Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 29-05-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 29-05-2020
Numero gazzetta: 180

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea.

(Comunicazione 29/05/2020, n. 2020/C180/09, pubblicata in G.U.U.E. 29 maggio 2020, n. C 180)


A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea sono così modificate:

A pagina 102, tra la nota esplicativa della voce NC«2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione» e prima della nota esplicativa delle sottovoci NC da «2208 30 11 a 2208 30 88 Whisky», è inserito il seguente paragrafo:

 

«2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce

Cfr. le note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punto 1.

Questa sottovoce comprende il «distillato di vino» (o «distillato greggio di vino») ottenuto dalla prima distillazione di vino previa fermentazione alcolica. Esso non presenta le proprietà dell’alcole etilico neutro o di una bevanda spiritosa, ma conserva l’aroma e il gusto della materia prima utilizzata. Il distillato di vino può essere addizionato a un’acquavite per ottenere Brandy o Weinbrand.»