Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 23-04-2020
Numero provvedimento: 509
Tipo gazzetta: Nessuna

Disposizioni per la semplificazione, limitatamente all’anno 2020, del rilascio degli attestati di consegna previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(Decreto 23/04/2020, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E DELLA

REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

IL CAPO DELL’ISPETTORATO


VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l’Allegato VIII, Parte II, Sezione D., concernente le restrizioni che riguardano i sottoprodotti;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2019/934 del 12 marzo 2019 e, in particolare, l’art. 14, paragrafo 4, che prevede che l’eliminazione dei sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell'uva, tramite il conferimento alla distillazione, è certificata dall'autorità competente dello Stato membro interessato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, gli articoli 13 e 15, comma 1, lettere e) ed f);

VISTA la legge 18 novembre 2019, n. 132, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2020 recante “Modifica al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

VISTE le successive disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13 nonché le successive disposizioni attuative adottate con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto ministeriale del 27 novembre 2008, recante disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, così come modificato, agli articoli 3 e 13, dal decreto ministeriale del 17 giugno 2009 e, all’articolo 5, dal decreto ministeriale 4 agosto 2010;

CONSIDERATO che gli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 prevedono che gli acetifici e le distillerie hanno l’obbligo di rilasciare uno specifico attestato che comprovi la consegna del vino, delle vinacce e della feccia di vino da parte del produttore, contenente gli elementi presenti nei modelli A e B di cui agli allegati 3 e 4 del decreto stesso;

CONSIDERATO che tra gli elementi richiesti nei modelli sopra menzionati figura, tra l’altro, la preventiva vidimazione da effettuarsi presso il competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

CONSIDERATO che le successive misure recentemente adottate a livello statale, da ultimo con il DPCM 22 marzo 2020, e regionale, intese al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, hanno previsto via via più severe restrizioni per gli spostamenti e la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità nonché modalità di svolgimento agile o a distanza del lavoro nelle imprese e nella pubblica amministrazione;

RITENUTO necessario modificare, almeno per l’anno in corso, le predette disposizioni del decreto ministeriale 27 novembre 2008 al fine di sospendere l’obbligo per le imprese operanti nel campo della produzione degli aceti di vino nonché nella distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e del vino, di recarsi presso gli uffici dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per effettuare la preventiva vidimazione, stabilendo quindi modalità semplificate di rilascio degli attestati in parola che consentano di ottemperare alle predette misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l’articolo 16, comma 6, del richiamato decreto ministeriale del 27 novembre 2008, che prevede che le modifiche al decreto stesso che non riguardino l’articolo 5 nonché le modifiche agli allegati sono adottate dal Ministero senza l’intesa della Conferenza Stato-Regioni;


DECRETA

Articolo unico

1. Limitatamente all’anno 2020, la procedura di vidimazione degli attestati di cui all’articolo 6 ed all’articolo 9 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 è assolta mediante invio tramite PEC all’ufficio ICQRF territorialmente competente degli attestati di consegna non compilati, conformemente alle specifiche tecniche contenute nell’allegato al presente decreto.

2. Le distillerie e gli acetifici, al momento della compilazione e dell’emissione, ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, degli attestati già trasmessi ai sensi del comma 1, sono tenuti ad apporre sugli attestati una dicitura riferita all’avvenuto invio tramite PEC ed al giorno di avvenuta consegna, conformemente alle specifiche tecniche contenute nell’allegato al presente decreto.

3. Ai fini dell’applicazione del presente decreto dipartimentale si intendono integralmente richiamati tutti gli altri obblighi previsti dal decreto ministeriale 27 novembre 2008, ivi compresi quelli di trasmissione all’Ufficio ICQRF competente per territorio del produttore conferente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero - sezione Controlli - Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.


Roma, lì 23 aprile 2020

Il Capo dell’Ispettorato

Stefano Vaccari

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)