Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 01-07-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 01-07-2020
Numero gazzetta: 217

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Alella].

(Comunicazione 01/07/2020, pubblicata in G.U.U.E. 1° luglio 2020, n. C 217)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«ALELLA»

PDO-ES-A1423-AM04

Data della comunicazione: 03-04-2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Ampliamento della zona geografica della do (denominazione d’origine)

La modifica consiste nell’inserire il comune di Santa Coloma de Gramenet nella zona geografica delimitata, modificando così la sezione 6 del disciplinare di produzione e il punto 1.6 del documento unico.

Si tratta quindi di una modifica ordinaria in quanto non incide sul nome della denominazione, non modifica le categorie di vino, non influisce sul legame e non costituisce una restrizione alla commercializzazione.

Motivazione

Il comune di Santa Coloma de Gramenet ha manifestato il desiderio che l’ambito territoriale della Denominazione di Origine «Alella» fosse ampliato per includere il territorio del proprio comune, presentando la documentazione tecnica richiesta.

La relazione fornita dimostra che le caratteristiche pedoclimatiche e ambientali di questo comune sono simili a quelle dell’attuale zona geografica delimitata della DOP «Alella», in quanto le due aree appartengono allo stesso sistema geomorfologico della Sierra de la Marina, San Mateo, Corredor e Montnegre, racchiuso tra i fiumi Besós e Tordera, la cui base granitica si decompone dando origine al nostro caratteristico «sauló».

In altre parole, questo comune è compreso nella porzione di territorio continua e naturale della Denominazione di Origine «Alella».

Tra l’altro, sebbene la coltivazione tradizionale della vite in questo comune si stesse progressivamente perdendo, negli ultimi tempi si è registrata un’inversione di tendenza, alla quale ha contribuito principalmente un progetto di recupero del patrimonio viticolo a La Vinya d’en Sabater, sviluppatosi a partire dal 2015 e concretizzatosi nell’accordo siglato tra l’Università di Barcellona, l’istituto INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi – Istituto catalano per la vigna e il vino) e il Comune di Santa Coloma de Gramenet con il sostegno della DO «Alella», per studiare l’adeguamento di quattro vitigni locali alla tecniche di coltivazione biologica.

Il desiderio del comune e dei professionisti che hanno dato vita a questo progetto, e che chiedevano la tutela della DO «Alella», è di poter commercializzare il prodotto nel più breve tempo possibile e di poter aumentare il numero di parcelle destinate alla produzione e di cantine.

Inoltre, la decima disposizione aggiuntiva della nostra legge 2/2020, del 5 marzo, sulla vitivinicoltura, dal titolo «Protezione delle zone periurbane» (applicabile al comune di Santa Coloma de Gramenet), sancisce l’impegno dell’amministrazione pubblica catalana a creare un programma di protezione speciale per le zone vitivinicole periurbane al fine di evitare la pressione urbanistica e proteggere la continuità della tradizione vitivinicola.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Alella

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    3. Vino liquoroso

    5. Vino spumante di qualità

    8. Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vino bianco e vino rosato

Ottenuti dalle varietà classificate nella sezione 6 del disciplinare di produzione, per i vini bianchi si utilizzano solo vitigni a bacca bianca e per i rosé tutti i vitigni. Le frazioni di mosto ottenute con l’impiego di pressioni inadeguate non possono in nessun caso essere utilizzate per la produzione di vini protetti.

* Con l’invecchiamento non si può superare il valore di 0,80 g/l di acidità volatile reale.

* Tenore massimo di anidride solforosa 250 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

10,5

Acidità totale minima:

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

8,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

200


Vino rosso

Ottenuto dai vitigni a bacca nera classificati nella sezione 6 del presente disciplinare. Le frazioni di mosto ottenute con l’impiego di pressioni inadeguate non possono in nessun caso essere utilizzate per la produzione di vini protetti.

* L’acidità volatile reale può superare i limiti di 0,06 g/l per ogni grado alcolico oltre gli 11 gradi e per ogni anno di invecchiamento, fino a un massimo di 0,9 g/l.

* Tenore massimo di anidride solforosa 200 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

11,5

Acidità totale minima:

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

11,7

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

150


Vino liquoroso

«Rancio»: ottenuto dai vitigni «Garnacha blanca» e «Macabeo» o «Garnacha negra» mediante ossidazione in botti di rovere di vini bianchi, che devono possedere un tenore di zuccheri non inferiore ai 14 °B. Il suo invecchiamento ossidativo avviene all’aperto e per un minimo di un anno in botti di rovere.

«Mistela»: ottenuto da tutti i vitigni a bacca bianca, separando nella sua elaborazione il mosto vergine e, successivamente, filtrando il vino. Si aggiunge poi alcol vinico e si procede a mescolare.

Vino dolce naturale: nasce da mosti ricchi di zuccheri, oltre 250 gr/l, parzialmente fermentati.

* Tenore massimo di anidride solforosa 200 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

15

Acidità totale minima:

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

150


Vino spumante di qualità

Ottenuto dalle varietà autorizzate, impiegando il metodo tradizionale con seconda fermentazione in bottiglia, sovrappressione minima di 3,5 bar e nove mesi di affinamento, a partire dalla data di tiraggio fino alla sboccatura.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

10,8

Acidità totale minima:

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):


Vino frizzante

Ottenuto da tutti i vitigni a bacca bianca e rossa; nella sua elaborazione si conserva parte dell’anidride carbonica prodotta dalla sua stessa fermentazione.

* Tenore massimo di anidride solforosa 250 mg/l se il tenore di zuccheri del bianco o del rosato è pari a 5 g/l o superiore. Nel caso del vino rosso i due limiti sono 150 e 200.

* Sovrappressione a 20 °C dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione compresa tra 1 e 2,5 bar.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

10,5

Acidità totale minima:

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

200

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratica enologica specifica

Pratica colturale

L’allevamento delle viti dev’essere quello considerato ottimale per ottenere la massima qualità e ricchezza di profumi dei vini e viene effettuato come segue:

a) tradizionale ad alberello con due gemme per ceppo e gemma cieca;

b) allevamento a spalliera con divisione della vegetazione.

L’irrigazione, che dev’essere autorizzata, può essere effettuata esclusivamente per migliorare la qualità delle uve, la loro gradazione alcolica e la loro acidità. Le superfici vitate potranno essere riequilibrate dal punto di vista idrico, rispettando sia le condizioni idriche del suolo sia le condizioni ecologiche della vigna.

Pratica enologica specifica

La vendemmia dev’essere effettuata con la massima cura e per la produzione di vini protetti devono essere utilizzate solo uve sane, con il grado di maturazione necessario per ottenere vini con una gradazione alcolica volumetrica naturale uguale o superiore a 9,5 % vol. L’uva vendemmiata dev’essere trasportata il più velocemente possibile e con mezzi che ne garantiscano la conservazione della qualità.

b.   Rese massime

Varietà bianche

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

Varietà bianche

78 ettolitri per ettaro

Varietà rosse

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

Varietà rosse

60 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

— Alella

— Arenys de Mar

— Arenys de Munt

— Argentona

— Badalona

— Cabrera de Mar

— Cabrils

— Calella

— El Masnou

— Granollers

— La Roca del Vallès

— Llinars del Vallès

— Montgat

— Montornès del Vallès

— Martorelles

— Mataró

— Òrrius

— Premià de Dalt

— Premià de Mar

— Sant Cebrià de Vallalta

— Sant Fost de Campsentelles

— Sant Iscle de Villalta

— Sant Pol de Mar

— Santa Coloma de Gramenet

— Santa Maria de Martorelles

— Teià

— Tiana

— Vilanova del Vallès

— Vilassar de Dalt

— Vilassar de Mar

— Vallromanes

7.   Varietà principale/i di uve da vino

GARNACHA TINTA

SYRAH

XARELLO – PANSA BLANCA

8.   Descrizione del legame/dei legami

«Vino»

Il tipo di terroir, con sottosuolo granitico e resti marini, che in superficie si trasformano in piccoli grani, fornisce una buona permeabilità che fa sì che la vite debba affondare le radici in cerca di acqua e dei diversi alimenti forniti dal terroir; si potrebbe dire che questa circostanza le causa un piccolo «stress» che, se adeguatamente controllato, aiuta a regolare la produzione di uva per ogni ceppo. La piccola differenza gustativa, che è possibile apprezzare nei vini prodotti sul versante marittimo rispetto a quelli prodotti nell’entroterra, è che i vini dell’entroterra presentano una maggiore acidità.

«Vino liquoroso»

Le pratiche ossidative impiegate per l’elaborazione di questi vini conferiscono loro la personalità della DOP: con l’esposizione al sole, le note minerali/marine del vino si accentuano molto di più durante l’invecchiamento ossidativo.

«Vino spumante di qualità»

Il suo tratto distintivo è la produzione con vitigni propri della zona e con quelli più classici. Il DNA della nostra DOP è il terroir, che conferisce ai vini una mineralità non presente nella DOP Cava (vale la pena confrontare la produzione in quella zona di vini spumanti con gli stessi vitigni della nostra DOP). All’assaggio di un vino di una delle due elaborazioni di vini spumanti bianchi di qualità, si identifica l’origine della DOP «Alella» soprattutto per il suo finale amaro/agrumato, che ricorda la mandorla verde in tutta la sua eleganza. Il denominatore comune è la mineralità, indipendentemente dal metodo di elaborazione.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettaura, altri requisiti)

Quadro giuridico di riferimento:

nella normativa nazionale.

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione

L’imbottigliamento dei vini tutelati dalla DOP «Alella» deve avvenire nelle cantine di imbottigliamento registrate, al fine di facilitare la tracciabilità e preservare la qualità del prodotto finale.

Quadro giuridico di riferimento:

nella normativa nazionale.

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

le etichette devono essere dotate di un distintivo di garanzia.

I caratteri utilizzati per la denominazione «Alella» hanno un’altezza massima di 4 mm e quelli utilizzati per la dicitura «Denominación de Origen» la metà.

Per poter designare i vini con il nome del viticoltore o della proprietà, il vino deve provenire da vigneti coltivati dallo stesso viticoltore o registrati nella proprietà e dev’essere ottenuto esclusivamente dalle sue produzioni e all’interno della proprietà stessa.

Link al disciplinare del prodotto

http://ves.cat/eqCL