Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Mátra/Mátrai].
(Comunicazione 08/06/2020, pubblicata in G.U.U.E. 8 giugno 2020, n. C 190)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Mátra/Mátrai»
Numero di riferimento: PDO-HU-A1368-AM02
Data della comunicazione: 29.4.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Inserimento nel disciplinare di un nuovo tipo di vino denominato «Mátra (Mátrai) Superior»
a) Sezioni interessate del disciplinare di produzione:
— II. Descrizione del vino (dei vini)
— III. Pratiche enologiche specifiche
— V. Rese massime
— VI. Vitigni autorizzati
— VII. Legame con la zona geografica
— VIII. Condizioni complementari
b) Sezioni interessate del documento unico:
— Descrizione del vino (dei vini)
— Pratiche di vinificazione
— Legame con la zona geografica
— Condizioni complementari
c) Motivi:
Nel caso del vino «Mátra (Mátrai) Superior», si ritiene che la zona possa prevalere sulle specificità del vitigno se questo vino è prodotto dal viticoltore con la necessaria diligenza e con metodi colturali ben regolamentati. L’obiettivo è ottenere da questa specifica materia prima un vino autentico e naturale, attuando un processo di produzione che riduca al minimo l’aggiunta di agenti di trattamento artificiali e portatori di caratteristiche modificate.
2. Aggiunta dei vitigni Chasselas, Furmint, Királyleányka, Bíborkadarka e Turán ai vitigni autorizzati
a) Sezioni interessate del disciplinare di produzione:
— VI. Vitigni autorizzati
b) Sezione interessata del documento unico:
— Varietà principale/i di uve da vino
c) Motivi:
Uno dei punti di forza della regione viticola di Mátra è la varietà dei suoi vitigni, che può essere ricondotta alle specifiche condizioni climatiche e locali di questa zona e che giustifica pertanto l’ampliamento della gamma di varietà.
I vini ottenuti dal vitigno Chasselas prodotto nella regione viticola di Mátra sono vini monovarietali freschi, leggeri, rinfrescanti e dal gusto schietto. I vini ricavati dal vitigno Furmint sono un ottimo modo per rappresentare i valori di alcune località della regione viticola caratterizzate da condizioni straordinarie. Il vitigno Királyleányka ben completa i vigneti che privilegiano le varietà di Moscato di Mátra concorrendo a valorizzare ulteriormente il patrimonio della zona di produzione. Le varietà a bacca rossa Bíborkadarka e Turán sottolineano, anche come materia prima di assemblaggio, l’originalità di vini rossi già riconosciuti, ma sono anche particolarmente idonee alle condizioni di produzione di alcune località prioritarie della regione viticola.
3. Precisazione delle dimensioni del logo della regione viticola
a) Sezioni interessate del disciplinare di produzione:
— VIII. Condizioni complementari
b) Sezione interessata del documento unico:
— il documento unico non è interessato da questa modifica.
c) Motivi:
questa modifica è intesa a uniformare le dimensioni del logo della regione viticola riportato sui prodotti che beneficiano della DOP «Mátra».
4. Modifica delle pratiche enologiche dovuta a cambiamenti a livello legislativo
a) Sezioni interessate del disciplinare di produzione:
— III. Pratiche enologiche specifiche - norme in materia di conduzione della vigna
b) Sezione interessata del documento unico:
— Pratiche di vinificazione — Pratiche enologiche specifiche
c) Motivi:
Con questa modifica si intende consentire la produzione di vini di migliore qualità.
5. Modifica tecnica — Variazione del nome dell’organismo di controllo
a) Sezioni interessate del disciplinare di produzione:
— IX. Controllo
b) Sezione interessata del documento unico:
— il documento unico non è interessato da questa modifica.
c) Motivi:
aggiornamento a seguito delle variazioni di indirizzo e di recapiti degli organismi di controllo.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Mátra
Mátrai
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vini bianchi
Vini di colore verde pallido, giallo paglierino pallido, giallo paglierino più intenso o giallo paglierino, senza aromi di rovere, spesso caratterizzati da una morbida acidità e da un basso titolo alcolometrico, dal carattere fresco e fruttato, talvolta con note agrumate.
* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini rosati
Vini di colore rosa pallido, rosa o viola chiaro, dall’acidità leggera e vivace; al naso si presentano con note molto fruttate, profumi e aromi privi di note di invecchiamento in botte. Possono essere consumati fino a un anno-un anno e mezzo dalla data della vendemmia.
* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini rossi
Vini di colore da rosso rubino a rosso rubino scuro con intensi aromi fruttati, spesso speziati, saporiti, con affinamento parziale o affinamento in legno per una durata minima, senza aromi dominanti di rovere. Questi vini rossi presentano una struttura morbida, un buon equilibrio e un titolo alcolometrico medio.
* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Moscati (muskotály)
Vini di colore giallo paglierino pallido, giallo paglierino o giallo paglierino più intenso, con intensi aromi di moscato, un sapore fruttato e una morbida acidità, spesso con zuccheri residui.
* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini da vendemmia tardiva (késői szüretelésű bor)
Vini di colore dorato dai profumi complessi, caratterizzati da una consistenza piena e cremosa, da sapori ricchi, note di invecchiamento in botte e in bottiglia e da un’acidità e una gradazione alcolica piacevoli. Contengono spesso zuccheri residui.
* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini chiaretti
Vini di colore rosso chiaro o rosso più intenso con aromi di amarena o di ciliegia; presentano un’acidità leggera e vivace, caratteristica della varietà, e una complessità di profumi e di aromi priva di note di invecchiamento in botte.
* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini bianchi Superior (Superior fehér)
Vini bianchi di colore bianco-verdastro, giallo-verdastro o giallo, di qualità superiore, ben sviluppati, particolarmente maturi, caratterizzati da un finale lungo e da un titolo alcolometrico più elevato. I vini monovarietali sviluppano profumi e aromi caratteristici della varietà utilizzata ai quali possono aggiungersi profumi e aromi specifici della zona di produzione. I vini assemblati presentano caratteristiche diverse in base alla proporzione di assemblaggio dei vitigni e si distinguono per il gusto pieno e il finale lungo nelle categorie dei vini secchi e semisecchi.
* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini rossi Superior (Superior vörös)
Vini di colore da rosso granato a rosso rubino intenso, con aromi e sapori fruttati e speziati caratteristici della varietà (nel caso dei vini monovarietali). Quanto ai vini assemblati, i loro aromi e sapori, la loro acidità rotonda e il tenore tannico dipendono dalla proporzione di assemblaggio dei vitigni utilizzati. I vini presentano aromi particolarmente maturi e un gusto vellutato e corposo dalle note fruttate (ciliegia, amarena, lampone, ribes, ecc.) e speziate (cannella, vaniglia, cioccolato, tabacco, ecc.) alle quali possono aggiungersi profumi e sapori specifici della zona di produzione.
* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
15 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Vini bianchi
Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini
OPERAZIONI OBBLIGATORIE:
— le uve devono essere lavorate entro 24 ore dalla vendemmia
— purificazione del mosto
Vini rosati
Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini
OPERAZIONI OBBLIGATORIE:
— le uve devono essere lavorate entro 24 ore dalla vendemmia
— la torchiatura può essere effettuata solo con presse discontinue
— la purificazione del mosto
Vini rossi
Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini
OPERAZIONI OBBLIGATORIE:
— vinificazione in rosso con macerazione pellicolare o riscaldamento delle uve raccolte
— la torchiatura può essere effettuata solo con presse discontinue
Moscati (muskotály)
Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini
OPERAZIONI OBBLIGATORIE:
— le uve devono essere lavorate entro 24 ore dalla vendemmia
— la torchiatura può essere effettuata solo con presse discontinue
— la purificazione del mosto
— norme in materia di assemblaggio: il vino deve contenere come minimo l’85 % di Cserszegi fűszeres, Irsai Olivér, Ottonel muskotály o Sárga muskotály
Vini da vendemmia tardiva (késői szüretelésű bor)
Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini
OPERAZIONI OBBLIGATORIE:
— le uve devono essere lavorate entro 24 ore dalla vendemmia
— la torchiatura può essere effettuata solo con presse discontinue
— la purificazione del mosto
— i vini possono essere imbottigliati non prima del 1° marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia
— invecchiamento in bottiglia per almeno 3 mesi prima dell’immissione in commercio
OPERAZIONI VIETATE:
— la dolcificazione
— l’arricchimento del mosto
Vini chiaretti (siller)
Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini
OPERAZIONI OBBLIGATORIE:
— le uve devono essere lavorate entro 24 ore dalla vendemmia
— la torchiatura può essere effettuata solo con presse discontinue
Vini bianchi Superior (Superior fehér)
Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini
OPERAZIONI OBBLIGATORIE:
— le uve devono essere lavorate entro 24 ore dalla vendemmia
— la torchiatura può essere effettuata solo con presse discontinue
— i vini possono essere imbottigliati non prima del 1o marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia
— la quantità totale deve essere certificata e imbottigliata in un lotto
OPERAZIONI VIETATE:
— la dolcificazione
— l’arricchimento del mosto
— l’acidificazione
— la disacidificazione
— l’uso di trucioli di legno di rovere
— l’osmosi inversa
Vini rossi Superior (Superior vörös)
Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini
OPERAZIONI OBBLIGATORIE:
— le uve devono essere lavorate entro 24 ore dalla vendemmia
— la torchiatura può essere effettuata solo con presse discontinue
— i vini possono essere imbottigliati non prima del 1o settembre dell’anno successivo a quello della vendemmia
— la quantità totale deve essere certificata e imbottigliata in un lotto
OPERAZIONI VIETATE:
— la dolcificazione
— l’arricchimento del mosto
— l’acidificazione
— la disacidificazione
— l’uso di trucioli di legno di rovere
— l’osmosi inversa
Norme in materia di conduzione della vigna (1)
Pratica colturale
1. Forme di allevamento della vite e densità di impianto: Per la produzione dei vini a denominazione di origine protetta «Mátrai» possono essere utilizzate solo uve provenienti da vigneti la cui percentuale di ceppi mancanti non supera il 25 %.
2. Numero di gemme franche sulle viti: Per quanto riguarda la determinazione del numero di gemme, il massimo delle gemme franche vive lasciate per ceppo è di 16 gemme franche/m2 per tutte le modalità di conduzione. Nel caso del Mátra(i) Superior, il numero di gemme franche vive per ceppo non deve invece superare le 12 gemme franche/piede.
3. Norme applicabili ai vigneti impiantati dopo il 1o gennaio 2012:
a) Modalità di conduzione:
i. sistema a ombrello
ii. sistema Moser
iii. pergola semplice
iv. sistema Sylvoz
v. conduzione a cordone basso e a cordone ad altezza media
b) Densità di impianto: almeno 3 500 ceppi/ha. Per la determinazione dei sesti d’impianto, oltre alla distanza regolare tra i filari e tra i ceppi, è ammesso anche l’impianto a filari doppi e/o a viti doppie.
c) Distanza tra i filari: almeno 1 m ma inferiore a 3,26 m.
d) Distanza tra i ceppi: almeno 0,6 m ma inferiore a 1,2 m. Nel caso delle viti doppie, il fattore determinante è la distanza media tra i ceppi.
Norme in materia di conduzione della vigna (2)
Pratica colturale
4. Determinazione della data della vendemmia: La data di inizio vendemmia è fissata ogni anno dal consiglio di amministrazione della comunità vitivinicola competente. Nessun prodotto ottenuto da uve raccolte prima della data fissata dalla comunità vitivinicola per l’inizio della vendemmia può ottenere il certificato di origine della DOP «Mátrai», né può essere commercializzato con l’etichetta DOP «Mátrai». La data della vendemmia è pubblicata sotto forma di comunicazione dalle comunità vitivinicole.
5. Nel caso del «Mátra(i) Superior», la resa delle vendemmie deve essere ridotta a un livello tale da consentire il mantenimento di una resa di produzione non superiore a un kg per ceppo.
Norme in materia di vendemmia
Pratica colturale
Determinazione della data della vendemmia: La data di inizio vendemmia è fissata ogni anno dal consiglio di amministrazione della comunità vitivinicola competente. La data della vendemmia è pubblicata sotto forma di comunicazione dalle comunità vitivinicole.
