Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 30-07-2020
Numero provvedimento: 9032620
Tipo gazzetta: Nessuna

Decreto concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Chianti Classico”.

(Decreto 30/07/2020, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV


 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 90 della citata Legge n. 238/2016, fino all’emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge e dei citati Reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto DM 7 novembre 2012;

VISTO il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta dei vini “Chianti Classico”, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità –Vini DOP e IGP, così come da ultimo modificato con il Regolamento di esecuzione UE n. 2018/1786 del 19.11.2018, pubblicato sulla G.U.U.E. n. L/293 del 20.11.2018, e con la relativa rettifica sulla G.U.U.E. n. C/373 del 5.11.2019;

VISTA la documentata domanda del Consorzio del vino Chianti Classico, con sede in Barberino Tavarnelle  (FI), presentata in data 1/7/2020, con la quale, in considerazione degli effetti economici negativi dovuti all’emergenza epidemiologica legata al Covid-19, che in particolare hanno determinato negli ultimi mesi un rilevante aumento delle scorte di vino atto a diventare “Chianti Classico” derivante dalle vendemmie 2019 e precedenti, nei riguardi della maggioranza delle imprese vitivinicole, con la conseguente indisponibilità nella zona di produzione delimitata del necessario  numero di recipienti di cantina per accogliere e conservare il prodotto derivante dalla imminente vendemmia 2020, lo stesso Consorzio ha chiesto di ottenere la modifica temporanea del disciplinare di produzione della citata DOP, ai sensi degli articoli 14 e 18 del Reg. (UE) 2019/33 e dell’articolo 11  del (UE) 2019/34, al fine di poter effettuare per periodo temporaneo le sole operazioni di conservazione ed invecchiamento delle citate partite di vino provenienti dalle vendemmie  2019  e  precedenti  al  di  fuori  della  zona  di  produzione  delimitata,  limitatamente all’intero territorio delle province di Firenze e Siena, in maniera tale da liberare i recipienti degli stabilimenti in zona di produzione per accogliere la produzione vitivinicola derivante dalla vendemmia  2020;

VISTA la nota n. AOOGRT_0257838  del 24 /07/2020 della Regione Toscana, con la quale è stato espresso il parere favorevole all’accoglimento della predetta richiesta;

RITENUTE valide motivazioni tecniche intese a supportare la modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP “Chianti Classico” nei termini sopra evidenziati, che si prefiggono,  per un periodo transitorio ed in attesa di una eventuale ripresa della domanda nazionale ed internazionale dei vini della denominazione stessa, di evitare la riclassificazione o il declassamento delle partite di vini in questione verso vini di minor pregio o generici o la distillazione degli stessi, le quali, seppure possono beneficiare delle misure di sostegno previste dalla vigente normativa dell’Unione europea,   comporterebbero  comunque  ingenti  danni  economici  per  i   produttori  vitivinicoli interessati, nonché degli effetti negativi per   l’immagine della denominazione di origine   in questione;

RITENUTO che sussistono i presupposti tecnico giuridici per l’accoglimento della domanda di modifica temporanea del disciplinare in questione, in conformità all’articolo 18 del Reg. UE n. 33/2019,  e che, in particolare,  nelle more dell’adozione delle specifico decreto procedurale, come sopra richiamato, per l’esame della modifica temporanea in questione è stata applicata l’analoga procedura nazionale semplificata di cui all’articolo 10, comma 8, del citato DM 7 novembre 2012 e che, in tale ambito normativo, è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare con il presente decreto la “modifica temporanea” del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini “Chianti Classico” nei termini sopra evidenziati, per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo  che  la  temporanea  conservazione  e  invecchiamento  delle  partite  in  questione  negli stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione e comunque nell’ambito del limitrofo territorio ricadente nelle   province di Siena e Firenze è soggetta al controllo da parte della competente Autorità nazionale (ICQRF) e del competente Organismo autorizzato ai sensi dell’articolo 64 della L. n. 238/2016;

RITENUTO altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione della “modifica temporanea” del disciplinare di produzione, nonché alla comunicazione della stessa modifica alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell’articolo 30, par. 1, lettera a) del Reg. UE n. 34/2019;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);


DECRETA


Articolo 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini “Chianti Classico”, così come consolidato con le modifiche da ultimo approvate con il Regolamento di esecuzione UE n. 2018/1786 richiamato in premessa, è approvata la seguente “modifica temporanea”:

-   all’articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: “2 bis. In deroga a quanto a stabilito ai commi 1 e 2, è consentito di effettuare le operazioni di conservazione ed invecchiamento  al  di  fuori  della  zona  di  produzione  di  cui  all’art  3,  limitatamente  agli stabilimenti ubicati nell’ambito dell’intero territorio amministrativo delle province di Firenze e Siena.”.


Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità –Vini DOP e IGP.

2. La “modifica temporanea” di cui all’articolo 1 è comunicata, entro 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo “e-Ambrosia” messo a disposizione ai sensi dell’articolo 30, par. 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell’Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, entro 3 mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, la “modifica temporanea” di cui all’articolo 1 ha una durata massima di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

4. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità – Vini DOP e IGP e ne sarà pubblicato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Francesco Saverio Abate

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)