Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 03-06-2020
Numero provvedimento: 3490
Tipo gazzetta: Nessuna

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini “Terre Siciliane” e della DOC dei vini “Sicilia - Introduzione del divieto di specificare il nome di alcuni vitigni - Impugnazione della sentenza del T.A.R. n. 12756/2019 - Istanza cautelare - Rinvio della discussione del merito.


ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 523 del 2020, proposto da

Associazione Vitivinicoltori della Igt Terre Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Merani, Alberto Cortassa, Duilio Cortassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Duilio Cortassa in Roma, via del Babuino 51;

contro

Duca di Salaparuta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano De Bosio, Andrea Manzi, Antonio Papi Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;

nei confronti

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consorzio Tutela Vini Doc Sicilia, Istituto Regionale del Vino e dell'Olio - Irvo non costituiti in giudizio;


per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12756/2019, resa tra le parti, concernente l’annullamento:

per quanto riguarda la denominazione Indicazione Geografica Tipica “Terre siciliane”:

- del provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017 emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, con cui è stata disposta (i) la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Terre Siciliane” e del relativo documento unico riepilogativo, nonché (ii) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica in questione;

- della proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della IGT dei vini “Terre Siciliane”, costituente l’allegato sub A al menzionato provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017, in parte qua (e specificatamente: all’art. 2, commi 2 e 3, nella parte in cui introduce il divieto di specificare, nell’indicazione a IGT Terre Siciliane, il vitigno Nero d’Avola, Grillo, Calabrese e sinonimi; all’art. 7, nella parte in cui introduce il divieto di indicare, nell’etichettatura dei vini a IGT Terre Siciliane, il nome del vitigno Grillo, Calabrese o suo sinonimo Nero d’Avola; all’art. 2, comma 2, ultima parte, ove sopprime la parola “mosti”;

- nonché di ogni atto preordinato, presupposto e connesso, tra i quali la nota prot. 38024 (senza data) emessa dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, con cui è stato ritenuto concluso il procedimento amministrativo di cui all’articolo 8, comma 2, del DM 7 novembre 2012; nonché degli atti menzionati dal Provvedimento dirigenziale 0047359 del 14 giugno 2017, tra i quali il verbale n. 8 del Comitato nazionale Vini, relativo alla riunione del 17 novembre 2016, relativamente al punto 5 dell’ODG, menzionato dal Provvedimento dirigenziale del 14 giugno 2017, recante l’esame dell’istanza di modifica della IGT dei vini “Terre Siciliane”; l’allegato n. 3 al predetto verbale, recante la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane”; la nota – parere prot. 30495 del 14 giugno 2016 emessa dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana, anch’essa menzionata dal provvedimento dirigenziale 14 giugno 2017 sopra indicato;

(B) per quanto riguarda la Denominazione di Origine Controllata dei vini “Sicilia”:

- del provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, con cui è stata disposta (i) la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini di SICILIA, e del relativo documento unico riepilogativo, nonché (ii) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica in questione;

- della proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della Denominazione di Origine Controllata DOC Sicilia, costituente l’allegato sub A al menzionato provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, in parte qua (e specificatamente: agli articoli 4 e 5, ove aumentano la “resa” per ettaro ai vitigni Nero d’Avola e Grillo), nonché di ogni atto preordinato, presupposto e connesso.


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Duca di Salaparuta S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati;


 

Vista l’istanza depositata il 7 maggio 2020 dalla appellata Duca di Salaparuta S.p.a.;

Considerato che con la predetta istanza si chiede il rinvio della trattazione dell’odierno affare di merito ai fini di farlo rientrare nell’ambito applicativo del d.-l. 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), art. 4, norma che stabilisce che “A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L’istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l’istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto”;

Ritenuto che non vi sono ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, finalizzata alla miglior esplicazione del diritto di difesa in giudizio;


P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

dispone nei sensi di cui in motivazione, rinviando la discussione del merito a data da destinare.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:


Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore