Settore vitivinicolo - Cooperativa agricola - Recesso dei soci - Richiesta formulata secondo lo statuto sociale di poter ritirare dalla cooperativa il vino prodotto dalle uve conferite nella vendemmia - Giusta causa di recesso - Violazione dei doveri sociali - Violazione statutaria - Validità della comunicazione di recesso - Inidoneità delle lamentele sollevate ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
SENTENZA
(Presidente: dott.ssa Elvira Buzzelli - Relatore: dott.ssa Maria Luisa Martini)
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 315/2015 trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2019
promossa da
P.S.T. s.r.l., in persona del Presidente pro tempore A.T. ed altri, tutti rappresentati e difesi giusta delega in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Concezio Di Risio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Casalbordino (CH) Piazza Garibaldi n. 10;
- appellanti -
contro
M.M. SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore E.T., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall' avv. Paolo Guidone e dall'avv. Luigi Guidone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Lopardi in L'Aquila zona industriale P., Via P. s.n.c.;
- appellata -
avverso
la sentenza n. 35/2015, del 26.1.2015 pubblicata il 28.1.2015 del Tribunale di Vasto resa nel procedimento civile rg. 121/2010 , notificata il 4.2.2015;
FATTO
1. La "P.S.T. s.r.l." in persona del presidente p.t. A.T., T.A. in proprio, D.P. ed altri, tutti soci della società "M.M. cooperativa agricola a r.l.", convenivano quest'ultima innanzi al Tribunale di Vasto per ivi sentir accertare e dichiarare la legittimità dei recessi da loro notificati alla convenuta e da questa respinti per mancanza dei presupposti. Rappresentavano che i recessi da ciascuno di loro comunicati per giusta causa, erano dovuti all'immotivato rifiuto - deliberato dal C.d.A. della Cooperativa - di accoglimento della richiesta, formulata ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale ("Ciascun socio ha diritto di ritirare dalla Cooperativa, per il fabbisogno familiare ed aziendale, i prodotti con le modalità e alle condizioni , che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, purchè le quantità dei prodotti ritirati non superino quelle che possono essere ricavate dal prodotto rispettivamente conferito"), di poter ritirare dalla Cooperativa il vino prodotto dalle uve conferite nella vendemmia dell'anno 2008.
2. Si costituiva la società convenuta che sosteneva la legittimità del diniego all'esercizio del recesso da parte dei soci in quanto dipendente da un fatto non previsto dallo statuto e non corrispondente ad uno dei casi previsti dalla legge.
3. La causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe con la quale il giudice del Tribunale di Vasto, ritenuto che nelle società cooperative non può ammettersi il recesso del socio per giusta causa essendo esercitabile, ex art. 2532 c.c., solo nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, ipotesi non ricorrente nella fattispecie; che peraltro alle società cooperative è applicabile in via residuale la disciplina delle società di capitali che non prevede il recesso per giusta causa e che neanche potrebbe applicarsi in via analogica il recesso per giusta causa previsto dall'art. 2285 c.c. per le società di persone; precisava ulteriormente, che anche a voler astrattamente riconoscere l'applicabilità del recesso per giusta causa, comunque, nella fattispecie non poteva ravvisarsi un'ipotesi di tal genere in quanto la possibilità di ritirare il vino prodotto con le uve conferite nell'anno 2008, era subordinata al rispetto e alle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione e il mancato accoglimento delle istanze in tal senso formulate non incideva negativamente sul rapporto fiduciario tra i componenti della compagine sociale, in quanto: a) non contrastava con le finalità istituzionali della cooperativa, b) non concretava una violazione delle disposizioni statutarie, c) non configurava un inadempimento contrattuale posto che la decisione del C.d.A di non consentire il ritiro del vino rispondeva alla necessità di dare attuazione ad un piano di risanamento della società in linea con le determinazione adottate dall'assemblea dei soci del 13.12.2009 (non impugnata dagli attori) che attesa la negativa situazione economica della società decideva di non distribuire ai soci i ristorni maturati nell'anno 2008-2009 e destinare le somme al ripianamento delle perdite pregresse. Riteneva poi del tutto inconferente il richiamo fatto dagli attori al principio sancito dall'art. 1460 c.c. in quanto eccezione proponibile solo in relazione ai contratti con prestazioni corrispettive e non applicabile alle società non essendoci interessi contrapposti tra i soci e l'ente sociale e comunque di fronte ad un'inadempienza della società il socio non potrebbe pretendere di liberarsi dal vincolo sociale attraverso un'indiscriminata facoltà di recedere al di fuori dei casi previsti dalle legge o dallo statuto. Per tali ragioni, rigettava quindi la domanda formulata dagli attori che condannava al pagamento delle spese di giudizio sulla base dei valori medi dei parametri tabellari del D.M. n. 55 del 2014.
4. Avverso la pronuncia proponevano appello tutti gli attori risultati soccombenti in primo grado, chiedendo la riforma della sentenza e quindi sentir dichiarare valido ed efficace il recesso operato per giusta causa, in subordine per essere il recesso valido poiché ad nutum. Si costituiva la Società appellata che, eccepiva l'inammissibilità del gravame e comunque ne chiedeva il rigetto per infondatezza.
5. In data 17.5.2019 i procuratori della società appellata depositavano foglio di precisazione delle conclusioni nel quale rappresentavano che nelle more del giudizio d'appello, gli appellanti D.P. ed altri, avevano formalizzato la loro rinuncia all'appello e che la Cooperativa appellata aveva accettato la loro rinuncia, pertanto ribadendo le conclusioni già spiegate nella comparsa di costituzione chiedevano condannarsi alle spese di giudizio esclusivamente T.A. e la società "P.S.T. s.r.l." in persona del legale rappresentante p.t.
6. All'udienza del 26.6.2019, fissata per la precisazione delle conclusioni, cui presenziava solo la parte appellata, la causa veniva tenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
DIRITTO
7. Gli appellanti censurano la sentenza nella parte motiva laddove nella ricostruzione del fatto e nell'interpretazione e applicazione delle legge il Giudice di prime cure: "omette totalmente di considerare la buona o male fede delle parti", "omette di valutare adeguatamente la tempistica con cui si sono succedute le comunicazioni, oltre al loro tenore, nonché l'assenza di qualsivoglia motivazione addotta al diniego", "omette di riscontrare la sussistenza di una giusta causa di recesso"; "omette di riscontrare una grave violazione dei doveri sociali da parte del C.d.A." ; "omette di riscontrare la violazione statutaria operata dal C.d.A.", "omette di considerare l'inesistenza di qualsivoglia diverso istituto che non sia quello del recesso a tutela dei diritti del socio contro le violazioni statutarie da parte del C.d.A." , "omette di apprezzare qualsiasi antefatto di cui pure era a conoscenza", "omette di apprezzare la validità della comunicazione di recesso, anche qualora non fondato su giusta causa", "ritiene che la fattispecie non rientri fra quelle contemplate dall'art. 2473 c.c.", "omette di apprezzare i motivi per cui era d'uopo pervenire, in caso di rigetto della domanda, ad una compensazione integrale delle spese di lite". Narrano della "guerra sociale" scatenatasi in occasione del rinnovo della cariche sociali, allorché in esito alle elezioni del 2008, poiché la lista del Presidente uscente (A.T.) era stata sconfitta, gli odierni appellanti, non ricoprendo più responsabilità amministrative, si determinavano ad esercitare la facoltà di ritirare dalla Cooperativa appellata il vino prodotto con le uve conferite come previsto dallo Statuto; ritengono che la sentenza sia ingiusta e "malamente" motivata essendo il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice "contorto e contraddittorio", ribadiscono che il Giudice avrebbe errato nel non ritenere sussistente la giusta causa del recesso dei soci, che comunque dovrebbe considerarsi validamente operato, non potendo essere ricercata nei ristretti limiti dell'art. 2437 c.c. ma dovendo essere valutata dal giudice con riferimento ad ogni singolo caso; ritengono che il diniego del C.d.A. alla richiesta di ritiro del vino avanzata dai soci odierni appellanti sia da considerarsi illegittimo poiché integra una condotta antisociale che contrasta con le finalità istituzionali della cooperativa e che, come tale, viola le disposizioni statutarie. Ritengono, in relazione all'art. 1460 c.c. che, diversamente da quanto opinato dal Giudice di primo grado, nell'ipotesi di cantine sociali sia ravvisabile una prestazione corrispettiva, quando la società assuma compiti come quello della commercializzazione del vino per spuntare migliori risultati sul mercato, sostituendosi la società al socio. Sostengono poi che, anche in assenza di giusta causa, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere valido il recesso ad nutum per il solo fatto della durata a tempo indeterminato della società, ossia superiore alla vita media del socio, perché il Giudice avrebbe potuto dare una qualificazione giuridica diversa al titolo dedotto in contestazione; criticano poi la condanna alle spese di giudizio comminata nell'impugnata sentenza atteso che la difficoltà della materia nonché gli orientamenti mutevoli avrebbero dovuto condurre il primo giudicante ad una compensazione integrale delle stesse.
8. La società appellata pregiudizialmente eccepisce l'inammissibilità dell'impugnativa per violazione dell'art. 342 c.p.c. atteso che gli appellanti non hanno prospettato una puntuale critica alla ratio decidendi espressa in sentenza portando argomentazioni che non chiariscono i motivi di censura e introducono questioni estranee al thema decidendum omettendo altresì di indicare le norme giuridiche e/o principi giurisprudenziali posti a conforto delle generiche doglianze espresse. Chiedono il rigetto anche nel merito del gravame per infondatezza e ribadiscono la linearità logico-giuridica della sentenza di primo grado. Ribadiscono che nelle società cooperative non esiste un diritto assoluto del socio di recedere incondizionatamente dalla società essendo il recesso consentito solo in casi tassativi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo. Sottolineano l'inapplicabilità dell'art. 1460 c.c. nell'ambito dei contratti societari ed evidenziano come la citata norma disciplini la risoluzione del contratto piuttosto che il recesso. Eccepiscono la novità della domanda formulata dagli appellanti per la prima volta in sede di gravame inerente la legittimità del recesso in quanto ad nutum e, dichiarando di non accettare il contraddittorio sul punto, ne contrastano comunque la fondatezza.
9. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
10. Infatti, seppure alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale meno rigoroso espresso dalla Suprema Corte (Cass. S.U. 27199/2017 Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 10/10/2017) 16/11/2017, n. 27199), l'art. 342 c.p.c. non richieda, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una forma sacramentale o debbano ricalcare la decisione impugnata con diverso contenuto e quindi che la parte appellante sia tenuta alla redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tuttavia, è pur sempre indispensabile che l'appellante individui, in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formuli, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. n. 7332/2018); invero, come chiarito da altre pronunce della giurisprudenza di vertice: "Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento" (Cass. 12280/2016; Cass. 18704/2015; Cass. S.U. 23999/2011).
11. Nel caso in esame, nell'atto di appello, gli attori hanno profusamente disquisito sui dissidi ingeneratesi all'interno della compagine societaria e sulle contrapposte fazioni createsi all'indomani del rinnovo delle cariche sociali, ragione per la quale avrebbero esercitato la facoltà di ritirare il vino prodotto con le uve conferite, hanno sciorinato un elenco di omissioni ed errori da cui la sentenza di primo grado sarebbe affetta, limitandosi però a generiche e confuse critiche assertive non assistite da idoneo conforto normativo e/o giurisprudenziale, e quindi non atte ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata le cui puntuali e specifiche rationes decidendi non risultano dettagliatamente e singolarmente confutate, sì da rendere quindi il gravame carente del requisito della specificità dei motivi, atteso che tanto più approfondite e dettagliate risultano - come nel caso in esame - le argomentazioni adottate nella motivazione del provvedimento impugnato tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nell'atto di gravame per inficiare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure (Cass. 4695/2017), pena appunto l'inammissibilità del gravame.
12. Un breve inciso sulle conclusioni formulate dalla Società appellata che evidenzia, anche nella comparsa conclusionale, l'intervenuta rinuncia all'appello da parte di alcuni appellanti nei confronti dei quali essa, in conformità alle pattuizioni intercorse, ha dichiarato di desistere dalla richiesta di condanna al pagamento delle spese. Tali intese non risultano documentate ma le asserzioni dell'appellata indicano l'esistenza di un accordo stragiudiziale con alcuni appellanti reso verosimile dal comportamento tenuto dalla stessa parte appellante che, non ha presenziato all'udienza di precisazione delle conclusioni nè ha intesto in alcun modo contestare gli assunti avversi, tanto da non depositare neanche la comparsa conclusionale. Si reputa quindi di valorizzare tali evidenze e di regolare di conseguenza le spese di lite, differenziando le posizioni dei diversi appellanti.
13. Le spese vengono liquidate come in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza, sulla base del valore dichiarato e dei valori medi del D.M. n. 37 del 2018, in base all'attività effettivamente espletata e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 35/2015 del 26.1.2015 ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna gli appellanti T.A. e la società "P.S.T. s.r.l." in persona del legale rappresentante p.t ., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata delle spese legali del presente giudizio che liquida nella misura di Euro. 6.600,00 oltre rimb. Forf. 15%, IVA e CPA.
- compensa le spese di lite tra D.P. ed altri e la società appellata.
- ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2020