Cantine - Domanda di accesso ai contributi per un progetto diretto alla ristrutturazione di un magazzino ricadente nell'opificio aziendale e alla realizzazione di una sala di degustazione e di vendita del vino - Revoca del contributo erogato - Falsità per omissione.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2016, proposto dall’ Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione siciliana, Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato domiciliati per legge presso la sede distrettuale in Palermo, via Villareale n. 6;
contro
Cambria Antonino, titolare della ditta individuale "Cantina Vinicola Furnarese", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuliano Saitta e dall’avvocato Giuseppe Saitta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Anna Maria Ioppolo in Palermo, via L. Pirandello n. 40;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 2945/2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Cambria Antonino, titolare della ditta individuale "Cantina Vinicola Furnarese";
Visto l’articolo n. 84 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 29 maggio 2020 il Cons. Antonino Caleca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione siciliana chiede la riforma della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2945 del 2015.
2. Al giudice amministrativo si era rivolta la Cantina Vinicola Furnarese per chiedere l’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione oggi appellante che avevano portato alla revoca dell'erogazione di un contributo pari ad €. 75.486,88 per l'esecuzione di un progetto presentato il 31 agosto 2010 nell'ambito della "misura 311 - diversificazione verso attività non agricole — azione C — Altre forme di diversificazione", prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per l'arco temporale 2007/2013 (le cui disposizioni attuative sono state approvate con il decreto del 25 marzo 2010).
Il progetto riguardava, in sintesi, la ristrutturazione di un magazzino ricadente nell'opificio aziendale e la realizzazione di una sala di degustazione e di vendita.
L'Assessorato decideva la revoca perché dalla relazione di controllo in loco del 7 marzo 2013 redatta dai funzionari incaricati sarebbe emersa una sostanziale difformità degli investimenti effettuati da "Cantina Vinicola Furnarese" rispetto alla previsione ammessa a finanziamento.
Gli iniziali rilievi che hanno indotto l’Assessorato alla revoca consistevano in quattro presunte irregolarità:
- la realizzazione dei lavori da parte di impresa non attiva e non abilitata;
- il rinvenimento di un televisore in un locale diverso da quello previsto;
- l’esistenza di edifici non indicati nelle planimetrie allegate all’istanza di finanziamento;
- l’acquisto di arredi e di attrezzature a prezzi non congrui da parte di impresa non abilitata.
3. Con ricorso notificato il 21 giugno 2013 la Cantina Vinicola Furnarese impugnava - dinanzi al Tribunale Amministrativo di Catania — i provvedimenti inizialmente adottati dall’Assessorato (ivi compresa la "relazione di controllo in loco" del 7 marzo 2013).
3.1. Poi provvedeva ad impugnare con motivi aggiunti il decreto dirigenziale n. 424 del 16 aprile 2013 con cui l'Assessorato aveva disposto la revoca dell'approvazione del progetto finanziato ed aveva autorizzato l'avvio della "procedura di registrazione debiti" a carico della ditta Cambria Antonino, per un importo complessivo di € 41.517,78; e, con nota del 22 luglio 2013 dava atto dell'intervenuta revoca del finanziamento e chiedeva all'Azienda oggi appellante, per conto dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), il pagamento della somma di € 41.517,78 (pari al 110% dell'importo di € 37.743,44 già versato in favore di Cantina Vinicola Furnarese).
3.2. Con ulteriori motivi aggiunti datati 3 ottobre 2014 veniva impugnata la nota con la quale l’AGEA aveva richiesto alla Cantina Vinicola Furnarese il rimborso della somma di € 41.517,78, a pena dell'escussione della garanzia rilasciata da INA Assitalia.
3.3. Con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti la Cantina ha contestato tutti i rilievi mossi dall’Amministrazione deducendo l’assoluta conformità tra quanto dichiarato al fine di ottenere il contributo e quanto effettivamente realizzato.
Relativamente alla contestazione con cui l’Amministrazione imputata alla Cantina l’esistenza di edifici non indicati nelle planimetrie allegate all’istanza di finanziamento (la terza contestazione) ha dedotto che il progetto riguardava solo ed esclusivamente la ristrutturazione interna di un capannone avuto in affitto dal Comune di Furnari e pertanto nel progetto le aree non interessate dai lavori venivano genericamente indicate come “aree esterne” senza alcuna ulteriore specificazione.
4. Il Tribunale, con la sentenza oggetto del presente appello:
- ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla prima, alla seconda e alla quarta delle irregolarità segnalate (ritenendole collegate alla fase dell’esecuzione del progetto finanziato e, dunque, ad inadempimenti di natura civilistica);
- ha affermato la propria giurisdizione in ordine alla terza irregolarità (quella inerente allo stato dei luoghi), accogliendo il motivo di ricorso proposto sul punto dalla Cantina Vinicola Furnarese.
La sentenza ritiene che:
- il progetto finanziato riguardava un capannone adiacente ad una corte sulla quale insistono altri manufatti;
- nell’istanza di finanziamento è stato fatto esclusivo riferimento, per quel che riguarda gli interventi da finanziare, al suddetto “capannone 14”;
- le opere e le altre attività costituenti oggetto del finanziamento sono state realizzate esclusivamente all’interno del predetto “capannone 14”;
- sull’area circostante e sui manufatti ivi insistenti non era previsto, né è stato eseguito alcun intervento di progetto;
- la Cantina Vinicola Furnarese ha genericamente qualificato le superfici e i manufatti non interessati dal progetto come “aree esterne”.
5. L’Amministrazione appellante deduce l’erroneità della sentenza sostenendo che nel caso di specie non potrebbe rinvenirsi l’ipotesi del “falso innocuo” cioè non produttivo di conseguenze giuridiche.
Il falso innocuo, a detta di parte appellante, prevede due presupposti: che il soggetto che chiede il contributo abbia effettivamente tutti i requisiti e che la lex specialis non preveda il mero mendacio come clausola di esclusione. Nel caso di specie, deduce l’Amministrazione appellante, l’ipotesi della immediata esclusione, a fronte di un atto comunque non veritiero, è ricavabile dalle così dette “griglie di elaborazione relative alla Misura 311/C” approvate con D.D.G. n. 2136 del 30 novembre 2010. La dichiarazione non veritiera intaccherebbe il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra il privato e la pubblica amministrazione.
6. Ha presentato controricorso la Cantina per chiedere la conferma della sentenza.
7. All’udienza del 29 maggio 2020 la causa è stata posta in decisione.
8. Va anzitutto delimitata la materia del contendere.
Oggetto del giudizio è unicamente la contestazione della veridicità della dichiarazione relativa all’esistenza di edifici non indicati nelle planimetrie allegate all’istanza di finanziamento.
Non possono pertanto essere presi in considerazione i motivi che fanno riferimento alle ulteriori contestazioni che sono scaturite dalla verifica in loco del 7 marzo 2013, sulle quali il Tar ha dichiarato il difetto di giurisdizione con capo di sentenza rimasto inoppugnato.
Parte appellata segnala, comunque, che relativamente alle ulteriori contestazioni ha riassunto il giudizio avanti al Tribunale civile di Messina per quella parte di controversia ritenuta dal Tribunale Amministrativo non appartenente alla propria giurisdizione ed il giudizio si è concluso in senso favorevole, in quanto il Tribunale di Messina, con sentenza n. 533 del 5 marzo 2020, ha dichiarato che Cantina Vinicola Furnarese “ha funzionalmente eseguito e realizzato il progetto approvato e finanziato dall’Assessorato delle risorse agricole e alimentari con decreto n. 1617 del 21 dicembre 2010”.
9. L’appello è infondato e va respinto.
La mancata indicazione nelle planimetrie dell’esistenza di edifici attigui al “capannone 14” non integra gli estremi della dichiarazione mendace.
