Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Kärnten].
(Comunicazione 21/08/2020, pubblicata in G.U.U.E. 21 agosto 2020, n. C 276)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Kärnten»
Numero di riferimento: PDO-AT-A0218-AM01
Data della comunicazione: 21.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Descrizione e motivi
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Kärnten
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Vino spumante di qualità
4. Descrizione del vino(dei vini)
La denominazione di origine «Kärnten» può essere utilizzata per il vino e per il vino spumante di qualità, sebbene in pratica non sia mai adoperata per quest’ultima categoria. I vini «Kärnten» sono principalmente «Qualitätsweine» (vini di qualità). Le caratteristiche analitiche figurano nel disciplinare di produzione.
I vini «Kärnten» sono prodotti anche con altre specificazioni (ad esempio «Kabinett», «Spätlese», «Eiswein»). Le relative caratteristiche analitiche figurano nel disciplinare di produzione. Dal punto di vista organolettico, i vini si caratterizzano prevalentemente come fruttati, secchi e aromatici; ulteriori caratteristiche organolettiche figurano nel disciplinare di produzione.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per la denominazione di origine «Kärnten» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b) Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine «Kärnten» comprende l’intero Land austriaco della Carinzia.
7. Varietà principale/i di uva da vino
Zweigelt - Rotburger
Grüner Veltliner - Weißgipfler
Zweigelt - Blauer Zweigelt
8. Descrizione del legame/dei legami
La Carinzia confina a ovest con il Tirolo orientale, a nord-ovest con Salisburgo, a nord-est e a est con la Stiria e a sud con la Slovenia e le regioni italiane del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto. I confini sono costituiti quasi esclusivamente da creste montuose: a nord dagli Alti Tauri e dalle Alpi della Gurktal, a est dalle Alpi di Kor, a sud dalle Alpi carniche e dalle Caravanche, a ovest dalle Dolomiti di Lienz e dal Gruppo dello Schober.
Il restringimento a soli 44 km che si può osservare pressappoco al centro del territorio del Land, unitamente alle diverse caratteristiche orografiche, divide l’Alta Carinzia, contraddistinta da alti rilievi montuosi, dalla Bassa Carinzia, occupata prevalentemente dalla conca di Klagenfurt e da ampie valli fluviali. La Carinzia si trova nella zona climatica temperata dell’Europa centrale. L’influenza del clima mediterraneo è generalmente sovrastimata. Anche la catena alpina principale, pur costituendo un confine meteorologico, non rappresenta un confine climatico. Il clima è tuttavia fortemente influenzato dall’esposizione a sud, dall’orografia e da altre condizioni locali, che determinano numerosi microambienti.
La struttura produttiva nella regione viticola della Carinzia è caratterizzata da aziende a conduzione familiare che elaborano prevalentemente uve di produzione propria e che spesso praticano anche la vendita diretta in azienda. Le viti sono allevate quasi esclusivamente con forme a controspalliera.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
secondo la legge sul vino austriaca, i vini a denominazione di origine «Kärnten», ad eccezione dei vini con la specificazione «Sekt», «Qualitätsschaumwein» e «Hauersekt», possono essere immessi in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html