Reg. UE 1144/2014 - Linee guida per la selezione dell'organismo esecutore.
(Decreto 03/06/2020, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
VISTO Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1144/2014 del 22 Ottobre 2014, che abroga il Regolamento del Consiglio (EC) N. 3/2008;
VISTI I Regolamenti (UE) della Commissione n. 1829/2016 del 23 aprile 2015 Atto delegato e n. 1831/2015 del 7 Ottobre 2015 Atto esecutivo, che prevedono, tra l’altro, la possibilità per l’Unione europea di finanziare, in tutto o in parte, azioni di promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché azioni di informazione sul loro metodo di produzione da realizzare nei Paesi Terzi;
VISTI gli inviti, n. (2020/C 12/07) per i programmi semplici e n. (2020/C 12/08) per i programmi multipli, del 14 gennaio 2020, a presentare proposte relative a “sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei Paesi terzi”;
CONSIDERATO che tali programmi sono attuati per un periodo minimo di un anno e di massimo tre anni e possono essere presentati da una o più organizzazioni del medesimo Stato (programmi semplici), da più organizzazioni di più Stati membri dell’UE o da una o più organizzazioni dell’UE (programmi multipli);
CONSIDERATO che in risposta ai citati inviti n. 2020/C 12/07 e n. 2020/C 12/08 i soggetti proponenti di cui all’art. 7, comma 1 del Reg. (UE) n. 1144/2014 e all’art. 1 del Reg. (UE) n. 1829/2015, propongono il loro programma di esecuzione;
CONSIDERATO che tale Sezione impone per le procedure di selezione degli Organismi di esecuzione, poste in essere da organizzazioni pubbliche, il rispetto delle norme nazionali che recepiscono la direttiva sugli appalti pubblici;
CONSIDERATO che la medesima Sezione prescrive la necessità che gli Stati membri stabiliscano una procedura di gara che definisca i criteri che le organizzazioni non pubbliche devono rispettare nella selezione degli organismi di esecuzione;
DECRETA
Articolo 1
1.1 Ai fini di garantire un’esecuzione efficace delle azioni e per definire la strategia ed il contenuto del programma, interamente o in parte, le Organizzazioni proponenti selezionano uno o più Organismi di esecuzione in conformità all’articolo 13 del Reg. (UE) n.1144/2014 e dell’art. 2 commi 1 e 2 del
1.2 Gli Organismi di esecuzione di cui al citato articolo 13 del Reg. (UE) 1144/2014, possono anche essere selezionati dopo la notifica della Decisione di accettazione dei programmi proposti da parte della Commissione, entro i termini stabiliti, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento di esecuzione 2015/1831 del 7 ottobre 2015.
1.3 Ai sensi degli articoli 2, comma 2 del Reg. (UE) 1144/2014 e articolo 10, comma 3 del Reg. (UE) n. 1831/2015, l’organizzazione proponente, laddove sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE, deve selezionare organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi semplici conformemente alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva e, in particolare, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1.4 Le Organizzazioni proponenti che non sono organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE effettuano la selezione degli organismi di esecuzione attraverso procedura competitiva idonea a garantire il rispetto del principio di non discriminazione, il miglior rapporto qualità-prezzo e l’assenza di conflitto d’interessi. La procedura è attuata in conformità alle disposizioni unionali e nazionali applicabili nonché secondo le previsioni di cui al successivo articolo 2.
Articolo 2
2.1 Le Organizzazioni proponenti che non sono organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE effettuano la selezione degli Organismi di esecuzione attraverso procedura di gara aperta nel rispetto di principi di interesse transfrontaliero, trasparenza, pubblicità, imparzialità, parità di trattamento dei candidati, nonché delle seguenti condizioni:
- il bando di gara deve essere redatto e trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica;
- il bando di gara deve essere altresì adeguatamente pubblicizzato su un mezzo di informazione a diffusione nazionale di cui al paragrafo 2.1.2 della Comunicazione della Commissione europea (2006/C 179/02), sulla base di una valutazione dell’importanza dell’appalto per il mercato di riferimento, dell’oggetto dell’appalto, del suo importo nonché delle pratiche abituali nel settore interessato;
- il bando di gara deve prevedere un periodo di tempo sufficiente per la ricezione delle offerte, comunque non inferiore a 15 giorni.
Le organizzazioni proponenti prevedono nel bando di gara, i requisiti di ammissibilità degli organismi di esecuzione nonché i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica dei medesimi, nel rispetto delle indicazioni degli inviti n. (2020/C 12/07) per i programmi semplici e (2020/C 12/08) per i programmi multipli, del 14 gennaio 2020.
Nei documenti di gara le Organizzazioni proponenti individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze e illustrando le caratteristiche richieste per i servizi da appaltare.
2.2 Le organizzazioni proponenti prevedono, nei documenti di gara, criteri di aggiudicazione, differenti da quelli di ammissibilità e di capacità economica, finanziaria e tecnica, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, al fine di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo.
2.3 I documenti di gara elencano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno criterio, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub punteggi.
2.4 La valutazione delle offerte dovrà essere demandata ad apposita commissione di valutazione. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I lavori della commissione dovranno essere adeguatamente verbalizzati con indicazione, tra l’altro, delle motivazioni a sostegno delle valutazioni effettuate.
2.5 Le Organizzazioni proponenti assicurano adeguata pubblicità dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, anche attraverso comunicazione formale ai concorrenti non aggiudicatari; le medesime organizzazioni comunicano formalmente agli offerenti esclusi le ragioni dell’esclusione.
Articolo 3
3.1 Ai sensi dell’art. 18 del Reg. (UE) 1831/2015, prima della firma del contratto di cui all’articolo 10 del medesimo Regolamento, i competenti uffici del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali verificano che gli organismi di esecuzione siano stati selezionati secondo la procedura competitiva di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.
3.2 Ai fini di cui al comma precedente verrà istituita apposita commissione di verifica che procederà all’accertamento del rispetto delle condizioni di cui al presente decreto nell’ambito delle procedure di selezione degli organismi di esecuzione 3.3 I soggetti proponenti devono, contestualmente alla presentazione della domanda tramite il portale CHAFEA, comunicare all’amministrazione, Ufficio PQAI V della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, le seguenti informazioni:
- denominazione del soggetto proponente;
- nome del programma e acronimo;
- tipologia del programma (simple o multi, indicando il capofila);
- procedura di selezione dell’organismo di esecuzione (indicare se l’OE è già stato selezionato o meno. Si rammenta che, nel caso l’OE sia stato già selezionato alla presentazione della domanda, la procedura di selezione deve essere inviata all’Amministrazione per l’approvazione);
- importo complessivo del progetto.
3.4 Ai fini dei controlli previsti agli artt. 22 e Allegato, 23 del Reg. (UE) 1831/2015, le organizzazioni proponenti conservano tutti i documenti inerenti il programma ivi incluse le motivazioni che determinano la scelta dell’organismo o degli organismi di esecuzione nonché qualsiasi prova attestante l’avvenuta comunicazione a tutti i partecipanti.
Articolo 4
4.1 Per la campagna 2020/2021, in applicazione dell’art. 10, comma 3, del regolamento (UE) 1831/2015, gli Stati membri concludono contratti per l’attuazione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate entro 90 giorni di calendario dalla notifica dell’atto della Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014 purché gli organismi incaricati dell’esecuzione di cui all’articolo 13 dello stesso regolamento siano stati selezionati conformemente alla procedura prevista all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829. Scaduto tale termine, non possono più essere conclusi contratti senza la preventiva autorizzazione della Commissione.
4.2 L’Amministrazione, ricevuta la comunicazione da parte della Commissione relativa alla data di contrattualizzazione, pubblicherà sul sito il termine ultimo entro cui i beneficiari potranno far pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la documentazione inerente le procedure di selezione dell’Organismo di esecuzione.
4.3 I plichi dovranno essere inviati in formato cartaceo, dovranno riportare sulla busta la seguente dicitura “PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI ORGANISMI DI ESECUZIONE PER I PROGRAMMI SEMPLICI REG. (UE) 1144/2014” e dovranno essere indirizzati al: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Qualità per le Politiche Agroalimentari e dell’Ippica- Ufficio PQAI V- Via XX Settembre 20 - 00187 ROMA, e tramite PEC al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
4.4 I beneficiari presentano all’organismo pagatore Agea, prima della stipula del contratto, il Modello di convenzione di sovvenzione per la promozione di prodotti agricoli, corredato dalla prevista documentazione nonché della garanzia di buona esecuzione. L’Organismo pagatore Agea stipula con i beneficiari appositi contratti.
Articolo 5
5.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nei Regolamenti (UE) 1144/2014, (UE) 1829/2015 e (UE) 1831/2015 e le indicazioni previste dagli Orientamenti sulla procedura di gara di cui alla nota della Commissione europea DDG1.B5/MJ/DB D(2016)321077 del 7 luglio 2016.
5.2 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)