Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 17-04-2020
Numero provvedimento: 2001
Tipo gazzetta: Nessuna

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/465 della Commissione del 30 marzo 2020 - Disposizioni attuative.

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE

E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA

PIUE V


 

In considerazione dei danni causati alla produzione dalla cimice asiatica (Halyomorpha halys), la Commissione UE ha adottato il regolamento di esecuzione n. 2020/465 del 30 marzo 2020, che stabilisce misure eccezionali di emergenza, limitatamente all’anno 2020.

Il regolamento prevede una serie di misure a favore delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) che hanno subito danni dal predetto fitofago e che operano nelle seguenti Regioni: Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

In particolare, il regolamento prevede le seguenti tre tipologie di interventi.

1. Sostegno alla costituzione di fondi mutualistici attraverso il finanziamento sul capitale iniziale;

2. Incremento dell’aiuto sulle misure di crisi attraverso una quota aggiuntiva dello 0,4% del valore della produzione commercializzata;

3. Sostegno finanziario del 60% sulle azioni di qualsiasi natura messe in atto per la difesa delle colture dagli attacchi della cimice asiatica.

Ciò premesso, tenuto conto che l’annualità 2020 dei programmi operativi è in itinere, si ritiene opportuno fornire di seguito, con maggior dettaglio, le necessarie indicazioni sui predetti interventi, al fine di consentire alle OP di mettere in atto le relative azioni per usufruire delle nuove disposizioni previste dal regolamento.



1.
Fondi di mutualizzazione

Le OP che costituiscono il fondo di mutualizzazione dovranno adottare un regolamento interno per la sua gestione e potranno inserire il valore del “capitale iniziale” nell’ambito dalla quota di Fondo di esercizio destinata alle misure di crisi.

Si rammenta, che la quota destinata alle misure di crisi non può, comunque, eccedere un terzo dell’intera disponibilità del Fondo di esercizio.

Il regolamento interno, approvato dagli organi deliberanti dell’OP, deve definire almeno l’ambito operativo, le modalità di partecipazione al fondo, l’organo di controllo interno all’OP, la durata del fondo, i versamenti apportati, le modalità di determinazione della perdita di reddito, degli indennizzi e della loro erogazione.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere generale, le OP dovranno fare riferimento alle raccomandazioni adottate dalla Commissione europea1 in materia di fondi di mutualizzazione e, qualora lo ritengano coerente con le proprie esigenze, anche ai regolamenti comunitari di settore, nonché alle disposizioni emanate da questo Ministero nell’ambito del regime di sostegno sullo Sviluppo rurale2, rimanendo facoltà delle Regioni e delle Province autonome l’adozione di proprie disposizioni, per tenere conto della peculiarità e delle circostanze specifiche del rispettivo territorio.

Per ciò che concerne, invece, le operazioni di stima del danno, potranno essere adottate, in accordo con le Autorità competenti, procedure di stima per aree omogenee a condizione non si determinino situazioni di sovra-compensazione.

In ogni caso, dovranno essere garantite le procedure di controllo sui possibili casi di doppio finanziamento o superamento dei limiti di aiuto stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Inoltre, per la costituzione e gestione del fondo di mutualizzazione, le OP devono attivare un conto corrente specifico.

Il fondo di mutualizzazione può essere costituito anche dalle AOP, qualora delegate dalle OP a realizzare la parte del programma operativo relativo alle misure di prevenzione e gestione delle crisi.


2. Incremento delle misure di crisi

Le Organizzazioni di produttori potranno usufruire di un aiuto aggiuntivo dello 0,4% da destinare unicamente a misure di prevenzione e gestione delle crisi, di cui all’articolo 33, par. 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compreso il fondo di mutualizzazione costituito ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/465, volte a far fronte ai danni causati dalla cimice asiatica. A tal fine, potranno aumentare il fondo di esercizio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34(2) lettera c) del regolamento delegato (UE) 2017/891.


3. Aumento sostegno finanziario

Le OP potranno chiedere che l’aiuto del 50% sia aumentato al 60% per le spese relative ad interventi finalizzati alla lotta ed al contenimento della cimice asiatica, attuati nell’ambito del programma operativo, anche al di fuori delle misure di gestione e prevenzione delle crisi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano gli investimenti in reti antinsetto, le attività di formazione, lo scambio di buone pratiche, le attività di ricerca e sperimentazione.

Al fine di attuare le deroghe anzidette, le Organizzazioni di produttori dovranno modificare l’annualità 2020 del programma operativo, rimodulando in maniera appropriata il fondo di esercizio e il progetto esecutivo annuale.

In attuazione dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2107/891, si considera che tali modifiche non necessitino di preventiva approvazione, ma dovranno essere immediatamente comunicate alla Regione o Provincia autonoma competente ed inserite nella prima domanda di modifica utile, in quanto dovranno comunque essere valutate ed approvate dall’Amministrazione competente.



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giuseppe Blasi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005
 

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1 RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/1665 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2019 relativa alle misure di prevenzione e gestione delle crisi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio — (fondi di mutualizzazione).

2 DM 10158/2016, come modificato dal DM 1104/2019, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione; DM 1411/2019 recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento dei soggetti gestori; DM 29010/2019 recante approvazione della metodologia di valutazione della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica.