Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 18-03-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 18-03-2020
Numero gazzetta: 89

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Gros Plant du Pays nantais].

(Comunicazione 18/03/2020, pubblicata in G.U.U.E. 18 marzo 2020, n. C 89)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Gros Plant du Pays nantais»

Numero di riferimento: PDO-FR-A0275-AM01

Data della comunicazione: 24 dicembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

Modifiche redazionali: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice ufficiale geografico pubblicato annualmente dall’INSEE.

Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.

La zona geografica è stata inoltre oggetto di revisione come segue:

— inclusione di tre comuni (La Boissière-du-Doré, Saint-Fiacre-sur-Maine et Saint-Hilaire-de-Loulay) le cui consuetudini di produzione e i cui vigneti possono essere rivendicati nella denominazione di origine controllata;

— esclusione di quattordici comuni (Saint-Rémy-en-Mauges, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Germain-sur-Moine, Le Pellerin, Rouans, Vue, Machecoul, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Même-le-Tenu, Pornic, Cheix-en-Retz, Touvois et Bouguenais) in seguito a un intervento volto a circoscrivere i vigneti alle zone in cui si è mantenuta una viticoltura di qualità.

La parte del documento unico relativa alla zona geografica delimitata è modificata di conseguenza.

2.   Superficie parcellare delimitata

La superficie parcellare è così modificata:

— la parola «delimitato» è sostituita con «di produzione»;

— sono aggiunte le date 3 maggio 2017 e 15 novembre 2018;

— le disposizioni relative all’identificazione parcellare sono soppresse.

La modifica fa seguito al passaggio da una procedura d’identificazione parcellare a una procedura di delimitazione parcellare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3.   Zona di prossimità immediata

Nel capitolo I, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito con:

— Dipartimento della Loira Atlantica: Boussay, Chaumes-en-Retz (per il solo territorio del comune delegato d’Arthon-en-Retz), Couffé, Ligné, Loireauxence (per il solo territorio del comune delegato di Varades), La Marne, Mésanger, Paulx, Rezé.

— Dipartimento di Maine-et-Loire: Beaupréau-en-Mauges (per il solo territorio del comune delegato di Gesté), Montrevault-sur-Èvre (per il solo territorio dei comuni delegati di La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet et Le Puiset-Doré).

La modifica tiene conto dell’integrazione e della fusione di alcuni comuni della zona geografica.

La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza.

4.   Densità di impianto

Al punto relativo alla densità di impianto

— il numero 6 500 è sostituito con 5 000

— la cifra 1,5 è sostituita con la cifra 2,2

— le parole «superiore o uguale a 1 metro» sono sostituite con «compreso tra 0,9 m e 1,1 m»

Tale modifica è volta a rispondere all’evoluzione delle attrezzature e delle pratiche viticole. L’ampliamento della distanza interfilare favorirà l’adozione di partiche agroecologiche quali l’inerbimento, il lavoro interfilare e i trattamenti fitosanitari con pannelli recuperatori, tutti interventi per i quali le attrezzatture viticole standard sono concepite per interfilari di 2 metri. Tale gestione è adeguata ai livelli di resa e di qualità che devono contraddistinguere il tipo di vino che beneficia di questa denominazione di origine controllata (vino fresco, leggero, acidulo ...).

La parte del documento unico relativa alle pratiche colturali è modificata di conseguenza.

5.   Gestione del vigneto

Al punto relativo alle regole di palizzamento è precisato che l’altezza del fogliame è almeno uguale a:

— 0,6 volte la distanza tra i filari quando questa distanza è inferiore o uguale a 1,5 m;

— 0,65 volte la distanza tra i filari quando questa distanza è superiore a 1,5.

L’altezza del fogliame è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,3 m dal suolo, e il limite superiore di cimatura.

La modifica fa seguito a quella riguardante la densità di impianto e permette di mantenere il rapporto foglia/frutto costante.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6.   Trattamento termico

Viene eliminato il divieto di effettuare trattamenti termici sul vino con temperature superiori a 40 °C. La modifica ha lo scopo di offrire agli operatori tutti gli strumenti tecnici possibili per gestire le conseguenze di annate difficili che comportano deviazioni organolettiche tipo «goût de moisi terreux» (gusto di terra). La tecnica del riscaldamento dei mosti, nota come «termovinificazione», è molto meno aggressiva per i vini, in termini di perdita di volume e di riduzione della polpa, rispetto all’impiego di carbone mesoporoso per uso enologico.

