Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 08-07-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 08-07-2020
Numero gazzetta: 224

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Rosso di Montepulciano].

(Comunicazione 08/07/2020, pubblicata in G.U.U.E. 8 luglio 2020, n. C 224)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«ROSSO DI MONTEPULCIANO»

Numero di riferimento: PDO-IT-A1458-AM02

Data della comunicazione: 21.4.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Rosso di Montepulciano - Etichettatura

È previsto l’inserimento dell’obbligo di riportare in etichetta il termine geografico più ampio «Toscana» in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Rosso di Montepulciano».

La modifica consente di fornire una informazione precisa sulla provenienza geografica dei vini.

La modifica riguarda il documento unico alla sez. 9 ed il disciplinare all’articolo 7.

 

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Rosso di Montepulciano

2.   Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione dei vini:

Rosso di Montepulciano

Colore: rosso rubino

Odore: intensamente vinoso

Sapore: asciutto, persistente, leggermente tannico

Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 11,50;

Estratto non riduttore minimo (g/l): 21,00.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.
 

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Rosso di Montepulciano

Pratica enologica specifica

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non può essere immesso al consumo prima del primo marzo dell’annata successiva a quella di produzione delle uve.

b.   Rese massime:

Rosso di Montepulciano

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

Rosso di Montepulciano

70 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, nella Regione Toscana.

È esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Sangiovese N. - Sangioveto

8.   Descrizione del legame/dei legami

«Rosso di Montepulciano»

Il territorio di produzione è costituito in larga misura da sabbie plioceniche, dal punto di vista meteorologico la zona è caratterizzata da un clima mediterraneo che favorisce l’evoluzione qualitativa aromatica e fenolica delle uve. La base ampelografica dei vigneti è il Sangiovese, in particolare il biotipo locale chiamato Prugnolo gentile, allevato con la tipica forma della controspalliera. La secolare storia del vino di Montepulciano dall’epoca etrusca ai giorni nostri, è alla base del fattore umano di esperienze e cutura che nel tempo, in interazione con l’ambiente, hanno individuato, sviluppato e selezionato le pratiche più consone per la produzione enologica di qualità.

9.   Ulteriori Condizioni Essenziali (Confezionamento, Etichettatura, Altri Requisiti)

Rosso di Montepulciano – Etichettatura

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

È previsto l’inserimento dell’obbligo in etichetta del termine geografico più ampio «Toscana», in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Rosso di Montepulciano» al fine di informare i consumatori sulla precisa provenienza geografica dei vini.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15315