Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 04-05-2020
Numero provvedimento: 325
Tipo gazzetta: Nessuna

Cantine - Realizzazione di una nuova cantina vitivinicola - Interventi descritti nella DIA - Contributo di costruzione - Deposito di SCIA in variante per la sostituzione dei due piani interrati originari con la realizzazione di tre piani interrati - Destinazione dei piani interrati all'utilizzo come cantina di invecchiamento e magazzino - Ricalcolo in diminuzione del contributo di costruzione.


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 505 del 2018, proposto da
SOCIETÀ AGRICOLA IL MOSNEL DI EMANUELA BARBOGLIO E FIGLI, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Onofri, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso medesimo legale in Brescia, via Ferramola 14;

contro

COMUNE DI PASSIRANO, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/C;

per l'accertamento

- della misura del contributo di costruzione relativo alla DIA depositata il 28 settembre 2015, tenuto conto delle modifiche intervenute con la SCIA in variante del 30 dicembre 2016;

- e per la condanna del Comune alla restituzione della somma indebitamente riscossa, pari a € 29.967,13, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Passirano;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO
 

1. La società agricola ricorrente, che ha sede nel Comune di Passirano, ha depositato in data 28 settembre 2015 una DIA per la realizzazione di una nuova cantina vitivinicola nella frazione di Camignone. L’area è classificata nei Nuclei di Antica Formazione (NAF), ed è identificata come isolato n. 37. In zona NAF sono consentite nuove costruzioni agricole, tuttavia senza il beneficio della gratuità del titolo edilizio ai sensi dell’art. 60 comma 1-a della LR 11 marzo 2005 n. 12.

2. Con riguardo agli interventi descritti nella DIA (corpo di fabbrica al piano terra adibito a cantina di invecchiamento, e due piani interrati con altezze interne pari rispettivamente a 5 e 3 metri, adibiti a magazzino e a cantina di invecchiamento) il contributo di costruzione è stato quantificato nella misura di € 61.579,64 (v. doc. 2 della ricorrente).

3. Gli oneri concessori sono stati interamente versati (v. doc. 4.2, 4.3, 4.4 della ricorrente), ma con riserva di ripetizione.

4. In data 30 dicembre 2016 la ricorrente ha presentato una SCIA in variante, con la quale, in sostituzione dei due piani interrati originari, è stata prevista la realizzazione di tre piani interrati, ciascuno con altezza interna pari a 3 metri.

5. Dopo aver presentato il nuovo progetto, la ricorrente, con lettera del 24 luglio 2017, ha chiesto al Comune il ricalcolo in diminuzione del contributo di costruzione, dalla originaria misura di € 61.579,64 all’importo di € 31.612,51. Il motivo consiste nella circostanza che i piani interrati non avrebbero una destinazione d'uso comportante la permanenza di persone, neppure in via temporanea, e dunque la relativa SLP dovrebbe essere esclusa dal calcolo degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 44 comma 6 della LR 12/2005. In base a questa interpretazione, la SLP passerebbe da 1.643 mq a 843,45 mq.

6. Il Comune, con nota del responsabile dell’Area Tecnica di data 8 agosto 2017, ha respinto la richiesta. Il diniego è motivato nei seguenti termini: (i) l’art. 10.4 delle NTA esclude dal calcolo della SLP i magazzini e i depositi interrati aventi destinazione produttiva e posti al servizio delle attività svolte ai piani superiori, purché l’altezza interna non sia superiore a 3 metri, e non vi sia permanenza, anche temporanea, di persone; (ii) nello specifico, i piani interrati sono utilizzati come cantina di invecchiamento e magazzino, e dunque sono destinati a ospitare i dipendenti della società agricola per le operazioni meccaniche e chimiche di lavaggio delle botti, analogamente a quanto avviene al piano terra, determinando un incremento del carico urbanistico. Nella predetta nota il Comune si è inoltre riservato di ricalcolare il contributo di costruzione una volta ricevuta la SCIA economica con l’effettiva distribuzione degli impianti produttivi.

7. Contro il provvedimento di diniego la ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) fraintendimento, in quanto i piani interrati sono utilizzati per lo stoccaggio dei cassoni contenenti le bottiglie di vino, senza alcuna necessità di lavorazioni o manipolazioni, e soprattutto senza la presenza di botti; (ii) perplessità o contraddittorietà, in quanto lo stesso provvedimento impugnato ha previsto un ricalcolo del contributo di costruzione sulla base della SCIA economica.

8. Oltre all’annullamento del provvedimento impugnato, è stata chiesta la restituzione della somma indebitamente riscossa, pari a € 29.967,13, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali.

9. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

10. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) la destinazione d’uso dei locali di un edificio è definita come il complesso delle funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione (v. art. 51 comma 1 della LR 12/2005). È sempre consentito il passaggio da una all'altra delle destinazioni ammesse, con l’eccezione di quelle espressamente vietate dal PGT, e dunque a maggior ragione è sempre possibile il passaggio da una funzione all’altra all’interno della medesima destinazione d’uso;

(b) la scelta di associare all’edificio una o più tipologie di utilizzazione viene effettuata dai proprietari ancora al momento della progettazione. Sono infatti le caratteristiche costruttive che imprimono al fabbricato la destinazione d’uso principale, e conseguentemente anche le destinazioni complementari, accessorie o compatibili, e le funzioni collegate a ciascuna di queste. L’interscambiabilità tra le varie destinazioni d’uso, e tra le relative funzioni, trova la sua giustificazione proprio nell’idoneità strutturale dei locali a consentire lo svolgimento in sicurezza di ciascuna di queste attività;

(c) dal lato dell’amministrazione, questo significa che non assumono alcuna rilevanza le dichiarazioni dei proprietari circa l’intenzione di svolgere solo una o l’altra delle attività ammissibili e tecnicamente fattibili. Queste dichiarazioni, anche qualora assumessero la forma di impegni unilaterali, non sarebbero vincolanti per i privati e non potrebbero avere effetti per l’amministrazione, in quanto manca un interesse pubblico a limitare i privati nell’utilizzo legittimo della loro proprietà;

(d) ne consegue che quando le diverse attività abbiano un costo diverso per i proprietari, in particolare nel calcolo degli oneri di urbanizzazione, deve sempre essere applicata la tariffa più elevata, in quanto onnicomprensiva rispetto a qualunque potenziale attività, presente o futura. Non sarebbe ammissibile un accordo tra l’amministrazione e i proprietari finalizzato unicamente a far conseguire a questi ultimi un risparmio sulle tariffe attraverso l’impegno a non insediare alcune destinazioni d’uso. Per giustificare le minori entrate occorrerebbe infatti un interesse pubblico idoneo, ma un simile interesse, come si è visto sopra, non può essere normalmente costituito dall’esclusione di destinazioni d’uso riconosciute perfettamente ammissibili dagli strumenti di pianificazione;

(e) nello specifico, i piani interrati hanno destinazione a magazzino e cantina di invecchiamento, analogamente al piano terra. Avendo un’altezza interna pari a 3 metri sono astrattamente utilizzabili dal personale dell’azienda agricola come luoghi di lavoro temporaneo;

(f) niente impedisce che in questi locali vengano collocate in futuro delle botti che richiedono l’intervento dei tecnici per le operazioni meccaniche e chimiche di lavaggio o per la verifica della corretta applicazione del disciplinare di produzione. Parimenti, non si può escludere che in futuro anche questi locali vengano aperti alla frequentazione agrituristica. D’altra parte, lo stoccaggio di cassoni con un elevato numero bottiglie di vino è una fase necessaria dell’attività produttiva, e quindi implica già ora l’accesso non occasionale del personale per il deposito e il prelievo e per le operazioni di controllo;

(g) sussiste quindi la condizione della “permanenza anche temporanea di persone”, che in base all’art. 44 comma 6 della LR 12/2005 impone l’inclusione della SLP nella base di calcolo degli oneri di urbanizzazione;

(h) la circostanza che il provvedimento impugnato riservi al Comune la facoltà di effettuare un nuovo calcolo del contributo di costruzione dopo la presentazione della SCIA economica non significa che la risposta data alla ricorrente sia perplessa o contraddittoria. Il Comune, negando la restituzione parziale della somma versata, ha respinto l’argomento su cui si basava la richiesta della ricorrente. Questa decisione appare corretta, per le ragioni sopra esposte. L’esame della SCIA economica appartiene all’attività amministrativa futura, e potrà evidentemente condurre a una revisione parziale o totale del diniego solo se saranno individuati elementi fattuali non esaminati in precedenza. Su questo punto la presente sentenza non può esplicare alcun effetto conformativo.

11. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

12. La complessità del tema delle destinazioni d’uso compatibili giustifica la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando:

(a) respinge il ricorso;

(b) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere