Regolamento di esecuzione (UE) 2020/975 della Commissione del 6 luglio 2020 che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore vitivinicolo.
(Regolamento (UE) 06/07/2020, n. 2020/975, pubblicato in G.U.U.E. 7 luglio 2020, n. L 215)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 222,
considerando quanto segue:
(1) L’Unione è il maggior produttore mondiale di vino. Nelle campagne di commercializzazione dal 2014/2015 al 2018/2019 la produzione media annua di vino dell’Unione è stata di 167,6 milioni di ettolitri. La campagna vitivinicola va dal 1° agosto al 31 luglio dell’anno successivo. L’Unione rappresenta il 45 % delle zone viticole mondiali, il 65 % della produzione mondiale, il 60 % del consumo mondiale e il 70 % delle esportazioni verso paesi terzi. I cinque più importanti paesi produttori di vino dell’Unione sono, in ordine decrescente per quanto riguarda i volumi di produzione, l’Italia, la Francia, la Spagna, la Germania e il Portogallo.
(2) A seguito della pandemia di COVID-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, i coltivatori di uve da vino e i produttori di vino si trovano a dover fronteggiare una perturbazione economica che sta causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.
(3) La propagazione della malattia e le misure in atto hanno limitato la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, trasformazione e trasporto delle uve da vino e del vino.
(4) La chiusura obbligatoria di ristoranti, alberghi e bar e l’annullamento di celebrazioni e feste quali matrimoni, compleanni ed eventi commerciali nell’Unione e nei paesi terzi hanno causato l’arresto delle attività del settore alberghiero e della ristorazione per diversi mesi. A partire da marzo 2020, nella maggior parte degli Stati membri sono state inoltre interrotte le attività turistiche ed enoturistiche, in particolare le degustazioni, le fiere e gli acquisti e il consumo alla fonte.
(5) Di conseguenza, vi sono stati cambiamenti significativi nelle dinamiche della domanda di vino. La domanda dei consumatori si è orientata verso il consumo domestico. L’aumento del consumo domestico di determinati prodotti vitivinicoli non ha tuttavia compensato il calo della domanda registrato nel settore alberghiero e della ristorazione.
(6) La chiusura dei ristoranti e di altre strutture ricettive ha causato una flessione del volume d’affari per i produttori di vino. In Germania, nel primo trimestre del 2020 i produttori di vino hanno perso il 50 % del loro fatturato a causa delle mancate vendite nei ristoranti. Si è registrata anche una riduzione del 23 % delle vendite alle enoteche, che spesso commercializzano vini di qualità superiore. Secondo le stime del settore relative all’intera Unione, la chiusura di ristoranti, bar e alberghi, nel periodo di chiusura dei ristoranti da metà marzo a fine maggio 2020, ha comportato una riduzione del 30 % del volume di vino venduto e un calo del 50 % in termini di valore rispetto alle vendite effettuate prima della chiusura.
(7) Nonostante di recente siano state mitigate determinate misure e allentate alcune restrizioni al movimento, tra l’altro con la riapertura dei ristoranti e delle strutture ricettive, il ritorno alla normalità non è previsto per i prossimi sei mesi. I ristoranti e le altre strutture ricettive dovranno rispettare le condizioni di distanziamento sociale che limitano il numero di clienti. In molti Stati membri permangono inoltre restrizioni per quanto riguarda il numero dei partecipanti ai raduni sociali, tra cui eventi privati come i matrimoni, in cui il vino è tradizionalmente consumato.
(8) Nei prossimi sei mesi non si prevede nemmeno una ripresa del turismo mondiale, che dovrebbe subire un calo del 70 % del fatturato nel secondo trimestre del 2020, tale da compensare l’assenza di consumo nei ristoranti durante il periodo in cui erano in vigore forti restrizioni agli spostamenti.
(9) Nel complesso, si stima che il consumo di vino nell’Unione per la campagna di commercializzazione 2019/2020 scenderà a 108 milioni di ettolitri. Si tratta di una riduzione complessiva del consumo superiore all’8 % nella campagna di commercializzazione 2019/2020 rispetto alla media delle ultime cinque campagne.
(10) Le esportazioni verso i paesi terzi sono particolarmente importanti per il settore vitivinicolo dell’Unione. Nel 2019 esse sono state pari a 12,1 miliardi di EUR. Durante la pandemia di COVID-19, le esportazioni hanno risentito di problemi logistici e di una riduzione del consumo a causa delle restrizioni di movimento imposte anche nei paesi terzi. Lo scoppio della pandemia di COVID-19 in Cina ha portato a una forte congestione nei porti del paese e altrove, nonché all’aumento del numero delle cancellazioni di spedizioni marittime con conseguenti difficoltà a reperire container, un aumento considerevole delle tariffe e rinvii delle spedizioni per gli esportatori. Inoltre, le esportazioni di vino dell’Unione avevano già risentito dell’aumento dei dazi all’importazione imposto dagli Stati Uniti su determinate importazioni di vino dall’Unione. Da ottobre 2019, gli Stati Uniti, che per l’Unione costituiscono il principale mercato per le esportazioni di vino, hanno imposto un dazio ad valorem del 25 % sull’importazione di vini dell’Unione.
(11) Nel complesso, si prevede che le esportazioni di vino dall’Unione verso paesi terzi diminuiscano del 14 % nella campagna di commercializzazione 2019/2020 rispetto alla campagna precedente e rispetto alla media delle ultime cinque campagne. A maggio 2020 le esportazioni di vini francesi, italiani e spagnoli verso i paesi terzi sono diminuite in modo significativo rispetto a maggio 2019: le esportazioni di vino francese verso i paesi terzi sono diminuite del 33 % in volume e del 55 % in valore; le esportazioni di vino italiano verso i paesi terzi sono diminuite del 22 % in volume e del 26 % in valore; le esportazioni di vino spagnolo verso i paesi terzi sono diminuite del 63 % in volume e del 43 % in valore. Dati particolarmente negativi sono stati registrati nello stesso periodo di riferimento per le esportazioni di vini spumante. Secondo le stime dell’industria vinicola, nel maggio 2020 le esportazioni di Champagne verso gli Stati Uniti e la Cina sono diminuite del 64 % in volume e del 55 % in valore, le esportazioni di Prosecco verso i paesi terzi sono diminuite del 27 % in volume e del 32 % in valore, mentre le esportazioni di Cava verso paesi terzi sono diminuite del 40 % in volume e valore.
(12) Inoltre, a seguito di un raccolto eccezionale di 174,4 milioni di ettolitri nella campagna di commercializzazione 2018/2019, vi sono ingenti quantitativi di vino in giacenza che hanno aumentato del 14 % le giacenze iniziali della campagna di commercializzazione 2019/2020 rispetto a quelle della campagna di commercializzazione 2018/2019. I vini invenduti dovranno essere immagazzinati.
(13) Le circostanze descritte portano a definire tali conseguenze come un periodo di grave squilibrio del mercato.
(14) Al fine di aiutare i viticoltori e i produttori di vino a trovare un equilibrio in questo periodo di grave squilibrio del mercato, è opportuno autorizzare su base temporanea per un periodo di sei mesi gli accordi e le decisioni riguardanti la produzione di uve da vino e di vino adottati da agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, organizzazioni di produttori riconosciute o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e organizzazioni interprofessionali riconosciute. Le misure previste comprendono: i) trasformazione e trattamento; ii) stoccaggio; iii) promozione comune; iv) requisiti di qualità e v) pianificazione temporanea della produzione.
(15) Tali accordi e decisioni potrebbero ad esempio comprendere: i) trattare i vini per scopi quali la distillazione di vino in alcol; ii) creare e trovare capacità di stoccaggio per il maggiore volume di vino in giacenza; iii) promuovere il consumo di vino; iv) concordare requisiti di qualità che limitino la commercializzazione dei vini ai vini che li soddisfano; e v) pianificare misure volte a ridurre i volumi per il raccolto futuro.
(16) È opportuno che gli accordi o le decisioni siano autorizzati temporaneamente per un periodo di sei mesi. Il prossimo raccolto per la campagna di commercializzazione 2020/2021, che avrà inizio in agosto 2020, e il periodo che precede le feste di fine anno, in cui sono consumati ed esportati soprattutto i vini di fascia alta e i vini spumante, sono i periodi in cui è prevedibile che le suddette misure producano l’impatto maggiore.
(17) A norma dell’articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’autorizzazione è concessa se non compromette il funzionamento del mercato interno e se gli accordi e le decisioni sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore. Tali condizioni specifiche escludono gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente, comportano una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi. Se gli accordi e le decisioni non soddisfano o non soddisfano più tali condizioni, ad essi si applica l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.
(18) È opportuno che l’autorizzazione di cui al presente regolamento copra tutta l’Unione, dato che il grave squilibrio del mercato riguarda l’intero territorio di quest’ultima.
(19) Affinché gli Stati membri siano in grado di valutare se gli accordi e le decisioni riguardanti la produzione di uve da vino e di vino non compromettono il funzionamento del mercato interno e sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore vitivinicolo, è opportuno che alle autorità competenti, comprese le autorità garanti della concorrenza, dello Stato membro che ha la più alta percentuale stimata di volume della produzione di uve da vino e di vino disciplinata da tali accordi o decisioni siano fornite informazioni in merito agli accordi conclusi e alle decisioni adottate, in merito ai volumi di produzione di uve da vino e di vino e al periodo di tempo interessati.
(20) Tenuto conto del grave squilibrio del mercato, della necessità di tener conto delle giacenze di vino esistenti, del calo del consumo e della perdita dei mercati di esportazione, nonché per sostenere la ripresa del settore vitivinicolo nel periodo in cui sono allentate le restrizioni legate alla pandemia di COVID-19, comprese le feste di fine anno e oltre, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 152, paragrafo 1 bis, dell’articolo 209, paragrafo 1, e dell’articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute sono autorizzati a concludere accordi relativi alla produzione di uve da vino e di vino e ad adottare decisioni comuni relative alla produzione di uve da vino e di vino per quanto riguarda la trasformazione e il trattamento, lo stoccaggio, la promozione comune, i requisiti di qualità e la pianificazione temporanea della produzione per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all’articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore vitivinicolo.
Articolo 3
L’ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell’Unione.
Articolo 4
1. Non appena sono conclusi gli accordi o adottate le decisioni di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano tali accordi o decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che detiene la più alta percentuale di volume stimato della produzione di uve da vino e di vino disciplinato da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:
a) il volume stimato della produzione di uve da vino e di vino disciplinato;
b) il periodo di attuazione previsto.
2. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano il volume della produzione di uve da vino e di vino effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1.
3. A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;
b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, un riepilogo degli accordi e delle decisioni attuati nel corso di tale periodo.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN