Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 25-05-2020
Numero provvedimento: 72
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Variante al piano regolatore generale (PRG) per la tutela delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico ed ambientale, debitamente - Insediamento di “una attività agricola di viticoltura di montagna, non intensiva” - Divieti di palificazione sulle “aree di particolare pregio paesaggistico ambientale” - Divieto di “attivare iniziative agricole di carattere intensivo”.


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 135 del 2019, proposto da
Michele Zucal e Paolo Zucal, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Dalla Fior, Andrea Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Lorenzi in Trento, via Paradisi 15/5;

contro

Comune di Romeno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Tardivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia Autonoma di Trento non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ingiunzione di rimessa in pristino a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Romeno dd. 27.06.2019 prot. n. 1308 nonché annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati ivi compreso l'art. 45 bis delle Norme di Attuazione del PRG del Comune di Romeno approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2414 dd. 29.12.2014

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Romeno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l’articolo 84 rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa” come ulteriormente modificato dall’art. 4, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;

Visto il decreto del Presidente del TRGA di Trento n. 9 del 20 marzo 2020;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2020, svoltasi con le modalità previste dall’art. 84, comma 6, del predetto d. l. n. 18 del 2020, convertito nella l. n. 27 del 2020, il consigliere Cecilia Ambrosi;

Specificato che il Collegio, composto dal Presidente Fulvio Rocco e dai consiglieri Carlo Polidori e Cecilia Ambrosi, nonché il Segretario Fausta Anigello, partecipanti alla presente udienza svoltasi in via telematica, sono a conoscenza del “Documento informativo ai sensi dell’articolo 13 regolamento (UE) 2016/679 relativamente al trattamento dei dati per il collegamento da remoto tramite l’app Microsoft Teams su pc, tablet e dispositivo mobili” e del suo contenuto.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

 

1. I fratelli Michele e Paolo Zucal, odierni ricorrenti, sono proprietari, tra l’altro, delle particelle fondiarie (pp.ff.) 772/2 e 773/2 situate nel comune catastale (CC) Romeno, che ricadono all’interno di una più vasta area situata ad ovest dell’abitato di Romeno, che, risalendo in direzione nord, si collega con l’abitato di Fondo attraverso ampie distese prative, meglio note come “Pradiei”.

2. Nell’anno 2014 la zona in esame è stata interessata dall’adozione di una variante puntuale al Piano regolatore generale (PRG) per la tutela delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico ed ambientale, debitamente approvata dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 2414 del 29.12.2014. La Variante ha introdotto nella strumentazione urbanistica all’epoca vigente una modifica cartografica, individuando con simbologia apposita (tratteggio puntinato rosso), all’interno delle ordinarie “Aree agricole primarie” ed “Aree agricole secondarie”, le “Aree agricole Primarie di particolare pregio paesaggistico ed ambientale” e le “Aree agricole Secondarie di particolare pregio paesaggistico ed ambientale” ed una correlata modifica normativa (il nuovo articolo 45-bis) alle Norme di attuazione (NdA) del PRG, recante regole di utilizzo, sia di carattere edilizio che colturale, tese alla conservazione dei particolari caratteri morfologici, paesaggistici ed identitari che contraddistinguono la particolare indicazione locale dei “Pradiei”. Tale disciplina sancisce quindi un regime specifico di tali aree “attraverso il divieto di attivare iniziative agricole di carattere intensivo per non danneggiare da un lato l’attività foraggera e compromettere le iniziative esistenti del settore zootecnico e dall’altro snaturare o svilire i caratteri paesaggistici di quel territorio.” Nell’ambito di tali zone, inoltre, “sono vietate la realizzazione di palificate di qualsiasi tipo e materiale, salvo quelle in legno per il supporto di linee elettriche e di telecomunicazione, la posa di reti antigrandine, serre e tunnel sia a carattere permanente che stagionale, cave, discariche, depositi di terre e roccia provenienti da scavi”.

3. Con nota del 21.09.2017, il signor Michele Zucal, dato atto di essere proprietario, insieme al fratello Paolo, delle pp.ff. 772/2- 773/2- 798/1-800/2 di totali mq 4056 in località Castellazzo c.c. Romeno, ricadenti all’interno delle nuove “Aree di particolare pregio paesaggistico ambientale”, dichiarava di essere intenzionato ad insediare su tali terreni “una attività agricola di viticoltura di montagna, non intensiva”, a suo dire coerente con la qualità di tutela, necessitante però di pali di sostegno, e richiedeva all’Amministrazione comunale un’interpretazione dell’art. 45-bis delle Norme di attuazione, in particolare avuto riguardo ai previsti “divieti di palificazione”.

4. Con nota del 04.10.2017 il Responsabile dei Servizi Tecnici comunicava all’interessato il parere preventivo espresso al riguardo dalla Commissione edilizia comunale, nel senso di ritenere la norma di tutela paesaggistica applicabile “per ogni tipologia di impianto agricolo” e quindi il divieto esteso anche all’iniziativa agricola prospettata dal ricorrente.

5. In data 8.01.2018 e 09.01.2018, il signor Michele Zucal presentava pertanto richiesta di riesame del predetto parere preventivo, in particolare avuto riguardo alla possibilità di realizzare nei terreni di sua proprietà “palificate in legno di castagno di altezza massima fuori suolo di 2 metri a sostegno di viti resistenti alle principali fitoterapie”: e ciò in vista della presentazione di una “domanda di primo insediamento per azienda agricola come previsto dall’attuale PSR (Misura 6.1.1.)” .

6. Con nota del 30.01.2018, il Responsabile dei Servizi Tecnici comunicava all’interessato che la Commissione edilizia comunale, nella seduta del 25.01.2018, aveva confermato il precedente parere negativo espresso in data 04.11.2017.

7. Ciò nonostante, nei mesi seguenti sui terreni de quibus, in assenza di qualsivoglia domanda ed autorizzazione, i ricorrenti realizzavano un nuovo impianto di viti a filare sostenuto da canne di bambù, come accertato dagli Agenti di Polizia Locale con verbale di sopralluogo nr. 2/2018 del 18.09.2018.

8. Con nota del 27.09.2018, il Responsabile dei Sevizi Tecnici dunque inoltrava ai proprietari dei medesimi terreni, signori Michele e Paolo Zucal, l’avvio del procedimento amministrativo diretto all’emissione di ordinanza di rimessa in pristino delle opere eseguite in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 45-bis delle norme di attuazione del PRG, assegnando il termine di rito per la presentazione di eventuali osservazioni, che erano formalizzate dal sig. Michele Zucal con nota del 06.11.2018.

9. Il 29.11.2018, dato atto del parere espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 22.11.2018, il Responsabile dei Servizi Tecnici respingeva le osservazioni pervenute, ritenendo la coltura a “vigneto” dell’area agricola, realizzata successivamente all’entrata in vigore dell’art. 45 bis delle vigenti Norme di attuazione del PRG, in contrasto con le disposizioni dettate dalla norma stessa.

10. A seguito di nuovo sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale il 6.05.2019 quale risultante dal verbale di sopralluogo del 08.05.2019, veniva riscontrata la presenza sulle pp.ff. 772/2 e 773/2 in C.C. Romeno di “un impianto di viti a filare sostenuto da pali in legno sporgenti dal terreno di circa cm 180 a cui sono fissati dei fili di acciaio, il tutto ancorato sulle testate delle file mediante tiranti zincati infissi nel terreno”, dandosi altresì atto dell’intervenuta sostituzione dei sostegni, in precedenza costituiti da canne di bambù; analogo impianto si rinveniva sulla vicina p.f. 798/1, in proprietà dei medesimi ricorrenti e frontistante le pp.ff. 772/2 e 773/2.

11. Rilevando conclusivamente il contrasto dell’intervento realizzato con la disposizione di cui all’art. 45-bis delle NdA del PRG, con ordinanze prot. n. 1307 e 1308 dd. 27.06.2019, il Responsabile dei Servizi Tecnici ingiungeva ai ricorrenti di provvedere entro 90 giorni “alla rimessa in pristino dei luoghi, provvedendo alla rimozione delle palificazioni e dell’impianto frutticolo abusivamente realizzato”, avvertendo gli interessati della possibilità di presentare domanda di sanatoria in presenza dei presupposti di legge, nonché delle conseguenze dell’eventuale inottemperanza.

12. Infine, con istanza del 27 settembre 2019, posteriormente di pochi giorni alla notifica del ricorso oggetto di odierno scrutinio, i fratelli Zucal presentavano domanda di permesso di costruire in sanatoria e di provvedimento di sanatoria per l’intervento di coltivazione agraria con impianto a vigneto, di cui veniva richiesto l’esame solo all’esito del ricorso presso questo Tribunale e sulla quale, pertanto, non è stato ancora emanato alcun provvedimento espresso.

13. Contro l’atto di ingiunzione citato e la norma di attuazione del PRG del Comune di Romeno presupposta, si dirige il ricorso presentato dai fratelli Zucal, che è affidato ai seguenti motivi di diritto.

I. “Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 37 Norme di attuazione del PUP), violazione dell’art. 29 l. p. n. 1 del 2008 anche in relazione all’art. 21 della citata l. p. n. 1 del 2008, carenza di potere, contraddittorietà, travisamento della realtà e conseguente eccesso di potere”.

I ricorrenti preliminarmente ritengono che ricorra nel caso di specie il principio giurisprudenziale secondo il quale le prescrizioni di dettaglio contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale comunale che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effettivo lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, possono formare oggetto di censura in occasione dell’impugnazione di quest’ultimo. Nel merito, essi non contestano l’inclusione delle particelle di proprietà nell’ambito del territorio agricolo, in coerenza tra l’altro con il sovraordinato strumento urbanistico provinciale, ma evidenziano come la disciplina imposta dalla variante puntuale del 2014 al PRG del Comune di Romeno, sia in contrasto con i contenuti “minimi” e con i conseguenti possibili utilizzi che il Piano urbanistico provinciale prevede per le aree agricole. Le stesse, infatti, sono destinate all’esplicazione di attività produttive agricole esercitate professionalmente, nel cui ambito sono “ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo”. Ritengono i ricorrenti che non spetti al PRG limitare in capo a soggetti professionalmente qualificati la coltivazione del fondo mediante il divieto di talune forme di coltivazione, le quali attengono invece in tutta evidenza allo ius utendi e non allo ius aedificandi.

