Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 30-04-2020
Numero provvedimento: C‑184/19
Tipo gazzetta: Nessuna

Rinvio pregiudiziale - Direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE - Aliquote di accisa sul vino e sulle bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra - Aliquote di accisa differenziate - Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

 

Nella causa C‑184/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 19 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2019, nel procedimento

Hecta Viticol SRL

contro

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor,

Biroul Vamal de Interior Buzău,

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi,

 

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz e A. Kumin (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Hecta Viticol SRL, da C. Potîrniche e R. Vartan;

– per il governo rumeno, inizialmente da C.‑R. Canţăr, L. Liţu, O.‑C. Ichim e E. Gane, successivamente da queste ultime tre, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da A. Armenia e C. Perrin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 7, 11 e 15 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21), dell’articolo 5 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 29), nonché dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Hecta Viticol SRL e, dall’altro, l’Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria – Direzione generale per la risoluzione dei reclami, Romania) (in prosieguo: l’«ANAF»), il Biroul Vamal de Interior Buzău (Ufficio doganale interno di Buzău, Romania) e la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi (Direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Galaţi, Romania) in merito a un avviso di accertamento che stabiliva le accise dovute dalla SC Principal Company SA, società alla quale è subentrata la Hecta Viticol.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 92/83

3 Ai sensi del terzo considerando della direttiva 92/83 «ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti interessati [da tale direttiva]».

4 Il decimo considerando della direttiva in parola prevede «che, in linea di principio, gli Stati membri dovrebbero applicare un’unica aliquota per ettolitro di prodotto finito a tutti i vini tranquilli e altre bevande fermentate tranquille e un’unica aliquota di accisa per ettolitro di prodotto finito a tutti i vini spumanti e a tutte le bevande fermentate gassate».

5 A tal riguardo, la direttiva 92/83 individua cinque categorie di prodotti per ciascuna delle quali si applicano le disposizioni, rispettivamente, della sezione I di tale direttiva, per quanto concerne la «birra»; della sezione II di quest’ultima, per quanto concerne il «vino»; della sezione III di detta direttiva, per quanto concerne le «bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra»; della sezione IV di quest’ultima, per quanto concerne i «prodotti intermedi» e della sezione V della medesima direttiva, per quanto concerne l’«alcole etilico».

6 Gli articoli 7 e 9 della direttiva 92/83 sono contenuti nella sezione II di quest’ultima, rubricata «vino».

7 L’articolo 7 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri applicano un’accisa sul vino conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote d’accisa conformemente alla direttiva 92/84/CEE».

8 Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 92/83, si deve distinguere, per quanto riguarda il vino, da un lato, il «vino tranquillo» e, dall’altro, il «vino spumante».

9 L’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva così recita:

«Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all’accisa sul vino tranquillo. Analogamente, applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all’accisa sul vino spumante. Essi possono applicare la stessa accisa sul vino tranquillo e sul vino spumante».

10 Gli articoli 11, 13 e 15 di detta direttiva sono contenuti nella sezione III di quest’ultima, vertente sulle «bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra».

11 L’articolo 11 della medesima direttiva è così formulato:

«1. Gli Stati membri applicano un’accisa sulle bevande fermentate diverse dalla birra e dal vino, in seguito denominate “altre bevande fermentate”, conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE».

12 Ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 92/83, occorre distinguere, per quanto riguarda le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, da un lato, le «altre bevande fermentate tranquille» e, dall’altro, le «altre bevande fermentate gassate».

13 L’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva precisa quanto segue:

«Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all’accisa sulle altre bevande fermentate tranquille. Analogamente, applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all’accisa sulle altre bevande fermentate gassate. Essi possono applicare la stessa accisa alle altre bevande fermentate tranquille ed alle altre bevande fermentate gassate».

14 L’articolo 15 della direttiva 92/83 prevede quanto segue:

«Ai fini delle direttive 92/84/CEE e 92/12/CEE [del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1)], i riferimenti ai “vini” si applicano anche alle altre bevande fermentate definite nella presente sezione».

Direttiva 92/84

15 L’articolo 5 della direttiva 92/84 così dispone:

«A decorrere dal 1° gennaio 1993, l’aliquota minima dell’accisa sul vino è fissata:

– a 0 [euro] per quanto riguarda il vino tranquillo e

– a 0 [euro] per quanto riguarda il vino spumante

per ettolitro di prodotto».

Diritto rumeno

16 La Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal (legge n. 571/2003 che istituisce il codice tributario), del 22 dicembre 2003 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 927 del 23 dicembre 2003), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice tributario»), al suo articolo 206 undecies, relativo ai «vini», così dispone:

«1. Ai fini del presente capo, per “vini” si intendono:

a) i vini tranquilli, comprendenti tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione del vino spumante quale definito alla lettera b), aventi:

1. un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% vol, ma non superiore al 15% vol, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione, o

2. un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15% vol, ma non superiore al 18% vol, purché siano stati prodotti senza arricchimenti e l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

b) i vini spumanti, comprendenti tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:

1. sono presentati in bottiglie chiuse con un tappo a “forma di fungo” tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2. hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% vol, ma non superiore al 15% vol, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

(...)».

17 L’articolo 206 duodecies del codice tributario, relativo alle «bevande fermentate diverse dalla birra e dal vino», precisa quanto segue:

«1. Ai fini del presente capo, le bevande fermentate diverse dalla birra e dal vino sono:

a) le bevande fermentate tranquille, di cui ai codici NC 2204 e 2205, non menzionate all’articolo 206 undecies, nonché tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla lettera b) ed esclusi i prodotti disciplinati all’articolo 206 decies, aventi:

1. un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% vol, ma non superiore al 10% vol; o

2. un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10% vol, ma non superiore al 15% vol, purché l’alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

b) le bevande fermentate gassate di cui ai codici NC 2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non menzionate all’articolo 206 undecies e che sono presentate in bottiglie chiuse con un tappo a “forma di fungo” tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar, aventi:

1. un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% vol, ma non superiore al 13% vol; o

2. un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13% vol, ma non superiore al 15% vol, purché l’alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

(...)».

18 Ai sensi dell’articolo 206 quinquinquagies, paragrafo 1, del codice tributario:

«Spetta ad ogni soggetto passivo dell’accisa calcolare correttamente e versare le accise all’Erario entro il termine previsto dalla legge, nonché depositare le dichiarazioni delle accise presso l’autorità competente entro il termine previsto dalla legge, conformemente alle disposizioni del presente capo e della legislazione doganale vigente».

19 Nella versione precedente al 1° luglio 2010, l’allegato I del titolo VII del codice tributario fissava al punto 3.1., per le bevande «tranquille» della categoria delle «Bevande fermentate diverse dalla birra e dal vino», un’aliquota di accisa pari a zero.

20 L’articolo I, punto 21, dell’Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010, privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (decreto legge del governo n. 54/2010 recante misure di lotta contro l’evasione fiscale), del 23 giugno 2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 421, del 23 giugno 2010; in prosieguo: l’«OUG n. 54/2010»), fissa l’aliquota di accisa sulle bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra a EUR 100 per ettolitro di prodotto.

21 L’articolo IV, paragrafo 1, dell’OUG n. 54/2010 precisa che tale disposizione entra in vigore a partire dal 1° luglio 2010.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22 A seguito di un’ispezione tributaria, si è accertato, il 29 aprile 2011, che la SC Principal Company aveva venduto, a partire dal 1° luglio 2010, 13 929 342 litri di bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra.

23 Poiché detta società ha applicato a tale quantità un’aliquota di accisa pari a zero, il 3 maggio 2011 le autorità tributarie, sulla base di un’aliquota di accisa definita all’articolo I, punto 21, dell’OUG n. 54/2010, hanno emesso un avviso di accertamento per un importo pari a 59 461 575 lei rumeni (RON) (circa EUR 12 339 419).

24 Avverso tale avviso, la SC Principal Company ha presentato un reclamo che è stato respinto con decisione dell’ANAF del 25 luglio 2017, dopo che la Curtea Constituţională (Corte costituzionale, Romania) ha confermato la legittimità costituzionale dell’OUG n. 54/2010.

25 La Hecta Viticol, che a partire dal 14 giugno 2013 è subentrata alla SC Principal Company, ha adito il giudice del rinvio al fine di ottenere l’annullamento di tale decisione dell’ANAF, dell’avviso di accertamento del 3 maggio 2011 e della relazione d’ispezione del 29 aprile 2011.

26 La Hecta Viticol sottolinea che, fino al 1° luglio 2010, il vino tranquillo e le bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra erano assoggettate a un’aliquota di accisa pari a zero. A partire da tale data, solo le bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra sono state assoggettate a un’aliquota di accisa pari a EUR 100 per ettolitro di prodotto. Orbene, il trattamento differenziato così introdotto sarebbe in contrasto con le disposizioni delle direttive 92/83 e 92/84.

27 Inoltre, il giudice del rinvio rileva che il codice tributario sancisce i principi di neutralità fiscale, di certezza dell’imposizione e di certezza del diritto. Ebbene, l’assenza di un regime transitorio e l’entrata in vigore dell’OUG n. 54/2010 otto giorni dopo la sua pubblicazione potrebbero essere in contrasto con tali principi.

28 In tale contesto, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli articoli 7, 11 e 15 della direttiva 92/83 (…) e l’articolo 5 della direttiva 92/84 (…) ostino all’articolo I, punto 21, e all’articolo IV, paragrafo 1, dell’[OUG n. 54/2010].

2) Se i principi di certezza del diritto e di tutela [del legittimo affidamento] ostino alla disciplina contenuta nell’articolo I, punto 21, e nell’articolo IV, paragrafo 1, dell’[OUG n. 54/2010] in quanto apporta una modifica all’aliquota di accisa sulle bevande fermentate tranquille diverse dalla birra e dal vino».

Sulla competenza della Corte

29 Il governo rumeno sostiene, da un lato, che la Corte non è competente a valutare la compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione e, dall’altro, che le disposizioni del diritto dell’Unione non disciplinano le modalità procedurali di modifica delle aliquote di accisa sulle bevande alcoliche, cosicché gli Stati membri sono gli unici competenti a fissarle.

30 A tal riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che, sebbene nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte non sia competente a statuire sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto dell’Unione, essa tuttavia, tenendo conto dei dati forniti dal giudice nazionale, può ricavare dal testo delle questioni da esso formulate gli elementi attinenti all’interpretazione del diritto dell’Unione onde consentire a detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli (sentenza del 17 luglio 2008, ASM Brescia, C‑347/06, EU:C:2008:416, punto 25).

31 La decisione di rinvio contiene indicazioni sufficienti idonee a soddisfare tali requisiti, in quanto il giudice del rinvio ha fatto presente che l’interpretazione degli articoli 7, 11 e 15 della direttiva 92/83, dell’articolo 5 della direttiva 92/84 nonché dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento è necessaria affinché egli possa pronunciarsi sulla conformità al diritto dell’Unione dell’articolo I, punto 21, e dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’OUG n. 54/2010.

32 In secondo luogo, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. A tale titolo, essi devono essere rispettati non solo dalle istituzioni dell’Unione, ma anche dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri ad essi conferiti dalle direttive dell’Unione (sentenza del 9 giugno 2016, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft, C‑332/14, EU:C:2016:417, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

33 Di conseguenza, e poiché il giudice del rinvio esprime dubbi quanto alla compatibilità delle disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale con le disposizioni delle direttive 92/83 e 92/84 nonché con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, spetta alla Corte interpretare tali disposizioni e tali principi, al fine di fornirgli una risposta utile che gli consenta di risolvere la controversia ad esso sottoposta.

34 La Corte è quindi competente a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

35 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 7, 11 e 15 della direttiva 92/83 e l’articolo 5 della direttiva 92/84 debbano essere interpretati nel senso che impongono la fissazione di aliquote di accisa identiche sulle bevande alcoliche rientranti nella categoria «vino», ai sensi della direttiva 92/83, e su quelle rientranti nella categoria «bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra», ai sensi di tale direttiva.

36 In via preliminare, occorre rammentare che la direttiva 92/83 ha come obiettivo l’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

37 A tale scopo, conformemente al terzo considerando della direttiva 92/83, quest’ultima stabilisce definizioni comuni per tali prodotti.