Tenore zuccherino minimo delle uve:
— Bianco: 9,0 % (15°MM)
— Rosato: 9,0 % (15°MM)
— Rosso: 9,0 % (15°MM)
— Muskotály (Moscato): 9,0 % (15°MM)
— Késői szüretelésű bor (vino da vendemmia tardiva): 12,08 % (19°MM)
— Siller (chiaretto): 9,0 % (15°MM)
— Superior fehér (bianco): 12,45 % (19,5°MM)
— Superior vörös (rosso): 12,45 % (19,5°MM)
Metodo di vendemmia: manuale o meccanica (solo manuale per i vini da vendemmia tardiva, i vini bianchi Superior e i vini rossi Superior)
b) Rese massime
Vino — bianco, rosato, rosso e chiaretto —nel caso dell’indicazione del nome del comune
100 ettolitri per ettaro
Vino — bianco, rosato, rosso e chiaretto — nel caso dell’indicazione del nome del comune
14 000 kg di uve per ettaro
Vino — bianco, rosato, rosso e chiaretto — nel caso dell’indicazione del nome della località
56 ettolitri per ettaro
Vino — bianco, rosato, rosso e chiaretto — nel caso dell’indicazione del nome della località
8 000 kg di uve per ettaro
Vino — Moscato — nel caso dell’indicazione del nome del comune
12 000 kg di uve per ettaro
Vino — Moscato — nel caso dell’indicazione del nome della località
56 ettolitri per ettaro
Vino — Moscato — nel caso dell’indicazione del nome della località
8 000 kg di uve per ettaro
Vino — bianco, rosato, rosso, chiaretto e Moscato
100 ettolitri per ettaro
Vino — bianco, rosato, rosso, chiaretto e Moscato
14 000 kg di uve per ettaro
Vino — bianco, rosato, rosso, chiaretto e Moscato
14 000 kg di uve per ettaro
Vino — da vendemmia tardiva — nel caso dell’indicazione del nome del comune
56 ettolitri per ettaro
Vino — da vendemmia tardiva — nel caso dell’indicazione del nome del comune
8 000 ettolitri per ettaro
Vino — da vendemmia tardiva — nel caso dell’indicazione del nome della località
40 ettolitri per ettaro
Vino — da vendemmia tardiva — nel caso dell’indicazione del nome della località
6 000 kg di uve per ettaro
Vino — da vendemmia tardiva
10 000 kg di uve per ettaro
Vino — da vendemmia tardiva
10 000 kg di uve per ettaro
Vino — bianco Superior e rosso Superior
60 ettolitri per ettaro
Vino — bianco Superior e rosso Superior — nel caso dell’indicazione del nome del comune
8 000 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Zone di produzione classificate, secondo il catasto viticolo, nelle classi I e II dei seguenti comuni: Abasár, Apc, Atkár, Budapest-Rákosliget, Detk, Domoszló, Ecséd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan, Heves, Karácsond, Kerepes, Kisnána, Kisnémedi, Markaz, Mogyoród, Nagyréde, Őrbottyán, Pálosvörösmart, Pásztó, Rózsaszentmárton, Szada, Szendehely, Szücsi, Vác, Vácegres, Vácrátót, Vécs, Veresegyház, Visonta.
7. Varietà principale/i di uve da vino
chasselas — weisser gutedel
syrah — blauer syrah
tramini — traminer
syrah — serine noir
királyleányka — feteasca regale
syrah — marsanne noir
kadarka — jenei fekete
sauvignon — sovinjon
pinot noir — kék rulandi
pinot noir — savagnin noir
furmint — zapfner
pinot noir — pinot cernii
leányka — leányszőlő
furmint — posipel
furmint — som
olasz rizling — nemes rizling
tramini — roter traminer
cabernet franc — carbonet
tramini — savagnin rose
pinot blanc — weissburgunder
furmint — furmint bianco
olasz rizling — taljanska grasevina
chardonnay — kereklevelű
pinot noir — pignula
sauvignon — sauvignon bianco
olasz rizling — grasevina
leányka — dievcenske hrozno
szürkebarát — auvergans gris
irsai olivér — zolotis
kékfrankos — blaufränkisch
királyleányka — galbena de ardeal
rizlingszilváni — müller thurgau blanc
szürkebarát — pinot gris
rizlingszilváni — müller thurgau bijeli
zenit
sauvignon — sauvignon blanc
sárga muskotály — weiler
rizlingszilváni — rizvanac
kadarka — negru moale
chasselas — chrupka belia
pinot noir — pinot tinto
turán
irsai olivér — muskat olivér
kadarka — kadarka negra
hárslevelű — lipovina
chasselas — fendant blanc
tramini — gewürtztraminer
kadarka — gamza
pinot noir — kisburgundi kék
pinot noir — spätburgunder
chasselas — saszla belaja
zöld veltelíni — zöldveltelíni
szürkebarát — pinot grigio
chasselas — fehér gyöngyszőlő
furmint — szigeti
sárga muskotály — muscat lunel
zöld veltelíni — grüner muskateller
tramini — traminer rosso
zöld veltelíni — grüner veltliner
pinot noir — pino csernüj
rizlingszilváni — rivaner
tramini — tramin cervené
kékfrankos — moravka
kékfrankos — blauer lemberger
irsai olivér — irsai
rajnai rizling — rhine riesling
cabernet franc — cabernet
chardonnay — chardonnay blanc
sárga muskotály — muscat zlty
hárslevelű — garszleveljü
királyleányka — erdei sárga
kadarka — kadar
rajnai rizling — rheinriesling
chasselas — chasselas doré
királyleányka — little princess
cabernet franc — kaberne fran
rajnai rizling — riesling
zweigelt — zweigeltrebe
bíbor kadarka
hárslevelű — feuilles de tilleul
cabernet franc — gros vidur
merlot
királyleányka — königstochter
olasz rizling — welschrieslig
ottonel muskotály — muskat ottonel
leányka — feteasca alba
kadarka — törökszőlő
kadarka — szkadarka
rajnai rizling — weisser riesling
sárga muskotály — muscat bélüj
királyleányka — königliche mädchentraube
rajnai rizling — johannisberger
pinot noir — rulandski modre
pinot blanc — pinot beluj
syrah — shiraz
sárga muskotály — muscat de lunel
olasz rizling — risling vlassky
cabernet sauvignon
chardonnay — ronci bilé
szürkebarát — grauburgunder
chasselas — fehér fábiánszőlő
szürkebarát — ruländer
cabernet franc — carmenet
sárga muskotály — muskat weisser
cserszegi fűszeres
chasselas — chasselas dorato
ottonel muskotály — muscat ottonel
rizlingszilváni — müller thurgau
hárslevelű — lindeblättrige
kékfrankos — limberger
sauvignon — sauvignon bijeli
sárga muskotály — moscato bianco
zweigelt — rotburger
kadarka — csetereska
pinot blanc — fehér burgundi
leányka — mädchentraube
sárga muskotály — weisser
sárga muskotály — muscat blanc
sárga muskotály — muscat de frontignan
pinot noir — pinot nero
ottonel muskotály — miszket otonel
királyleányka — dánosi leányka
kadarka — fekete budai
kékfrankos — blauer limberger
olasz rizling — riesling italien
pinot noir — kék burgundi
pinot blanc — pinot bianco
chasselas — chasselas blanc
furmint — moslavac bijeli
furmint — mosler
blauburger
rajnai rizling — riesling blanc
syrah — sirac
chardonnay — morillon blanc
zöld veltelíni — veltlinské zelené
zweigelt — blauer zweigeltrebe
pinot noir — blauer burgunder
olasz rizling — olaszrizling
szürkebarát — graumönch
cabernet franc — gros cabernet
irsai olivér — zolotisztüj rannüj
sárga muskotály — muscat sylvaner
8. Descrizione del legame/dei legami
Vino
1. Descrizione della zona delimitata
a) Fattori naturali e culturali
La zona delimitata per la produzione dei vini a denominazione di origine protetta «Mátrai» si trova nella parte settentrionale dell’Ungheria. Il Mátra è il massiccio montuoso più alto del paese, con un orientamento est-ovest. Sulle sue pendici meridionali particolarmente soleggiate sorge una delle regioni viticole collinari più grandi. Dai terreni protetti dai venti freddi del nord, in parte di origine vulcanica, in parte di origine sedimentaria, ricchi di sostanze nutritive, si ricavano uve da vino di qualità eccellente.
I suoli della regione viticola rientrano in due grandi gruppi di zonizzazione: i suoli erbosi e i suoli forestali. I suoli erbosi si sono formati nella parte inferiore della regione viticola, mentre quelli forestali nella parte superiore, al posto delle foreste abbattute.