Le cautele cui si riferirebbe l’articolo 37 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale (PUP), nei riguardi del quale la variante avrebbe preteso di dare attuazione, concernono la possibilità edificatoria che ha rilievo sotto il profilo edilizio, non certo quella di coltivazione. Se pertanto è legittima la preclusione dell’edificazione di fabbricati agricoli in determinate aree agricole di particolare rilievo peasaggistico-ambientale, non altrettanto sarebbe il divieto di particolari colture, in quanto detta scelta è rimessa al proprietario dei terreni. Negli stessi termini la previsione dell’art. 29 della previgente legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 non abiliterebbe a stabilire divieti di coltivazione di determinati prodotti. Inoltre la norma di cui all’art. 45 bis impugnata sarebbe affetta da contraddizione, posto che prevede la possibilità di coltivazioni orticole, nonostante il carattere potenzialmente intensivo delle medesime, quale si desumerebbe dalla necessità di porre in essere impianti irrigui nonché alla possibilità di utilizzare diserbanti ed invece vieta la coltivazione viticola che i ricorrenti si propongono di intraprendere, che esclude invece simili impianti e trattamenti.

II. “Illegittimità derivata - Dall’illegittimità della norma di attuazione impugnata deriverà altresì la illegittimità del provvedimento di riduzione in pristino impugnato”.

III. “Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (artt. 123, 128 e 129 della l.p. n. 1 del 2008 in relazione agli artt. 80 e 85 della l.p. n. 15 del 2015)”. Il provvedimento impugnato muove dal presupposto che l’attività di coltivazione, ed in particolare l’impianto di un vitigno, costituisca abuso edilizio in quanto comporterebbe “la realizzazione di interventi e un cambio colturale espressamente vietati ed in tal senso assimilabile al cambio di destinazione d’uso con opere assoggettato a segnalazione certificato di inizio attività”.

Poiché non si tratta di mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante (in quanto non avviene tra categorie funzionalmente autonome in termini urbanistici, essendo evidente la neutralità dal punto di vista dei carichi urbanistici del mutamento di destinazione d’uso in argomento), sarebbe illegittima l’ingiunzione impugnata, stante il mero cambio di coltura realizzato passando dall’attività prativa a quella agricola, non avendo espressamente imposto il regolatore comunale la coltura a prato dei fondi di cui trattasi.

IV. “Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (artt. 128 e 129 l. p. n. 1 del 2008 in relazione agli artt. 78, 78 bis, 80 e 85 l. p. n. 15 del 2015), erroneità nei presupposti, travisamento della realtà e conseguente eccesso di potere”.

L’attività di impianto di viti, mediante semplice scarificazione del terreno e messa a coltura delle piante con i pali in legno di sostegno, senza la realizzazione di sbancamenti, senza l’effettuazione di bonifiche, senza la realizzazione di interventi infrastrutturali - quali impianti irrigui o strade agricole - sarebbe attività totalmente libera, non assoggettata – in quanto tale - al rilascio di alcun titolo abilitativo. Si tratterebbe, cioè, di un’attività che è assolutamente “indifferente” sotto il profilo urbanistico-edilizio, che non è condizionata né dal rilascio di un provvedimento concessorio (permesso di costruire) e neppure dalla comunicazione di una SCIA nei confronti dell’Amministrazione comunale, e tanto ai sensi dell’articolo 78 della legge provinciale urbanistica di Trento 4 agosto 2015, n. 15. I fratelli Zucal non avrebbero pertanto operato alcun abuso edilizio ma esercitato lo ius utendi spettante al proprietario. Sotto questo profilo si ritiene che la previsione del PRG relativa alle aree agricole di particolare pregio paesaggistico debba ritenersi abrogata a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge provinciale urbanistica, posto che ai sensi dell’art. 120 della citata legge provinciale: “le disposizioni contenute in questa legge e nel Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale e la disciplina attuativa di questa legge prevalgono sulle disposizioni difformi contenute nei regolamenti edilizi comunali, nei PCT e nei PRG e nei piano dei parchi naturali provinciali”. Non sarebbe evidentemente possibile (e soprattutto legittimo) che da parte di un Piano Regolatore Generale si attribuisca rilievo edilizio ad interventi (quali quello di piantumazione di viti) che pacificamente rientrano tra le attività totalmente libere.

V. “Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 45 bis delle Norme di attuazione), erroneità nei presupposti, travisamento della realtà e conseguente eccesso di potere.”

Non può essere condiviso l’assunto contenuto nel provvedimento impugnato secondo cui quella posta in essere dagli odierni ricorrenti sarebbe una coltura “intensiva”. Come risulta dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio, infatti, per piantare il vigneto gli odierni ricorrenti hanno semplicemente scarificato il terreno senza alcuna movimentazione significativa, non hanno realizzato alcun impianto irriguo, ma esclusivamente posizionato le viti e collocato alcuni pali in legno a sostegno delle stesse.

La disposizione che preclude l’uso dei pali in legno dovrebbe evidentemente essere correlata al divieto di “attivare iniziative agricole di carattere intensivo”, attività che certamente non è stata posta in essere da parte dei fratelli Zucal. Per la coltivazione del vitigno piantato non sono necessari né impianti irrigui, né reti antigrandine, né ovviamente serre o altri interventi paesaggisticamente impattanti; le viti raggiungono una altezza di circa ml 1,50, non sono coltivate col sistema “a pergola” ma “a spalliera”, non richiedono particolari trattamenti contro malattie funginee o insetti ed in nessun caso potrebbero quindi ritenersi annoverate tra le attività di coltivazione intensiva del fondo.

In conclusione, gli odierni ricorrenti chiedono che sia annullato l’articolo 45 bis delle norme di attuazione del PRG del Comune di Romeno approvato con delibera della Giunta provinciale 2414 di data 29.12.2014 nonché annullata l’ingiunzione di riduzione in pristino del 27.06.2019 nonché tutti gli atti connessi, presupposti e derivati.

14. L’Amministrazione comunale si è ritualmente costituita, instando per il rigetto del ricorso, anzitutto per motivi di rito in quanto irricevibile e/o inammissibile per tardività. Infatti i ricorrenti si dolgono dell’inserimento dei terreni di proprietà nella cartografica relativa alle “Aree agricole di particolare pregio paesaggistico ed ambientale” e della previsione dell’articolo 45 bis delle norme di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Romeno che a dette aree si applica, modifiche avvenute con la variante puntuale 2014, di cui l’atto di ingiunzione costituisce mera applicazione. Detta variante, definitivamente approvata dalla Giunta provinciale con delibera n. 2414 di data 29.12.2014, introdurrebbe un regime giuridico di sostanziale inedificabilità dei fondi in proprietà quale elemento di garanzia del mantenimento dei caratteri esistenti, rafforzato da specifiche limitazioni di tipo “colturale” ed “edilizio”, come anche riconosciuto da parte dei ricorrenti. Si tratta pertanto di variante con effetto conformativo dello ius aedificandi delle aree di cui trattasi che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare tempestivamente, non appena decorso il relativo termine di pubblicazione, risalente ancora al 2014, trattandosi di variante non soggetta a notifica individuale. L’odierna impugnativa è pertanto tardiva ed il ricorso deve dichiararsi irricevibile e/o inammissibile.

Nel merito, il ricorso risulterebbe comunque infondato. Anzitutto la variante puntuale introdotta nel PRG del Comune di Romeno nel 2014, riposa sulla previsione dell’articolo 37 comma 9 lett. b) delle norme di attuazione del PUP approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, come risulta dalla motivazione dell’atto, norma che ha attribuito al Comune la facoltà di introdurre i vincoli imposti. Ciò ha ricevuto validazione dal Servizio provinciale Urbanistica e Tutela del paesaggio che ha fondatamente riconosciuto quale base giuridica anche la disposizione dell’art. 29, comma 3, lett. h-bis) introdotta nella l. p. n. 1 del 2008. Si tratta pertanto di modifica legittima oltreché del tutto ragionevole, coerente e proporzionata rispetto agli obiettivi di tutela prefissi. Non è condivisibile altresì la considerazione che le opere di cui trattasi siano l’espressione di un’attività libera ai sensi dell’articolo 78 della legge provinciale n. 15 del 2015, nel frattempo entrata in vigore, con l’effetto abrogativo delle disposizioni con esso contrastanti; infatti, pacificamente l’attività libera presuppone la conformità alle norme del PRG, come risulta dalla previsione espressa del medesimo articolo 78 - norma tra l’altro conforme alla previgente disciplina recata dall’articolo 97, comma 1, della l. p. n. 1 del 2008 -, con conseguente infondatezza della tesi abrogativa avanzata. Inoltre, l’ingiunzione di rimessa in pristino muove dal mutamento di coltura vietato dalla norma di attuazione del PRG sulla scorta dell’articolo 24, comma 3 lett. g) e comma 10 della l. p. n. 15 del 2015 pur nell’ambito della medesima categoria funzionale. Da ultimo, l’impianto che i ricorrenti hanno posto in essere si pone in diretta violazione del comma 7 dell’articolo 45 bis che ha una sua autonoma portata precettiva sancendo il divieto di palificate, serre, reti antigrandine a prescindere dalla coltura in atto, al fine di preservare l’identità paesaggistiche e colturale delle aree considerate.

15. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie difensive e di replica insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. In particolare, con le memorie del 20 aprile 2020, sia la parte ricorrente che l’Amministrazione intimata, con richiamo alla sospensione dei termini di cui all’art. 84, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, hanno concordemente formulato istanza di rimessione in termini in relazione al deposito documentale effettuato rispettivamente in data 09.04.2020 -10.04.2020 ed in data 09.04.2020, dichiarando reciprocamente di non opporsi ad analoga rimessione in termini per le produzioni documentali effettuate dalla controparte, al fine di poter dare corso alla trattazione del ricorso alla odierna pubblica udienza.

16. Alla udienza pubblica del 21 maggio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione, a’ sensi dell’articolo 84, comma 5 e 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella l. 24 aprile 2020, n. 27.


DIRITTO

 

I. In via preliminare il Collegio accoglie le richieste, concordemente presentate dalle parti, di rimessione in termini della produzione documentale, a’ sensi dell’articolo 84, comma 5 del d.l. n. 18 del 2020 convertito nella l. n. 27 del 2020.

II. Ciò detto, il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito illustrate.

III. In limine ed in rito va disattesa l’eccezione formulata dalla difesa comunale che si duole dell’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della variante al PRG posta a fondamento dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti. Si tratta di variante puntuale al PRG adottata dal Comune di Romeno con le deliberazioni del Consiglio comunale 7 aprile 2014, n. 2 e 28 ottobre 2014, n. 38, dopo aver espletato il complesso iter procedurale aggravato dall’entrata in vigore della legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3, ed approvata con deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n. 2414.

Giova ricordare, in conformità al condivisibile e del tutto consolidato orientamento, che nell’ambito delle disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi contenute nel Piano Regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa locale, vanno distinte: a) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo); b) le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle NTA (norme tecniche di attuazione) del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull'osservanza di canoni estetici, sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.). Secondo il suddetto orientamento, per le disposizioni appartenenti alla prima categoria, in relazione all’immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati, s’impone un onere di immediata impugnativa nel termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio; invece, le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, possono essere oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest'ultimo (ex multis sentenza Cons. Stato, sez. II – 29.07.2019, n. 5298).

Nel caso oggetto di scrutinio si versa nella seconda ipotesi, venendo in contestazione una norma di attuazione del PRG, norma di natura regolamentare e non provvedimentale secondo la citata giurisprudenza, recante la disciplina della sottozona omogenea “Aree agricole Primarie e Secondarie di particolare pregio paesaggistico ed ambientale”, suscettibile di ripetuta applicazione nel tempo. L’articolo 45 bis delle norme di attuazione di PRG prevede, infatti, con disposizione astratta e generale, per le aree tipizzate come aree agricole di particolare pregio paesaggistico ed ambientale, e ciò quindi nell’ambito della più ampia destinazione delle aree agricole, una disciplina il cui effetto lesivo si manifesta nel momento in cui il proprietario chiede di esercitare uno specifico uso agricolo e si vede opporre l'effetto preclusivo connesso al regime speciale di utilizzo, per ragioni paesaggistico-ambientali incompatibili con la facoltà di godimento che egli intende esercitare, rappresentato, nella specie, dall’impianto di uno speciale vitigno (in senso conforme si veda sentenza Cons. Stato, sez. IV – 26.04.2019, n. 2680).

Inoltre non incide sulla procedibilità del ricorso, in termini di sopravvenuta carenza di interesse, la presentazione della domanda di sanatoria da parte dei ricorrenti, stante il consolidato e condiviso insegnamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale (sentenze n. 88/2019 e n. 108/2019) secondo cui la presentazione di detta istanza non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso e, quindi, non determina l’improcedibilità dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di riduzione in pristino, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria (Cons. Stato, Sez. IV, 10 settembre 2018, n. 5293; id., Sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1171).

IV. Nel merito, non merita favorevole apprezzamento la censura, espressa nel primo e secondo mezzo di gravame, intesa a disconoscere il potere del regolatore comunale di incidere, mediante la variante in argomento, sulle prerogative del proprietario del fondo, limitando la “normale coltivazione del fondo” prevista in generale dalle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale. In particolare, in tesi dei ricorrenti l’utilizzo rivendicato rientrerebbe nello ius utendi del proprietario del fondo e la norma di attuazione dell’articolo 37 del PUP, così come l’art. 29 della l.p. n. 1 del 2008, che il Comune ha preteso di applicare nel caso concreto, consentirebbero solo di precludere e limitare lo ius aedificandi non di imporre o vietare un dato tipo di coltura agricola: se pertanto è legittima la preclusione dell’edificazione di fabbricati agricoli in determinate aree agricole di particolare rilievo paesaggistico-ambientale, non altrettanto sarebbe il divieto di particolari colture, in quanto detta scelta è rimessa al proprietario dei terreni.

La doglianza avanzata non può essere accolta. Invero, con la variante in argomento il Comune di Romeno ha fatto esercizio di una facoltà riconosciutagli dal diritto positivo in allora (ed anche attualmente) vigente in ordine alla tutela paesaggistico-ambientale del proprio territorio. Ciò è in concreto declinato attraverso la delimitazione cartografica, nell’ambito della più vasta zonizzazione agricola, di un sottoinsieme di aree agricole di particolare pregio paesaggistico-ambientale cui si correla una previsione normativa che pone precise limitazioni all’edificazione e fornisce indicazioni vincolanti circa le modalità della coltivazione, costituita dall’articolo 45 bis delle NdA del PRG. Tutto ciò ha trovato fondamento in motivazioni volte a preservare l’identità paesaggistica e colturale di quel particolare lembo di territorio - da molto tempo caratterizzato per la presenza di ampie distese prative, convenzionalmente denominate “praidei” o “pradiei”, quali praterie montane da fieno, che si estendono, in direzione nord-sud con significativa estensione e percezione visiva - nell’intento di evitarne la compromissione che deriva dall’avanzamento dell’utilizzo intensivo a frutteto ed in genere di certa agricoltura intensiva, similmente a quanto realizzato in larga parte del contesto agricolo del territorio locale anche del Comune di Romeno.

Recita infatti l’articolo 45 bis rubricato “AREE AGRICOLE 01PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO AMBIENTALE: 1. Il PRG individua secondo le disposizioni dettate al comma 9, lettera b) dell'art. 37 delle norme di attuazione del PUP, all'interno delle più ampie zone agricole di pregio e non, le aree con particolare valenza paesaggistica ed ambientale, attualmente destinate a colture private e non, con l'intento di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione, anche economico-produttiva dei particolari ambiti depositari della identità paesaggistica e colturale dell'alta Val di Non denominati <pradiei>.

2. Si tratta di aree caratterizzate da coltura estensiva, in gran parte a prato ed attività foraggere, necessario supporto dell’attività zootecnica prevalente nella zona e fonte di garanzia del settore latteario-caseario che contraddistingue tutta l'area nonesa e contribuisce alla denominazione particolare di <trentingrana>.

3. La loro funzione costituisce anche possibile concreto supporto alle iniziative di valorizzazione turistica del territorio quale dimensione alternativa, funzionale e complementare a quella già sviluppata della frutticoltura estensiva.

4. Con queste norme si intende porre un particolare vincolo di tutela su una superficie complessiva di ca ha. 98,78 pari al 26,13% del totale delle aree agricole di piano che presenta caratteristiche di valenza paesaggistica ed economica, omogenee ed equivalenti dal punto di vista della stato di fatto e della stato di diritto.

5. Esse sono poste anche a corona degli insediamenti abitati ed a margine del contesto forestale con l'obbiettivo di assicurare la lettura del particolare assetto paesaggistico degli insediamenti.

