Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Oberösterreich].
(Comunicazione 07/09/2020, pubblicata in G.U.U.E. 7 settembre 2020, n. C 295)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Oberösterreich »
Numero di riferimento: PDO-AT-A0223-AM01
Data della comunicazione: 21.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Descrizione e motivi
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Oberösterreich
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Vino spumante di qualità
4. Descrizione del vino (dei vini)
La denominazione di origine «Oberösterreich» può essere utilizzata per il vino e per il vino spumante di qualità, sebbene in pratica non sia mai adoperata per quest’ultima categoria. I vini «Oberösterreich» sono principalmente «Qualitätsweine» (vini di qualità). I parametri analitici più importanti figurano nel disciplinare di produzione.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per la denominazione di origine «Oberösterreich» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e con dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b) Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine «Oberösterreich» comprende l’intero Land austriaco dell’Austria superiore.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Roter Veltliner
St. Laurent
Zweigelt - Rotburger
Blauburger
Rathay
Jubiläumsrebe
Blauer Burgunder - Blauburgunder
Grüner Veltliner - Weißgipfler
Goldburger
Grauer Burgunder - Ruländer
Bouvier
Muskateller - Roter Muskateller
Neuburger
Frühroter Veltliner - Malvasier
Weißer Burgunder - Klevner
Blaufränkisch - Frankovka
Furmint
Rotgipfler
Roesler
8. Descrizione del legame/dei legami
Un numero ridotto di aziende isolate produce vino in zone che presentano fattori climatici favorevoli. I suoli in queste zone che presentano fattori climatici favorevoli sono costituiti da terreni con rocce sedimentarie di Tegel, argillosi, sabbiosi e detritici, dai quali affiorano localmente antichi banchi corallini di calcare della Leitha. Tali suoli sono ideali per la produzione di vini bianchi fruttati, non da ultimo in ragione della loro buona capacità di ritenzione idrica.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
secondo la legge sul vino austriaca, i vini a denominazione di origine «Oberösterreich», ad eccezione dei vini con la specificazione «Sekt», «Qualitätsschaumwein» e «Hauersekt», possono essere immessi in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad analisi analitiche ed organolettiche un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Oberösterreich» (cfr. disciplinare).
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.