Le condizioni climatiche della zona di produzione sono determinate dal clima continentale, essenzialmente predominante in Ungheria, caratterizzato principalmente da estati calde e inverni freddi. La vite è una pianta che necessita di un forte soleggiamento. L’assimilazione dell’energia solare richiede un’intensità luminosa tra i 20 000 e i 30 000 lux e la pianta cresce bene dove il numero di ore di sole è pari a 1 250-1 500 durante il periodo vegetativo. Questa quantità è disponibile quasi ogni anno a Mátraalja (zona situata ai piedi del massiccio montuoso di Mátra). La durata di soleggiamento è di 1 900-2 000 ore all’anno. Questi valori possono variare notevolmente da un anno all’altro, ma la quantità di calore necessaria alla coltivazione della vite è, a Mátraalja, raramente inferiore al minimo. Il limite inferiore per la viticoltura è l’isoterma da 9 a 10 °C. La media quinquennale di questa regione viticola è di 10,5 °C e nel periodo vegetativo si arriva a 17 °C. Ci sono anni in cui la media annua supera gli 11 °C: caratteristica importante per una buona annata. A Mátraalja la pluviometria oscilla tra i 356 e i 903 mm. Le precipitazioni medie dei mesi di giugno, luglio e agosto sono favorevoli e hanno un impatto positivo sia in termini quantitativi che qualitativi. Tra l’altro l’effetto protettivo del massiccio montuoso del Mátra esercita un’influenza positiva sull’andamento delle temperature.
b) Fattori umani
La regione vanta una lunga tradizione nel campo della vitivinicoltura, in particolare per la sua notevole estensione geografica. A Mátraalja la coltivazione della vite risale all’inizio del secondo millennio. Secondo il primo documento scritto, datato 1042, il monastero benedettino fondato da Sámuel Aba comprendeva anche dei vigneti che erano stati concessi per donazione reale. Nel corso della storia, la vite e il vino hanno continuato a svolgere un ruolo importante per la popolazione di questa regione. Nel XV secolo diversi comuni hanno ottenuto diritti urbani che hanno consentito agli abitanti di effettuare liberamente il commercio dei loro vini. A seguito dell’occupazione ottomana, nel 1536 il re Giovanni I d’Ungheria (János Szapolyai) ha concesso agli abitanti della città di Gyöngyös il diritto di libera vendita del vino che è stato indicato attraverso un’insegna. A cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, il consiglio della città di Gyöngyös ha incentivato i suoi abitanti a piantare viti concedendo loro diversi vantaggi. Dopo la Seconda guerra mondiale, le piccole cantine vinicole sono state soppiantate da grandi cooperative e l’impianto delle viti ha subito un’accelerazione, con i vigneti della regione vinicola presenti in quasi 8 000 ettari. Nel 1990 il regime di proprietà è cambiato e la maggior parte dei vigneti è stata privatizzata. Si sono sviluppate cantine e aziende agricole a conduzione familiare, che tuttora caratterizzano la regione viticola.
La produzione dei materiali di moltiplicazione della vite, innesti compresi, svolge un ruolo importante nella regione viticola di Mátra. I primi passi di questa produzione risalgono all’inizio del secolo nei comuni di Abasár e di Nagyréde. Nel 1961, a Gyöngyöshalász e in gran parte di Ludas sono stati impiantati viti madri e vivai viticoli con vitigni europei. Più tardi, negli anni 1960, dopo la creazione di cooperative, questi vigneti hanno permesso che la produzione di marze diventasse ad Abasár e a Nagyréde un’importante attività di produzione. È quest’attività che ha dato origine all’attuale ricchezza varietale della regione viticola di Mátra.
La regione viticola di Mátra occupa un posto di primo piano nel settore vitivinicolo ungherese. Oltre alla sua rilevanza economica, la viticoltura è di grande importanza per la società nella misura in cui svolge un ruolo importante nella generazione o nell’integrazione di reddito e nel mantenimento della popolazione in loco. Attraverso il suo ruolo paesaggistico, la viticoltura contribuisce altresì allo sviluppo della capacità di attrazione della regione.
Vino (2)
2. Descrizione del vino (dei vini)
L’ambiente ecologico ha un impatto significativo sulle caratteristiche dei vini, che non possono essere riprodotte in altre regioni vinicole. Questa tipicità dà essenzialmente luogo a vini che si sviluppano più velocemente e che sono in genere più leggeri, più morbidi, di rapida acidificazione e, in alcune annate, con un’elevata gradazione alcolica. I vini bianchi e rosati sviluppano, per effetto delle condizioni pedologiche e climatiche, un bouquet intenso e ricco di aromi. I vini chiaretti e rossi sono generalmente fruttati, più leggeri e di colore meno intenso. Anche i loro tannini si sviluppano velocemente. Le condizioni pedologiche influiscono altresì sulle note minerali di cui i vini sono ricchi. I vini della zona di produzione sono particolarmente indicati a una maturazione più breve e a essere consumati giovani. L’ambiente ecologico ha permesso la diffusione di numerose varietà tradizionali legate a questa zona di produzione.
Gli sviluppi tecnologici costanti effettuati nella regione viticola di Mátra consentono l’impiego di tecniche sottrattive, nel caso dei vini bianchi e rosati, e la produzione di vini rossi freschi che sottolineano il carattere fruttato delle uve.
Nel caso del vino «Mátra (Mátrai) Superior», si ritiene che la zona possa prevalere sulle specificità del vitigno se questo vino è prodotto dal viticoltore con la necessaria diligenza e con metodi colturali ben regolamentati. L’obiettivo è ottenere da questa specifica materia prima un vino autentico e naturale, attuando un processo di produzione che riduca al minimo l’aggiunta di agenti artificiali e di sostanze di trattamento portatrici di caratteristiche modificate.
3. Legame tra la zona di produzione, i fattori umani e il prodotto
La regione viticola di Mátra è ben nota ai consumatori, in primo luogo per i suoi vini più leggeri e fruttati, ma anche per i suoi vini aromatici e profumati. Sul mercato, i vini di questa regione sono caratterizzati da un buon rapporto qualità-prezzo.
Oltre ai vini più leggeri, la regione viticola di Mátra presenta alcune zone di produzione dove si possono produrre vini naturali e autentici a partire dalla frutta raccolta nei vigneti. Grazie ai valori che rispecchiano i sapori della regione viticola di Mátra e al regime di protezione dell’origine, questi vini sono di qualità eccezionale, anche per i loro parametri analitici.
L’impatto dei fattori umani sulla zona di produzione si manifesta nei seguenti aspetti:
— sviluppo volontario di una struttura varietale idonea al potenziale offerto dalle condizioni ecologiche (varietà tradizionali e nuove varietà);
— sviluppo di tecniche vitivinicole nel rispetto di specifici criteri ecologici, da un lato, e delle caratteristiche del mercato, dall’altro;
— sviluppo di impianti e di una struttura di integrazione in linea con le condizioni ecologiche e commerciali.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Norme relative alle menzioni (1)
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
a) Se l’etichetta riporta un nome di varietà, una menzione tradizionale, una menzione relativa al colore del vino o qualsiasi altra menzione a uso limitato, tale indicazione non può figurare in modo più evidente rispetto alla denominazione di origine per quanto riguarda il carattere, le dimensioni e il colore dei caratteri utilizzati per tale indicazione.
b) Norme relative ai vini assemblati:
i. È consentito l’uso delle menzioni «küvé» o «cuvée» o, come sinonimo, la menzione «házasítás» (assemblaggio).
ii. I nomi delle varietà possono essere indicati solo se la proporzione di ciascuna varietà inclusa nell’assemblaggio raggiunge il 5 %. In tal caso, il nome della varietà può essere indicato solo in caratteri di dimensioni non superiori al 50 % della dimensione del carattere utilizzato per la denominazione di origine.
c) Si raccomanda di riportare in etichetta il logo della regione viticola di Mátra. Dimensioni minime: 1,5 × 1,5 cm
Norme relative alle menzioni (2)
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
d) Norme relative all’indicazione dell’unità geografica più piccola:
i. Il nome di un’unità geografica più piccola (comune, località) può essere indicato in etichetta solo se il 100 % del prodotto è stato elaborato nella zona di produzione delimitata da tale unità geografica più piccola o da tale località. I nomi di località possono essere indicati solo unitamente alla denominazione di origine protetta “Mátra” e al nome del comune.
ii. Possono essere indicati i seguenti nomi di comuni: Abasár, Apc, Atkár, Detk, Domoszló, Ecséd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Hatvan, Halmajugra, Heves, Karácsond, Kisnána, Markaz, Mogyoród, Nagyréde, Rózsaszentmárton, Szücsi, Vécs, Visonta, Pásztó, Szendehely, Budapest-Rákosliget, Kerepes, Kisnémedi, Mogyoród, Őrbottyán, Szada, Vác, Vácegres, Vácrátót, Veresegyház. Delimitazione: confini amministrativi
iii. Nomi di località che possono essere indicati: cfr. allegato 1. Delimitazione: vedi cartina
Norme relative alle menzioni (3)
Quadro normativo:
fornito da un’organizzazione responsabile della gestione delle DOP/IGP, se gli Stati membri lo prevedono.
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
f) Altre menzioni a uso limitato che possono essere indicate:
— «barrique», «barrique-ban erjesztett» (fermentato in barrique) o «hordóban erjesztett» (fermentato in botte), «barrique-ban érlelt» (invecchiato in barrique) o «hordóban érlelt» (invecchiato in botte): per tutti i tipi di vino;
— «első szüret» (prima vendemmia), «virgin vintage» o «szűztermés» (vendemmia vergine): per i vini bianchi, rosati, rossi, chiaretti e i Moscati;
— «újbor» (vino giovane) o «primőr» (primeur): per i vini bianchi, rosati, rossi, chiaretti e i Moscati;
— «válogatott szüretelésű bor» (vino di vendemmia selezionata): per tutti i tipi di vino, i vini bianchi Superior e i vini rossi Superior;
— «szűretlen» (non filtrato): per i vini bianchi, rossi, da vendemmia tardiva, i Moscati, i vini bianchi Superior e i vini rossi Superior;
— vino da uve appassite: per i vini bianchi, chiaretti, da vendemmia tardiva e i Moscati;
— «jégbor» (vino di ghiaccio): per i vini bianchi, da vendemmia tardiva e i Moscati;
— «küvé» o «cuvée»: per tutti i tipi di vino, i vini bianchi Superior e i vini rossi Superior;
— «muzeális bor» (vino da museo): per i vini bianchi, rossi, da vendemmia tardiva e i Moscati;
— «főbor» (principale, vino delle prime uve): per i vini bianchi, i Moscati, i vini bianchi Superior e i vini rossi Superior.
Norme relative al confezionamento dei prodotti
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
a) I vini da vendemmia tardiva, i vini bianchi e i vini rossi Superior possono essere commercializzati solo in bottiglia. L’obbligo di imbottigliamento non si applica ai vini prodotti dal viticoltore all’interno della zona di produzione per un uso personale e consumati nella propria cantina. Un altro criterio è che i vini Superior possono essere commercializzati solo in bottiglie di vetro numerate sull’etichetta.
b) Le operazioni di confezionamento possono essere effettuate esclusivamente in centri appositamente autorizzati dall’autorità vinicola e registrati dalla comunità vitivinicola di Mátra (di seguito «CVM»).
c) Il confezionamento all’esterno della zona di produzione è possibile solo in caso di dichiarazione effettuata almeno 48 ore prima dell’inizio previsto dell’operazione. Tale dichiarazione deve essere presentata alla CVM. Il confezionamento deve avere luogo entro 90 giorni dalla data di spedizione dalla zona di produzione.
Produzione all’esterno della zona di produzione delimitata
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
a) È possibile procedere alla spedizione dopo aver informato la segreteria della CVM. Lo speditore è tenuto a dichiarare alla segreteria della CVM, almeno 48 ore prima della data di spedizione, i vitigni, le quantità, i luoghi di spedizione e di destinazione delle uve, dei mosti e dei vini di base che intende spedire (con un’approssimazione di ± 15 % per le uve).
b) Zona di produzione: i dipartimenti di Bács-Kiskun, Heves, Komárom-Esztergom e Pest.
Link al disciplinare del prodotto
https://boraszat.kormany.hu/admin/download/8/5d/82000/Microsoft%20Word%20-%20Matra%20OEM_termekleiras_v2_standard.pdf