiche dei vini «Leithaberg DAC» sono determinate da due fattori: i monti della Leitha a nord-ovest e il lago di Neusiedl a sud-est. Grazie ai suoi venti caldi, il lago di Neusiedl conferisce ai vini la maturazione essenziale. Le montagne della Leitha assicurano notti fresche e danno ai vini aromi fruttati, freschezza, finezza e vivacità. I suoli su cui si producono i vini «Leithaberg DAC» sono principalmente calcarei e ardesiaci. Il calcare conchiglifero conferisce ai vini una nota leggermente salata ed eleganza. L’ardesia, a sua volta, apporta ai vini la necessaria tensione e il carattere.

La struttura prevalentemente a conduzione familiare delle aziende consente il passaggio di generazione in generazione dello stile di vinificazione tradizionale, contribuendo così al carattere deciso dei vini «Leithaberg».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

secondo la legge austriaca un vino della denominazione di origine «Leithaberg» può essere immesso in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad analisi analitiche ed organolettiche un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Leithaberg» (cfr. disciplinare). Chiunque intenda presentare domanda di attribuzione del contrassegno numerato dello Stato per un vino con denominazione di vendita «Leithaberg» deve comunicarlo per iscritto ogni anno al comitato vinicolo regionale del Burgenland. La degustazione da parte della commissione nel contesto dell’iter per l’attribuzione del contrassegno numerato dello Stato deve avvenire esclusivamente presso l’Ufficio federale per la viticoltura di Eisenstadt. Tutti gli assaggiatori della commissione ufficiale devono essere stati formati alla valutazione del tipico profilo gustativo dell’«Leithaberg DAC» dal comitato regionale del Burgenland. Il vino corrisponde ai parametri sensoriali se almeno cinque dei sei assaggiatori esprimono parere positivo. Se la denominazione «Leithaberg DAC» viene rifiutata perché il risultato è di 4:2, i campioni dovranno essere sottoposti al giudizio di un’altra commissione.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html