Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Rosso di Montepulciano].
(Comunicazione 08/07/2020, pubblicata in G.U.U.E. 8 luglio 2020, n. C 224)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«ROSSO DI MONTEPULCIANO»
Numero di riferimento: PDO-IT-A1458-AM02
Data della comunicazione: 21.4.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Rosso di Montepulciano - Etichettatura
È previsto l’inserimento dell’obbligo di riportare in etichetta il termine geografico più ampio «Toscana» in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Rosso di Montepulciano».
La modifica consente di fornire una informazione precisa sulla provenienza geografica dei vini.
La modifica riguarda il documento unico alla sez. 9 ed il disciplinare all’articolo 7.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Rosso di Montepulciano
2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione dei vini:
Rosso di Montepulciano
Colore: rosso rubino
Odore: intensamente vinoso
Sapore: asciutto, persistente, leggermente tannico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) 11,50;
Estratto non riduttore minimo (g/l): 21,00.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
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Acidità totale minima: |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
20 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Rosso di Montepulciano
Pratica enologica specifica
Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non può essere immesso al consumo prima del primo marzo dell’annata successiva a quella di produzione delle uve.
b. Rese massime:
Rosso di Montepulciano
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
Rosso di Montepulciano
70 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del Comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, nella Regione Toscana.
È esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Sangiovese N. - Sangioveto
8. Descrizione del legame/dei legami
«Rosso di Montepulciano»
Il territorio di produzione è costituito in larga misura da sabbie plioceniche, dal punto di vista meteorologico la zona è caratterizzata da un clima mediterraneo che favorisce l’evoluzione qualitativa aromatica e fenolica delle uve. La base ampelografica dei vigneti è il Sangiovese, in particolare il biotipo locale chiamato Prugnolo gentile, allevato con la tipica forma della controspalliera. La secolare storia del vino di Montepulciano dall’epoca etrusca ai giorni nostri, è alla base del fattore umano di esperienze e cutura che nel tempo, in interazione con l’ambiente, hanno individuato, sviluppato e selezionato le pratiche più consone per la produzione enologica di qualità.
9. Ulteriori Condizioni Essenziali (Confezionamento, Etichettatura, Altri Requisiti)
Rosso di Montepulciano – Etichettatura
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
È previsto l’inserimento dell’obbligo in etichetta del termine geografico più ampio «Toscana», in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Rosso di Montepulciano» al fine di informare i consumatori sulla precisa provenienza geografica dei vini.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15315