A seguire il ragionamento di parte appellante saremmo in presenza di una falsità per omissione.
Il falso per omissione consiste nell’omettere di indicare una circostanza che dovrebbe influire ai fini del raggiungimento dello scopo che il soggetto, fraudolentemente, si prefigge.
La rilevanza o meno della falsità (falso innocuo) costituisce un giudizio ex post con cui si scrutina la oggettiva valenza del dato falsificato ai fini di trarre in inganno il soggetto che dispensa il beneficio economico richiesto.
Nel caso che ci occupa non si versa nell’ipotesi del “falso innocuo” ma deve escludersi la stessa esistenza del mendacio volontario.
Le aree esterne al “capannone 14”, di fatto, non vengono minimamente considerate nel decidere l’attribuzione del beneficio richiesto dalla Cantina rimanendo le “aree esterne” fuori dal perimetro della valutazione.
Nella complessiva documentazione allegata alla richiesta presentata dalla Cantina non viene dato alcun rilievo a ciò che è esterno rispetto al capannone.
II progetto finanziato riguardava un capannone (concesso in locazione dal Comune di Furnari e qualificato come “capannone 14”) adiacente ad una corte sulla quale insistono altri manufatti e la “relazione illustrativa” ha per oggetto “progetto per la realizzazione di opere interne nel capannone n. 14 dell’area artigianale del Comune di Furnari (ME)-art 20 L.R. 16/04/ 2003 n. 4”.
Nella parte illustrativa della richiesta si precisa che il progetto prevede “la realizzazione di lavori di ristrutturazione all’interno dell’opificio aziendale, in quello che fino ad oggi è stato un magazzino con l’obiettivo di realizzare una sala degustazione e vendita”. Vengono poi specificati i singoli interventi da realizzarsi tutti all’interno del capannone.
Sull’area circostante e sui manufatti ivi insistenti non era previsto, fin dall’origine, alcun intervento e la stessa area non è stata presa minimamente in considerazione ai fini della concessione del contributo.
Ragionevolmente pertanto è stato utilizzato il termine generico di “aree esterne”.
Ed effettivamente le opere e le altre attività costituenti oggetto del finanziamento sono state realizzate esclusivamente all’interno del predetto “capannone 14”.
Deve condividersi l’assunto di parte appellata quando evidenzia che “non si comprende la ragione per la quale il Cambria avrebbe dovuto fare riferimento, nei documenti posti a corredo dell’istanza di finanziamento, ad aree e manufatti sui quali non era previsto, né è stato eseguito alcun intervento; né, invero, l’Amministrazione – nella relazione di controllo in loco del 7 marzo 2013 e nei successivi atti amministrativi e giudiziari – ha identificato o individuato nell’area di pertinenza del “capannone 14” manufatti o interventi divergenti con la dichiarazione resa dal Cambria.”
Anche l’ulteriore rilievo prospettato da parte appellante non merita accoglimento.
10. Inammissibile, prima ancora che infondato, è poi il motivo di appello con cui si deduce cui il “capannone 14” sarebbe sprovvisto delle necessarie autorizzazioni edilizie e sarebbe, dunque, abusivo.
Un argomento del genere non si rinviene a fondamento del provvedimento amministrativo, ed è inammissibile la motivazione postuma dell’atto amministrativo, prodotta solo in giudizio.
La consistenza e la regolarità edilizia del predetto capannone non rientrano nel perimetro della presente disamina perché non hanno costituito oggetto né della relazione in loco del 7 marzo 2013 (che fa esclusivo riferimento, in parte qua, all’area esterna), né del successivo giudizio svoltosi avanti al giudice di primo grado incorrendosi, in ogni caso, nel divieto di integrare nel grado di appello la motivazione dell’atto inizialmente impugnato con argomenti assolutamente nuovi.
11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Amministrazione appellante alle spese del secondo grado del giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2020, tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Giuseppe Verde, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere, Estensore