OCM Vino - Misura “Promozione sui Mercati di Paesi Terzi” - Esclusione del progetto denominato “Promozione del vino in USA, Canada, Svizzera, Giappone, Cina e Russia” dalla procedura relativa alla misura “Promozione sui Mercati di Paesi Terzi” - Esclusione dalla graduatoria - Impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria - Rinvio trattazione della fase cautelare alla camera di consiglio.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2020, proposto da
MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con TENUTE DI CASTELGIOCONDO E DI LUCE DELLA VITE SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., ORNELLAIA E MASSETO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., FATTORIA I COLLAZZI SOCIETÀ AGRICOLA SOCIETÀ SEMPLICE, MASCIARELLI TENUTE AGRICOLE S.R.L., CESCON ITALO STORIA E VINI S.R.L., SOCIETÀ AGRICOLA OLIANAS S.R.L., TERRA MORETTI DISTRIBUZIONE S.R.L., VILLA SANDI S.P.A., CASTELLO DEL TREBBIO DI BAJ MACARIO A., LE MACCHIOLE SOCIETÀ AGRICOLA S.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Civitavecchia n. 7 presso lo studio dell’avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
- CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L., in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda ATI SGARZI 2020, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 63 presso lo studio dell’avv. Daniele Berti che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
- CONSORZIO MAGELLANO, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI VOLONTARI PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI ITALIANI, FEDERDOC e MASSERIA ALTEMURA S.A.R.L., tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. – non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo prot. 77063 del 05/11/19, a firma del Dirigente della Direzione PQAI V - Politiche di sviluppo dell’ippica e rapporti con le società di corse, con la quale è stata disposta la esclusione del Progetto (denominato “Promozione del vino in USA, Canada, Svizzera, Giappone, Cina e Russia”) presentato dal costituendo RTI di cui la Società Marchesi Frescobaldi Società Agricola Srl unipersonale è mandataria dalla procedura relativa alla misura “Promozione sui marcati dei paesi terzi” stabilendosi che lo stesso non è ammesso e non può beneficiare del sostegno finanziario, e con la quale è stato contestualmente assegnato termine ex art. 10-bis della L. 241 del 1990 per fornire le proprie deduzioni, in difetto delle quali il progetto si sarebbe inteso non ammesso in via definitiva;
- decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo n. 74854 in data 25 ottobre 2019 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di promozione nazionale ritenuti ammissibili in relazione alla misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi”;
- decreto del Direttore Generale n. 89623 in data 20 dicembre 2019 con il quale è stata approvata la graduatoria come da proposta del Comitato di valutazione nel verbale n. 9 dei progetti di promozione nazionale ritenuti ammissibili in relazione alla misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi”, e con il quale si è stabilito che i soggetti proponenti ritenuti non ammissibili sarebbero stati informati con apposita comunicazione;
- per quanto occorrer possa, decreto del Direttore Generale n. 83685 del 28 novembre 2019 recante assegnazione delle somme di riserva dei fondi di quota nazionale;
- verbale del Comitato di valutazione n. 5 del 2 ottobre 2019, con il quale il progetto della ricorrente è stato ritenuto non ammissibile;
- verbale del Comitato di valutazione n. 8 del 14 ottobre 2019 con il quale è stata predisposta la graduatoria e successiva lettera di trasmissione in data 22 ottobre 2019;
- verbale del Comitato di valutazione n. 9 del 18 dicembre 2019, richiamato nel citato decreto del Direttore Generale n. 89623 in data 20 dicembre 2019, con il quale è stata stilata la graduatoria dei progetti di promozione nazionale ritenuti ammissibili in relazione alla misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi”, graduatoria che non contempla il progetto presentato dalla ricorrente;
- in generale, tutti i verbali di gara in parte qua, ossia nella parte in cui il Comitato ha ritenuto non ammissibile il progetto presentato dalla ricorrente e non ha incluso, tra i progetti in graduatoria, il predetto progetto;
- tutti gli atti e provvedimenti del procedimento a firma del Dirigente della Direzione PQAI V - Politiche di sviluppo dell’ippica e rapporti con le società di corse;
- per quanto occorrer possa, atti che hanno indetto e disciplinato il procedimento per la concessione dei contributi in relazione alla misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi”, ivi espressamente compresi il D.M. 4 aprile 2019 n. 3893, l’avviso e il decreto direttoriale del 30 maggio 2019 n. 38781;
- ogni altro atto connesso
e per la conseguente condanna
del Ministero resistente al risarcimento in forma specifica, mediante la utile collocazione in graduatoria del progetto della ricorrente, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti in conseguenza dell’adozione e della esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicati;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;
Considerato che la camera di consiglio si è svolta, ai sensi dell’art. 84 comma 5 d. l. n. 18/2020, come modificato dal d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Considerato che con ordinanza n. 632/2020 del 04/02/2020 il Tribunale ha disposto “che l’Amministrazione si pronunci motivatamente su ciascuno dei rilievi contenuti nelle osservazioni già presentate nel procedimento da parte della odierna ricorrente, con ogni provvedimento conseguenziale, da adottarsi senza pregiudizio delle posizioni delle altre imprese concorrenti e partecipanti e nei limiti degli stanziamenti residui”;
Considerato che tale adempimento avrebbe dovuto essere espletato entro sessanta giorni dalla notifica della predetta ordinanza;
Considerato che con atto depositato il 12/06/2020 la ricorrente, in considerazione della sospensione dei termini procedimentali prevista dall’art. 103 d. l. n. 18/2020, ha chiesto il rinvio della camera di consiglio a data successiva al 04/07/2020;
Ritenuto di dovere accogliere l’istanza e, per l’effetto, di dovere rinviare la trattazione della fase cautelare alla camera di consiglio indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie l’istanza di cui in parte motiva e, per l’effetto, rinvia la trattazione della fase cautelare alla camera di consiglio del 3 novembre 2020, ore di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 84 comma 6 d. l. n. 18/2020, come modificato dal d. l. n. 28/2020, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Fabio Mattei, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore