Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 09-06-2020
Numero provvedimento: 856
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 19-06-2020
Numero gazzetta: 195

Regolamento (UE) 2020/856 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, ciazofamid, ciprodinil, fenpirossimato, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-metile, lufenurone, mandipropamide, propamocarb, piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen e spinetoram in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 09/06/2020, n. 2020/856, pubblicato in G.U.U.E. 19 giugno 2020, n. L 195)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il 12 luglio 2019 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui del Codex (CXL) per le sostanze abamectina, bentazone, benzovindiflupir, clorfenapir, cyantraniliprole, ciazofamid, ciprodinil, diquat, etiprolo, fenpicoxamid, fenpirossimato, fludioxonil, fluopyram, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-metile, lufenurone, mandipropamide, norflurazon, oxamil, oxathiapiprolin, profenofos, propamocarb, propiconazolo, pidiflumetofen, piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen, spinetoram e tioxazafen.

(2) I livelli massimi di residui (LMR) per queste sostanze sono stati fissati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione delle sostanze etiprolo, norflurazon, pidiflumetofen e tioxazafen per le quali non sono stati fissati LMR specifici e che non sono state incluse nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

(3) In conformità all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme internazionali vigenti o d’imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell’elaborazione o nell’adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell’Unione. Inoltre, in conformità all’articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l’Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l’elevato livello di protezione adottato nell’Unione non venga ridotto.

(4) L’Unione ha formulato una riserva al comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai limiti CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: abamectina (bacche di arbusti, uve, cipolle verdi, erbe fresche), bentazone (tutti i prodotti), clorfenapir (tutti i prodotti), ciazofamid (cipolle verdi), diquat (tutti i prodotti), etiprolo (tutti i prodotti), fludioxonil (sedano, cipolle verdi, foglie di brassicacee, ananas, melagrane), fluopyram (riso semigreggio), imazalil (limoni, limette/lime, arance, banane, patate, frattaglie commestibili), norflurazon (tutti i prodotti), oxathiapiprolin (tutti i prodotti), propamocarb (prodotti di origine animale), propiconazolo (tutti i prodotti), pidiflumetofen (tutti i prodotti), piraclostrobin (lattuga, pomacee, prodotti di origine animale, tè) e tioxazafen (tutti i prodotti).

(5) I CXL per le sostanze abamectina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciazofamid, ciprodinil, fenpicoxamid, fenpirossimato, fludioxonil, fluopyram, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-metile, lufenurone, mandipropamide, oxamil, profenofos, propamocarb, piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen e spinetoram, che non figurano al considerando 4, dovrebbero pertanto essere inclusi come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione dei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell’allegato I di tale regolamento o sono a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Pertanto, non sono in atto modifiche degli LMR per le sostanze abamectina, benzovindiflupir, fenpicoxamid, fluopyram, oxamil e profenofos. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell’Unione.

(6) Sulla base dei pareri scientifici dell’Autorità e tenuto conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
 

ALLEGATO