Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 13-12-2019
Numero provvedimento: 2439
Tipo gazzetta: Nessuna

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Prodotto riportante sulla confezione esterna la dicitura BALSAMICO - Evocazione DOP "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" - Opposizione ordinanza-ingiunzione del Mipaaf -  Rigetto opposizione - Utilizzo della parola balsamico come espressione generica non abbinata al termine aceto - Mancanza altri richiami contenuti nella DOP protetta.

SENTENZA

n. 2439/2019, pubbl. il 13/12/2019

(Relatore: dott.ssa Antonella Rimondini)

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8743/2018 promossa da:

X CAV. s.r.l.

X

con il patrocinio dell’avv. Vincenzo Piccarreta

OPPONENTE

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO

In proprio

OPPOSTO

e

ACETUM S.p.A.

Con il patrocinio dell’avv. Massimo Piazza

INTERVENUTA

Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

X e la società X Cav. s.r.l. (da ora, per brevità, denominata X s.r.l.) hanno proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 334/2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, emessa il 2.5.2018 ed avente ad oggetto l’intimazione al pagamento dell’importo di euro 2.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, nonché l’inibitoria dall’utilizzo della denominazione di vendita "BALSAMICO".

A fondamento dell’opposizione i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della sanzione irrogata sotto diversi profili: a) per la violazione o erronea interpretazione dell’art. 13, I comma, II cpv, Reg. UE 1151/2012 ai sensi del quale è consentito l’uso di un nome generico del prodotto (come l’espressione "Balsamico"), ancorché contenuto all’interno di una DOP o IGP; b) la violazione dell’art. 13, comma I, lett. b) Reg. UE 1151/2012 e dell’art. 2 co. 2 del decreto legislativo 18.11.2004 n. 297, poiché le concrete modalità di presentazione dei beni non avevano alcun elemento che potesse far ricondurre al prodotto tutelato "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia"; c) violazione dell’art. 14, II comma, Reg. UE 1151/2012, poiché gli opponenti avevano utilizzato in funzione distintiva l’espressione complessa "Balsamico X" fin dagli anni 80 e, comunque, prima delle registrazione comunitaria della DOP "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" (2000); d) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per non aver illustrato nel provvedimento impugnato i motivi in base ai quali le osservazioni presentate dai ricorrenti non fossero idonee ad escludere l’illiceità della condotta.

Gli opponenti hanno quindi chiesto, previa sospensione ed eventuale rimessione del giudizio alla Corte di Giustizia UE, l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 334/2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Nel giudizio si è costituito il Ministero, chiedendo il rigetto dell’opposizione. L’opposta ha evidenziato che nel caso di specie si era ritenuto che l’illiceità fosse riscontrabile dall’utilizzo di una serie di elementi, non solo di natura denominativa, nel loro complesso idonei ad evocare la DOP "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia". In particolare, essendo stata considerata la fattispecie evocativa, era stato tenuto in conto che l’impiego dei termini "Balsamico X", unitamente ad altri elementi, quali la materia prima identica, il richiamo territoriale dell’area produttiva del prodotto tutelato (Reggio Emilia) e le comuni caratteristiche oggettive del prodotto avrebbero integrato la fattispecie di parassitismo contestata. Il Ministero ha inoltre contestato il preuso del marchio di fatto e, in ogni caso, ne ha negato la rilevanza, poiché l’art. 14 Reg. UE 1151/20123 non autorizza condotte di evocazione che non si esauriscono nel semplice uso di un marchio anteriore.

E’ intervenuto nel presente giudizio Acetum S.p.A., produttore di "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" e proprietaria dell’Acetaia Fratelli Gorrieri di Rubiera, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma dell’ordinanza ingiunzione 334/2018.

L’opposizione è fondata e pertanto va accolta.

In data 3 aprile 2013 il Corpo Forestale dello Stato ha eseguito un controllo presso Supermercati Il Forte s.n.c. di Mussini Andrea & C. (in Rubiera), rinvenendo n. 32 confezioni da 100 ml di prodotto "100% mosto cotto d’uva trebbiano" riportante sulla confezione esterna (scatola) la dicitura "BALSAMICO X – Morbido e Fruttato". Lo stesso agente vigilatore ha contestato quindi la violazione di cui all’art. 2 comma 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, ai sensi del quale "salva l’applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazioni e o simili è sottoposto alla sanzione pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila". La norma in questione è contenuta nel decreto legislativo 19.11.2004, recante Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (oggi Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che ha a sua volta abrogato e sostituito il regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis). L’art. 13 del Reg. CE 510/2006 al comma 1 lett. a), b) e c) prevede che le denominazioni registrate sono tutelate contro:

"a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consente di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione od evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera" o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sula confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sull’origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti".

Premessi tali brevi cenni normativi, va osservato che i ricorrenti hanno lamentato l’erroneità del provvedimento, che avrebbe ritenuto la violazione della normativa regolamentare europea sulle denominazioni di origine protette, segnatamente quella relativa all’"Aceto Balsamico tradizionale di Reggio Emilia", senza che le indicazioni concretamente utilizzate dal produttore nella confezione riproducessero la denominazione protetta, né evocassero un legame con la denominazione protetta o con il territorio di Reggio Emilia.

Al riguardo va osservato che l’art. 13 Reg. UE 1152/2012 tutela la denominazione di origine "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" contro "qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata". Con particolare riguardo all’ipotesi contestata di "evocazione", la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che la stessa ricorre quando "il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, alla merce che gode di tale denominazione". Inoltre, sempre la stessa giurisprudenza, ha precisato che può esservi "evocazione" anche in mancanza di un qualunque rischio di confusione tra i prodotti in questione, poiché ciò che conta è, in particolare, che non si crei nel pubblico un’associazione di idee quanto all’origine del prodotto, né che un operatore sfrutti indebitamente la rinomanza dell’indicazione geografica protetta (sul punto in riferimento specifico all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, poi Regolamento CE n. 510/2006 qui in rilievo ed oggi regolamento UE 1151/2012, le sentenze Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, punto 25, e Commissione/Germania, C-132/05, EU:C:2008:117, punto 44 e sentenza del 21 gennaio 2016, Viniverla, in causa C-75/15, punto 21 e giurisprudenza ivi citata; ancora, successivamente, Corte di Giustizia UE sez. II 14 settembre 2017 in causa C-56/16 P). La recente pronuncia della Corte di Giustizia del 2.5.2019 (C-614-17) ha precisato che spetta al giudice nazionale stabilire se i segni figurativi che evocano l’area geografica che fa parte di una DOP siano in grado di creare una vicinanza concettuale con questa "di modo che il consumatore avrà direttamente in mente come immagine di riferimento il prodotto che beneficia di tale DOP".

Il giudice nazionale, pertanto, deve compiere un giudizio globale, verificando se per il nome e per le concrete modalità di presentazione il prodotto sia tale da indurre il consumatore (europeo) medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, a pensare alla denominazione protetta, collegando il prodotto con la denominazione protetta.

Nel caso di specie le indicazioni presenti sulla confezione del prodotto accusate dall’Amministrazione convenuta di evocare la denominazione protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" sono "BALSAMICO", abbinato alle caratteristiche di colore ed alle metodologie di ottenimento del prodotto.

Le valutazioni compiute dal Ministero convenuto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non appaiono condivisibili.

La parola "Balsamico" costituisce un’espressione generica che, nella fattispecie, non è neppure abbinata espressamente al termine aceto. Tale ultima espressione – in ogni caso – di per sé si riferisce ad una indicazione descrittiva generica di un prodotto agricolo comune (cfr., in motivazione, Corte d’Appello Bologna, n. 2790/2019) e, conseguentemente, il suo utilizzo non è interdetto. L’espressione, dunque, non è autonomamente tutelabile ex art. 13 richiamato, neppure sotto il profilo della evocatività.

Non è poi decisivo che sul retro della confezione sia presente la composizione del prodotto "100% mosto cotto d’uva trebbiano", poiché si tratta di indicazione che va obbligatoriamente esposta e che non può essere propria solo del DOP. Parimenti irrilevante è l’aspetto esteriore, analogo all’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, poiché si tratta pur sempre di aceto balsamico (cfr. Corte d’Appello Bologna, n. 1943/2019, n. 2790/2019). Anche la commercializzazione in bottiglie di piccole dimensioni o a un prezzo non irrisorio non sono decisive.

Nella etichetta in esame mancano invece i richiami alle altre espressioni contenute nel DOP e, in particolare, alla parola "tradizionale" ed all’area geografica di produzione (Reggio Emilia). Se è vero infatti che la sede di realizzazione dell’aceto (Scandiano – RE) è effettivamente indicata, la stessa – tuttavia - non né in alcun modo valorizzata, tanto che è riportata solo la sigla della Provincia di produzione, verosimilmente poco nota al consumatore europeo medio.

La confezione, inoltre, non riporta illustrazioni dell’area produttiva che, secondo quanto indicato nel verbale di contestazione, sarebbe presente nell’opuscolo interno. Tale documentazione, tuttavia, non è stata prodotta e non è direttamente apprezzabile dal Tribunale, cosicché non si può ritenere che la descrizione ivi contenuta sia tale da costituire un concreto nesso di evocazione con l’aceto balsamico DOP.

L’esame delle confezioni tramite le quali è posto in vendita il BALSAMICO X, pertanto, induce ad escludere che nella fattispecie ricorrano indici univoci e sufficienti per ritenere che le stesse favoriscano un’associazione di idee quanto ad origine del prodotto e con la denominazione protetta. Va quindi escluso che possa ritenersi integrata la

L’opposizione va dunque accolta, con conseguente annullamento dell’ordinanza-ingiunzione n. 334/2018 del "Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore" datata 2 maggio 2018;

Le spese di lite, in considerazione dell’elevata componente di discrezionalità in fatto dell’apprezzamento e la dubbiezza della lite, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da X e X Cav. s.r.l. nei confronti di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, con intervento di Acetum S.p.A., con ricorso depositato in data 7 giugno 2018, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza-ingiunzione n. 334/2018 del "Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore" datata 2 maggio 2018;

2. compensa le spese di lite tra tutte le parti.

Bologna, 13 novembre 2019