Decreto di differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative agricole agevolate e di adesione ai fondi di mutualizzazione di alcune tipologie di colture, stabiliti dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020.
(Decreto 29/05/2020, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed in G.U. 29 giugno 2020, n. 162)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l’altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonché un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresì un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agrico la comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall’ultima modifica approvata con decisione C (2020) 569 del 28 gennaio 2020, ed in particolare la misura 17 “Gestione del rischio”;
VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, “Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto - legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.” pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 4 marzo 2020 al n°55;
VISTO in particolare l’art. 8, comma 3, del citato D.P.C.M. 5 dicembre 2019 ai sensi del quale fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’articolo 7, comma 3 del medesimo provvedimento, ciascuna struttura ministeriale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricol e alimentari e forestali del 27 giugno 2019, n. 6834 registrato alla Corte dei Conti il 29 luglio 2019, al reg. n. 834, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
VISTO il decreto 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l’incarico di Direttore Generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell’8 aprile 2020, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2020, reg. n. 257, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 15 maggio 2020, con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020;
VISTI gli articoli 8, comma 1, e 13, comma 1, del citato decreto 8 aprile 2020 ed, in particolare le lettere a) e b) che fissano al 31 maggio 2020 rispettivamente i termini di sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione per le colture a ciclo autunno primaverile e per le colture permanenti;
TENUTO CONTO che ai sensi dei medesimi articoli 8, comma 2, e 13, comma 2, in caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione possono essere differiti con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive, ovvero l’adesione alla copertura mutualistica;
VISTO inoltre il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19” e successive disposizioni attuative, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 29 aprile 2020,
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 132 del 23 maggio 2020;
CONSIDERATO che, per arginare la pandemia determinata dal COVID -19, sono state limitate fortemente le attività produttive e commerciali, ridu cendo fortemente le stesse e che il periodo emergenziale ha rallentato anche l’operatività del sistema assicurativo oltre che delle aziende agricole;
RITENUTO necessario, per consentire agli agricoltori interessati di sottoscrivere le polizze assicurative, ovvero le coperture mutualistiche, differire i termini stabiliti agli articoli 8, comma 1, lett. a) e b) e 13, comma 1, lett. a) e b) del citato decreto 8 aprile 2020
DECRETA
Articolo 1
(Differimento termini sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche dei Fondi di mutualizzazione per le colture a ciclo autunno primaverile e per le colture permanenti)
1. I termini di sottoscrizione delle polizze di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a) e delle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto 8 aprile 2020 richiamato nelle premesse, sono differiti al 12 giugno 2020.
2. I termini di sottoscrizione delle polizze di cui all’articolo 8, comma 1, lett. b) e delle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. b) del decreto 8 aprile 2020 richiamato nelle premesse, sono differiti al 30 giugno 2020.
Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 maggio 2020
Il Direttore Generale
Dott. Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli art. 21 e 24 del d.lgs n. 82/2005