Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 03-06-2020
Numero provvedimento: 1138
Tipo gazzetta: Nessuna

Misure di sostegno per gli investimenti - Partecipazione al bando relativo alla sottomisura 4.1. “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” a fini di ammodernamento dell'impresa dedicata alla produzione ed all’imbottigliamento di olio di oliva biologico e vini biologici - Esclusione per mancato raggiungimento del punteggio minimo - Criteri di attribuzione del punteggio.


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2018, proposto da
Squasi Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fianchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Ingaglio La Vecchia, con studio in Palermo in Piazza Luigi Sturzo n.4;

contro

Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n.6;

nei confronti

Tenute Ficarazzi Società Agricola Semplice non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del D.D.G. n. 1501 del 25/06/2018, pubblicato sul sito internet PSR Sicilia 2014-2020 in data 26-6-2018, e dell'allegato elenco definitivo delle domande non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto (allegato n. 2) nella parte in cui la domanda della ricorrente individuata in graduatoria al n. 906 è stata ritenuta non ammissibile per le motivazioni ivi specificate;

- del successivo D.D.G. n. 1910 del 10-8-2018, pubblicato sul sito internet PSR Sicilia 2014-2020 in data 10-8-2018, con il quale sono stati nuovamente pubblicati gli elenchi definitivi, a parziale modifica dei precedenti elenchi approvati in data 25-6-2018, nella parte in cui la domanda della ricorrente, individuata in graduatoria al n. 904 (allegato n. 2) è stata ritenuta non ammissibile per le motivazioni ivi specificate;

- nonché nella parte in cui non vengono riconosciuti alla ricorrente i punteggi relativi alle macchine per l'innovazione tecnologica (A8) leguminose (LE2), la potatura della vite (VI1); - ed, ove occorra, del bando relativo alla sottomisura 4.1. e delle allegate disposizioni attuative in ordine ai punti: 5, lett.c), punto 7, punto 16.3.7; - di ogni ulteriore atto consequenziale o comunque connesso non conosciuto ovvero mai comunicato al ricorrente ivi compresi, ove esistenti, i verbali redatti dalle commissioni di valutazione territoriali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

 

1.1. Con ricorso notificato il 24/09/2018 e depositato il 10/10/2018 il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati esponendo quanto segue.

La ditta ricorrente, ubicata in un area ricadente nel territorio del Comune di Noto, esercita l’attività di produzione ed imbottigliamento di olio di oliva biologico e vini biologici, essendo anche proprietaria di un opificio di recente costruzione (F. 384 particella 419), edificato con regolare concessone edilizia n. 65/2004, n. 67/2004, n. 134/2006, n. 135/2006, n. 647/2008, con annessi locali destinati alla trasformazione, stoccaggio imbottigliamento ed etichettatura dei prodotti aziendali.

Ha partecipato al bando relativo alla sottomisura 4.1. “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” pubblicato il 14-12-2016 sul sito internet PSR Sicilia 2014-2020 al fine di ammodernare e migliorare la propria impresa – come detto dedicata alla produzione ed all’imbottigliamento di olio di oliva biologico e vini biologici - attraverso la realizzazione di alcuni manufatti in cemento armato ed altre opere dirette ad innovare l’approvvigionamento energetico della impresa ed il riciclo virtuoso degli scarti della lavorazione dell’olio di oliva.

Espone il ricorrente che il manufatto esistente si compone di tre elevazioni (piano cantinato, piano terra e piano primo) mentre le opere oggetto della domanda riguardavano 1) la realizzazione di un manufatto in cemento armato ed acciaio da adibire a punto vendita; 2) la realizzazione di panelli fotovoltaici da installare sull’edificio già esistente; 3) la realizzazione di una tettoia portico e di un vano portico per lo stoccaggio temporaneo delle acque di vegetazione, sanse e foglie; 4)la realizzazione di una galleria di accesso al piano interrato esistente; 5) la realizzazione, sulla struttura esistente, di un rivestimento con idoneo isolamento termico a “cappotto”, per rendere più efficace e meno costoso il condizionamento degli ambienti interni; 6) il completamento della viabilità interna e della sistemazione esterna; 7) la realizzazione della recinzione prospiciente la SP. Noto - Pachino - in ferro battuto e/o corten – e nella restante parte della proprietà una recinzione con rete metallica supportata da pali.

A questo fine, sulla scorta delle disposizioni attuative, la ditta ricorrente redigeva un progetto esecutivo ottenendo in data 15-9-2017 la autorizzazione paesaggistica, ed in data 9-10-2017 la concessione edilizia n. 90/2017 da parte dell’UTC del Comune di Noto.

Con D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017 venivano approvati gli elenchi provvisori regionali delle istanze non ricevibili, non ammissibili, escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo e delle istanze ammissibili.

La ditta ricorrente si collocava nella graduatoria delle istanze ammissibili, al n. 209, con un punteggio assegnato di 59 punti, inferiore a quello richiesto di 98 punti per effetto della mancata attribuzione dei punteggi relativi ai criteri dedicati alla produzione delle energie alternative (A7), alla innovazione (A8), leguminose (LE2), alla potatura degli olivi (OL1) e potatura della vite (VI1).

La ditta ricorrente (la cui istanza era stata ritenuta ammissibile) da un lato contestava la mancata attribuzione dei predetti punteggi e comunque predisponeva la documentazione necessaria per la cantierabilità nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; in particolare produceva la concessione edilizia, il nulla osta della Soprintendenza, il deposito dei calcoli presso il Genio Civile di Siracusa e la comunicazione di inizio lavori.

Con D.D.G. n. 1501 del 25/06/2018, pubblicato sul sito internet PSR Sicilia 2014- 2020 in data 26-6-2018, venivano approvati gli elenchi regionali definitivi.

In tali elenchi la ditta ricorrente figurava al numero 906 nell’elenco delle domande non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto sulla scorta della seguente motivazione: “Manca autorizzazione Genio Civile, ai sensi art.94, nulla osta Genio Civile per la realizzazione vasche, documentazione rispetto HCPP”.

Con successivo D.D.G. n. 1910 del 10-8-2018, pubblicato sul sito internet PSR Sicilia 2014-2020 in data 10-8-2018, venivano nuovamente pubblicati gli elenchi definitivi, a parziale modifica degli elenchi definitivi approvati in data 25-6-2018.

In esito a tale nuova pubblicazione la ricorrente figurava al n. 904 delle domande non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto. Inoltre nella graduatoria definitiva alla ricorrente vengono attribuiti 67 punti e non riconosciuti i punteggi relativi alla innovazione (A8) alle leguminose (LE2), ed alla potatura della vite (VI1) che, ove riconosciuti, determinerebbero un incremento del punteggio ottenuto.

1.2. Il gravame è affidato a un unico motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce i vizi di: Violazione del bando e delle disposizioni attuative: punto 5, lett.c), punto 7, punto 16.3.7; violazione dell’art. 4 L. 1086/1971 e art. 94 DPR 380/2000; violazione dell’art. 6 del DPR 380/2001 e dell’art. 3 L.r. 16/2016; violazione della disciplina in tema di soccorso istruttorio e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 – Violazione art. 4 del regolamento n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento UE n. 1306/2013 - Eccesso di potere: insufficiente motivazione, difetto di istruttoria – Violazione art. 97 Cost. buon andamento e principio di proporzionalità. – Violazione del principio del favor partecipationis, equivocità delle disposizioni del bando.

1.3. In data 23/10/2018 si è costituita in giudizio l’Assessorato resistente con atto di mera forma non contenente difese scritte.

