Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 08-06-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 08-06-2020
Numero gazzetta: 190

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Mátra/Mátrai].

(Comunicazione 08/06/2020, pubblicata in G.U.U.E. 8 giugno 2020, n. C 190)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Mátra/Mátrai»

Numero di riferimento: PDO-HU-A1368-AM02

Data della comunicazione: 29.4.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Inserimento nel disciplinare di un nuovo tipo di vino denominato «Mátra (Mátrai) Superior»

a) Sezioni interessate del disciplinare di produzione:

— II. Descrizione del vino (dei vini)

— III. Pratiche enologiche specifiche

— V. Rese massime

— VI. Vitigni autorizzati

— VII. Legame con la zona geografica

— VIII. Condizioni complementari

b) Sezioni interessate del documento unico:

— Descrizione del vino (dei vini)

— Pratiche di vinificazione

— Legame con la zona geografica

— Condizioni complementari

c) Motivi:

Nel caso del vino «Mátra (Mátrai) Superior», si ritiene che la zona possa prevalere sulle specificità del vitigno se questo vino è prodotto dal viticoltore con la necessaria diligenza e con metodi colturali ben regolamentati. L’obiettivo è ottenere da questa specifica materia prima un vino autentico e naturale, attuando un processo di produzione che riduca al minimo l’aggiunta di agenti di trattamento artificiali e portatori di caratteristiche modificate.

2.   Aggiunta dei vitigni Chasselas, Furmint, Királyleányka, Bíborkadarka e Turán ai vitigni autorizzati

a) Sezioni interessate del disciplinare di produzione:

— VI. Vitigni autorizzati

b) Sezione interessata del documento unico:

— Varietà principale/i di uve da vino

c) Motivi:

Uno dei punti di forza della regione viticola di Mátra è la varietà dei suoi vitigni, che può essere ricondotta alle specifiche condizioni climatiche e locali di questa zona e che giustifica pertanto l’ampliamento della gamma di varietà.

I vini ottenuti dal vitigno Chasselas prodotto nella regione viticola di Mátra sono vini monovarietali freschi, leggeri, rinfrescanti e dal gusto schietto. I vini ricavati dal vitigno Furmint sono un ottimo modo per rappresentare i valori di alcune località della regione viticola caratterizzate da condizioni straordinarie. Il vitigno Királyleányka ben completa i vigneti che privilegiano le varietà di Moscato di Mátra concorrendo a valorizzare ulteriormente il patrimonio della zona di produzione. Le varietà a bacca rossa Bíborkadarka e Turán sottolineano, anche come materia prima di assemblaggio, l’originalità di vini rossi già riconosciuti, ma sono anche particolarmente idonee alle condizioni di produzione di alcune località prioritarie della regione viticola.

3.   Precisazione delle dimensioni del logo della regione viticola

a) Sezioni interessate del disciplinare di produzione:

— VIII. Condizioni complementari

b) Sezione interessata del documento unico:

— il documento unico non è interessato da questa modifica.

c) Motivi:

questa modifica è intesa a uniformare le dimensioni del logo della regione viticola riportato sui prodotti che beneficiano della DOP «Mátra».

4.   Modifica delle pratiche enologiche dovuta a cambiamenti a livello legislativo

a) Sezioni interessate del disciplinare di produzione:

— III. Pratiche enologiche specifiche - norme in materia di conduzione della vigna

b) Sezione interessata del documento unico:

— Pratiche di vinificazione — Pratiche enologiche specifiche

c) Motivi:

Con questa modifica si intende consentire la produzione di vini di migliore qualità.

5.   Modifica tecnica — Variazione del nome dell’organismo di controllo

a) Sezioni interessate del disciplinare di produzione:

— IX. Controllo

b) Sezione interessata del documento unico:

— il documento unico non è interessato da questa modifica.

c) Motivi:

aggiornamento a seguito delle variazioni di indirizzo e di recapiti degli organismi di controllo.


DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Mátra

Mátrai

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vini bianchi

Vini di colore verde pallido, giallo paglierino pallido, giallo paglierino più intenso o giallo paglierino, senza aromi di rovere, spesso caratterizzati da una morbida acidità e da un basso titolo alcolometrico, dal carattere fresco e fruttato, talvolta con note agrumate.

* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini rosati

Vini di colore rosa pallido, rosa o viola chiaro, dall’acidità leggera e vivace; al naso si presentano con note molto fruttate, profumi e aromi privi di note di invecchiamento in botte. Possono essere consumati fino a un anno-un anno e mezzo dalla data della vendemmia.

* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini rossi

Vini di colore da rosso rubino a rosso rubino scuro con intensi aromi fruttati, spesso speziati, saporiti, con affinamento parziale o affinamento in legno per una durata minima, senza aromi dominanti di rovere. Questi vini rossi presentano una struttura morbida, un buon equilibrio e un titolo alcolometrico medio.

* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Moscati (muskotály)

Vini di colore giallo paglierino pallido, giallo paglierino o giallo paglierino più intenso, con intensi aromi di moscato, un sapore fruttato e una morbida acidità, spesso con zuccheri residui.

* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini da vendemmia tardiva (késői szüretelésű bor)

Vini di colore dorato dai profumi complessi, caratterizzati da una consistenza piena e cremosa, da sapori ricchi, note di invecchiamento in botte e in bottiglia e da un’acidità e una gradazione alcolica piacevoli. Contengono spesso zuccheri residui.

* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini chiaretti

Vini di colore rosso chiaro o rosso più intenso con aromi di amarena o di ciliegia; presentano un’acidità leggera e vivace, caratteristica della varietà, e una complessità di profumi e di aromi priva di note di invecchiamento in botte.

* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini bianchi Superior (Superior fehér)

Vini bianchi di colore bianco-verdastro, giallo-verdastro o giallo, di qualità superiore, ben sviluppati, particolarmente maturi, caratterizzati da un finale lungo e da un titolo alcolometrico più elevato. I vini monovarietali sviluppano profumi e aromi caratteristici della varietà utilizzata ai quali possono aggiungersi profumi e aromi specifici della zona di produzione. I vini assemblati presentano caratteristiche diverse in base alla proporzione di assemblaggio dei vitigni e si distinguono per il gusto pieno e il finale lungo nelle categorie dei vini secchi e semisecchi.

* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini rossi Superior (Superior vörös)

Vini di colore da rosso granato a rosso rubino intenso, con aromi e sapori fruttati e speziati caratteristici della varietà (nel caso dei vini monovarietali). Quanto ai vini assemblati, i loro aromi e sapori, la loro acidità rotonda e il tenore tannico dipendono dalla proporzione di assemblaggio dei vitigni utilizzati. I vini presentano aromi particolarmente maturi e un gusto vellutato e corposo dalle note fruttate (ciliegia, amarena, lampone, ribes, ecc.) e speziate (cannella, vaniglia, cioccolato, tabacco, ecc.) alle quali possono aggiungersi profumi e sapori specifici della zona di produzione.

* Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

a)   Pratiche enologiche essenziali

Vini bianchi

Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini

OPERAZIONI OBBLIGATORIE:

— le uve devono essere lavorate entro 24 ore dalla vendemmia

— purificazione del mosto

Vini rosati

Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini

OPERAZIONI OBBLIGATORIE:

— le uve devono essere lavorate entro 24 ore dalla vendemmia

— la torchiatura può essere effettuata solo con presse discontinue

— la purificazione del mosto

Vini rossi

Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini

OPERAZIONI OBBLIGATORIE:

— vinificazione in rosso con macerazione pellicolare o riscaldamento delle uve raccolte

— la torchiatura può essere effettuata solo con presse discontinue

Moscati (muskotály)

Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini

OPERAZIONI OBBLIGATORIE:

— le uve devono essere lavorate entro 24 ore dalla vendemmia

— la torchiatura può essere effettuata solo con presse discontinue

— la purificazione del mosto

— norme in materia di assemblaggio: il vino deve contenere come minimo l’85 % di Cserszegi fűszeres, Irsai Olivér, Ottonel muskotály o Sárga muskotály

Vini da vendemmia tardiva (késői szüretelésű bor)

Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini

OPERAZIONI OBBLIGATORIE:

— le uve devono essere lavorate entro 24 ore dalla vendemmia

— la torchiatura può essere effettuata solo con presse discontinue

— la purificazione del mosto

— i vini possono essere imbottigliati non prima del 1° marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia

— invecchiamento in bottiglia per almeno 3 mesi prima dell’immissione in commercio

OPERAZIONI VIETATE:

— la dolcificazione

— l’arricchimento del mosto

Vini chiaretti (siller)

Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini

OPERAZIONI OBBLIGATORIE:

— le uve devono essere lavorate entro 24 ore dalla vendemmia

— la torchiatura può essere effettuata solo con presse discontinue

Vini bianchi Superior (Superior fehér)

Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini

OPERAZIONI OBBLIGATORIE:

— le uve devono essere lavorate entro 24 ore dalla vendemmia

— la torchiatura può essere effettuata solo con presse discontinue

— i vini possono essere imbottigliati non prima del 1o marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia

— la quantità totale deve essere certificata e imbottigliata in un lotto

OPERAZIONI VIETATE:

— la dolcificazione

— l’arricchimento del mosto

— l’acidificazione

— la disacidificazione

— l’uso di trucioli di legno di rovere

— l’osmosi inversa

Vini rossi Superior (Superior vörös)

Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini

OPERAZIONI OBBLIGATORIE:

— le uve devono essere lavorate entro 24 ore dalla vendemmia

— la torchiatura può essere effettuata solo con presse discontinue

— i vini possono essere imbottigliati non prima del 1o settembre dell’anno successivo a quello della vendemmia

— la quantità totale deve essere certificata e imbottigliata in un lotto

OPERAZIONI VIETATE:

— la dolcificazione

— l’arricchimento del mosto

— l’acidificazione

— la disacidificazione

— l’uso di trucioli di legno di rovere

— l’osmosi inversa

Norme in materia di conduzione della vigna (1)

Pratica colturale

1. Forme di allevamento della vite e densità di impianto: Per la produzione dei vini a denominazione di origine protetta «Mátrai» possono essere utilizzate solo uve provenienti da vigneti la cui percentuale di ceppi mancanti non supera il 25 %.

2. Numero di gemme franche sulle viti: Per quanto riguarda la determinazione del numero di gemme, il massimo delle gemme franche vive lasciate per ceppo è di 16 gemme franche/m2 per tutte le modalità di conduzione. Nel caso del Mátra(i) Superior, il numero di gemme franche vive per ceppo non deve invece superare le 12 gemme franche/piede.

3. Norme applicabili ai vigneti impiantati dopo il 1o gennaio 2012:

a) Modalità di conduzione:

i. sistema a ombrello

ii. sistema Moser

iii. pergola semplice

iv. sistema Sylvoz

v. conduzione a cordone basso e a cordone ad altezza media

b) Densità di impianto: almeno 3 500 ceppi/ha. Per la determinazione dei sesti d’impianto, oltre alla distanza regolare tra i filari e tra i ceppi, è ammesso anche l’impianto a filari doppi e/o a viti doppie.

c) Distanza tra i filari: almeno 1 m ma inferiore a 3,26 m.

d) Distanza tra i ceppi: almeno 0,6 m ma inferiore a 1,2 m. Nel caso delle viti doppie, il fattore determinante è la distanza media tra i ceppi.

Norme in materia di conduzione della vigna (2)

Pratica colturale

4. Determinazione della data della vendemmia: La data di inizio vendemmia è fissata ogni anno dal consiglio di amministrazione della comunità vitivinicola competente. Nessun prodotto ottenuto da uve raccolte prima della data fissata dalla comunità vitivinicola per l’inizio della vendemmia può ottenere il certificato di origine della DOP «Mátrai», né può essere commercializzato con l’etichetta DOP «Mátrai». La data della vendemmia è pubblicata sotto forma di comunicazione dalle comunità vitivinicole.

5. Nel caso del «Mátra(i) Superior», la resa delle vendemmie deve essere ridotta a un livello tale da consentire il mantenimento di una resa di produzione non superiore a un kg per ceppo.

Norme in materia di vendemmia

Pratica colturale

Determinazione della data della vendemmia: La data di inizio vendemmia è fissata ogni anno dal consiglio di amministrazione della comunità vitivinicola competente. La data della vendemmia è pubblicata sotto forma di comunicazione dalle comunità vitivinicole.

Tenore zuccherino minimo delle uve:

— Bianco: 9,0 % (15°MM)

— Rosato: 9,0 % (15°MM)

— Rosso: 9,0 % (15°MM)

— Muskotály (Moscato): 9,0 % (15°MM)

— Késői szüretelésű bor (vino da vendemmia tardiva): 12,08 % (19°MM)

— Siller (chiaretto): 9,0 % (15°MM)

— Superior fehér (bianco): 12,45 % (19,5°MM)

— Superior vörös (rosso): 12,45 % (19,5°MM)

Metodo di vendemmia: manuale o meccanica (solo manuale per i vini da vendemmia tardiva, i vini bianchi Superior e i vini rossi Superior)

b)   Rese massime

Vino — bianco, rosato, rosso e chiaretto —nel caso dell’indicazione del nome del comune

100 ettolitri per ettaro

Vino — bianco, rosato, rosso e chiaretto — nel caso dell’indicazione del nome del comune

14 000 kg di uve per ettaro

Vino — bianco, rosato, rosso e chiaretto — nel caso dell’indicazione del nome della località

56 ettolitri per ettaro

Vino — bianco, rosato, rosso e chiaretto — nel caso dell’indicazione del nome della località

8 000 kg di uve per ettaro

Vino — Moscato — nel caso dell’indicazione del nome del comune

12 000 kg di uve per ettaro

Vino — Moscato — nel caso dell’indicazione del nome della località

56 ettolitri per ettaro

Vino — Moscato — nel caso dell’indicazione del nome della località

8 000 kg di uve per ettaro

Vino — bianco, rosato, rosso, chiaretto e Moscato

100 ettolitri per ettaro

Vino — bianco, rosato, rosso, chiaretto e Moscato

14 000 kg di uve per ettaro

Vino — bianco, rosato, rosso, chiaretto e Moscato

14 000 kg di uve per ettaro

Vino — da vendemmia tardiva — nel caso dell’indicazione del nome del comune

56 ettolitri per ettaro

Vino — da vendemmia tardiva — nel caso dell’indicazione del nome del comune

8 000 ettolitri per ettaro

Vino — da vendemmia tardiva — nel caso dell’indicazione del nome della località

40 ettolitri per ettaro

Vino — da vendemmia tardiva — nel caso dell’indicazione del nome della località

6 000 kg di uve per ettaro

Vino — da vendemmia tardiva

10 000 kg di uve per ettaro

Vino — da vendemmia tardiva

10 000 kg di uve per ettaro

Vino — bianco Superior e rosso Superior

60 ettolitri per ettaro

Vino — bianco Superior e rosso Superior — nel caso dell’indicazione del nome del comune

8 000 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Zone di produzione classificate, secondo il catasto viticolo, nelle classi I e II dei seguenti comuni: Abasár, Apc, Atkár, Budapest-Rákosliget, Detk, Domoszló, Ecséd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan, Heves, Karácsond, Kerepes, Kisnána, Kisnémedi, Markaz, Mogyoród, Nagyréde, Őrbottyán, Pálosvörösmart, Pásztó, Rózsaszentmárton, Szada, Szendehely, Szücsi, Vác, Vácegres, Vácrátót, Vécs, Veresegyház, Visonta.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

