Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 13-08-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 13-08-2020
Numero gazzetta: 265

Avviso di apertura di una procedura d’esame dell’Unione a seguito di una denuncia concernente ostacoli agli scambi ai sensi del regolamento (UE) 2015/1843 posti dagli Stati Uniti messicani e costituiti da misure che incidono sull’importazione di «Tequila».

(Comunicazione 13/08/2020, pubblicata in G.U.U.E. 13 agosto 2020, n. C 265)


L’8 giugno 2020 la Commissione europea ha ricevuto da un’associazione industriale una denuncia, presentata in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1843, concernente ostacoli all’importazione di «Tequila» dal Messico nell’Unione europea.


1.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto delle misure messicane è la bevanda spiritosa «Tequila».

2.   Paese interessato

Stati Uniti messicani.

3.   Sintesi della denuncia

Nella denuncia si afferma che, in data 7 febbraio 2020, il Consejo Regulador del Tequila (CRT) messicano ha annunciato che non avrebbe più rilasciato certificati di esportazione a Tequilas del Señor, una società produttrice di «Tequila» che esporta tale prodotto vendendolo a France Boissons, un’affiliata di Heineken NV. Nella denuncia si afferma che il rifiuto è fondato sulla contestazione del CRT secondo cui la birra Desperados di Heineken - una birra aromatizzata alla «Tequila» - viola la norma tecnica messicana applicabile all’utilizzo dell’indicazione geografica (IG) «Tequila».

Il CRT è un’associazione che rappresenta gli interessi dei produttori di «Tequila» del Messico e a cui il governo messicano ha conferito determinati poteri, compreso un mandato da parte dell’Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial di tutelare l’IG «Tequila» contro le frodi e gli abusi in tutto il mondo. Il CRT è anche incaricato del rilascio dei certificati di esportazione ai produttori di «Tequila» previa verifica della conformità della produzione di ciascuna spedizione di «Tequila» alle relative specifiche tecniche. In quanto organismo di valutazione della conformità, il CRT è sottoposto all’autorità del ministero degli Affari economici del Messico attraverso la sua agenzia di regolazione, la Dirección General de Normas (DGN).

Nella denuncia si afferma che il rifiuto del Messico di rilasciare un certificato di esportazione per la «Tequila» destinata all’Unione europea è incompatibile con l’articolo XI del GATT 1994 e con l’accordo UE-Messico del 1997 sulle bevande spiritose.

4.   Procedura

La Commissione condurrà un’inchiesta per esaminare la denuncia. Le parti interessate possono trasmettere informazioni per iscritto su questioni specifiche sollevate dalla denuncia o fornire elementi di prova.

In conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1843, le parti interessate possono prendere visione delle informazioni nel fascicolo della Commissione, tranne i documenti a uso interno e le informazioni riservate, purché tali informazioni siano pertinenti ai loro interessi e siano utilizzate dalla Commissione nell’inchiesta. Le informazioni sono trattate come riservate se la loro eventuale pubblicazione rischia di avere conseguenze negative rilevanti per chi le ha fornite o ne costituisce la fonte. Le parti interessate possono inoltre chiedere alla Commissione di essere informate dei fatti e delle considerazioni essenziali risultanti dall’inchiesta.

La Commissione può sentire le parti interessate.

Entro cinque mesi dalla data di pubblicazione (sette mesi nei casi più complessi) la Commissione sottopone una relazione sui risultati della procedura d’esame al comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1843.

Le informazioni e le domande di audizione sono inviate per iscritto al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

TRADE.F.3 – Legal aspects of trade and sustainable development and investment

CHAR 6/135

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

5.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, conformemente alla decisione (UE) 2019/339. Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta ed esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti e le domande di audizione di terzi.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul seguente sito web: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

6.   Termini

Qualsiasi persona diversa dal denunciante e dai rappresentanti del Messico che desideri essere considerata una parte interessata lo chiede per iscritto alla Commissione entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e indica con precisione i motivi per cui debba essere considerata come avente un interesse nel procedimento. Le domande di audizione presentate da una parte interessata devono pervenire alla Commissione entro lo stesso termine e indicare con precisione i motivi per cui tale parte è direttamente interessata all’esito della procedura. Le richieste di intervento del consigliere-auditore devono essere presentate il prima possibile e in ogni caso entro 15 giorni dopo il verificarsi dell’evento su cui si basa la richiesta. Tali richieste sono formulate per iscritto e riportano le questioni da sottoporre all’attenzione del consigliere-auditore, compresa una spiegazione di come i diritti del richiedente risultino pregiudicati.

7.   Protezione dei dati

I dati personali raccolti nel corso della presente procedura d’esame saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.