Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 05-03-2020
Numero provvedimento: 1620
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Progetto di ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini a DOC e IGP - Domanda di erogazione del finanziamento comunitario - Domanda di "assegnazione del diritto di reimpianto" da parte del conduttore dei terreni quale affittuario - Richiesta di trasmissione degli atti di assenso dei proprietari dei terreni oggetto di espianto - Domanda di risarcimento dei danni patiti per effetto del mancato rilascio dei diritti di reimpianto.

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 5584 del 2019, proposto da
Enzangelo Finocchio, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Conti, Iacopo Barburini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agostino Gessini in Roma, piazza della Libertà 13;

contro

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Natascia Marsala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13;

nei confronti

Ines Biribicchi, Maria Grazia Illuminati - non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00652/2018, resa tra le parti, concernente la domanda di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente per effetto del mancato rilascio dei diritti di reimpianto di cui alla domanda pervenuta alla Regione Umbria con prot. 15169 del 27 gennaio 2012.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Gian Luca Conti e Natascia Marsala;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

 

1. Il sig. Finocchio ha contestato in primo grado la legittimità dei provvedimenti con i quali la Regione Umbria gli ha negato il reimpianto di un nuovo vigneto previa estirpazione di quello precedente, ai sensi della d.G.R. n. 1931 del 9 dicembre 2004.

2. Con sentenza n. 652/2018, il Tar Umbria ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento ed ha respinto (come in parte inammissibile e in altra parte infondata) la domanda risarcitoria.

3. L’appellante impugna in questa sede il solo capo decisorio relativo alla materia risarcitoria.

4. La Regione Umbria si è costituita in giudizio, formalizzando con una succinta memoria difensiva la sua opposizione alla domanda avversaria.

5. In assenza di istanze cautelari, la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 20 febbraio 2020.

 

DIRITTO

 

1. A beneficio di una chiara comprensione dei punti controversi è necessario riepilogare, in dettaglio, lo svolgimento della vicenda procedimentale. Questa ha avuto inizio con la presentazione da parte del sig. Finocchio, nell’anno 2012, di un progetto di ristrutturazione e riconversione vigneti per la produzione di vini a D.O.C. e I.G.P., per il quale è stata richiesta (con domanda n. 25380105335 del 30 marzo 2012) l’erogazione del finanziamento comunitario previsto dai Regolamenti CE n. 1234/2007 e n. 555/2008.

Il progetto prevedeva l’estirpo di un vecchio vigneto di ha 3,3451, funzionale all’acquisizione diretta dei relativi diritti di reimpianto della superficie di ha 3,3451, identificata al foglio 106 particella 547, foglio 107 particelle 131 e 144, foglio 117 particelle 22, 59, 106, 549 e 550.

Per realizzare tali opere, il ricorrente aveva in precedenza presentato la “domanda di assegnazione del diritto di reimpianto”, datata 26 gennaio 2012 e formulata ai sensi dell’art. 2.6, par. 3, Titolo I della delibera di Giunta Regionale dell’Umbria n. 1931 del 9 dicembre 2004, specificando di condurre i terreni quale affittuario e allegando le dichiarazioni di assenso delle relative proprietarie (signore Ines Biribicchi e Maria Grazia Illuminati).

Assumendo che al 23 marzo 2012 si fosse formato il nulla osta sulla sua “domanda di assegnazione del diritto di reimpianto” - per effetto del silenzio tenuto dalla Regione per 60 giorni a decorre dalla presentazione dell’istanza, ai sensi del citato art. 2.6, par. 3 - il sig. Finocchio ha dato avvio ai lavori di estirpazione, portandoli a compimento nel corso del 2013.

Senonché, con note del 10 novembre 2014 e del 5 giugno 2015, la Regione gli ha richiesto la trasmissione degli atti di assenso dei proprietari dei terreni oggetto di espianto, precisando che alcune particelle oggetto della richiesta di estirpazione (fg. 117, part. 22, 59, 106, 550) risultavano attualmente intestate ad un terzo soggetto proprietario (Papini Francesco), diverso da quelli in precedenza indicati.