chasselas — weisser gutedel

syrah — blauer syrah

tramini — traminer

syrah — serine noir

királyleányka — feteasca regale

syrah — marsanne noir

kadarka — jenei fekete

sauvignon — sovinjon

pinot noir — kék rulandi

pinot noir — savagnin noir

furmint — zapfner

pinot noir — pinot cernii

leányka — leányszőlő

furmint — posipel

furmint — som

olasz rizling — nemes rizling

tramini — roter traminer

cabernet franc — carbonet

tramini — savagnin rose

pinot blanc — weissburgunder

furmint — furmint bianco

olasz rizling — taljanska grasevina

chardonnay — kereklevelű

pinot noir — pignula

sauvignon — sauvignon bianco

olasz rizling — grasevina

leányka — dievcenske hrozno

szürkebarát — auvergans gris

irsai olivér — zolotis

kékfrankos — blaufränkisch

királyleányka — galbena de ardeal

rizlingszilváni — müller thurgau blanc

szürkebarát — pinot gris

rizlingszilváni — müller thurgau bijeli

zenit

sauvignon — sauvignon blanc

sárga muskotály — weiler

rizlingszilváni — rizvanac

kadarka — negru moale

chasselas — chrupka belia

pinot noir — pinot tinto

turán

irsai olivér — muskat olivér

kadarka — kadarka negra

hárslevelű — lipovina

chasselas — fendant blanc

tramini — gewürtztraminer

kadarka — gamza

pinot noir — kisburgundi kék

pinot noir — spätburgunder

chasselas — saszla belaja

zöld veltelíni — zöldveltelíni

szürkebarát — pinot grigio

chasselas — fehér gyöngyszőlő

furmint — szigeti

sárga muskotály — muscat lunel

zöld veltelíni — grüner muskateller

tramini — traminer rosso

zöld veltelíni — grüner veltliner

pinot noir — pino csernüj

rizlingszilváni — rivaner

tramini — tramin cervené

kékfrankos — moravka

kékfrankos — blauer lemberger

irsai olivér — irsai

rajnai rizling — rhine riesling

cabernet franc — cabernet

chardonnay — chardonnay blanc

sárga muskotály — muscat zlty

hárslevelű — garszleveljü

királyleányka — erdei sárga

kadarka — kadar

rajnai rizling — rheinriesling

chasselas — chasselas doré

királyleányka — little princess

cabernet franc — kaberne fran

rajnai rizling — riesling

zweigelt — zweigeltrebe

bíbor kadarka

hárslevelű — feuilles de tilleul

cabernet franc — gros vidur

merlot

királyleányka — königstochter

olasz rizling — welschrieslig

ottonel muskotály — muskat ottonel

leányka — feteasca alba

kadarka — törökszőlő

kadarka — szkadarka

rajnai rizling — weisser riesling

sárga muskotály — muscat bélüj

királyleányka — königliche mädchentraube

rajnai rizling — johannisberger

pinot noir — rulandski modre

pinot blanc — pinot beluj

syrah — shiraz

sárga muskotály — muscat de lunel

olasz rizling — risling vlassky

cabernet sauvignon

chardonnay — ronci bilé

szürkebarát — grauburgunder

chasselas — fehér fábiánszőlő

szürkebarát — ruländer

cabernet franc — carmenet

sárga muskotály — muskat weisser

cserszegi fűszeres

chasselas — chasselas dorato

ottonel muskotály — muscat ottonel

rizlingszilváni — müller thurgau

hárslevelű — lindeblättrige

kékfrankos — limberger

sauvignon — sauvignon bijeli

sárga muskotály — moscato bianco

zweigelt — rotburger

kadarka — csetereska

pinot blanc — fehér burgundi

leányka — mädchentraube

sárga muskotály — weisser

sárga muskotály — muscat blanc

sárga muskotály — muscat de frontignan

pinot noir — pinot nero

ottonel muskotály — miszket otonel

királyleányka — dánosi leányka

kadarka — fekete budai

kékfrankos — blauer limberger

olasz rizling — riesling italien

pinot noir — kék burgundi

pinot blanc — pinot bianco

chasselas — chasselas blanc

furmint — moslavac bijeli

furmint — mosler

blauburger

rajnai rizling — riesling blanc

syrah — sirac

chardonnay — morillon blanc

zöld veltelíni — veltlinské zelené

zweigelt — blauer zweigeltrebe

pinot noir — blauer burgunder

olasz rizling — olaszrizling

szürkebarát — graumönch

cabernet franc — gros cabernet

irsai olivér — zolotisztüj rannüj

sárga muskotály — muscat sylvaner

8.   Descrizione del legame/dei legami

Vino

1.   Descrizione della zona delimitata

a)   Fattori naturali e culturali

La zona delimitata per la produzione dei vini a denominazione di origine protetta «Mátrai» si trova nella parte settentrionale dell’Ungheria. Il Mátra è il massiccio montuoso più alto del paese, con un orientamento est-ovest. Sulle sue pendici meridionali particolarmente soleggiate sorge una delle regioni viticole collinari più grandi. Dai terreni protetti dai venti freddi del nord, in parte di origine vulcanica, in parte di origine sedimentaria, ricchi di sostanze nutritive, si ricavano uve da vino di qualità eccellente.

I suoli della regione viticola rientrano in due grandi gruppi di zonizzazione: i suoli erbosi e i suoli forestali. I suoli erbosi si sono formati nella parte inferiore della regione viticola, mentre quelli forestali nella parte superiore, al posto delle foreste abbattute.

Le condizioni climatiche della zona di produzione sono determinate dal clima continentale, essenzialmente predominante in Ungheria, caratterizzato principalmente da estati calde e inverni freddi. La vite è una pianta che necessita di un forte soleggiamento. L’assimilazione dell’energia solare richiede un’intensità luminosa tra i 20 000 e i 30 000 lux e la pianta cresce bene dove il numero di ore di sole è pari a 1 250-1 500 durante il periodo vegetativo. Questa quantità è disponibile quasi ogni anno a Mátraalja (zona situata ai piedi del massiccio montuoso di Mátra). La durata di soleggiamento è di 1 900-2 000 ore all’anno. Questi valori possono variare notevolmente da un anno all’altro, ma la quantità di calore necessaria alla coltivazione della vite è, a Mátraalja, raramente inferiore al minimo. Il limite inferiore per la viticoltura è l’isoterma da 9 a 10 °C. La media quinquennale di questa regione viticola è di 10,5 °C e nel periodo vegetativo si arriva a 17 °C. Ci sono anni in cui la media annua supera gli 11 °C: caratteristica importante per una buona annata. A Mátraalja la pluviometria oscilla tra i 356 e i 903 mm. Le precipitazioni medie dei mesi di giugno, luglio e agosto sono favorevoli e hanno un impatto positivo sia in termini quantitativi che qualitativi. Tra l’altro l’effetto protettivo del massiccio montuoso del Mátra esercita un’influenza positiva sull’andamento delle temperature.

b)   Fattori umani

La regione vanta una lunga tradizione nel campo della vitivinicoltura, in particolare per la sua notevole estensione geografica. A Mátraalja la coltivazione della vite risale all’inizio del secondo millennio. Secondo il primo documento scritto, datato 1042, il monastero benedettino fondato da Sámuel Aba comprendeva anche dei vigneti che erano stati concessi per donazione reale. Nel corso della storia, la vite e il vino hanno continuato a svolgere un ruolo importante per la popolazione di questa regione. Nel XV secolo diversi comuni hanno ottenuto diritti urbani che hanno consentito agli abitanti di effettuare liberamente il commercio dei loro vini. A seguito dell’occupazione ottomana, nel 1536 il re Giovanni I d’Ungheria (János Szapolyai) ha concesso agli abitanti della città di Gyöngyös il diritto di libera vendita del vino che è stato indicato attraverso un’insegna. A cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, il consiglio della città di Gyöngyös ha incentivato i suoi abitanti a piantare viti concedendo loro diversi vantaggi. Dopo la Seconda guerra mondiale, le piccole cantine vinicole sono state soppiantate da grandi cooperative e l’impianto delle viti ha subito un’accelerazione, con i vigneti della regione vinicola presenti in quasi 8 000 ettari. Nel 1990 il regime di proprietà è cambiato e la maggior parte dei vigneti è stata privatizzata. Si sono sviluppate cantine e aziende agricole a conduzione familiare, che tuttora caratterizzano la regione viticola.

La produzione dei materiali di moltiplicazione della vite, innesti compresi, svolge un ruolo importante nella regione viticola di Mátra. I primi passi di questa produzione risalgono all’inizio del secolo nei comuni di Abasár e di Nagyréde. Nel 1961, a Gyöngyöshalász e in gran parte di Ludas sono stati impiantati viti madri e vivai viticoli con vitigni europei. Più tardi, negli anni 1960, dopo la creazione di cooperative, questi vigneti hanno permesso che la produzione di marze diventasse ad Abasár e a Nagyréde un’importante attività di produzione. È quest’attività che ha dato origine all’attuale ricchezza varietale della regione viticola di Mátra.

La regione viticola di Mátra occupa un posto di primo piano nel settore vitivinicolo ungherese. Oltre alla sua rilevanza economica, la viticoltura è di grande importanza per la società nella misura in cui svolge un ruolo importante nella generazione o nell’integrazione di reddito e nel mantenimento della popolazione in loco. Attraverso il suo ruolo paesaggistico, la viticoltura contribuisce altresì allo sviluppo della capacità di attrazione della regione.

Vino (2)

2.   Descrizione del vino (dei vini)

L’ambiente ecologico ha un impatto significativo sulle caratteristiche dei vini, che non possono essere riprodotte in altre regioni vinicole. Questa tipicità dà essenzialmente luogo a vini che si sviluppano più velocemente e che sono in genere più leggeri, più morbidi, di rapida acidificazione e, in alcune annate, con un’elevata gradazione alcolica. I vini bianchi e rosati sviluppano, per effetto delle condizioni pedologiche e climatiche, un bouquet intenso e ricco di aromi. I vini chiaretti e rossi sono generalmente fruttati, più leggeri e di colore meno intenso. Anche i loro tannini si sviluppano velocemente. Le condizioni pedologiche influiscono altresì sulle note minerali di cui i vini sono ricchi. I vini della zona di produzione sono particolarmente indicati a una maturazione più breve e a essere consumati giovani. L’ambiente ecologico ha permesso la diffusione di numerose varietà tradizionali legate a questa zona di produzione.

Gli sviluppi tecnologici costanti effettuati nella regione viticola di Mátra consentono l’impiego di tecniche sottrattive, nel caso dei vini bianchi e rosati, e la produzione di vini rossi freschi che sottolineano il carattere fruttato delle uve.

Nel caso del vino «Mátra (Mátrai) Superior», si ritiene che la zona possa prevalere sulle specificità del vitigno se questo vino è prodotto dal viticoltore con la necessaria diligenza e con metodi colturali ben regolamentati. L’obiettivo è ottenere da questa specifica materia prima un vino autentico e naturale, attuando un processo di produzione che riduca al minimo l’aggiunta di agenti artificiali e di sostanze di trattamento portatrici di caratteristiche modificate.

3.   Legame tra la zona di produzione, i fattori umani e il prodotto

La regione viticola di Mátra è ben nota ai consumatori, in primo luogo per i suoi vini più leggeri e fruttati, ma anche per i suoi vini aromatici e profumati. Sul mercato, i vini di questa regione sono caratterizzati da un buon rapporto qualità-prezzo.

Oltre ai vini più leggeri, la regione viticola di Mátra presenta alcune zone di produzione dove si possono produrre vini naturali e autentici a partire dalla frutta raccolta nei vigneti. Grazie ai valori che rispecchiano i sapori della regione viticola di Mátra e al regime di protezione dell’origine, questi vini sono di qualità eccezionale, anche per i loro parametri analitici.

L’impatto dei fattori umani sulla zona di produzione si manifesta nei seguenti aspetti:

— sviluppo volontario di una struttura varietale idonea al potenziale offerto dalle condizioni ecologiche (varietà tradizionali e nuove varietà);

— sviluppo di tecniche vitivinicole nel rispetto di specifici criteri ecologici, da un lato, e delle caratteristiche del mercato, dall’altro;

— sviluppo di impianti e di una struttura di integrazione in linea con le condizioni ecologiche e commerciali.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Norme relative alle menzioni (1)

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

a) Se l’etichetta riporta un nome di varietà, una menzione tradizionale, una menzione relativa al colore del vino o qualsiasi altra menzione a uso limitato, tale indicazione non può figurare in modo più evidente rispetto alla denominazione di origine per quanto riguarda il carattere, le dimensioni e il colore dei caratteri utilizzati per tale indicazione.

b) Norme relative ai vini assemblati:

i. È consentito l’uso delle menzioni «küvé» o «cuvée» o, come sinonimo, la menzione «házasítás» (assemblaggio).

ii. I nomi delle varietà possono essere indicati solo se la proporzione di ciascuna varietà inclusa nell’assemblaggio raggiunge il 5 %. In tal caso, il nome della varietà può essere indicato solo in caratteri di dimensioni non superiori al 50 % della dimensione del carattere utilizzato per la denominazione di origine.

c) Si raccomanda di riportare in etichetta il logo della regione viticola di Mátra. Dimensioni minime: 1,5 × 1,5 cm

Norme relative alle menzioni (2)

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

d) Norme relative all’indicazione dell’unità geografica più piccola:

i. Il nome di un’unità geografica più piccola (comune, località) può essere indicato in etichetta solo se il 100 % del prodotto è stato elaborato nella zona di produzione delimitata da tale unità geografica più piccola o da tale località. I nomi di località possono essere indicati solo unitamente alla denominazione di origine protetta “Mátra” e al nome del comune.

