Vinificazione - Impiego nella preparazione del vino di sostanze di qualità inferiore o con modificazione della composizione naturale - Reato ex art. 5, comma 1, lett. a), L. n. 283/1962 - Uso di documentazione falsa, recante timbri di autenticazione contraffatti - Reato ex art. 469 cod. pen..
SENTENZA
(Presidente: dott. Stefano Palla - Relatore: dott.ssa Grazie Miccoli)
sui ricorsi proposti da:
CAPRARO CLAUDIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 19/09/1960 RIZZELLO ALESSANDRO nato a CELLINO SAN MARCO il 27/12/1958
avverso la sentenza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
udito il difensore avv. Dario Blandamura, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Brindisi in data 8 febbraio 2016 Claudio Capraro e Alessandro Rizzello venivano condannati per avere, nelle rispettive qualità di legale rappresentante e amministratore di fatto della RI.CAs.r.I., impiegato nella preparazione del vino sostanze di qualità inferiore o comunque modificandone la composizione naturale (reato di cui all'art. 5 comma 1, lettera a) della legge 283/62 - capo 1), facendo uso di documentazione falsa, in quanto recante timbri di autenticazione contraffatti (reato di cui all'art. 469 cod. pen. - capo 2).
Con sentenza del 12 novembre 2018 la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato non doversi procedere in relazione alla contravvenzione ascritta al capo 1) perché estinta per intervenuta prescrizione; ha confermato, invece, la affermazione di responsabilità in relazione al delitto di cui al capo 2), che è -bene precisare- è stato ascritto ai suddetti imputati per avere, in concorso tra loro, fatto uso di documentazione speciale vitivinicola (n. 35 documenti di accompagnamento, denominati modelli IT, relativi all'introduzione presso la RI.CA di oltre 10.500 ettolitri di vino Primitivo ITG Salento 2011 e altro vino rosso, bianco e rosato) recante timbri di autenticazione del Comune di Foggia (contraffatti da Spadavecchia Guido e recanti quale speditore la ditta vinicola di Castriota Giuseppe, per i quali si procede separatamente presso la Procura di Foggia).
2. Con unico atto, sottoscritto dall'avv. Dario Blandamura, propongono ricorso entrambi gli imputati, articolandolo nei quattro motivi qui di seguito esposti.
2.1. Con il primo si denunzia violazione di legge in relazione all'acquisizione della prova relativa alla falsità dei timbri autentici presso il comune di Foggia. Si dolgono i ricorrenti delle modalità di raccolta della "effigie" impressa su fogli mobili, controfirmati dal "timbratore" (mai escusso in qualità di teste) e dall'ufficiale di polizia giudiziaria Colucci.
2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 469 cod. pen. I ricorrenti sostengono che la Corte territoriale ha sopperito alla "macroscopica carenza istruttoria sul punto" con valorizzazione di indizi, quali quelli dell'inesistenza della ditta fornitrice del vino, la falsità delle operazioni annotate nelle bollette e le modalità di compilazione di queste ultime.
2.3. Con il terzo motivo si denunziano ancora violazione di legge e correlati vizi motivazionali. I ricorrenti, partendo dal dato dell'incontestata autenticità delle firme apposte sulle bolle di accompagnamento, sostengono che la falsità dei timbri apposti non rileverebbe sulla "offensività", perché si tratterebbe di un falso innocuo. 2.4. L'ultimo motivo, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, è incentrato sulla responsabilità del Rizzello. In particolare, si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di confermare il coinvolgimento del suddetto imputato desumendolo dal suo ruolo di "contabile" e dalla qualità di socio, sebbene di minoranza. In sede di rassegnazione delle conclusioni, il ricorso censura la sentenza anche con riferimento alla pena irrogata al Rizzello in considerazione della sua posizione di "subordinazione".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. In via generale va detto che tutte le deduzioni difensive risultano versate in fatto e propongono una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità.
2. Il primo motivo di ricorso è anche manifestamente infondato. Si denunzia violazione di legge in relazione all'acquisizione della prova relativa alla falsità dei timbri. In particolare, i ricorrenti si dolgono delle modalità di raccolta della "effigie" impressa su fogli mobili, controfirmati dal "timbratore" (mai escusso in qualità di teste) e dall'ufficiale di polizia giudiziaria Colucci, il quale ha riferito delle modalità di acquisizione in dibattimento. Nella sentenza impugnata si evidenzia che l'acquisizione dei timbri presso il Comune di Foggia è stata effettuata dal suddetto Colucci e gli esiti degli accertamenti sono stati messi a disposizione degli imputati, i quali hanno avuto così modo di procedere a contestazioni, senza pertanto che si sia verificata alcuna compressione del diritto di difesa. Pertanto, dopo aver richiamato la disposizione di cui all'art. 189 cod. proc. pen. in materia di prova atipica, la Corte territoriale ha sottolineato che corrette sono state le modalità di acquisizione della effigie dei timbri autentici, mentre sarebbe stato onere degli imputati provare che esse non corrispondono a quelli in possesso del competente ufficio del Comune di Foggia. In effetti, così come si desume anche dalla lettura della sentenza di primo grado, sulla contraffazione dei contrassegni apposti sui documenti di accompagnamento ha deposto in dibattimento l'ispettore Colucci. Questi ha riferito che tali contrassegni erano frutto di contraffazione poiché la relativa impronta si presentava del tutto difforme da quella riferibile al timbro originale dell'Ufficio Agricoltura del Comune di Foggia. Per evidenziare tale difformità il Colucci si era fatto apporre su un foglio bianco l'impronta del contrassegno originale, consentendo così ai giudici di merito la comparazione tra le due impronte; comparazione della quale nelle sentenze di merito si è data ampia, articolata e logica motivazione (si veda pag. 2 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza di appello). E' evidente, allora, che sono stati correttamente applicati anche i criteri di formazione della prova con riferimento all'utilizzazione, ai fini del decidere, della effigie del timbro autentico, apposta su fogli acquisiti dall'ispettore che ha condotto le indagini e che ha deposto in qualità di teste sulle stesse.
3. Versato in fatto è il secondo motivo di ricorso con il quale si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 469 cod. pen. Nelle sentenze di merito v'è congrua e logica motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, con indicazione specifica delle risultanze processuali che hanno confermato l'ipotesi accusatoria anche sull'inesistenza della ditta fornitrice del vino, sulla falsità delle operazioni annotate nelle bollette e sulle modalità di compilazione di queste ultime (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza di appello).
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché non risulta proposto con l'atto di appello e, comunque, è manifestamente infondato. Accertata la falsità delle effigie dei timbri, diventa del tutto irrilevante che siano autentiche le firme apposte sulle bolle di accompagnamento, tenuto conto della autonoma offensività della condotta di cui all'art. 469 cod. pen. rispetto alla valutazione della autenticità degli altri elementi dell'atto sul quale il contrassegno viene apposto. E' bene ricordare, infatti, che il bene giuridico tutelato dal reato di cui all'art. 469 cod. pen. deve essere individuato nella fiducia attribuita ai mezzi simbolici di autenticazione pubblica (Sez. 5, n. 7419 del 12/11/2013, Sansone, Rv. 25953501).
5. Il quinto motivo, incentrato sulla responsabilità del Rizzello, è inammissibile perché finalizzato a valutazioni di merito e, comunque, pedissequamente reiterativo di doglianze proposte con l'atto di appello, sulle quali la Corte territoriale ha risposto con sufficiente e logica motivazione (pag. 5 della sentenza di appello).
6. Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod. proc. pen., il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2020
Depositato in cancelleria il 21 maggio 2020