6. La tutela di dette zone si attua attraverso la inedificabilità quale elemento di garanzia del mantenimento dei caratteri esistenti, nonché attraverso il divieto di attivare iniziative agricole di carattere intensivo per non danneggiare da un lato l’attività foraggera e compromettere le iniziative esistenti del settore zootecnico e dall'altro snaturare o svilire i caratteri paesaggistici di quel territorio. Sono comunque ammesse le attività orticole e quelle a seminativo connesse con la normale rotazione colturale. Sono comunque ammessi i manufatti di limitate dimensioni di cui all'art. 3 del DDP 8 marzo 2010 n. 8-40/Leg.a condizione che il proprietario richiedente non sia proprietario e non possa realizzare i manufatti in altre aree agricole non di particolare pregio ambientale.

7. In tali zone è vietata altresì la realizzazione di:

- palificate di qualsiasi tipo e materiale salvo quelle in legno per supporto di linee elettriche o di telecomunicazione;

- posa di reti antigrandine;

- serre e tunnel a carattere sia permanente che stagionale;

- cave e discariche, depositi di terre e rocce provenienti da scavi.

8. La valorizzazione paesaggistica ed economica delle aree predette potrà avvenire anche attraverso la definizione e la conseguente gestione del "Parco Naturale Agricolo" ai sensi dell'art. 49 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.

9. Per le colture intensive esistenti, per i manufatti e gli edifici esistenti in tali zone sono ammessi, la manutenzione e il rinnovo senza modifica di superficie e volume.”

L’esercizio di siffatta prerogativa riposa su norme di diritto positivo tradotte in concreto dall’ente esponenziale della comunità stanziata sul territorio, in funzione di tutela paesaggistico- ambientale , secondo una scelta non irragionevole, motivata e coerente con il modello di sviluppo territoriale perseguito, al di fuori dei limiti di sindacabilità offerti a questo giudice quanto alle scelte di merito relative al governo del territorio ed alla tutela paesaggistico-ambientale.

In primis si sottolinea l’adeguata giustificazione di diritto positivo del potere esercitato, che trova fondamento nell’articolo 37, comma 9 lett. b) delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 che testualmente affida al piano regolatore comunale il compito di: “b) indicare, zona per zona o anche distinguendo in ciascuna zona sottoaree omogenee, particolari cautele o prescrizioni da seguire nella tutela e nel potenziamento dell'attività agricola o zootecnica, anche ai fini di protezione ambientale”

Così come l’articolo 29, comma 3 lett.) hbis), introdotto nella legge provinciale n. 1 del 2008 dalla legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3, espressamente dispone che tra i contenuti essenziali del Piano regolatore generale del Comune vi è: “hbis) la perimetrazione delle aree agricole, in adeguamento al piano urbanistico provinciale e al piano territoriale della comunità, se approvato, e la definizione della relativa disciplina sotto il profilo dei parametri edilizi e della tutela delle colture agricole locali”. Tale norma è entrata in vigore nelle more dell’adozione definitiva della variante ed ha costituito fondamento normativo dell’esercizio del potere regolatorio che inevitabilmente, in funzione del conseguimento degli obiettivi di tutela paesaggistico-ambientale, comprime i diritti del proprietario del fondo. Trattasi di disposizione che riconosce un contenuto specifico del Piano regolatore comunale finalizzato alla disciplina delle aree agricole, con funzione di gradata disciplina che, nel più ampio quadro del Piano urbanistico provinciale (il quale, a sua volta, riconosce rilevanza strategica alle aree agricole ed ammette in via generale gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo), consente anche di tutelare specifiche aree agricole per la caratterizzazione sotto il profilo colturale. Tale fondamento si rinviene a tutt’oggi nella nuova legge provinciale urbanistica di Trento, 4 agosto 2015, n. 15 (segnatamente nell’articolo 24, comma 3 lett. g) e j), comma 4 e comma 10)

Di tanto è dato ragione, nel merito, anche dal Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio della Provincia nell’espressione del parere sull’atto di modifica al PRG del Comune di Romeno, così come recepito anche in sede di approvazione della variante in argomento da parte della Giunta provinciale: nel parere positivo del 27 giugno 2014, si legge infatti “La modifica proposta trova inquadramento nella recente modifica della legge urbanistica provinciale che all'articolo 29, comma 3, lett. hbis) ammette tra i contenuti del PRG la definizione della disciplina d'uso delle aree agricole <sotto il profilo dei parametri edilizi e della tutela delle colture agricole locali>. Quanto proposto è valutato positivamente anche sotto il profilo agricolo - come emerso in sede di Conferenza di pianificazione - posto che la variante non vincola in generale il contesto agricolo di Romeno a una specifica coltivazione, ma persegue un equilibrio tra molteplici aspetti: il Servizio Agricoltura segnala a questa proposito che <Un’ampia parte della superficie agricola, coincidente con le aree agricole già ora coltivate variamente a frutteto e prato rimarrà esente dal vincolo e quindi soggetta liberamente alle dinamiche della contrattazione tra proprietà ed imprese e del mercato fondiario. Quella parte invece che già ora e in via quasi esclusiva destinata a prato, sarà sottoposta ad un regime di vincolo tale da limitarne la trasformazione, a beneficio dell'attività zootecnica.>.” Tale scelta, infine, risulta pienamente in linea con il PUP vigente che include la zona considerata in “Area di tutela ambientale” (doc. 39 difesa comunale) e nella relativa Carta del Paesaggio che riporta in mezzo alla zona dei Pradiei un asterisco, visibile a nord delle particelle di proprietà dei ricorrenti (doc. 40 difesa comunale), che identifica i “Paesaggi di particolare pregio”, nel caso di specie riconducibile alla presenza di praterie montane da fieno di significativa estensione e percezione visiva. Infine nelle Linee guida per la carta del paesaggio si esorta ad evitare scelte urbanistiche e territoriali che compromettano, direttamente o indirettamente, paesaggi o lembi di paesaggio che si sono mantenuti di alta qualità (vedi doc. 41 della difesa comunale). Quanto sopra succintamente riportato, giustifica ulteriormente, in termini di coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati, il legittimo esercizio dei poteri attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica di carattere locale.

In secondo luogo, preme evidenziare che il perseguimento della tutela paesaggistico-ambientale mediante gli strumenti pianificatori è già stato favorevolmente scrutinato dal Consiglio di Stato, quanto ad analoga vicenda relativa al territorio provinciale. Il supremo consesso, pur negando tale possibilità attraverso il mero strumento regolamentare comunale preordinato alla tutela della salute delle coltivazioni, ne ha riconosciuto la legittimità nel quadro dell’ordinamento urbanistico provinciale e nell’ambito della pianificazione urbanistica, così come ha inteso fare il Comune di Romeno (sentenza Cons. Stato, sez. III - 04/03/2013, n. 1281).

V. Nel merito delle scelte introdotte con la disciplina oggi avversata, giova ricordare i principi cardine che governano l’esercizio del potere pianificatorio nell’ambito urbanistico, come affermati dalla costante giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 9 maggio 2018 n. 2780) condivisa da questo Tribunale. Le “scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4037; sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1323; sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5589; sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1871)" ed ancora “il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità e zone (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma è rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti (sentenza Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 821)". "Il disegno urbanistico definito da uno strumento di pianificazione generale costituisce, infatti, estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, giacché rispecchia delle scelte riguardanti non solo l'organizzazione del territorio, ma il quadro assai più vasto delle opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico" (sentenza Cons. Stato, sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4734).

Pertanto, assodata la legittimità del potere esercitato, occorre ora scrutinare il profilo della non manifesta irragionevolezza, illogicità e la proporzionalità dell’esercizio di siffatta prerogativa pianificatoria.

Il buon uso dell’ampia discrezionalità riservata al pianificatore comunale, si evince dal contemperamento degli interessi pubblici contrapposti nella vicenda in questione, ossia dell’interesse pubblico prioritariamente perseguito di tutela paesaggistico-ambientale, con quello proprio dell’agricoltura, come risulta dal provvedimento di variante, in quanto l’introduzione del vincolo preserva la prevalente attività agricola praticata nel luogo, costituita da attività agricole estensive foraggere e praticole, strumentali alla tradizionale attività zootecnica della zona, ma consente anche “le attività orticole e quelle a seminativo connesse con la normale rotazione colturale”, garantendo quindi un potenziale diverso sfruttamento agricolo, seppure coerente con l’utilizzo in atto e con gli obiettivi di tutela paesaggistica avuta di mira. La prevista destinazione ha consentito, infine, all’ente locale di promuovere un ulteriore importante interesse pubblico correlato allo sviluppo del potenziale turistico del luogo attraverso la conservazione delle caratteriste paesaggistiche dell’aree considerate, di particolare suggestione e valore anche estetico e quindi ulteriormente da valorizzarsi in chiave turistica, nel perseguimento dell’obiettivo di sviluppo economico del territorio considerato, secondo criteri di sostenibilità ambientale e di integrazione tra i fattori (in particolare il paesaggio in chiave di sviluppo turistico).

L’assenza di manifesta irragionevolezza e sproporzione è da ultimo testimoniata dal fatto che i vincoli introdotti, lungi dal costituire un limite assoluto alla possibilità di sfruttamento agricolo dei fondi di cui trattasi, incidono su di una superficie che, per quanto estesa, ha riguardo a poco più di un quarto delle aree agricole appartenenti al territorio comunale, circoscritta alla porzione “che presenta caratteristiche di valenza paesaggistica ed economica, omogenee ed equivalenti dal punto di vista della stato di fatto e della stato di diritto”, con ciò offrendo garanzia di possibile sviluppo e/o conservazione anche delle colture intensive in altri areali rispetto a quelli avversati nella variante in argomento. Sul piano della motivazione, quanto sopraesposto si evince dalla Relazione tecnico-illustrativa datata aprile 2014 - agosto 2014, a corredo della Variante puntuale che chiarisce come la stessa sia stata dettata dall’esigenza di tutelare alcune peculiari porzioni del territorio comunale di Romeno, che rappresentano circa un quarto del totale delle aree agricole, andando ad identificare “solo quelle che per caratterizzazione, localizzazione, rapporto con il paesaggio circostante, armonia percettiva, posizione rispetto ai principali privilegiati coni visuali, integrano tutti quegli elementi identificatori che la carta delle tutele paesistiche del PUP demanda alla pianificazione subordinata”. L’obiettivo perseguito, vi si legge, è stato quello di garantire una adeguata tutela sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, disponendo l’ inedificabilità ed il mantenimento dell’attuale situazione colturale di vaste superfici che circondano il paese e che costituiscono l’identità paesaggistica di quel contesto, anche a supporto dell’economia locale, che si contraddistingue per la più alta concentrazione di aziende zootecniche di tutto il territorio provinciale, consentendo contestualmente una valorizzazione in chiave di sviluppo turistico sostenibile, come alternativa e integrazione all’attività propriamente agricola.

VI. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo di gravame. Nel caso di specie non viene in considerazione un potere sanzionatorio correlato al cambio di destinazione d’uso giuridicamente irrilevante, quale sarebbe correlato, in tesi di ricorrenti, al mero cambio di coltura stante l’assenza di espressa imposizione di coltura a “prato” dei fondi di cui trattasi. Vale quanto argomentato con riguardo ai precedenti mezzi di gravame circa la violazione da parte dei ricorrenti dei vincoli legittimamente posti dal PRG comunale e di specifica spettanza della disciplina urbanistico-edilizia che, conseguentemente, devono annoverarsi tra i limiti alle destinazioni d’uso che l’articolo 24, comma 10 della l. p. n. 15 del 2015 rimette alla competenza del pianificatore locale pur nell’ambito della stessa categoria funzionale, e la cui violazione ha correttamente comportato l’adozione dell’atto oggi impugnato (sentenza TRGA Trento 19.10.2018, n. 229).

VII. Né miglior pregio ha il quarto motivo di doglianza volto a rivendicare la natura di attività libera, a’ sensi dell’articolo 78 della citata l.p. n. 15 del 2015, dell’attività esercitata in quanto conforme alla fattispecie ivi prevista alla lettera l) del comma 2 che testualmente qualifica come attività libere “le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85”. Come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata anche di questo Tribunale, l’attività libera presuppone la conformità alle norme del PRG, tra cui quindi anche all’articolo 45 bis invece palesemente violato da quanto posto in essere dai ricorrenti, come risulta dalla previsione espressa del medesimo articolo 78, che nel comma 1 esordisce come segue: “Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.” (sentenza T.R.G.A. Trentino-Alto Adige 11 giugno 2019, n. 88, sentenza Consiglio di Giustizia amministrativa Regione siciliana, 15 ottobre 2009, n. 923, Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6403, oltre alla giurisprudenza penale consolidata, in ordine alla quale si rimanda, ad es., a Cass. pen., sez. III, 27 aprile 2011, n.19316). Il legittimo divieto imposto dalla variante al Piano regolatore, così come argomentato in sede di rigetto dei primi due mezzi di gravame, esclude in radice che l’impianto viticolo posto a dimora dai ricorrenti possa assurgere ad attività libera ai sensi di legge. Merita porre attenzione anche al fatto che il comma 4 bis del medesimo articolo 78, con norma di chiusura, chiarisce che “In caso di violazione di quest'articolo, fatta eccezione per le opere precarie, gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio”, il che ulteriormente conforta la legittimità dell’atto repressivo assunto dall’Amministrazione.

E’ così anche del tutto superata la considerazione del preteso effetto abrogativo che sarebbe conseguito dalla entrata in vigore della l. p. n. 15 del 2015: nel caso di specie non è in considerazione il titolo edilizio abilitante ma la stessa liceità dell’attività intrapresa.

VIII. Da ultimo, neppure merita condivisione la censura di cui al quinto motivo di doglianza che si appunta sul fatto che l’attività posta in essere non sarebbe una coltura “intensiva” al contrario di quanto affermato con l’atto di ingiunzione impugnato, stante le semplici operazioni attuate di scarifica del terreno senza alcuna movimentazione significativa, senza la realizzazione di alcun impianto irriguo, ma con esclusivo posizionamento delle viti e, a sostegno delle stesse, di alcuni pali in legno. In particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, il comma 7 dell’articolo 45 bis, che vieta l’uso dei pali in legno, va evidentemente correlato al divieto di “attivare iniziative agricole di carattere intensivo”, attività che certamente non è stata posta in essere da parte dei fratelli Zucal.

La tesi dei ricorrenti non trova fondamento nella norma di cui si tratta che stabilisce un divieto di posa di pali, serre antigrandine ecc. del tutto autonomo rispetto alla caratteristiche intensive e non estensive della coltura realizzata. Tale divieto, come si è detto, in maniera non incongrua si correla alla tutela paesaggistica avuta di mira, quale si evince dalla motivazione della variante, che non ha avuto tanto lo scopo di tutelare i luoghi dal possibile carico inquinante connesso alle modalità di coltivazione dal punto di vista ambientale, che risulterebbe in effetti attenuato da una coltivazione di tipo biologico, quanto di preservare l’aspetto originario degli stessi dal punto di vista paesaggistico al fine di mantenere i caratteri propri del contesto, finalità al cui conseguimento si perviene solo con utilizzi agronomici limitati. Infatti, la presenza dei filari delle viti, che nel caso della varietà Solaris che i ricorrenti vogliono implementare, raggiungono l’altezza media di almeno 1,50 mt, è già di per sé sufficiente a compromettere la percezione visiva delle ampie distese prative che rappresentano l’identità paesaggistica della zona considerata oggetto di tutela.

Quanto sopra esposto giustifica l’emanazione del provvedimento negativo a carico dei fratelli Zucal, in disparte da ogni considerazione correlata alla volontà di estendere l’impianto viticolo ed incrementare la produzione, quale si desume sia dagli atti prodotti in giudizio dai ricorrenti che dall’utilizzo in atto di altro ben più esteso fondo prospiciente a quelli oggetto dell’impartito ordine.

IX. Il ricorso è in conclusione infondato e va respinto.

Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.

 

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, previa rimessione in termini della documentazione prodotta dalle parti, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’amministrazione resistente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2020, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 84, comma 6, d. l. n. 18 del 2020, convertito nella l. n. 27 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore