Viticoltura - Domanda di contributi - "Misura 121- Ammodernamento delle Aziende Agricole” - Presentazione di un progetto di riconversione e ristrutturazione di un vigneto - Disciplina in tema di autorizzazione al reimpianto dei vigneti - Diniego all’autorizzazione - Non necessità quale presupposto per l’autorizzazione al reimpianto che, dopo l’estirpo, il terreno rimanga nella disponibilità del richiedente - Pendenza di procedura esecutiva avente ad oggetto i terreni presso i quali è stato effettuato l’estirpo del vigneto.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2019, proposto da
Casa Vinicola Savaia - Società Agricola a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Miracola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
- del silenzio – rigetto serbato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in ordine al ricorso gerarchico proposto il 31.07.2018, avverso il provvedimento, prot. n. 0014498 del 9.07.2018, con il quale è stata disposta l’archiviazione della comunicazione di avvenuta estirpazione vigneti (modello AE procedura standard) e la richiesta di rilascio dell’autorizzazione al reimpianto;
- ove occorra, del provvedimento prot. n. 0014498 del 9.07.2018, avente ad oggetto “Reg. UE 1308/2013- Decreto ministeriale 12272 del 15/12/2015- circolare n. 06 del 13/06/2016- L.R. n° 10/91 s.m.i. - Ditta Casa Vinicola Savaia società agricola ARL - Archiviazione domanda”, con il quale è stata disposta l’archiviazione della comunicazione di avvenuta estirpazione vigneti (modello AE procedura standard) e la richiesta di rilascio dell’autorizzazione al reimpianto;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto a quelli impugnati ancorché non conosciuti che possano frapporsi al diritto fatto valere dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007-2013, Reg. CE 1698/2005, “Misura 121- Ammodernamento delle Aziende Agricole”, ha realizzato il progetto di riconversione e ristrutturazione di un vigneto nella contrada Zafferana del Comune di Trapani; il progetto ha ricevuto un contributo di importo pari ad € 107.835,40, di cui al decreto A.G.E.A. n. 8 del 13 ottobre 2010.
I terreni interessati dal progetto, condotti dalla società ricorrente in comodato e di proprietà del sig. Gaspare Savaia, sono stati però pignorati nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 44/2010 R.G.E. del Tribunale di Trapani.
In data 16 marzo 2018, la ricorrente Casa Vinicola Savaia s.a.r.l. ha avanzato all’Ispettorato Agricoltura di Trapani istanza di autorizzazione alla estirpazione dei vigneti impiantati sui terreni di C.da Zafferana ed al loro reimpianto, nei termini e secondo le modalità di legge, in altri terreni di proprietà della medesima società.
Tale istanza, stando a quanto riferito in ricorso, sarebbe stata avanzata in considerazione delle avverse condizioni climatiche e della peculiarità del sito, caratterizzato da un microclima che facilita lo sviluppo della peronospera.
Il 20 aprile 2018, la società ricorrente ha comunicato all’Ispettorato di avere provveduto all’estirpo; il 27 aprile 2018, ha ricevuto, da parte del custode del terreno pignorato, la notifica dell’intimazione al rilascio del terreno oggetto della procedura esecutiva sopra menzionata.
L’Ispettorato Agricoltura di Trapani, previa comunicazione di avvio del procedimento e deposito di memorie procedimentali da parte della società ricorrente, con provvedimento prot. n. 14498 del 9 luglio 2018, ha disposto l’archiviazione della richiesta di autorizzazione da questa avanzata.
Il provvedimento è stato impugnato con ricorso gerarchico del 31 luglio 2018, sul quale, in assenza di alcuna determinazione da parte dell’adito Assessorato Regionale dell’Agricoltura, si è formato il silenzio-rigetto.
Avverso tale ultimo atto ha proposto il ricorso oggi all’esame Casa Vinicola Savaia s.a.r.l., chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti.
Questo Tribunale, con ordinanza n. 342/2019, ha accolto la domanda cautelare, agli effetti del solo riesame del provvedimento impugnato; al provvedimento cautelare l’amministrazione resistente, tuttavia, non ha dato esecuzione.
Con atto di pura forma del 2 maggio 2019, si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il provvedimento di archiviazione reso dall’Ispettorato all’Agricoltura è stato assunto in considerazione dell’avvenuta adozione, da parte del Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Trapani, dell’ordine di liberazione del 13 febbraio 2018, avente ad oggetto i terreni presso i quali è stato effettuato l’estirpo del vigneto da parte della società ricorrente; tale provvedimento avrebbe comportato, secondo la tesi dell’amministrazione, l’immediato venir meno della disponibilità del fondo in capo alla società richiedente, circostanza, questa, che avrebbe impedito il rilascio dell’autorizzazione.
Osserva il collegio che - contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione – la sola adozione dell’ordine di liberazione (art. 560 c.p.c.) non spiega immediati effetti nei confronti del suo destinatario, essendo, piuttosto, necessario che questi ne abbia formale conoscenza.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha affermato di avere acquisito conoscenza del provvedimento solo in data (27 aprile 2018) successiva all’estirpo ed alla richiesta di autorizzazione al reimpianto; tale affermazione non è stata contestata da parte resistente, pur costituita in giudizio.
A quanto detto va aggiunto che la disciplina in tema di autorizzazione al reimpianto dei vigneti non richiede, quale presupposto per l’autorizzazione al reimpianto, che, dopo l’estirpo, il terreno sia rimasto nella disponibilità del richiedente.
L’art. 10 del D.M. 12275/2015, invero, così stabilisce:
“Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle Regioni competenti. Tale autorizzazione è utilizzabile nella stessa azienda che ha proceduto all’estirpazione e corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura, ovvero la superficie vitata così come definita dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.
Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio.
Il presente articolo non si applica nel caso di estirpo di impianti non autorizzati”.
Essenziale, dunque, alla luce della riportata disposizione, è che il reimpianto venga effettuato nell’ambito della medesima azienda e che la coltivazione espiantata sia stata previamente autorizzata.
Pertanto, quali che siano state le effettive ragioni per le quali la società ricorrente – che verosimilmente era a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva - abbia effettuato l’estirpo, non poteva legittimamente porsi a base del diniego all’autorizzazione la sopra descritta circostanza.
È dunque fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la motivazione del provvedimento, con riferimento alla (erroneamente) ritenuta mancanza di disponibilità del fondo alla data di richiesta dell’autorizzazione.
Il ricorso merita dunque accoglimento, con assorbimento delle ulteriori censure.
In ragione della peculiarità della vicenda, come descritta, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Raffaella Sara Russo, Referendario, Estensore