Decreto concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Franciacorta”.
(Decreto 04/08/2020, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 90 della citata Legge n. 238/2016, fino all’emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge e dei citati Reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto DM 7 novembre 2012;
VISTO il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta dei vini “Franciacorta”, così come da ultimo modificato con il provvedimento ministeriale 04.04.2017, concernente modifiche ordinarie allo stesso disciplinare ai sensi dell’art. 61 del Reg. UE n. 33/2019, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità –Vini DOP e IGP e sulla G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019 UE;
VISTA la domanda del Consorzio per la tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (BS) , presentata in data 31/7/2020 tramite la Regione Lombardia, intesa ad ottenere la modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP Franciacorta”, ai sensi degli articoli 14 e 18 del Reg. (UE) 2019/33 e dell’articolo 11 del (UE) 2019/34, al fine di poter ridurre il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve Chardonnay, Pinot nero e Pinot bianco, previsto all’articolo 4, comma 5.1 del disciplinare, da 9,5% vol a 9 % vol, nonché di poter effettuare limitatamente alla corrente vendemmia anche la raccolta meccanica delle uve, anziché la sola raccolta manuale come previsto dall’art. 4, comma 5.2 del disciplinare;
TENUTO CONTO delle motivazioni intese a supportare le predette modifiche temporanee del disciplinare di produzione in questione, in base alle quali gli effetti negativi dovuti al perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19, che in particolare sono tali da generare difficoltà per un adeguato reperimento di manodopera specializzata per procedere all’imminente vendemmia 2020, possono essere contenuti rispettivamente:
- mediante l’anticipo di qualche giorno della vendemmia, anche con uve aventi un titolo alcolometrico minimo naturale inferiore di 0,5% a quello prescritto, riducendo nel contempo il rischio di raccogliere l’uva ad uno stadio di maturazione troppo avanzato e con caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche non idonee alla produzione dei vini DOP in questione;
- il ricorso alla vendemmia meccanica, in modo da completare la vendemmia in carenza di manodopera e procedere alla raccolta in un breve arco di tempo, senza comunque compromettere il livello qualitativo minimo dei prodotti base e dei vini della denominazione in questione;
VISTA la nota n. M1.2020.0182121 del 3/08/2020 della Regione Lombardia, con la quale è stato espresso il parere favorevole all’accoglimento della predetta richiesta;
RITENUTE valide motivazioni intese a supportare le modifiche temporanee del disciplinare di produzione della DOP “Franciacorta” nei termini sopra evidenziati, che si prefiggono, per un periodo transitorio, limitatamente alla corrente vendemmia 20202, di limitare gli effetti negativi sul livello qualitativo delle uve e dei prodotti base destinati all’elaborazione dei vini DOP “Franciacorta”, nonché di limitare i danni economici per i produttori vitivinicoli interessati e di salvaguardare l’immagine della denominazione di origine in questione;
RITENUTO che sussistono i presupposti tecnico giuridici per l’accoglimento della domanda di modifica temporanea del disciplinare in questione, in conformità all’articolo 18 del Reg. UE n. 33/2019, e che, in particolare, nelle more dell’adozione delle specifico decreto procedurale, come sopra richiamato, per l’esame della modifica temporanea in questione è stata applicata l’analoga procedura nazionale semplificata di cui all’articolo 10, comma 8, del citato DM 7 novembre 2012 e che, in tale ambito normativo, è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare con il presente decreto la “modifica temporanea” del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini “Franciacorta” nei termini sopra evidenziati, limitatamente alla corrente vendemmia 2020;
RITENUTO altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione della “modifica temporanea” del disciplinare di produzione, nonché alla comunicazione della stessa modifica alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell’articolo 30, par. 1, lettera a) del Reg. UE n. 34/2019;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);
DECRETA
Articolo 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini “Franciacorta”, così come consolidato con le modifiche da ultimo approvate con il provvedimento ministeriale 04.04.2017 richiamato in premessa, sono approvate, limitatamente alla corrente vendemmia 2020, le seguenti “modifiche temporanee”:
a) all’articolo 4, al comma 4.5.1, ultimo capoverso, la frase “Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini derivanti dalle uve Chardonnay, Pinot nero e Pinot bianco è di 9,5% vol.”, è sostituita con la seguente:
“Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini derivanti dalle uve Chardonnay, Pinot nero e Pinot bianco è di 9% vol.”;
b) all’articolo 4, dopo il comma 4.5.2 è inserito il seguente comma:
“4.5.2 bis. In deroga all’obbligo di effettuare la raccolta a mano delle uve di cui al precedente comma, è ammessa la vendemmia meccanica.”.
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità –Vini DOP e IGP.
2. Le “modifiche temporanee” di cui all’articolo 1 sono comunicate, entro 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo “e-Ambrosia” messo a disposizione ai sensi dell’articolo 30, par. 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell’Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, entro 3 mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità – Vini DOP e IGP e ne sarà pubblicato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)