Decreto di approvazione delle rese benchmark di talune produzioni vegetali, inclusa l’uva da vino - anno 2019. Integrazione e rettifica delle rese benchmark di talune produzioni vegetali per le annualità 2018 e precedenti.
(Decreto 27/04/2020, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
VISTO il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
CONSIDERATO, in particolare, l’articolo 37 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 così come modificato dal suddetto regolamento (UE) n. 2017/2393, ai sensi del quale gli agricoltori che beneficiano del sostegno per la sottomisura 17.1 sulle assicurazioni agevolate, possono percepire il sostegno solo per avversità che distruggano più del 20% della produzione media annua nel triennio precedente o della loro produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
CONSIDERATO il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C (2020) 569 del 28 gennaio 2020, e in particolare le sottomisure 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” e 17.2 “Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, gli articoli 14 e 16;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74;
VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, “Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.” pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 4 marzo 2020 al n°55;
VISTO in particolare l’art. 8, comma 3, del citato D.P.C.M. 5 dicembre 2019 ai sensi del quale fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’articolo 7, comma 3 del medesimo provvedimento, ciascuna struttura ministeriale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 giugno 2019, n. 6834 registrato alla Corte dei Conti il 29 luglio 2019, al reg. n. 834, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali
VISTO il decreto del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l’incarico di Direttore Generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, reg. n. 372, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e ss.mm.ii, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;
VISTA la Convenzione di delega sottoscritta dall’Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che sostituisce la precedente delega di funzioni di cuial decreto n. 9618/2016 e disciplina i rapporti relativi all’affidamento delle attività delegate per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2020, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;
VISTO il decreto dell’Autorità di gestione del PSRN 2014-2020 del 29 maggio 2015, n. 11079, con il quale è stata approvata la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate;
VISTI i decreti dell’Autorità di gestione del PSRN 2014-2020 del 14 marzo 2017, n. 6697, del 13 dicembre 2016, n. 29725, del 7 maggio 2018, n. 14643, con i quali sono state approvate le rese benchmark di talune produzioni vegetali tra cui del prodotto “L19 - Bambù” per le annualità 2017 e precedenti;
VISTO il decreto dell’Autorità di gestione del PSRN 2014-2020 del 17 marzo 2016, n. 6697 con il quale è stata aggiornata la metodologia di calcolo delle rese benchmark per l’uva da vino per la determinazione delle rese massime per l’anno 2016 e seguenti;
VISTO il decreto dell’Autorità di gestione del PSRN 2014-2020 del 22 novembre 2017, n. 29967, relativo all’adozione della pista di controllo relativa alla procedura propedeutica all’approvazione delle rese benchmark;
TENUTO CONTO che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 14, comma 6, del citato decreto 12 gennaio 2015, l’agricoltore deve comunicare, in sede di compilazione del Piano assicurativo individuale, il dato della produzione ottenuta nell’anno precedente e deve supportarlo con idonea documentazione. Il suddetto dato è utilizzato ai fini della determinazione della quantità massima assicurabile per la campagna assicurativa agevolata in corso;
CONSIDERATO che, ai sensi del PSRN 2014-2020, in caso di produzioni di nuova introduzione o laddove dai documenti giustificativi non siano determinabili i prodotti e/o i relativi quantitativi ovvero nel caso di utilizzo in azienda del prodotto per l’alimentazione bestiame, per la produzione di biomasse per produzione energia rinnovabile con impianto aziendale o per la trasformazione del prodotto stesso all’interno della azienda, l’agricoltore può determinare la produzione annua tramite benchmark di resa;
ESAMINATE le note 31 marzo,15 e 22 aprile 2020 con le quali l’ISMEA ha trasmesso le rese benchmark 2019 calcolate conformemente alle procedure stabilite dall'Autorità di gestione con il citato decreto 17 marzo 2016;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica della resa benchmark del prodotto “L19 - Bambù” per le annualità 2017 e precedenti;
RITENUTO di dover procedere all’integrazione delle rese benchmark di talune produzioni vegetali per le annualità 2018 e precedenti;
CONSIDERATO l’esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data 23 aprile 2020, prot. 13467;
RITENUTO opportuno approvare le rese benchmark 2019 di talune produzioni vegetali, inclusa l'uva da vino, trasmesse da ISMEA;
DECRETA
Articolo 1
(Approvazione delle rese benchmark 2019 di talune produzioni vegetali, inclusa l'uva da vino)
1. Sono approvate le rese benchmark 2019 di talune produzioni vegetali, inclusa l’uva da vino, riportate nell’elenco all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
(Integrazione e rettifica delle rese benchmark di talune produzioni vegetali)
1. Sono approvate le rese benchmark di talune produzioni vegetali ad integrazione degli elenchi già approvati per le annualità 2018 e precedenti, riportate nell’elenco all’allegato 2, lettera A), che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le rese benchmark relative al prodotto “L19 - Bambù”, per le annualità 2017 e precedenti, sono rettificate così come riportato all’allegato 2, lettera B), che costituisce parte integrante del presente decreto.
Le rese benchmark sono pubblicate sul sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it) e sono rese disponibili per la compilazione ed il rilascio dei Piani assicurativi individuali (PAI) nell'ambito del Sistema integrato di gestione dei rischi (SGR).
L’AUTORITÀ DI GESTIONE Dott. Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005