A seguito di un ulteriore scambio epistolare (avvenuto nei mesi di giugno – luglio 2015), con nota del 2 settembre 2015 la Regione ha concesso la proroga di un anno (dal 31 luglio 2015 al 31 luglio 2016) per la realizzazione degli investimenti previsti dalla domanda del 30 marzo 2012.

Quindi, con due distinti provvedimenti, ha respinto la “domanda di assegnazione del diritto di reimpianto” presentata dal conduttore Finocchio in data 27 gennaio 2012 ed, in particolare:

- con la determinazione dirigenziale n. 6952 del 30 settembre 2015 ha riconosciuto il diritto di reimpianto su una superficie di mq 19.853 non al sig. Finocchio, quale conduttore richiedente, bensì alle signore Ines Biribicchi e Mariagrazia Illuminati, quali proprietarie dei terreni ubicati nel Comune di Castiglione del Lago e identificati al foglio 106 particella 547, foglio 107 particelle 131 e 144, foglio 117 particella 549;

- con nota dell’8 ottobre 2015, ha comunicato di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento del diritto di reimpianto relativa ai restanti terreni oggetto della domanda, con la seguente motivazione: “il diritto di reimpianto non è stato rilasciato per le particelle 22, 59, 106 e 550 del foglio 117 del Comune di Castiglione del Lago in quanto non è stata presentata l’autorizzazione del proprietario delle suddette superfici risultante all’atto della presentazione della richiesta di estirpazione”.

Il signor Finocchio ha formulato istanza di riesame in data 21 dicembre 2015, rimasta senza esito.

Al contempo, in mancanza dei diritti di reimpianto cui era espressamente connessa e condizionata la domanda del 30 marzo 2012 ed al fine di evitare la decadenza dal contributo finanziario concessogli, nel gennaio 2016 il sig. Finocchio ha acquistato altrove i diritti d’impianto necessari e sufficienti per la realizzazione del progetto di ristrutturazione e riconversione vigneti.

2. A questo punto ha preso avvio la disputa processuale, allorché, con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, il sig. Finocchio ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 6952 del 30 settembre 2015 e la nota n. 144598 dell’8 ottobre 2015, chiedendone l’annullamento e instando per il ristoro dei danni a suo dire cagionatigli dalla Regione.

Nell’illustrare le ragioni della domanda risarcitoria, il ricorrente ha dedotto che l’amministrazione regionale, esercitando tardivamente i suoi poteri istruttori, lo aveva costretto a realizzare solo nel 2016 un impianto che altrimenti avrebbe potuto essere realizzato nel 2013. Detto ritardo lo aveva costretto, inoltre, ad eseguire nuovamente, nel 2016, una serie di opere prodromiche all’impianto delle viti che erano state già realizzate nel 2013.

3. Il Tar Umbria ha dichiarato tardiva la domanda di annullamento, con statuizione qui non impugnata e passata in giudicato.

Quanto al risarcimento del danno, lo ha disconosciuto in relazione alle voci dedotte con le memorie depositate il 22 settembre e 2 ottobre 2018, in quanto nuove ed irritualmente introdotte; e lo ha negato in relazione ai profili di pregiudizio che la parte lesa avrebbe potuto evitare (art. art. 30 c.p.a.) esercitando in modo diligente gli strumenti di tutela posta a sua disposizione dall'ordinamento.

Al contempo è stata respinta la domanda di danno da ritardo, in quanto il pregiudizio conseguente alla dilazione dei tempi del procedimento è stato dal Tar imputato al contegno di mancata collaborazione tenuto dalla parte privata a fronte delle richieste istruttorie dell’amministrazione, condotta anche questa censurata ai sensi degli artt. 30 c.p.a. e 1227 c.c..

4. In questa sede d’appello, oltre all’omessa pronuncia sui tre motivi del ricorso di primo grado (riferiti a vizi di legittimità dei provvedimenti conclusivi tardivamente impugnati in primo grado), viene contestato il capo decisorio che - nel respingere la domanda di risarcimento del danno da ritardo - ha addebitato al sig. Finocchio la responsabilità di non aver dato riscontro alle richieste istruttorie di cui alle note regionali del 10 novembre 2014 e del 5 giugno 2015.