1.4. Con ordinanza n.994 del 30/10/2018 questa Sezione ha disposto incombenti istruttori rinviando alla camera di consiglio del 6/12/2018, sospendendo i provvedimenti impugnati nelle more della definizione della fase cautelare (ritenendo che sussiste il periculum in mora in quanto potrebbe determinarsi l’esaurimento dei fondi).

1.5. Con ordinanza n.1168 del 10/12/2018 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 luglio 2019.

1.6. Il 29/05/2019 la difesa erariale ha depositato una memoria difensiva chiedendo rigettarsi il ricorso.

1.7. Il ricorrente ha depositato due memorie rispettivamente il 03/06/2019 e il 12/06/2019.

1.8. Con ordinanza n. 2223 del 04/07/2019 la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati rinviando la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 19 maggio 2020.

1.9. In data 18/10/2019 il ricorrente ha depositato la documentazione attestante l’avvenuta integrazione del contraddittorio.

1.10. Sia il ricorrente che la difesa erariale hanno depositato memorie difensive in vista dell’udienza pubblica.

1.11. Alla pubblica udienza del 19 maggio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO

 

2. Preliminarmente va dato atto che parte ricorrente ha integrato, mediante notifica per pubblici proclami, il contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali interessati.

3. Nel merito della cantierabilità va rilevato che questa Sezione si è già pronunciata in senso favorevole alla ricorrente con una pluralità di sentenze (non appellate) relative a fattispecie identiche (per tutte la n. 1567 del 23 maggio 2019), che il collegio condivide e alle cui ampie motivazioni si rinvia.

In tali sentenze si è, in particolare, preliminarmente precisato che la questione da esaminare era quella della legittimità delle clausole, di cui ai paragrafi 5, lettera c) e 16.3 della parte specifica delle disposizioni attuative della sottomisura 4.1, che prevedevano, quale condizione di ammissibilità, a pena di esclusione, la prova della cantierabilità entro 90 giorni (aumentati a 180 nel caso in cui era previsto l’acquisto di terreni) dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Nelle decisioni relative a fattispecie identiche si è, peraltro, rilevato che l’obbligo in questione era illegittimo a carattere generale e, pertanto, indipendentemente dalla circostanza che l’istanza fosse o meno stata inclusa in posizione utile nella graduatoria provvisoria.

Si è, in particolare, rilevato che non poteva dubitarsi della legittimità dell’obbligo di dimostrazione della cantierabilità in sé considerato e che il problema era quello dell’individuazione del dies a quo nella data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e non di quella definitiva.

Si è, sotto tale profilo, rilevato che l’imposizione della cantierabilità dei progetti dopo l’approvazione della graduatoria provvisoria configurava un onere non solo irragionevole, ma anche sproporzionato, in quanto in tale fase i partecipanti non avevano alcuna certezza in ordine all’ammissione degli stessi al sostegno, la quale dipendeva dall’accoglimento dei reclami.

Si è poi aggiunto che il carattere irragionevole dell’adempimento in parola era accentuato dalla circostanza che la graduatoria provvisoria (pubblicata il 7 dicembre 2017) era intervenuta a breve distanza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 dell’8 novembre 2017, che aveva dichiarato illegittimo l’art. 16, commi 1 e 3, della l.r. n. 16 del 2016 e ha reso applicabile l’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 1991, in forza del quale era divenuta necessaria anche nel territorio della regione siciliana l’autorizzazione del Genio Civile per l’avvio dei lavori nelle zone sismiche e per le “opere minori”.

Inoltre questa ha sostenuto: “Sotto tale profilo va rilevato che la “cantierabilità” non incide sulla valutazione della fattibilità in astratto dell’iniziativa (come si verifica per il progetto esecutivo), ma sulla sua realizzazione in concreto, cosicché non sembra ragionevole configurarla come condizione di ammissibilità (Tar Palermo, Sez I: Sentenza n. 1531/2019 del 7-6-2019 - Sentenza n. 210/2020 del 24-1-2020; Sentenza n. 211/2020 del 24-1-2020).

Nel caso in esame il ricorrente ha prodotto in sede di partecipazione un progetto esecutivo/definitivo corredato dalla concessione edilizia e parere della Soprintendenza. Inoltre nei termini (90 giorni) previsti dal bando dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria ha provveduto al deposito dei calcoli presso il Genio Civile di Siracusa e in data 1-8-2018 (ovvero prima della pubblicazione della graduatoria definitiva del 10-8- 2018) ha effettivamente ottenuto anche la chiesta l’autorizzazione da parte del Genio Civile.

Sicché in definitiva la censura è fondata e va accolta.

5. Altra censura si appunta sulla mancanza – tra la documentazione necessaria per la cantierabilità -di quella relativa all’autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari.

Il punto 16.3.7 elenca la “Documentazione essenziale da presentare, ove pertinente e necessaria, perentoriamente entro 90 giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria”.

La ricorrente ha dedotto per un verso che la formulazione aperta della disposizione lascia in capo al partecipante un significativo margine di discrezionalità in ordine alla documentazione da produrre, in particolare ove la stessa rimette alla valutazione dell’istante di ritenere se essa sia “pertinente e necessaria”; sotto tale profilo deduce che una errata valutazione dell’istante in ordine alla pertinenza e/o necessarietà della documentazione in esame, specie nei casi in cui le lavorazioni non attengano alla normativa in materia di autocontrollo dell’igiene e dei prodotti alimentari, non può ritorcersi contro l’impresa ricorrente sotto forma di sanzione escludente ove la stessa, in buona fede, abbia fatto affidamento sulla lettera della disposizione che peraltro, ad avviso della ricorrente, si riferiva alla sola documentazione concernente le nuove opere oggetto di finanziamento, e non quelle già esistenti.

E sotto questo profilo il ricorrente deduce che per nessuna di tali nuove opere l’HCCP risulta necessaria e pertinente, trattandosi di lavorazioni che nulla hanno a che fare con il rispetto della normativa in materia di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari, ma esclusivamente con disposizioni in materia di edilizia.

Orbene in sede di chiarimenti l’Amministrazione ha invece affermato che l’HCCP era riferito alla attività esistente, e anche la difesa erariale, nella propria memoria, ha affermato che il capoverso 10 del paragrafo 16.3.7 delle Disposizioni attuative parte specifica che così dispone: Documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari, che doveva essere inoltrata a quest’Ispettorato entro il 7/03/2018, insieme all’altra documentazione per la cantierabilità del progetto e doveva fare riferimento all’attività in essere nei locali esistenti.”

In realtà, la lettura del capoverso 10 del paragrafo 16.3.7 non sembra contenere alcun espresso riferimento all’attività in essere nei locali già esistenti, dovendosi pertanto riconoscere la obiettiva equivocità della disposizione tenuto conto che tutta l’altra documentazione richiesta nel medesimo paragrafo afferisce alla cantierabilità del progetto, e quindi certamente alle nuove opere oggetto del finanziamento.

La censura è pertanto fondata e va accolta dovendosi ritenere che nel caso in esame l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

6. Le ulteriori censure proposte dal ricorrente sono invece rivolte alla mancata convalida dei punteggi relativi ai criteri A8), LE2), OL) e VI) da parte dell’Amministrazione.

6.1. In ordine al punteggio previsto per il criterio A8 “Innovazioni – punti 3/6).

Nella relazione depositata dall’Amministrazione viene riferito, in ordine alle innovazioni: “Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa progettuale contenga investimenti volti all’introduzione nell’azienda agricola di innovazioni di processo e di prodotti quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici per la fase produttiva o per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto il punteggio è attribuito in proporzione all’incidenza percentuale della spesa per l’investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto”. Ove tale incidenza percentuale sia compresa tra il 20% ed il 50% spetterà un punteggio di punti 3, ove invece tale incidenza superi il 50% spetterà un punteggio pari a 6. Inoltre, i criteri specificavano ulteriormente: “Dettagliare gli interventi, le finalità nonché gli aspetti tecnici delle relative innovazioni nel piano aziendale degli investimenti e nel computo metrico; attestazione da parte della ditta costruttrice o fornitrice”.

Non è in contestazione che i prodotti innovativi individuati dalla ditta ricorrente rispondono al criterio temporale della loro introduzione sul mercato (non più di due anni) e dimostrano, in totale, una incidenza percentuale, in termini di spesa (oltre 600.000,00 Euro come da preventivi e computo metrico allegati), ricompresa nelle forbici relative alla complessiva spesa di progetto, rispondendo così agli stessi criteri fissati nel bando.

Infatti la motivazione dell’Amministrazione adottata nel verbale di riesame così recita: “Considerato che gran parte delle dichiarazioni presentate non vengono prodotte dalle ditte costruttrici, ma bensì dalle ditte di commercializzazione e che pertanto non possono essere prese in considerazione, la percentuale di innovazione dichiarata dalle ditte costruttrici rimane al di sotto del 10% ben lontana dal 50% necessario per il riconoscimento del criterio”.

In altri termini la mancata attribuzione del punteggio è dipesa dal fatto che le dichiarazioni fossero riferibili alle ditte fornitrici e non dalle ditte produttrici.

Tuttavia tale motivazione appare arbitraria e non rispondente alle specifiche previsioni del bando il quale prevedeva indifferentemente l’attestazione da parte delle ditte fornitrici o produttrici.

La censura deve essere pertanto accolta ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

6.2. Altra censura riguarda la mancata attribuzione del punteggio relativo al criterio di selezione LE2 “Introduzione di nuove e/o antiche varietà di legumi in funzione di specifiche nuove esigenze di mercato” - punti n.5.

Il criterio in oggetto così prevedeva: “Il punteggio deve essere attribuito qualora l’iniziativa progettuale preveda la semina di varietà di legumi particolarmente votate alla trasformazione per la produzione di prodotti di IV gamma”.

Il bando e/o i criteri non contenevano dunque alcuna previsione e/o obbligo di intrattenere - nella fase progettuale - rapporti di commercializzazione per prodotti di IV gamma con una ben determinata ditta, e dunque ai fini dell’attribuzione del punteggio era sufficiente il solo impegno in progetto alla semina di leguminose.

L’Amministrazione ha denegato l’attribuzione del punteggio in oggetto con la seguente motivazione: “il progetto alla data di presentazione non prevede semina di leguminose votate alla trasformazione per la produzione di prodotti in IV gamma, inoltre la richiesta di intraprendere una collaborazione per la produzione di legumi biologici in IV gamma viene richiesta in una data successiva al rilascio informatico della domanda e dal tecnico progettista e non dalla titolare dell’azienda pertanto il criterio non può essere convalidato”.

Rileva la ricorrente che nell’iniziativa è stata prevista la semina di leguminose per la produzione di prodotti di IV gamma come risulta dal Piano Sviluppo Aziendale del ricorrente, depositato in giudizio dal ricorrente il 3-12-2018.

La domanda della ditta ricorrente conteneva l’impegno ad effettuare una rotazione del grano duro, attualmente coltivato in azienda su una estensione di ha. 10.29.00 (10 ettari), con una leguminosa. L’impegno del ricorrente era così suddiviso: il 50% della superficie sarebbe stato destinato alla semina di cereali ed il restante 50% sarebbe stato, invece, destinato alla semina delle leguminose.

La circostanza non risulta contestata dalla difesa erariale sicché la censura deve essere accolta.

D’altra parte le FAQ pubblicate sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, a conferma, chiarivano: “È sufficiente inserire nel piano colturale post intervento la semina di queste varietà per ottenere il relativo punteggio” (risposta al quesito n. 88 FAQ, Prot. n. 16959 del 31/03/2017).

Ne consegue che la censura è fondata.

6.3. In ordine al punteggio relativo al criterio OL2 – punti n. 5.

Nella iniziativa originaria il ricorrente ha richiesto il punteggio relativo all’acquisto di attrezzature per la potatura (forbici e seghetti) OL2 per come si evince dai relativi preventivi di acquisto. Il criterio (pag. 6 comparto olivicolo OL2) così prevedeva: “Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa progettuale contenga investimenti per l’acquisto di macchine o attrezzatura specializzata quali forbici e seghetti elettrici o pneumatici o endotermici o altro per la potatura e abbacchiatori o scuotitori o altro per la raccolta agevolata dei prodotti”.

L’amministrazione in sede di graduatoria provvisoria non ha assegnato al ricorrente i punti (5) derivanti dalla previsione di acquisto dei macchinari dedicati alla potatura.

Il ricorrente ha quindi richiesto la corretta attribuzione del punteggio asseritamente spettantegli a mezzo istanza di riesame significando che è stato previsto, nel preventivo scelto della ditta Volatile Bernardo, l'acquisto delle seguenti attrezzature per la potatura di Olivo e vite; la forbice PRUNION modello 150 P 2 250 e la forbice elettronica VINION modello 150 e modello 250”.

In realtà dal verbale di riesame si evince che il punteggio non è stato attribuito non già in relazione al merito dell’acquisto di attrezzature per la potatura agevolata dell’ulivo, quanto perché il progetto “non rispetta il criterio per il riconoscimento del punteggio in quanto non dispone di 15 ettari destinati alla coltivazione dell’ulivo pertanto il criterio non può essere convalidato”.

La censura è pertanto infondata.

6.4. In ordine al punteggio relativo al criterio VI1 - punti 5.

Sul punto occorre precisare che la ditta ricorrente produce vino dalla coltivazione biologica delle uve.

Il criterio prevedeva che “Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa progettuale contenga investimenti per l’acquisto di macchine o attrezzatura per la potatura meccanica (le attrezzature portatili agevolatrici sono escluse)”.

Sostiene il ricorrente che per raggiungere un significativo standard qualitativo ha introdotto diverse tecniche di potatura per giungere ad individuare la migliore metodologia che così descrive: “Le operazioni di potatura del vigneto sono previste con personale opportunamente formato che opera in una postazione a bordo di un carrello portato da un trattore. Tale carrello ha 4 postazioni operatore che lavorano su due filari contemporaneamente oltre a portare la necessaria attrezzatura (forbici, batterie a lunga durata, attrezzi e accessori per la manutenzione delle forbici in modo da avere una continuità di lavorazione senza interruzioni)”.

Orbene l’Amministrazione ha negato il punteggio richiesto sulla scorta della seguente motivazione: “La ditta acquista soltanto forbici per la potatura agevolata della vite e non come richiesto dal criterio l'acquisto di macchine o attrezzature per la potatura meccanica, pertanto il criterio non viene convalidato”.

Lamenta il ricorrente che la motivazione non terrebbe conto della realtà aziendale della ditta ricorrente e della selezione delle metodologie di potatura raffinate nel tempo, al fine di garantire un innalzamento della qualità delle uve biologiche, limitandosi ad un diniego generico che avrebbe invece richiesto un approfondimento istruttorio nella forma di chiarimenti ovvero di soccorso.

La censura è infondata atteso che la motivazione adottata dall’Amministrazione appare perfettamente coerente con le specifiche previsioni del bando.

7. Conclusivamente per tutti i surriferiti motivi il ricorso è soltanto in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

8. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione del soltanto parziale accoglimento del ricorso.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo rigetta come in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 24/04/2020 n.27, e dal decreto n.41/2020 del Presidente del Tar Palermo, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore