Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 16-03-2020
Numero provvedimento: 405
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 17-03-2020
Numero gazzetta: 80

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/405 della Commissione del 16 marzo 2020 che precisa le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità da trasmettere a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 16/03/2020, n. 2020/405, pubblicato in G.U.U.E. 17 marzo 2020, n. L 80)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sulla qualità contenenti la descrizione del processo statistico per ogni anno di riferimento e la Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità pratiche e il contenuto di tali relazioni.

(2) Per lo scambio di dati relativi alla qualità e di metadati è necessario garantire un’armonizzazione delle relazioni sulla qualità.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) in conformità al regolamento (UE) 2018/1091.


Articolo 2

Le relazioni sulla qualità di cui all’articolo 1 contengono informazioni sui criteri di qualità e sui concetti statistici, come indicato nell’allegato del presente regolamento. Esse riportano inoltre tutti i casi di mancata osservanza di tali criteri di qualità.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

Relazioni sulla qualità – Criteri di qualità e concetti statistici

a)    Le relazioni sulla qualità devono contenere informazioni su tutti i criteri di qualità definiti all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, come di seguito indicati.

1.   PERTINENZA

a) Una descrizione degli utenti, delle loro rispettive esigenze e una giustificazione di tali esigenze;

b) le procedure usate per misurare la soddisfazione degli utenti e per produrre risultati statistici;

c) la misura in cui le statistiche richieste sono disponibili.

2.   ACCURATEZZA

a) Una valutazione dell’accuratezza che sintetizzi le varie componenti dell’insieme dei dati;

b) una descrizione degli errori di campionamento;

c) una descrizione di qualsiasi altro errore.

3.   TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ

a) Il lasso di tempo che intercorre tra l’evento o il fenomeno descritto e la disponibilità dei dati (tempestività);

b) il lasso di tempo che intercorre tra la data prevista per il rilascio dei dati e la data effettiva di rilascio (puntualità).

4.   ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA

a) Le condizioni e i mezzi con cui gli utenti possono ottenere e utilizzare i dati, ad esempio i comunicati stampa, le pubblicazioni, le banche dati online o l’accesso ai microdati;

b) le condizioni e i mezzi con cui gli utenti possono interpretare i dati, ad esempio la documentazione sulla metodologia e sulla gestione della qualità.

5.   COMPARABILITÀ

a) La misura in cui le statistiche sono comparabili tra zone geografiche differenti;

b) la misura in cui le statistiche sono comparabili nel tempo.

6.   COERENZA

a) La misura in cui le statistiche sono conciliabili con i dati ottenuti da altre fonti (coerenza intersettoriale);

b) la misura in cui le statistiche sono coerenti all’interno di un determinato insieme di dati (coerenza interna).

b)    Gli Stati membri devono inoltre riferire riguardo a quanto di seguito riportato.

1.   GESTIONE DELLA QUALITÀ

a) Sistemi e strutture esistenti per gestire la qualità dei prodotti e dei processi statistici;

b) la loro valutazione in merito alla qualità dei dati.

2.   REVISIONI DI DATI

a) La politica di revisione e, se del caso, i motivi per cui i dati convalidati sono stati revisionati, ad esempio nuove fonti di dati, nuovi metodi o altre informazioni pertinenti;

b) le date, l’entità e la portata delle revisioni.

c)    In conformità all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091 le relazioni sulla qualità devono comprendere informazioni sul processo statistico, in particolare sulla metodologia e sulla lista di campionamento utilizzate, come di seguito indicato.

1.   PRESENTAZIONE STATISTICA

I seguenti aspetti dei dati diffusi, che possono essere presentati agli utenti sotto forma di tabelle, grafici o cartine:

a) descrizione dei dati;

b) sistema di classificazione;

c) copertura settoriale;

d) concetti e definizioni statistiche;

e) unità statistica;

f) popolazione statistica;

g) area di riferimento (ambito geografico);

h) copertura temporale (ampiezza temporale di disponibilità dei dati);

i) periodo di riferimento (periodo di riferimento nella relazione);

j) unità di misura.

2.   TRATTAMENTO STATISTICO

I seguenti aspetti di tutte le operazioni eseguite sui dati per ricavare nuove informazioni:

a) lista di campionamento;

b) disegno di campionamento (se pertinente);

c) dati fonte;

d) frequenza di raccolta dei dati;

e) modalità di raccolta dei dati compresi, se del caso, i questionari (in inglese);

f) convalida dei dati;

g) compilazione dei dati;

h) rettifica.

3.   POLITICA DI DIFFUSIONE

Le norme per la diffusione dei dati a livello nazionale.

4.   FREQUENZA DELLA DIFFUSIONE

La frequenza con cui i dati sono diffusi a livello nazionale.

d)   In linea con i principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), e) ed f), del regolamento (CE) n. 223/2009, gli Stati membri devono riferire riguardo a quanto di seguito indicato.

1.   MANDATO ISTITUZIONALE

a) Atti giuridici o altri accordi che conferiscono responsabilità e autorità per la raccolta, il trattamento e la diffusione di statistiche;

b) procedure per la condivisione dei dati e il coordinamento tra le entità che producono i dati.

2.   RISERVATEZZA

a) Misure legislative o altre procedure formali che impediscono la divulgazione non autorizzata di dati che potrebbero, direttamente o indirettamente, permettere di identificare una persona o un’entità economica;

b) le norme applicabili al trattamento dei microdati e dei dati aggregati al fine di garantire la riservatezza statistica e di impedire la divulgazione non autorizzata.

3.   COSTI E ONERI

a) I costi e gli oneri connessi alla raccolta e alla produzione del prodotto statistico;

b) l’onere a carico dei rispondenti;

c) la durata media delle interviste nelle aziende agricole (ove possibile e pertinente in funzione della modalità di raccolta dei dati).