Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nota
Data provvedimento: 15-09-2016
Numero provvedimento: 1068
Tipo gazzetta: Nessuna

Prodotti alimentari  “vegani”.

 

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

 

Nelle comunicazioni commerciali si rileva sempre più spesso l’utilizzo del termine vegano” o “vegan”, associato ad alimenti.

Nella legislazione vigente non si ha una definizione legale di “vegano”.

La normativa europea in tema di etichettatura ha previsto che le informazioni relative all’idoneità  dell’alimento  ad  uno  stile  alimentare  rientrano  tra  quelle  fornite  su  base volontaria, disciplinate dall’art. 36 del Reg. (UE) n. 1169/2011. Relativamente alle informazioni volontarie per gli alimenti idonei ai consumatori “vegetariani” o ai “vegani”, il predetto articolo 36 ha previsto l’adozione da parte della Commissione europea di un “atto di esecuzione”. L’atto, tuttavia, non è stato ancora adottato.

In ambito nazionale si è registrata nel recente passato la presentazione di proposte di legge recanti definizioni del termine Vegano, non giunte ad approvazione.

Tenuto conto della necessità di fornire indicazioni circa la correttezza dell’uso del termine “vegano” per alimenti la cui composizione è definita dalla legge, si ritiene in generale che  con il  termine “vegano” si identifichino prodotti in cui non dovrebbe essere presente alcun prodotto di origine animale (compreso il latte e i suoi derivati, le uova, i prodotti delle api, etc) anche  qualora  presente in forma  di  ingrediente in alimenti  composti oppure utilizzato come coadiuvante o additivo.

Ciò premesso, occorre ricondurre le comunicazioni commerciali recanti il termine “vegano” alle condizioni generali sulle pratiche leali di informazione di cui all’articolo 7 del reg. UE n. 1169/11.

L’etichettatura dei prodotti alimentari recanti tali informazioni deve consentire ai consumatori di effettuare scelte dietetiche consapevoli, idonee allo stile di vita prescelto. Ciò al fine di non indurre in errore o confondere il consumatore, suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.

I prodotti definiti “vegani”, pertanto, non potendo contenere prodotti e derivati di origine animale, non possono recare riferimenti o designazioni riservate a tali prodotti.

Nel concreto, la definizione “Vegano” è incompatibile con le denominazioni (formaggio, latte, yogurt, burro, panna, etc.) riservate dalla normativa UE (allegato VII, parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013) ai prodotti lattiero caseari1.

Si ricorda che ai sensi del predetto allegato, per prodotti “lattiero caseari” si intendono i prodotti  derivati  esclusivamente  dal  latte,  fermo  restando  che  possono  essere  aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno dei componenti del latte. Sussistono solo talune e specifiche deroghe2 precisate nella decisione della Commissione del 20 dicembre 20103.

Ovviamente un alimento “vegano” non può recare alcun riferimento alle denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari né alle denominazioni protette riservate ai formaggi o altri prodotti di origine animale (es. Parmigiano Reggiano, Grana padano, Gorgonzola, Feta, Ciauscolo, Mortadella di Bologna, etc.). Parimenti, gli alimenti composti contenenti tali prodotti non possono essere definiti idonei allo stile alimentare vegano.

Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio applicabile alle violazioni connesse all’utilizzo del termine “Vegano” per un prodotto alimentare, sempre che il fatto non rientri nell’ambito penale (frode in commercio), si farà riferimento ai commi 1 e 3 dell’art. 18 del D.lgs. 109/92, rispettivamente, per le violazioni concernenti le pratiche leali di informazione e la denominazione dell’alimento (art. 7 e art. 17 del Reg. (UE) n. 1169/2011).

Per i richiami indebiti alle denominazioni protette si dovrà far riferimento al D.lgs.  n. 297/04.

Gli Uffici territoriali porranno quindi attenzione in fase di controllo dei dispositivi di etichettatura dei prodotti “vegani”, anche sul web, al fine di verificare se gli stessi rechino illecitamente richiami alle denominazioni registrate relative a prodotti di origine animale e a denominazioni riservate ai prodotti lattiero caseari.

Il Capo dell’Ispettorato

Stefano Vaccari

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

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1 Vedasi anche la nota protocollo n. 71313 del 19 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo economico trasmessa agli Uffici territoriali con nota prot. n.7634 dell’8/06/2015.

2 Per la lingua italiana: latte di mandorla, burro di cacao, latte di cocco e fagiolini al burro.

3  Che fissa l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - (rifusione) - [notificata con il numero C(2010) 8434] - (2010/791/UE).