38 Tale direttiva distingue, a tal fine, diverse categorie di alcole e di bevande alcoliche, facendo riferimento ai codici della nomenclatura combinata, ivi compresi, alla sua sezione II, il «vino» e, alla sezione III, le «bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra».

39 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 92/83, un’unica aliquota di accisa deve essere applicata a tutti i prodotti rientranti nella sottocategoria «vino tranquillo»; analogamente, un’unica aliquota di accisa deve essere applicata a tutti i prodotti rientranti nella sottocategoria «vino spumante», sebbene gli Stati membri possano applicare la stessa aliquota a tali due sottocategorie.

40 L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 92/83 prevede, dal canto suo, che un’unica aliquota di accisa debba essere applicata a tutti i prodotti rientranti nella sottocategoria «altre bevande fermentate tranquille»; analogamente, un’unica aliquota di accisa deve essere applicata a tutti i prodotti rientranti nella sottocategoria «altre bevande fermentate gassate», sebbene gli Stati membri possano applicare la stessa aliquota a tali due sottocategorie.

41 Ne deriva che, certamente, il legislatore dell’Unione ha inteso distinguere nettamente le categorie «vino» e «altre bevande fermentate», imponendo agli Stati membri di applicare, in linea di principio, un’aliquota di accisa identica all’interno di ciascuna sottocategoria di dette categorie, senza tuttavia che essi siano tenuti ad applicare un’aliquota identica alle bevande rientranti in tali categorie.

42 Una siffatta interpretazione, che emerge dalla stessa formulazione di tali disposizioni della direttiva 92/83, non può essere rimessa in discussione dalla lettura, effettuata dalla Hecta Viticol, dell’articolo 15 di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 5, primo trattino, della direttiva 92/84.

43 Infatti, sebbene l’articolo 15 della direttiva 92/83 precisi che le disposizioni che si riferiscono ai «vini» si applicano anche alle altre bevande fermentate rientranti nella sezione III di tale direttiva, ai fini, segnatamente, delle direttive 92/84 e 92/12, tuttavia, una siffatta semplificazione semantica deve essere intesa nel senso che si applica unicamente nel contesto di tali direttive nei limiti in cui esse non stabiliscono norme specifiche per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

44 È in particolare il caso, per quanto attiene all’articolo 5, primo trattino, della direttiva 92/84 che fissa, da un lato, un’aliquota minima di accisa sul vino tranquillo pari a zero e, dall’altro, un’aliquota minima di accisa sul vino spumante pari a zero, senza che sia specificata un’aliquota minima di accisa sulle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

45 Tuttavia, tale disposizione, che si limita a fissare un’aliquota di accisa minima, non prescrive l’obbligo di assoggettare alla stessa aliquota il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

46 L’interpretazione di cui al punto 41 della presente sentenza non è rimessa in discussione neppure dal fatto che, secondo il decimo considerando della direttiva 92/83, gli Stati membri applicano, in linea di principio, un’aliquota unica di accisa a tutti i vini tranquilli e alle altre bevande fermentate tranquille e un’aliquota unica di accisa a tutti i vini spumanti e alle bevande fermentate gassate. Infatti, da tale considerando non emerge che agli Stati membri non sarebbe consentito applicare aliquote di accisa diverse a tal riguardo.

47 Inoltre, nemmeno la sentenza del 4 marzo 1986, Commissione/Danimarca (106/84, EU:C:1986:99), fatta valere dalla Hecta Viticol, può contraddire tale interpretazione.

48 Infatti, occorre ricordare che, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro il Regno di Danimarca si basava sulla violazione dell’articolo 95 del Trattato CEE che sanciva il divieto imposto agli Stati membri di tassare i prodotti importati in misura maggiore rispetto ai prodotti nazionali simili.

49 In tale contesto, la Corte ha dichiarato, al punto 20 della sentenza del 4 marzo 1986, Commissione/Danimarca (106/84, EU:C:1986:99), che gli Stati membri erano in linea di principio liberi di istituire sistemi impositivi differenziati per taluni prodotti, anche similari, in funzione di criteri obiettivi.