La parte del documento unico relativa alle pratiche enologiche è modificata di conseguenza.

7.   Confezionamento

La fine del periodo di confezionamento dei vini che beneficiano della dicitura «sur lie» (su fecce) passa dal 30 novembre al 31 dicembre. La modifica permette di prolungare di un mese il periodo di imbottigliamento dei vini con dicitura «sur lie» ottimizzando in tal modo il periodo di commercializzazione di questa categoria senza tuttavia modificare il carattere di freschezza associato a tale dicitura.

La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza.

8.   Commercializzazione dei vini

Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è soppressa.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

9.   Legame con la zona geografica

Il legame è stato rivisto per aggiornare il numero dei comuni interessati (69 anziché 92). Nel legame è stato chiarito che la densità di impianto è da media a elevata.

Il riferimento alla stazione balneare di Pornic è stato soppresso e il nome del comune di Bourgneuf è stato corretto (le parole «en Retz» sono state soppresse).

La parte del documento unico relativa al legame con la zona geografica è modificata di conseguenza.

10.   Misura transitoria

— Il primo paragrafo è sostituito con il seguente:

«Fatto salvo il rispetto delle altre disposizioni del presente disciplinare, le parcelle vitate, escluse dalla superficie parcellare delimitata della denominazione di origine controllata, identificate dai loro riferimenti catastali e dalla loro superficie, beneficiano, per la loro vendemmia, del diritto alla denominazione di origine controllata fino alla loro estirpazione e al più tardi:

— fino alla vendemmia 2021 inclusa per i comuni la cui superficie parcellare delimitata è stata approvato dall’Institut national de l’origine et de la qualité nelle sedute del comitato nazionale competente del 21 maggio 1996 e del 25 maggio 2000;

— fino alla vendemmia 2031 inclusa per i comuni la cui superficie parcellare delimitata è stata approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 3 maggio 2017. »

Tale modifica ha come obiettivo l’adattamento progressivo del vigneto.

La misura transitoria relativa alla gestione della vigna è soppressa.

La misura transitoria relativa al tipo di vitigno è modificata per introdurre la data del 16 novembre 2011 in sostituzione delle parole «alla data dell’approvazione del disciplinare».

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

11.   Norma sull’etichettatura

Nella sezione XII viene aggiunta la lettera «c) L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

— che si tratti di una località accatastata;

— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata e figura nello stesso campo visivo del nome della denominazione di origine controllata. »

La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza.

12.   Obblighi di dichiarazione

Il termine per la presentazione della rivendicazione è prorogato dal 15 dicembre al 31 dicembre.

Al capitolo II, nella sezione I, punto 2 e nella sezione II, punto 2, sono state inoltre introdotte alcune modifiche redazionali.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

13.   Punti principali da verificare

Il capitolo III è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona del Pays nantais per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

 

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Gros Plant du Pays nantais

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Sono vini bianchi, secchi e tranquilli.

I vini presentano:

— un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9 %;

— un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) di 4 grammi per litro;

— un tenore massimo di acidità volatile di 10 milliequivalenti per litro;

— un titolo alcolometrico volumico totale massimo dopo l’arricchimento dell’11 %.

I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale dei vini e il titolo alcolometrico totale effettivo sono conformi ai limiti stabiliti dalla normativa dell’Unione europea. Sono vini bianchi, secchi e tranquilli.

Presentano un colore giallo molto pallido che a volte, nei primi anni di vita, è striato di riflessi verdi.

Il loro equilibrio gustativo è acidulo, complessivamente dominato dalla freschezza e dalla leggerezza.

Al naso, esprimono aromi sottili, con dominante fruttata o floreale, spesso accompagnati da un tocco iodato.
 

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica colturale

I vigneti presentano una densità minima di impianto di 5 000 ceppi per ettaro.

La distanza tra i filari è inferiore o uguale a 2,2 metri e la distanza fra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,9 e 1,1 metri.

Le viti sono potate con un massimo di 14 gemme franche per ceppo:

— o a potatura corta (cordone di Royat, alberello, ventaglio);

— o a potatura Guyot semplice.

La potatura viene ultimata prima del germogliamento o stadio 5 della scala di Eichhorn e Lorentz.

Nella fase di allegagione, il numero di tralci fruttiferi dell’anno per ceppo è inferiore o uguale a 12.

Pratica enologica specifica

È vietato qualsiasi trattamento termico del raccolto con il ricorso a temperature inferiori a -5 °C.

Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale dell’11 %.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini rispettano gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione europea e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b.   Rese massime

75 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 20 giugno 2018. Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni secondo il codice ufficiale geografico del 2018:

— Dipartimento della Loira Atlantica: Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Basse-Goulaine, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Brains, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Chaumes-en-Retz (per il solo territorio del comune delegato di Chéméré), La Chevrolière, Clisson, Corcoué-sur-Logne, Divatte-sur-Loire, Geneston, Gétigné, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé, La Limouzinière, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Monnières, Montbert, Les Moutiers-en-Retz, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, La Planche, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Géréon, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de- Grand-Lieu, Les Sorinières, Thouaré-sur-Loire, Vair-sur-Loire, Vallet, Vertou, Vieillevigne, Villeneuve-en-Retz.

— Dipartimento di Maine-et-Loire: Mauges-sur-Loire (per il solo territorio del comune delegato di La Chapelle-Saint-Florent), Montrevault-sur-Èvre (per il solo territorio del comune delegato di La Chaussaire), Orée d’Anjou, Sèvremoine (per il solo territorio dei comuni delegati di de Saint-Crespin-sur-Moine e Tillières).

— Dipartimento della Vandea: Cugand, Rocheservière, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Philbert-de-Bouaine.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Montils B

Colombard B

Folle blanche B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica è caratterizzata da rilievi segnati da corsi d’acqua che formano una fitta rete a sud e ad est della città di Nantes. Il Pays nantais, che si estende dai versanti dei Mauges a est fino alla costa dell’Oceano Atlantico a ovest e dalla Loira a nord fino alle pianure della Vandea a sud, presenta un paesaggio caratterizzato dall’alternanza di colline coltivate a vigne e valli destinate all’allevamento del bestiame. Il vigneto sorge principalmente sui pendii e sulle collinette circostanti il lago di Grand-Lieu e i suoi affluenti e sui versanti della palude di Goulaine e della valle della Loira. Questa zona geografica, che costituisce il prolungamento più occidentale della zona viticola della Valle della Loira, comprende 69 comuni dei dipartimenti della Loira Atlantica, del Maine-et-Loire e della Vandea.

La zona poggia su un basamento geologico antico e complesso, dove si alternano formazioni plutoniche (graniti, gabbri) e rocce metamorfiche (gneiss, micascisti, anfiboliti, eclogiti), talvolta ricoperte da sedimenti di sabbia e ghiaia dell’era Terziaria. Queste diverse rocce, quando si trovano in situazione erosiva, sono spesso all’origine di terreni acidi, ricchi di elementi grossolani (sabbia, ciottoli, ghiaia), sani e aerati, naturalmente ben drenati, poco fertili e con una moderata riserva d’acqua. Nel rispetto delle consuetudini, la superficie parcellare di vendemmia delimita con precisione i pendii più ripidi caratterizzati da suoli sabbiosi poco profondi.

Il clima del Pays nantais dipende dall’influenza oceanica, la cui penetrazione è ampiamente agevolata dall’estuario della Loira. Nel corso dell’anno la variazione delle temperature è scarsa. Gli inverni sono particolarmente miti e in primavera il terreno si riscalda precocemente. In estate le temperature si mantengono fresche grazie alle brezze marine, riducendo la frequenza e l’intensità degli episodi di grande caldo. Le precipitazioni sono relativamente ben distribuite durante tutto l’anno ma con una marcata carenza in estate. Il soleggiamento è elevato per questa latitudine.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Espressione di un’antichissima tradizione vitivinicola, i vigneti nantesi sono tra i più vasti della Francia medievale. Dal XVI secolo in poi, sotto l’impulso del commercio olandese, l’attività vitivinicola viene indirizzata verso la distillazione. Si diffonde allora, soppiantando i vitigni autoctoni, il vitigno charentais Folle Blanche B, rinomato per la produzione di acquaviti pregiate. Situato nell’ambiente naturale del Pays nantais, questo vitigno rivela la sua vocazione alla produzione di vini bianchi. Il nome «Gros Plant» compare per la prima volta in uno scritto del 1732 per designare questi vini di grande successo nella Francia occidentale. A metà del XIX secolo, mentre le attività di distillazione del Pays nantais vanno diminuendo, il vigneto del «Gros Plant» copre ancora 20 000 ettari.

Dopo la crisi della fillossera, accanto al Folle Blanche B, vengono piantati, in proporzioni minori, i vitigni Montils B e Colombard B, anch’essi originari della Charante. Per controllare il vigore delle piante naturalmente fertili, i produttori adottano norme rigorose: densità di impianto medio-alta, potatura corta delle viti, rigida limitazione del numero di rami fruttiferi. Le parcelle destinate a tale produzione sono selezionate in base alla loro tendenza alla precocità, alla loro scarsa riserva idrica e alla minore fertilità. Con la riduzione delle rese, la qualità dei vini migliora. Grazie all’attività promozionale della confraternita bacchica dei cavalieri di Bretvins, creata nel 1948, e all’impegno del primo Sindacato di difesa, costituito nel 1951, il nome «Gros Plant du Pays nantais» è riconosciuto come denominazione d’origine «vin délimité de qualité supérieure» con una sentenza del 26 febbraio 1954. I vini hanno poi acquisito una reputazione a livello nazionale.

Nell’ottica di produrre vini più ricchi e più complessi, gli operatori adottano un particolare percorso tecnico di vinificazione, il cosiddetto «metodo Nantes», che consiste nel mantenere i vini sulle relative fecce fini per almeno un inverno senza alcuna spillatura: una competenza nata dall’abitudine dei produttori di tenere una botte del loro miglior vino su fecce per festeggiare gli eventi familiari della primavera successiva. Questo metodo di affinamento conferisce ai vini rotondità e grassezza, arricchendoli in particolare con mannoproteine e altri composti derivanti dall’autolisi delle pareti cellulari dei lieviti. Questo metodo, che si basa sul fatto di non manipolare i vini e sul mantenerli in un’atmosfera carica di anidride carbonica, limitando fortemente i fenomeni di ossidazione e il rilascio dei composti volatili, permette inoltre di conservare fino alla primavera e oltre gli aromi formatisi durante la fermentazione alcolica. La normativa specifica della dicitura tradizionale «sur lie» è stata definita nel 1977 e dal 1994 comporta l’imbottigliamento dei vini all’interno delle stesse cantine di vinificazione per limitarne la spillatura e il travaso.

Nel 2009, il vigneto della denominazione d’origine controllata si estende su quasi 1 500 ettari, coltivato da 600 produttori, per una produzione annua di circa 100 000 ettolitri, di cui più di un terzo beneficia della dicitura «sur lie». I vini della denominazione di origine controllata «Gros Plant du Pays nantais» sono bianchi e tranquilli. Presentano un colore giallo molto pallido che a volte, nei primi anni di vita, è striato di riflessi verdi. Il loro equilibrio gustativo è acidulo, complessivamente dominato dalla freschezza e dalla leggerezza. Al naso, esprimono aromi sottili, con dominante fruttata o floreale, spesso accompagnati da un tocco iodato.

I vini che beneficiano della dicitura «sur lie» sono in genere caratterizzati al palato da un equilibrio più orientato alla rotondità, da un bouquet olfattivo più complesso e possono presentare un leggero perlant dovuto all’anidride carbonica residua formatasi durante la fermentazione alcolica. Per preservare la freschezza, la ricchezza aromatica e l’anidride carbonica endogena, questi vini sono protetti dall’ossidazione durante il processo di affinamento. Avendo un contenuto di anidride carbonica troppo elevato per essere confezionati in contenitori flessibili, vengono imbottigliati e il processo richiede una cura particolare. L’insediamento nella regione nantese dei vitigni che conferiscono originalità ai vini della denominazione d’origine controllata deriva sia dalla posizione geografica che dalla storia di Nantes. Situata alla confluenza della Loira e dell’Oceano Atlantico, questa grande città portuale ha precocemente sviluppato un commercio enologico attivo verso i centri urbani del nord Europa. Piazza commerciale di notevole importanza, Nantes ha attirato numerosi commercianti, tra i quali molti olandesi che hanno contribuito in modo decisivo all’espansione nella zona geografica del vitigno Folle Blanche B prima dell’insediamento del Montils B e del Colombard B, il cui comportamento agronomico è molto simile.

Nella regione nantese, le condizioni pedoclimatiche hanno permesso di produrre con tali vitigni vini bianchi equilibrati con aromi delicati. I terreni acidi grossolani della zona, sviluppatisi su depositi di granito, gneiss, micascisti o ghiaia sabbiosa, combinati al clima invernale mite di Nantes, favoriscono un inizio precoce del ciclo vegetativo delle viti e il raggiungimento di una perfetta maturazione dell’uva. La posizione settentrionale del vigneto che beneficia della denominazione di origine controllata e la sua esposizione agli influssi oceanici garantiscono temperature estive fresche che permettono di conservare i precursori dei delicati aromi presenti negli acini delle uve.

Per adattare i vitigni selezionati al contesto naturale del Pays nantais, gli operatori della zona hanno potuto contare su una competenza enologica consolidata, espressione di una tradizione plurisecolare nel commercio di vini pregiati. Le scelte tecniche effettuate nella selezione delle parcelle prima dell’impianto, come nel controllo del vigore delle viti, consentono di sfruttare al meglio i terreni poco fertili e la generosa esposizione al sole della zona geografica per ottenere raccolti maturi e sani.

Il metodo nantese di affinamento dei vini sulle relative fecce fini senza alcuna spillatura permette alle molecole odorose formatesi durante la fermentazione di esprimersi nel prodotto finale. Il clima invernale mite favorisce gli scambi con le fecce, in modo che i vini acquistino ricchezza. Questo processo di affinamento conferisce ai vini che beneficiano della dicitura «sur lie» un carattere più rotondo, aromi fruttati o floreali fini e delicati e un leggero perlant dovuto all’anidride carbonica residua formatasi a fine fermentazione. Per preservare i benefici di questo affinamento ed evitare ogni ossidazione, gli operatori hanno acquisito una particolare competenza nel confezionamento dei vini, imbottigliandoli direttamente in cantina. Questa pratica tradizionale che riduce al minimo la manipolazione dei prodotti è perfettamente indicata per preservare i delicati composti odorosi dei vini.

Il «Gros Plant du Pays nantais», il vino della Loira «più vicino all’oceano» dato che la zona geografica si estende fino alla baia di Bourgneuf, offre una sensazione acidula al palato ed esprime generalmente aromi iodati che si abbinano perfettamente a molluschi e ostriche. I produttori da sempre mettono in risalto questa caratteristica associazione tra i vini e la gastronomia locale che ha permesso di ottenere, già nel 1954, il riconoscimento come denominazione d’origine «vin délimité de qualité supérieure». Ancora oggi, l’ubicazione del vigneto, lungo il litorale che si estende tra la Bretagna e la Vandea, rappresenta un atout commerciale poiché il turismo estivo contribuisce notevolmente alla sua reputazione e rafforza l’immagine di un vino che si abbina perfettamente con i frutti di mare.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, nonché per la vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e il condizionamento dei vini che possono beneficiare della dicitura «sur lie», è costituita dal territorio dei seguenti comuni secondo il codice geografico ufficiale dell’anno 2018:

— Dipartimento della Loira Atlantica: Boussay, Chaumes-en-Retz (per il solo territorio del comune delegato d’Arthon-en-Retz), Couffé, Ligné, Loireauxence (per il solo territorio del comune delegato di Varades), La Marne, Mésanger, Paulx, Rezé.

— Dipartimento di Maine-et-Loire: Beaupréau-en-Mauges (per il solo territorio del comune delegato di Gesté), Montrevault-sur-Èvre (per il solo territorio dei comuni delegati di La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet e Le Puiset-Doré).

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato con la dicitura «sur lie» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste nel disciplinare per tale dicitura.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere completato con la denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme del disciplinare per l’utilizzo di tale denominazione.

Le dimensioni dei caratteri delle diciture «su lie» e della denominazione geografica «Val de Loire» sono inferiori o uguali, in altezza, larghezza e spessore, a quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

I vini che beneficiano di tale dicitura devono necessariamente essere presentati con l’indicazione dell’annata.

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

— che si tratti di una località accatastata;

— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata e figura nello stesso campo visivo del nome della denominazione di origine controllata.

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Per preservare le caratteristiche frutto del processo di vinificazione e affinamento di questi vini, in particolare la freschezza, la complessità aromatica e il leggero perlant dovuto al contenuto di anidride carbonica endogena e al fine di limitare i travasi, i vini che possono beneficiare della dicitura «sur lie» vengono imbottigliati nelle cantine di vinificazione tra il 1° marzo e il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della raccolta.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-347ec668-4e57-45b4-b27e-0cf1ba019400