Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Interrogazione Commissione UE
Data provvedimento: 28-01-2020
Numero provvedimento: 4049/2019
Tipo gazzetta: Nessuna

Indicazione di origine degli ingredienti primari ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, in riferimento all'etichettatura dei prodotti biologici.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-004049/2019 alla Commissione

Articolo 138 del regolamento

Marco Dreosto


Oggetto: Indicazione di origine degli ingredienti primari ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, in riferimento all'etichettatura dei prodotti biologici


Ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, l'etichetta dei prodotti biologici deve riportare una delle seguenti espressioni:

"Agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE;

"Agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;

"Agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nell'UE e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo;

"Agricoltura p. es. italiana" quando tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate nel paese indicato.

Considerando che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 prevede l'obbligo di indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario, qualora non sia lo stesso indicato per l'alimento:

1 Ritiene la Commissione che, per i prodotti contenenti la dicitura «Agricoltura italiana», «Agricoltura UE», «Agricoltura non UE», l'indicazione di origine dell'ingrediente primario possa ritenersi non necessaria in quanto già presente?

2 Ritiene la Commissione che l'obbligo di indicazione di origine riguardi esclusivamente i prodotti con dicitura «Agricoltura UE/non UE», in quanto non viene precisata l'origine degli ingredienti principali? Ritiene che anche in questo caso tale obbligo si dovrebbe configurare soltanto in presenza di elementi che possano indurre in errore il consumatore?



IT

E-004049/2019

Risposta di Janusz Wojciechowski

a nome della Commissione europea

(28.1.2020)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775[1] della Commissione stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011[2]. L'articolo 26, paragrafo 3, prevede che, in determinate circostanze, sia obbligatoria l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario. A norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007[3], quando viene utilizzato il logo biologico dell'UE, è indicato anche il luogo di provenienza in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Tali norme forniranno al consumatore delle informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011, quest'ultimo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti. In questo contesto, le disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 devono essere considerate come lex specialis e prevalgono sull'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Di conseguenza, in tutti i casi in cui viene utilizzato il logo biologico dell'UE, non si applicano l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 e il regolamento (UE) 2018/775.

-----------

[1] GU L 131 del 29.5.2018, pag. 8.

[2] GU L 304, 22.11.2011, pag.18.

[3] GU L 189, 20.7.2007, pag. 1.