Aceti - Settore della vinificazione e produzione dell’aceto balsamico trentino - Domanda per la concessione di un contributo nell'ambito di un programma di sviluppo rurale della provincia - Rigetto della domanda in quanto l’investimento prevalente non risulta più essere quello di bonifica agraria e miglioramento fondiario, bensì l’acquisto di attrezzatura fissa per il settore del condimento balsamico - Opere prive di titolo edilizio in corso di validità.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2019, proposto da Acetaia del Balsamico Trentino di Bombardelli Gabriele & c. società semplice agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Fernando Spinelli e Marialuisa Cattoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15 presso l’avvocato Marialuisa Cattoni;
per l’annullamento
della determinazione del dirigente del Servizio agricoltura della Provincia autonoma di Trento del 7 febbraio 2019, n. 89, avente il seguente oggetto «Regolamento (CE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (P.S.R.). Operazione 4.1.1: “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”. Non accoglimento domanda di finanziamento Acetaia del Balsamico Trentino di Bombardelli Gabriele & c. Società S. Agricola – Tenno», nonché della nota del Dirigente del Servizio agricoltura della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 140148 in data 1° marzo 2019, recante il preavviso di rigetto e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il dott. Carlo Polidori e uditi, per le parti, gli avvocati Andrea Daponte e Marialuisa Cattoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In punto di fatto la ricorrente - azienda agricola operante anche nel settore della vinificazione e della produzione dell’aceto balsamico trentino - riferisce quanto segue. Sulla base di quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia di Trento, essa con domanda del 15 settembre 2017 ha chiesto la concessione di un contributo per le seguenti iniziative: A) realizzazione di opere di cementazione di parti delle strade di campagna e realizzazione di un muro di contenimento in località Vandrino, per un importo complessivo di € 147.463,15; B) acquisto di un impianto di cottura/concentrazione del mosto balsamico, per un importo di € 15.850,00; C) acquisto di una pompa per l’aceto balsamico, per un importo di € 9.520,00; D) acquisto di n. 8 cisterne per aceto balsamico, per un importo di € 46.152,00; E) acquisto di una macchina per il diserbo meccanico, per un importo di € 5.480,00; F) acquisto di una riempitrice dosatrice per l’olio d’oliva, per un importo di € 3.850,00. Il dirigente del Servizio agricoltura della Provincia con la determinazione n. 266 del 27 marzo 2018 ha approvato la graduatoria delle domande di contributo, dichiarando finanziabili quelle posizionate in graduatoria dalla n. 1 alle n. 182, ivi compresa quella della ricorrente (posizionata al n. 68 con un punteggio di 84 punti). Nell’ambito dell’istruttoria relativa alla domanda della ricorrente il responsabile del Servizio tecnico del Comune di Tenno ha trasmesso al Servizio agricoltura copia della S.C.I.A. EP 11/17 del 21 febbraio 2017, con i relativi allegati, relativa alle opere di completamento della cementazione delle strade di compagna in località Vandrino, e copia della delibera della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Alto Garda e Ledro del 24 gennaio 2017, n. 27/2017, anch’essa relativa a tali opere.
La ricorrente con comunicazione del 26 luglio 2018 ha rinunciato alla realizzazione del muro di contenimento e a parte delle opere di cementazione delle strade, sicché l’importo dell’intervento di bonifica agraria e miglioramento fondiario è sceso da € 147.463,15 ad € 29.096,33. Il dirigente del Servizio agricoltura con la nota prot. n. 697414 del 21 novembre 2018 ha comunicato il preavviso di rigetto della domanda di contributo, in ragione dell’intervenuta rivalutazione del punteggio assegnato in sede di formazione della graduatoria, passato da 84 a 64 punti (a fronte del punteggio di 65 attribuito all’ultima opera finanziabile inserita in graduatoria), in quanto l’investimento prevalente non risultava più quello di bonifica agraria e miglioramento fondiario (che vale 10 punti), bensì l’acquisto di attrezzatura fissa (che vale 0 punti), e risultava erroneamente assegnato il punteggio relativo alla produzione biologica parzialmente in conversione (che vale 10 punti), giacché l’investimento prevalente riguardava attrezzature fisse per il settore del condimento balsamico, condimento che deriverebbe da uve non provenienti da agricoltura biologica, neppure parzialmente in conversione.
La ricorrente, preso atto del preavviso di diniego, ha concordato con il responsabile del procedimento una riformulazione delle opere di bonifica agraria e miglioramento fondiario, prevedendo l’esecuzione di parte delle opere di cementazione di strade di campagna site in località Vandrino (sulle pp.ff. 885, 874, 859, 858/4, C.C. Tenno), già oggetto dell’iniziale domanda di contributo e aventi titolo nella S.C.I.A. EP 11/17, nonché l’esecuzione di ulteriori opere di cementazione di strade di campagna site in località Fontanelle (su parte delle pp.ff. 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 631, C.C. Tenno) e aventi titolo nella S.C.I.A. EP 93/18 nel frattempo depositata in Comune, il tutto per mettere in sicurezza l’accesso ai terreni coltivati ad olivo in conversione biologica. Quindi la ricorrente con comunicazione presentata al Servizio agricoltura in data 27 novembre 2018 - oltre a rinunciare all’acquisto dell’impianto di cottura del mosto, della pompa per l’aceto balsamico e della riempitrice dosatrice per l’olio d’oliva - ha riformulato gli investimenti oggetto di domanda di contributo come segue: € 52.117,69 per la messa in sicurezza della strade di campagna; € 46.152,00 per l’acquisto di cisterne per l’aceto balsamico; € 5.480,00 per l’acquisto della macchina per il diserbo meccanico. Inoltre la ricorrente ha prodotto copia della S.C.IA. EP 93/18 e del computo metrico relativo alle opere di cementazione da eseguirsi in località Vandrino e in località Fontanelle. Di conseguenza l’investimento prevalente è tornato ad essere quello relativo alla bonifica agraria e al miglioramento fondiario (pari a € 52.117,69, come risulta dal computo metrico di ottobre 2018), che supera quello dell’acquisto di attrezzatura fissa (pari a € 46.152,00 + € 5.480,00 = € 51.632,00).
A seguito della variazione della domanda di contributo nei termini innanzi indicati, il responsabile del procedimento ha acquisito presso il Comune di Tenno la seguente documentazione integrativa: A) copia della S.C.I.A. EP 93/18 del 6 luglio 2018, prot. n. 002916, con allegate le deliberazioni della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio del 15 maggio 2018, n. 138/2018 e del 26 giugno 2018, n. 189/2018; B) copia della delibera della Commissione Comprensoriale per la Tutela Paesaggistico-Ambientale del 27 novembre 2008, n. 505/2008 e della concessione edilizia in sanatoria del 16 settembre 2009, n. 107/08 rilasciata dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Tenno; C) copia dell’autorizzazione paesaggistica del 13 novembre 2008, n. 117/08, rilasciata dal responsabile del Servizio tecnico del Comune di Tenno e copia dell’autorizzazione del Sindaco del Comune di Tenno prot. n. 5583 del 4 novembre 2008. Sulla scorta di tale documentazione il dirigente del Servizio agricoltura con l’impugnata determinazione n. 89 del 7 febbraio 2019 ha confermato l’assegnazione del punteggio di 64 punti ed ha, quindi, respinto la domanda di contributo della ricorrente, evidenziando in motivazione che le ulteriori e differenti opere di bonifica agraria proposte dalla ricorrente (in sostituzione di quelle rinunciate) «non sono ammissibili ad agevolazione, e ciò perché esse erano prive di titolo edilizio in corso di validità (i titoli autorizzativi degli anni 2008 e 2009 sono ampiamente scaduti)».
2. Avverso il provvedimento impugnato i ricorrenti deducono le seguenti censure.
I) Eccesso di potere per falsa ed erronea rappresentazione della realtà, erronea e carente istruttoria, erroneità e falsità della motivazione.
Il punto 5 (“Criteri di selezione”) dei Criteri e Modalità Attuative per la misura 4 - Operazione 4.1.1 prevede, alla lett. g), l’assegnazione di 10 punti quando l’investimento riguardi i “Miglioramenti fondiari”, sia cioè finalizzato al “miglior utilizzo o alla meccanizzazione del suolo agricolo”, purché tale investimento sia prevalente fra quelli oggetto della domanda di contributo. Ciò posto, l’amministrazione ha erroneamente tolto alla ricorrente 10 punti sul presupposto che - a seguito della rinuncia a parte delle opere di cementazione della strade di campagna - l’investimento prevalente non sarebbe più quello volto al miglioramento fondiario (bensì quello relativo all’acquisto di attrezzatura fissa) perché le opere di cementazione delle strade di campagna previste con la comunicazione del 22 novembre non sarebbero ammissibili ad agevolazione, in quanto i titoli autorizzativi degli anni 2008 e 2009 sarebbero ampiamente scaduti. Difatti dopo il ricevimento del preavviso di rigetto sono stati riformulati gli investimenti oggetto di domanda di contributo e l’investimento prevalente è tornato ad essere quello di bonifica agraria e miglioramento fondiario (€ 52.117,69), che supera l’acquisto di attrezzatura fissa (€ 46.152,00 + € 5.480,00 = € 51.632,00).
Inoltre erra l’amministrazione quando afferma che le opere di miglioramento fondiario introdotte con la comunicazione del 22 novembre 2018 (che sostituiscono quelle rinunciate) non sarebbero ammissibili ad agevolazione, in quanto prive di un valido titolo edilizio. Infatti in tale comunicazione è prevista l’esecuzione di parte delle opere di cementazione delle strade di campagna site in località Vandrino, già oggetto dell’iniziale domanda di contributo, nonché di ulteriori opere di cementazione delle strade di campagna site in località Fontanelle, e le opere da realizzare in località Vandrino sono oggetto della S.C.I.A. EP 11/17 e munite di apposita autorizzazione paesaggistica in corso di validità, stante la sua durata di tre anni (cfr. la delibera della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio del 24 gennaio 2017, n. 27/2017), mentre quelle da realizzare in località Fontanelle sono oggetto della S.C.I.A. EP 93/18 e munite anch’esse di apposite autorizzazioni paesaggistiche in corso di validità, stante la loro durata di tre anni (cfr. le delibere della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio del 15 maggio 2018, n. 138/2018, e del 26 giugno 2018, n. 189/2018). Del tutto inconferente è invece il riferimento operato dall’Amministrazione ad autorizzazioni paesaggistiche risalenti al 2008 ed al 2009 (delle quali l’Amministrazione ha chiesto copia al Comune di Tenno), ossia la delibera della Commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale n. 505/2008 del 27 novembre 2008, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal responsabile del Servizio tecnico del Comune di Tenno n. 117/08 del 13 novembre 2008, e l’autorizzazione rilasciata del Sindaco del Comune di Tenno prot. n. 5583 del 4 novembre 2008. Difatti il primo di tali provvedimenti è del tutto inconferente perché riguarda la domanda di sanatoria di una copertura e di una recinzione, mentre gli altri due sono superati dalle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio nel 2017 e nel 2018.
II) Eccesso di potere per falsa ed erronea rappresentazione della realtà, erronea e carente istruttoria, erroneità e falsità della motivazione.
Il punto 5 (“Criteri di selezione”) dei Criteri e Modalità Attuative per la misura 4 - Operazione 4.1.1 prevede, alla lett. c.2), l’assegnazione di 10 punti all’azienda che abbia adottato il metodo dell’agricoltura biologica e che sia, allo stato, “parzialmente biologica o parzialmente in conversione, relativamente alla produzione finale oggetto dell’investimento prevalente”. L’amministrazione, dopo aver inizialmente assegnato 10 punti alla ricorrente, quale azienda parzialmente in conversione biologica in relazione alla produzione finale oggetto dell’investimento prevalente (investimento prevalente consistente nelle opere di miglioramento fondiario), ha tolto tali punti sul presupposto che l’investimento prevalente riguarderebbe attrezzature fisse per il settore del condimento balsamico, condimento che deriverebbe da uve che non provengono da agricoltura biologica, neppure parzialmente in conversione. Anche al riguardo erra l’Amministrazione in quanto l’investimento prevalente non è l’acquisto di attrezzatura fissa relativa al settore del condimento balsamico, bensì quello relativo all’esecuzione di opere di miglioramento fondiario e, in particolare, alla cementazione di alcune strade di campagna, finalizzata a mettere in sicurezza la viabilità di accesso al terreno contraddistinto dalla p.f. 885, C.C. Tenno, sito in località Vandrino (cfr. la planimetria generale con indicazione della strada da cementare per raggiungere la p.f. 885, C.C. Tenno, in località Vandrino) ed ai terreni contraddistinti dalla pp.ff. 725 e 726, C.C. Tenno, siti in località Fontanelle (cfr. la planimetria generale con indicazione della strada da cementare per raggiungere le pp.ff. 725 e 726, C.C. Tenno, in località Fontanelle - doc. n. 22), terreni tutti coltivati ad olivo, come risulta dal fascicolo aziendale della ricorrente.
Dunque l’investimento prevalente è la produzione agricola delle olive in conversione biologica, perché le strade che si andranno a cementare sono quelle che servono per raggiungere i terreni coltivati ad olivo in conversione biologica e, come risulta dal documento dell’ICEA (Istituto Certificazione Etica e Ambientale) del 27 maggio 2016 e dalla successiva notifica di esercizio dell’attività biologica del 15 ottobre 2018, emessa dalla Coldiretti di Trento, la ricorrente è un’azienda parzialmente in conversione biologica per quanto attiene alle produzioni olivicole e frutticole (agrumi), con esclusione della sola produzione viticola.
3. La Provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio e con memoria depositata in data 11 novembre 2019, con particolare riferimento all’intervento di miglioramento fondiario di cui trattasi, ha eccepito che il Servizio agricoltura in data 11 dicembre 2018 ha chiesto al Comune di Tenno una verifica delle prescritte autorizzazioni e da tale verifica è emerso che la S.C.I.A. EP 93/18 risulta «corretta e valida», mentre l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal responsabile del Servizio tecnico del Comune di Tenno n. 117/08 e la delibera della Commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale n. 505/2008 «sono scadute». Di conseguenza «sono stati ritenuti validi solo gli interventi inseriti nel computo metrico di ottobre 2018 e previsti dalla S.C.I.A. EP 93/18 ...e dalla S.C.I.A. EP 11/17».
4. La ricorrente con memoria depositata in data 21 novembre 2019 ha illustrato le suesposte censure ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 5 marzo 2020 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso - nella parte in cui viene dedotto che l’impugnata determinazione dirigenziale n. 89 del 7 febbraio 2019 è viziata per difetto di istruttoria e di motivazione - è fondato, anche alla luce di quanto evidenziato dalla stessa Amministrazione resistente nella memoria depositata in data 11 novembre 2019.
2. Dalla motivazione della predetta determinazione dirigenziale si desume che il Servizio agricoltura - all’esito dell’istruttoria svolta sulla documentazione integrativa presentata dalla ricorrente a seguito della ricezione del preavviso di rigetto - ha respinto la domanda di contributo innanzi tutto perché le ulteriori e differenti opere di bonifica agraria proposte dalla ricorrente (in sostituzione di quelle in precedenza rinunciate) «non sono ammissibili ad agevolazione, e ciò perché esse erano prive di titolo edilizio in corso di validità (i titoli autorizzativi degli anni 2008 e 2009 sono ampiamente scaduti)».
Ebbene, tale laconica motivazione non consente di comprendere quali attività istruttorie siano state svolte a fronte della documentazione integrativa presentata dalla ricorrente, perché non è specificato neppure il motivo per cui il responsabile del procedimento abbia chiesto al Comune di Tenno (come risulta dalla nota prot. n. 749109 in data 11 dicembre 2018, trasmessa alla ricorrente) non solo una copia completa della S.C.I.A. EP 93/18, avente ad oggetto le ulteriori opere di cementazione di strade di campagna site in località Fontanelle (opere proposte dalla ricorrente in sostituzione di quelle rinunciate), ma anche copia della delibera della Commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale n. 505/2008 del 27 novembre 2008 (e non del 27 novembre 2008, come invece erroneamente indicato nella predetta nota prot. n. 749109 in data 11 dicembre 2018) e copia dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal responsabile del Servizio tecnico del Comune di Tenno n. 117/08 del 13 novembre 2008.
Inoltre - e tale considerazione risulta decisiva - non solo nella motivazione del provvedimento impugnato non sono sufficientemente individuati i titoli autorizzativi degli anni 2008 e 2009 che sarebbero «ampiamente scaduti», ma soprattutto, anche a voler ritenere che l’Amministrazione abbia inteso riferirsi proprio alla delibera della Commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale n. 505/2008 e all’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal responsabile del Servizio tecnico del Comune di Tenno n. 117/08, non si comprende per quale ragione l’intervenuta perdita di efficacia di tali titoli (aspetto sul quale non vi è contestazione) abbia determinato la mancata attribuzione del punteggio (10 punti) previsto al punto 5, lett. g), dei Criteri e Modalità Attuative per la misura 4 - Operazione 4.1.1.
3. Al riguardo il Collegio osserva innanzi tutto che - come dedotto dal ricorrente - laddove l’Amministrazione abbia effettivamente inteso riferirsi alla delibera della Commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale n. 505/2008, tale riferimento risulterebbe comunque inconferente perché tale delibera riguarda la sanatoria di un intervento consistente nella «realizzazione di copertura su gran parte del pergolato del deposito agricolo interrato p.ed. 306 e posa di recinzione su particella comunale p.f. 885 C.C. Tenno», ossia un intervento ben diverso dalle opere proposte dalla ricorrente in sostituzione di quelle rinunciate.
4. Né si comprende per quale ragione l’intervenuta scadenza dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal responsabile del Servizio tecnico del Comune di Tenno n. 117/08 sarebbe impeditiva dell’attribuzione del suddetto punteggio. È ben vero che tale autorizzazione si riferisce all’esecuzione di lavori consistenti nella «posa in opera di pavimentazione in cls delle capezzagne a servizio del vigneto collinare in loc. Vandrino; sulle pp.ff. 858/4, 859, 874 e 885 e sull’incrocio delle stradine comunali pp.ff. 1098 e 1146 C.C. Tenno». Tuttavia la ricorrente ha dedotto che tale provvedimento risulta superato dall’autorizzazione paesaggistica del 24 gennaio 2017, n. 27/2017, rilasciata dalla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio. Inoltre la stessa Amministrazione resistente nella memoria depositata in data 11 novembre 2019 ha precisato che sono stati ritenuti validi «gli interventi inseriti nel computo metrico di ottobre 2018 e previsti dalla S.C.I.A. EP 93/18 ... e dalla S.C.I.A. EP 11/17» e dal computo metrico di ottobre 2018 si evince che lo stesso riguarda «opere di cementazione di parti delle strade capezzagne in loc. Vandrino e loc. Fontanelle di Tenno», quantificate in misura pari ad € 52.117,69, sicché l’investimento prevalente risulta essere quello di bonifica agraria e miglioramento fondiario.
5. In definitiva il ricorso deve essere accolto, perché la motivazione del provvedimento impugnato non consente di comprendere per quale ragione le opere di bonifica agraria e miglioramento fondiario proposte dalla ricorrente in sostituzione di quelle rinunciate siano state ritenute «prive di titolo edilizio in corso di validità», con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso, sia perché la stessa ricorrente ha precisato che l’accoglimento anche di uno solo dei suesposti motivi è sufficiente per determinare l’annullamento del provvedimento impugnato, sia perché anche il secondo motivo di ricorso muove dal presupposto che l’investimento prevalente non sia l’acquisto di attrezzatura fissa relativa al settore del condimento balsamico, bensì quello relativo all’esecuzione di opere di bonifica agraria e miglioramento fondiario.
6. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 81 del 2019, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione del dirigente del Servizio agricoltura della Provincia autonoma di Trento del 7 febbraio 2019, n. 89.
Condanna la Provincia autonoma di Trento al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Dispone la rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 con l’intervento dei magistrati:
Fulvio Rocco, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
Cecilia Ambrosi, Consigliere