Sostegno al settore vitivinicolo - Impugnazione dei provvedimenti di revoca e di mancata ammissione ai finanziamenti richiesti - Interdittiva antimafia - Necessità di verificare che gli elementi fattuali, anche quando “tipizzati” dal legislatore, non vengano assunti acriticamente a sostegno del provvedimento interdittivo, ma siano dotati di individualità, concretezza ed attualità.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2019, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Corso e Salvatore Ziino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Palermo, via Francesco Ferrara, n. 8;
contro
- Ministero dell’interno - U.T.G. -OMISSIS-;
- Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Valerio Villareale, n. 6, sono domiciliati per legge;
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- dell’informazione antimafia interdittiva prot. n. 47636 del 4 luglio 2019, emessa dal -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 84 e 89 bis del d.lgs.vo n. 159 del 6 settembre 2011, comunicata con nota prot. n. 47735 del 6 luglio 2019;
- del decreto n. 1492 del 23 luglio 2019 (inviato a mezzo pec il 23 luglio 2019 con nota prot. n. 16457) del Dirigente dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell’agricoltura - Ispettorato dell’agricoltura di Trapani - Servizio 14, avente ad oggetto la revoca del decreto n. 2387 del 28 agosto 2017;
- del d.d.g. n. 1477/2019 dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell’agricoltura - Servizio 2 del 19 luglio 2019 e dei relativi allegati, compresa la “Graduatoria definitiva domande escluse. Campagna 2018/2019”;
- di ogni atto connesso, richiamato, presupposto e conseguenziale, ivi compresi il verbale della riunione del Comitato interforze del 4 giugno 2019 e del verbale del Dirigente dell’unità operativa s14.03 del 23 luglio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’interno - U.T.G. - -OMISSIS- e per l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Vista la memoria della ricorrente;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Vista la memoria della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica in videoconferenza del 4 giugno 2020, il consigliere Aurora Lento;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 14 settembre 2019 e depositato il giorno 20 successivo, -OMISSIS-esponeva di operare nel settore della produzione e della commercializzazione di vini di qualità e di essere composta dai fratelli -OMISSIS-.
Rappresentava che: l’Assessorato regionale dell’agricoltura, con decreto n. 2387 del 28 agosto 2017, le aveva concesso un contributo di € 706.058,15, pari al 50 % della spesa complessiva, per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, che era stato già collaudato; con istanza dell’11 dicembre 2018 aveva chiesto un contributo di € 198.450,76 a fronte di una spesa complessiva di € 396.901,50 a valere sul bando PNS vino investimenti campagna 2018/2019.
Era stata, però, raggiunta dall’interdittiva della -OMISSIS- prot. n. 47636 del 4 luglio 2019, per effetto della quale il Dipartimento regionale dell’agricoltura aveva adottato: il decreto n. 1477 del 2019 con cui aveva dichiarato non finanziabile l’istanza a valere sulla campagna 2018/2019; il decreto n. 1492 del 23 luglio 2019 con cui aveva revocato il finanziamento concesso con il precedente decreto n. 2387 del 2017.
Precisato che l’interdittiva era stata motivata con riferimento a fatti riferiti al signor -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento della stessa e dei conseguenti provvedimenti regionali per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 93 del d.lgs.vo n. 159 del 6 settembre 2011 (codice antimafia) e dell’art. 7 della l. n. 241 del 7 agosto 1990. Eccesso di potere sotto il profilo della mancata considerazione di presupposti e del difetto di motivazione.
2) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 84, 85, 89 bis, 91, 92, 93 e 94 del d.lgs.vo n. 159 del 6 settembre 2011 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 7 agosto 1990. Difetto di motivazione ed eccesso di potere. Difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, insufficienza, incongruità ed illogicità della motivazione.
3) Violazione, sotto altro profilo, degli artt. 84, 85, 89 bis, 91, 92, 93 e 94 del d.lgs.vo n. 159 del 2011 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento.
4) Violazione sotto altro profilo degli artt. 84, 85, 89 bis, 91, 92, 93 e 94 del d.lgs.vo n. 159 del 2011 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento.
5) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 nella parte in cui prevede che la decisione dell’autorità amministrativa deve essere presa “in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
6) Violazione, sotto altro profilo, degli artt. 84, comma 4, 89-bis e 91, commi 5 e 6, del d.lgs.vo n. 159 del 2011. Violazione del principi di ragionevolezza.
7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 85, comma 3, del d.lgs.vo n. 159 del 6 settembre 2011 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 7 agosto 1990. Difetto di motivazione.
8) Invalidità derivata. Violazione dell’art. 94 del d.lgs.vo n. 159 del 2011. Eccesso di potere.
Per il Ministero dell’interno e l’Assessorato regionale dell’agricoltura si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato documenti e una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
La ricorrente ha depositato memorie con cui ha insistito nelle proprie domande.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare è stata accolta.
In vista dell’udienza, la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.
Alla pubblica udienza in videoconferenza del 4 giugno 2020, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto l’interdittiva antimafia adottata dalla -OMISSIS- nei confronti della azienda vinicola ricorrente e i conseguenti decreti dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea di revoca e di mancata ammissione ai finanziamenti dalla stessa richiesti.
L’interdittiva è stata motivata con riferimento al carattere asseritamente controindicato del socio e amministratore unico -OMISSIS-.
In merito all’inquadramento generale della tematica, va richiamata la condivisa sentenza della III sezione del Consiglio di Stato n. 6105 del 5 settembre 2019 nella quale, ribaditi i consolidati principi già affermati in tale delicata materia, si è affermato che la Prefettura, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento contemplati dall’art. 97 Cost., nonché di legalità sostanziale in senso forte, è chiamata, esternando compiutamente le ragioni della propria valutazione nel provvedimento amministrativo, a verificare che gli elementi fattuali, anche quando “tipizzati” dal legislatore, non vengano assunti acriticamente a sostegno del provvedimento interdittivo, ma siano dotati di individualità, concretezza ed attualità, per fondare secondo un corretto canone di inferenza logica la prognosi di permeabilità mafiosa, in base ad una struttura bifasica (diagnosi dei fatti rilevanti e prognosi di permeabilità criminale).
Si è, inoltre, precisato che il giudice amministrativo è, a sua volta, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame.
Fatto tale necessario inquadramento, vanno esaminate le assorbenti censure aventi ad oggetto la carenza d’istruttoria e motivazione, che sono fondate per le ragioni di seguito indicate.
Invero, la società ricorrente è composta dai fratelli -OMISSIS-; l’interdittiva è stata, come detto, motivata sulla base del carattere controindicato del primo, che è amministratore unico, e della moglie -OMISSIS-.
Si è, in particolare, rilevato che il signor -OMISSIS- ed era stata oggetto di confisca, in quanto questi era indiziato di appartenenza all’associazione mafiosa.
Si è, altresì, evidenziato che la signora -OMISSIS- aveva assunto la posizione di terza interveniente nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico dei fratelli mafiosi -OMISSIS-..
Orbene, come affermato nella decisione cautelare non appellata dall’Avvocatura dello Stato, tali elementi non sono idonei a sorreggere il giudizio prognostico di condizionabilità mafiosa.
Per quanto riguarda il primo, in disparte la circostanza troncante che il sequestro risale al 2012, cosicché manca il presupposto dell’attualità, va rilevato che l’acquisto di una quota del capitale della -OMISSIS-) l’11 novembre 1994, ovverosia diciotto anni prima che fosse sequestrata la quota di-OMISSIS-(attuale socio e amministratore unico della società ricorrente) aveva cominciato a occuparsi di tale società solo dopo la morte del padre, che era avvenuta il 22 marzo 2013, e, pertanto, dopo il sequestro.
Con riferimento al secondo profilo, deve evidenziarsi che -OMISSIS- è figlia di -OMISSIS- nel 1980 e l’aveva nominata amministratrice al compimento della maggiore età nel 1998 senza che, però, tale ruolo fosse mai esercitato (come riconosciuto dalla Procura della Repubblica di Palermo quando, nel 2006, ha chiesto alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo il sequestro dell’azienda e dal Tribunale nel decreto del 2007). Tale società, dopo essere stata sequestrata, è stata confiscata con decreto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo del 23 novembre 2007, perché ritenuta nella disponibilità dei fratelli -OMISSIS-
Tale circostanza è irrilevante per due ragioni: in primo luogo perché è risalente nel tempo, cosicchè manca il requisito dell’attualità; in secondo luogo, perché il sequestro e la confisca non hanno coinvolto la signora -OMISSIS-, relativamente alla quale non è stata dimostrata nessuna forma di contatto con i fratelli -OMISSIS-
La carenza d’istruttoria e di motivazione comportano l’illegittimità diretta dell’interdittiva impugnata e derivata dei contestati provvedimenti dell’Amministrazione regionale.
Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all’ampiezza dei poteri valutativi del Prefetto, per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Referendario