Integrazioni al decreto di proroga n. 5158 del 13 maggio 2020, relativamente ai termini di presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno e di pagamento dei regimi e dei sostegni di cui all’art. 67 (2) del regolamento n. 1306/2013, per l’anno 2020.
(D.M. 15/06/2020, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008”;
VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, ed in particolare gli articoli 4, 13 e 14 che prevedono la non applicazione delle sanzioni nei casi di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali per la presentazione delle domande oltre il termine stabilito;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo di presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per l’anno 2020;
VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela delle libertà d’impresa. Statuto delle imprese”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, relativo a “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale – n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 59 dell’8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 64 dell’11 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 76 del 22 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 97 dell’11 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 97 dell’11 aprile 2020;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5158 del 13 maggio 2020, recante “Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l’anno 2020”;
CONSIDERATA l’impossibilità di acquisire l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 15 giugno 2020, data ultima per la presentazione della domanda unica, della domanda di sostegno e di pagamento dei regimi e dei sostegni di cui all’art. 67 (2) del regolamento n. 1306/2013, per l’anno 2020;
CONSIDERATE la necessità di rispondere alle richieste delle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) di applicare anche ai beneficiari delle domande di sostegno e pagamento dei PSR le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014, nonché la necessità di specificare i soggetti che dispongono, rispettivamente, la posticipazione dei termini di presentazione delle domande di sostegno e la posticipazione dei termini di presentazione delle domande di pagamento dello sviluppo rurale;
CONSIDERATA l’urgenza di adottare il presente decreto che sarà sottoposto a ratifica per l’acquisizione dell’intesa nella prima seduta utile della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
CONSIDERATE le situazioni di crisi, determinatesi nelle aziende agricole sull’intero territorio nazionale, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficoltà degli agricoltori per l’espletamento delle procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti comunitari e nazionali;
RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà concessa dalla Commissione con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 di prorogare il termine ultimo di presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per l’anno 2020;
DECRETA
Articolo 1
(Modifiche all’articolo 1 del DM n. 5158 del 13 maggio 2020, relativo ai termini per la presentazione della domanda unica e di alcune misure di sviluppo rurale)
1. Al comma 3 dell’articolo 1 del D.M. 13 maggio 2020 n. 5158, dopo la parole: “Per l’anno 2020, le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale” sono aggiunte le seguenti: “per le domande di sostegno e gli Organismi pagatori per le domande di pagamento”.
2. Al comma 4 dell’articolo 1 del DM n. 5158 del 13 maggio 2020 le parole:” Per la presentazione delle domande oltre il termine di cui ai commi 1 e 2,” sono sostituite da: ” Per la presentazione delle domande oltre il termine di cui ai commi 1, 2 e 3,”.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sen. Teresa Bellanova
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005