50 Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 7, 11 e 15 della direttiva 92/83 e l’articolo 5 della direttiva 92/84 devono essere interpretati nel senso che non impongono la fissazione di aliquote di accisa identiche sulle bevande alcoliche rientranti nella categoria «vino», ai sensi della direttiva 92/83, e su quelle rientranti nella categoria «bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra», ai sensi di tale direttiva.

Sulla seconda questione

51 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che modifica l’aliquota di accisa sulle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra senza prevedere un regime transitorio, qualora una siffatta modifica entri in vigore otto giorni dopo la pubblicazione dell’atto che ne è all’origine.

52 In via preliminare, occorre rammentare che i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento richiedono, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

53 Del pari, nelle materie disciplinate dal diritto dell’Unione, la normativa degli Stati membri deve essere formulata in modo non equivoco al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere i loro diritti e obblighi in modo chiaro e preciso e ai giudici nazionali di garantirne l’osservanza (sentenza del 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C‑183/14, EU:C:2015:454, punto 32 e giurisprudenza ivi citata)

54 Inoltre, occorre ricordare che, in linea di principio, è compatibile con il diritto dell’Unione una nuova norma giuridica che si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto recante la medesima, cosicché i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano, in linea di principio, alla possibilità per uno Stato membro di modificare una legge precedente con effetto immediato, senza prevedere un regime transitorio (sentenza del 9 giugno 2016, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft, C‑332/14, EU:C:2016:417, punto 56).

55 Tuttavia, in situazioni particolari nelle quali i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento lo impongano, può essere necessaria l’introduzione di un siffatto regime adeguato alle circostanze.

56 Pertanto, un legislatore nazionale violerebbe i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento qualora adottasse, in modo improvviso e imprevedibile, una nuova legge che sopprime un diritto di cui godevano fino a tale momento i soggetti passivi, senza lasciare a questi ultimi il tempo necessario per adattarsi, e ciò senza che lo scopo da conseguire lo imponga (sentenza del 9 giugno 2016, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft, C‑332/14, EU:C:2016:417, punto 58).

57 In particolare, i soggetti passivi devono disporre di un tempo di adattamento qualora la soppressione del diritto di cui godevano fino a tale momento imponga loro di procedere ad adeguamenti economici significativi (sentenza del 9 giugno 2016, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft, C‑332/14, EU:C:2016:417, punto 59).

58 Orbene, anche supponendo che l’aumento dell’aliquota di accisa sulle bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra pari a EUR 100 per ettolitro attraverso l’OUG n. 54/2010, che è entrata in vigore otto giorni dopo la pubblicazione di tale atto nel Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale rumena) del 23 giugno 2010, possa essere considerato improvviso e imprevedibile, non risulta che ricorrano in circostanze come quelle di cui al procedimento principale le condizioni che giustifichino l’adozione di un regime transitorio adeguato, rammentate ai due punti precedenti.

59 Da un lato, l’aumento dell’aliquota di accisa di cui trattasi non può essere considerato, nel caso di specie, come la soppressione di un diritto a beneficiare di un’aliquota pari a zero.

60 Dall’altro lato, non sembra che un siffatto aumento implichi di per sé che i soggetti passivi procedano ad adeguamenti economici significativi, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

61 Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che modifica l’aliquota di accisa sulle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra senza prevedere un regime transitorio, qualora una siffatta modifica entri in vigore otto giorni dopo la pubblicazione dell’atto che ne è all’origine e non implichi che i soggetti passivi procedano ad adeguamenti economici significativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

62 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 7, 11 e 15 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, e l’articolo 5 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche, devono essere interpretati nel senso che non impongono la fissazione di aliquote di accisa identiche sulle bevande alcoliche rientranti nella categoria «vino», ai sensi della direttiva 92/83, e su quelle rientranti nella categoria «bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra», ai sensi di tale direttiva.

2) I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che modifica l’aliquota di accisa sulle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra senza prevedere un regime transitorio, qualora una siffatta modifica entri in vigore otto giorni dopo la pubblicazione dell’atto che ne è all’origine e non implichi che i soggetti passivi procedano ad adeguamenti economici significativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.