ii. Possono essere indicati i seguenti nomi di comuni: Abasár, Apc, Atkár, Detk, Domoszló, Ecséd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Hatvan, Halmajugra, Heves, Karácsond, Kisnána, Markaz, Mogyoród, Nagyréde, Rózsaszentmárton, Szücsi, Vécs, Visonta, Pásztó, Szendehely, Budapest-Rákosliget, Kerepes, Kisnémedi, Mogyoród, Őrbottyán, Szada, Vác, Vácegres, Vácrátót, Veresegyház. Delimitazione: confini amministrativi

iii. Nomi di località che possono essere indicati: cfr. allegato 1. Delimitazione: vedi cartina

Norme relative alle menzioni (3)

Quadro normativo:

fornito da un’organizzazione responsabile della gestione delle DOP/IGP, se gli Stati membri lo prevedono.

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

f) Altre menzioni a uso limitato che possono essere indicate:

— «barrique», «barrique-ban erjesztett» (fermentato in barrique) o «hordóban erjesztett» (fermentato in botte), «barrique-ban érlelt» (invecchiato in barrique) o «hordóban érlelt» (invecchiato in botte): per tutti i tipi di vino;

— «első szüret» (prima vendemmia), «virgin vintage» o «szűztermés» (vendemmia vergine): per i vini bianchi, rosati, rossi, chiaretti e i Moscati;

— «újbor» (vino giovane) o «primőr» (primeur): per i vini bianchi, rosati, rossi, chiaretti e i Moscati;

— «válogatott szüretelésű bor» (vino di vendemmia selezionata): per tutti i tipi di vino, i vini bianchi Superior e i vini rossi Superior;

— «szűretlen» (non filtrato): per i vini bianchi, rossi, da vendemmia tardiva, i Moscati, i vini bianchi Superior e i vini rossi Superior;

— vino da uve appassite: per i vini bianchi, chiaretti, da vendemmia tardiva e i Moscati;

— «jégbor» (vino di ghiaccio): per i vini bianchi, da vendemmia tardiva e i Moscati;

— «küvé» o «cuvée»: per tutti i tipi di vino, i vini bianchi Superior e i vini rossi Superior;

— «muzeális bor» (vino da museo): per i vini bianchi, rossi, da vendemmia tardiva e i Moscati;

— «főbor» (principale, vino delle prime uve): per i vini bianchi, i Moscati, i vini bianchi Superior e i vini rossi Superior.

Norme relative al confezionamento dei prodotti

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

a) I vini da vendemmia tardiva, i vini bianchi e i vini rossi Superior possono essere commercializzati solo in bottiglia. L’obbligo di imbottigliamento non si applica ai vini prodotti dal viticoltore all’interno della zona di produzione per un uso personale e consumati nella propria cantina. Un altro criterio è che i vini Superior possono essere commercializzati solo in bottiglie di vetro numerate sull’etichetta.

b) Le operazioni di confezionamento possono essere effettuate esclusivamente in centri appositamente autorizzati dall’autorità vinicola e registrati dalla comunità vitivinicola di Mátra (di seguito «CVM»).

c) Il confezionamento all’esterno della zona di produzione è possibile solo in caso di dichiarazione effettuata almeno 48 ore prima dell’inizio previsto dell’operazione. Tale dichiarazione deve essere presentata alla CVM. Il confezionamento deve avere luogo entro 90 giorni dalla data di spedizione dalla zona di produzione.

Produzione all’esterno della zona di produzione delimitata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

a) È possibile procedere alla spedizione dopo aver informato la segreteria della CVM. Lo speditore è tenuto a dichiarare alla segreteria della CVM, almeno 48 ore prima della data di spedizione, i vitigni, le quantità, i luoghi di spedizione e di destinazione delle uve, dei mosti e dei vini di base che intende spedire (con un’approssimazione di ± 15 % per le uve).

b) Zona di produzione: i dipartimenti di Bács-Kiskun, Heves, Komárom-Esztergom e Pest.

Link al disciplinare del prodotto

https://boraszat.kormany.hu/admin/download/8/5d/82000/Microsoft%20Word%20-%20Matra%20OEM_termekleiras_v2_standard.pdf