4.1. Secondo il primo giudice, la mancata ottemperanza al sollecito istruttorio integrerebbe una “violazione del canone di buona fede” rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c., “essendo dipeso il ritardo dalla mancata collaborazione del ricorrente in seno al procedimento, ostinandosi pervicacemente quanto ingiustificatamente a ritenere irrilevante l’integrazione documentale richiesta”.

4.2. A questa impostazione il sig. Finocchio contrappone i seguenti argomenti: (i) non rientrava tra i suoi obblighi di diligenza dare seguito alla tardiva, superflua e immotivata richiesta istruttoria formulata dalla pubblica amministrazione, anche perché nel frattempo si era già formato, tacitamente, il nulla osta al reimpianto ed era stata portata a compimento l’estirpazione del preesistente vigneto; (ii) la Regione Umbria ha esplicitato la reale logica motivazionale della richiesta istruttoria solo con il provvedimento di rigetto, quindi precludendo di fatto alla controparte privata ogni apporto collaborativo.

4.3. In via subordinata l’appellante osserva (con un terzo motivo) che il notevole ritardo accumulato dalla Regione nella definizione del procedimento relativo al rilascio dei diritti di reimpianto avrebbe comunque imposto un accoglimento almeno parziale della domanda risarcitoria.

Ciò in quanto, il ritardo accumulato dalla Regione Umbria nel formulare la richiesta istruttoria del 10 novembre 2014 (non nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda del 26 gennaio 2012 - in base a quanto previsto ai sensi dell’art. 2.6.3 Titolo I della D.G.R. n. 1931/2004) ha comunque concorso a determinare il tardivo impianto del nuovo vigneto e, quindi, a produrre pregiudizi non altrimenti evitabili dall’appellante, neppure con la tempestiva proposizione del ricorso. Tale lesione sarebbe consistita: (i) nella perdita di reddittività, per due annate agrarie, del nuovo vigneto; (ii) nella perdita della utilità delle opere prodromiche all’impianto del nuovo vigneto che erano già state realizzate a seguito del formarsi del nullaosta all’estirpo (ma che, alla luce del tardivo diniego opposto dalla Regione Umbria, si sono rivelate inutili, poiché nel frattempo divenute inefficaci dal punto di vista agronomico, così da dover essere integralmente rinnovate nella fase di successivo impianto del 2016); (iii) nella perdita della possibilità di vendere almeno una parte dei diritti di reimpianto entro il 31 dicembre 2015.

4.4. Infine, con un quarto motivo, svolto sempre in via subordinata ai precedenti, l’appellante contesta la statuizione decisoria che gli ha negato integralmente il diritto al risarcimento del danno a causa della asserita sua “mancata collaborazione” procedimentale. Ed, invero, tale “mancata collaborazione” riguarderebbe, eventualmente, solo una parte - peraltro minoritaria - dei terreni oggetto della domanda di estirpo, ovvero solo i terreni divenuti di proprietà del Sig. Papini; mentre la domanda relativa ai terreni rimasti di proprietà della Sig.re Biribicchi e Illuminati (ovvero il 59,5% dei terreni oggetto della domanda di estirpo) risultava completa fin dalla sua proposizione e non è stata fatta oggetto di richieste istruttorie.

5. Il Collegio preliminarmente osserva che tutte le voci di danno dedotte dal ricorrente rinvengono la loro comune matrice causale nel ritardo procedimentale che l’amministrazione avrebbe accumulato nella formulazione della richiesta istruttoria e nella definizione della domanda di assegnazione dei diritti di reimpianto. A sua volta, il danno da ritardo esaurisce la materia del contendere del presente grado di giudizio, in virtù del limitato effetto devolutivo prodotto dalle censure alla decisione di prime cure.

5.1. L’assunto posto a base dell’appello è che un più sollecito svolgimento dell’approfondimento istruttorio avrebbe posto il richiedente nella condizione di munirsi, nei tempi preventivati, dei diritti di reimpianto necessari a dare avvio alla produzione agraria.

5.2. Va da sé che la fattispecie risarcitoria dedotta impone al danneggiato di fornire prova della violazione dei termini del procedimento, quale proprium connotante, in modo essenziale, la specifica variante del pregiudizio da ritardo dell’azione amministrativa.

5.3. A questo proposito l’appellante invoca unicamente il parametro dell’art. 2.6.3 Titolo I della D.G.R. n. 1931/2004, nella parte in cui prevede che “Il nullaosta alla estirpazione si intende rilasciato trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda qualora il richiedente non abbia ricevuto entro tale periodo comunicazioni concernenti la richiesta di chiarimenti e/o documentazione integrativa”.

Il ricorrente lamenta il colpevole ritardo dell’amministrazione proprio con riferimento all’inosservanza del predetto termine di 60 giorni e all’impedimento che ne sarebbe conseguito nella messa a dimora del nuovo vigneto.

5.4. In relazione a questo specifico parametro valutativo, occorre tuttavia considerare che un successivo passaggio del medesimo art. 2.6.3 specifica che solo “a seguito della notifica di estirpazione viene rilasciato dalla Regione il diritto di reimpianto”.

5.5. Dunque, il nulla osta all’estirpazione si intende rilasciato trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, ma esso non coincide con il conseguimento del diritto di reimpianto.

Per giungere a questa considerazione occorre considerare che:

- dal punto di vista strettamente letterale, il termine dei 60 gg si riferisce alla sola estirpazione, sicché appare impropria l’assimilazione delle due fattispecie e l’applicazione anche alla seconda (il reimpianto) di un limite temporale riferito solo alla prima;

- la d.G.R. ha inteso differenziare i due momenti, il che induce a dover rendere una interpretazione della disposizione che ne salvaguardi il senso, senza disattenderlo in applicazione di una logica ad esso contraria;

- dal punto di vista della ratio legis, estirpazione e reimpianto costituiscono attività ontologicamente distinte e dal diverso impatto agronomico, meno gravosa la prima (quindi più compatibile con un regime di silenzio assenso); più invasiva, e non necessariamente implicata dalla precedente opera di estirpo, la seconda;

- non può escludersi, diversamente da quanto sostiene l’appellante, che all’esito del formarsi del nulla osta all’estirpo residuino spazi di utile indagine istruttoria da parte dell’amministrazione in ordine al diritto di reimpianto: il senso dell’articolazione del procedimento autorizzatorio in due momenti distinti può ben intendersi proprio alla luce della progressione degli effetti ricollegabili a ciascuno dei due passaggi.

5.5. Fatta chiarezza sul quadro normativo, occorre aggiungere che l’acquisto da parte del sig. Papini della proprietà di alcune delle particelle risale al 2011 (e risulta trascritto il 4 gennaio 2012), quindi è antecedente alla domanda avanzata dal sig. Finocchio il 26 gennaio 2012.

L’allegazione delle dichiarazioni di assenso di soli alcuni dei proprietari dei fondi ha quindi introdotto un elemento di irregolarità o incompletezza nella domanda, certamente imputabile alla parte privata (essendo questa onerata di effettuare le necessarie preliminari verifiche) ed al quale l’amministrazione ha dovuto porre rimedio acquisendo elementi di accertamento che, all’evidenza, non erano stati posti a sua disposizione.

5.6. La circostanza è di rilievo anche perché la “domanda di assegnazione del diritto di reimpianto” datata 26 gennaio 2012 è stata formulata con una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000.

Ne consegue che, se anche si volesse sostenere (come non è) che lo spirare del termine di 60 gg vale come riconoscimento del diritto di reimpianto, detto diritto, nel caso specifico, sarebbe comunque risultato inficiato dalla non veridicità della dichiarazione resa.

È l’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 a suggellare, in termini oggettivi e automatici, la decadenza dei benefici ottenuti a mezzo dell'autodichiarazione rivelatasi non rispondente a realtà (così Cons. Stato, sez. V, n. 2447/2012; Id., sez. VI, n. 2847/2016).

5.7. Quanto sin qui esposto conduce alla reiezione dell’essenziale puntello logico sul quale fonda l’impostazione della domanda, ovvero che il decorso dei 60 gg dalla presentazione della domanda di estirpo sia valso a determinare l’acquisizione automatica in capo al richiedente del diritto al reimpianto.

6. Ciò posto, non persuadono neppure gli ulteriori argomenti addotti a riprova del colpevole ritardo dell’azione amministrativa.

i) Va innanzitutto respinta la tesi secondo la quale la richiesta dell’atto di assenso degli attuali proprietari configurerebbe un adempimento istruttorio inutile, fuorviante e oltremodo gravoso.

Lo stesso sig. Finocchio ne aveva riconosciuto la necessità, essendosi attivato per fornire le dichiarazioni di assenso fin dalla prima formulazione della domanda di reimpianto.

Nelle sue allegazioni difensive si riconosce che “Qualsiasi estirpo deve avvenire con l’autorizzazione (esplicitata nel rapporto contrattuale di affitto) e la presa d’atto (modello P) del proprietario che, in questo modo, legittima il produttore/richiedente alla presentazione della domanda di estirpo e all’ottenimento dei diritti di reimpianto” (memoria 29.1.2020, pag. 7).

ii) Non corrisponde al vero che il mutamento di proprietà è intervenuto dopo la richiesta di diritto di reimpianto (pag. 23 atto di appello): a pag. 9 del ricorso di primo grado, è lo stesso sig. Finocchio a dare atto che la vendita in favore del sig. Papini è avvenuta il 29 dicembre 2011, quindi prima della domanda del 26 gennaio 2012.

L’atto di vendita è agli atti del giudizio (doc. 12 fasc. primo grado).

iii) Non è dato comprendere, poi, perché la difficoltà dell’accertamento istruttorio, di cui il ricorrente si duole giungendo a denunciarne la sostanziale inesigibilità (pag. 24 atto di appello), dovrebbe costituire circostanza esimente solo per la parte privata e non anche per la parte pubblica. Al contrario, detta difficoltà costituisce un parametro apprezzabile ai fini della valutazione di tempestività e diligenza della condotta amministrativa; ed, a questo proposito, non vi è dubbio che l’attività degli uffici regionali si è dovuta esplicare attraverso controlli in loco eseguiti dalla Comunità Montana, una verifica dei dati forniti dalla parte ed una successiva ricerca dell’assetto aggiornato e corretto dei titoli di proprietà. Di non minor rilievo è l’elevato numero di posizioni (34) di soggetti richiedenti il contributo che l’amministrazione ha dovuto vagliare. Se c’è stato rallentamento nell’azione amministrativa, esso è stato indotto da una incongruenza provocata dall’istante che ha aggravato gli adempimenti e inevitabilmente dilazionato i tempi dell’iter procedimentale. Il ritardo si è poi consolidato a seguito del mancato riscontro alla richiesta documentale.

iv) ancora, il riferimento alla mutata situazione proprietaria ricorre nelle diverse istanze istruttorie rivolte dalla Regione al sig. Finocchio e lascia intendere in modo non equivoco che l’amministrazione intendeva completare gli atti di assenso con quello del nuovo soggetto nel frattempo subentrato nella proprietà di alcune delle particelle interessate dall’intervento di reimpianto. In particolare, il contenuto della nota del 10.11.2014 è limpido nell’indicare la necessità della presa d’atto del sig. Papini, quale proprietario di alcune delle particelle interessate dalle opere di estirpo. Nessun incolpevole e plausibile travisamento del contenuto delle richieste istruttorie può giustificare, retrospettivamente, il loro mancato o tardivo riscontro; v) infine, la domanda era stata formulata in termini unitari, come unica per tutte le particelle in essa indicate, e come tale essa è stata istruita dagli uffici competenti. Nessuna sua modifica e nessuna parziale rinuncia ad ottenere il diritto per le particelle di proprietà del Papini è intervenuta ad indirizzare la Regione verso una soluzione che potesse contemplare il riconoscimento solo parziale del titolo richiesto.

7. L’insieme di considerazioni sin qui illustrate, ad integrazione di quelle evidenziate nella pronuncia di primo grado, consente di disattendere l’assunto di fondo del colpevole ritardo accumulato dalla Regione nella definizione del procedimento, e costituisce autonoma causa giustificativa della reiezione delle varie istanze risarcitorie articolate dal sig. Finocchio sulla base di questa comune impostazione argomentativa.

8. Ferma la valenza dirimente delle considerazioni sin qui esposte, occorre precisare che due delle tre voci di danno dedotte appaiono certamente imputabili, in via esclusiva, alla condotta neghittosa della parte privata la quale: i) non ottemperando alla richiesta istruttoria dell’11.10.2014, ha posto le premesse per un prolungamento dell’iter procedimentale non compatibile con la possibile commercializzazione dei diritti di estirpo entro il 31.12.2015; ii) facendo colpevole affidamento su un nulla osta all’estirpo inficiato da allegazioni inveritiere e, quindi, esposto a decadenza, ha operato la scelta, incauta e perniciosa, di dare seguito a dispendiose opere prodromiche alla successiva fase di impianto delle viti.

9. Quanto al danno derivante dal mancato introito da produzione agraria, esso appare contraddetto dai controlli in loco effettuati da AGEA e dai quali è emerso che la superficie reimpiantata, alle date del 31 luglio 2016 e di gennaio 2017, risultava pari a zero. Sulla base di questa circostanza, è stata disposta la revoca totale da parte di AGEA del contributo concesso per ristrutturazione e riconversione vigneti, di cui alla domanda n. 25380105335 del 30 marzo 2012 (oggetto della presente controversia). I primi provvedimenti decisori adottati nel corso del contenzioso civile avente ad oggetto la misura della revoca, hanno delibato (sia pure nei due gradi della sola fase cautelare – v. doc. 1 e 2 fasc. parte appellata) la concludenza dei rilievi effettuati da AGEA e l’insussistenza di elementi di prova ad essi contrari.

Nella memoria di replica del 29.1.2020, l’appellante riconosce i dati di fatto sin qui richiamati, ma aggiunge che “la difficoltà incontrata .. nel realizzare il progetto di ristrutturazione e riconversione vigneti è stata esattamente causata dall’illegittima azione amministrativa - oggetto del presente giudizio - della Regione Umbria nel rilasciare i diritti di reimpianto che costituivano il presupposto per poter avviare tale progetto” (pag. 11).

Si tratta, tuttavia di affermazione contrastante con quanto dichiarato nell’atto di appello (ove si sosteneva essersi realizzate, alla data del 26 gennaio 2016, tutte le condizioni per la realizzazione del progetto di ristrutturazione e riconversione vigneti oggetto della domanda n. 25380105335), il che ingenera una sostanziale incertezza circa l’attendibilità della relazione causale che il ricorrente intende postulare tra la dilatazione dei tempi del procedimento e la mancata messa a profitto dei diritti di reimpianto necessari per l’avvio dell’attività agraria.

10. Va infine precisato che, ai fini della delibazione della domanda risarcitoria, non rileva appurare se i diritti di reimpianto possano essere concessi solo ed esclusivamente al proprietario fondiario ovvero anche al conduttore-produttore che abbia un valido titolo per disporre dei terreni; ovvero, ancora, se la parziale completezza della documentazione (riferita alle particelle coperte dall’assenso dei proprietari) avrebbe potuto giustificare un accoglimento limitato e parziale della domanda.

Si tratta, infatti, di tematiche (riproposte con il primo e quarto motivo di appello) che incidono esclusivamente sulla legittimità degli atti conclusivi del procedimento, dalla cui impugnazione il ricorrente è oramai decaduto, secondo quanto statuito sul punto dalla pronuncia di primo grado attraverso uno specifico capo decisionale, non impugnato e, quindi, coperto da giudicato.

Ciò che rileva ai fini della tematica risarcitoria è, invece, il solo profilo della necessità della presa d’atto del proprietario, recante esplicito assenso alle iniziative del conduttore del fondo. La necessità di questo apporto istruttorio non è revocata in dubbio dal stesso ricorrente (si veda la memoria del 29.1.2020, pag. 7) e giustifica le richieste di integrazione documentale formulate dall’amministrazione nel corso del procedimento.

11. Per tutto quanto esposto, l’appello non può trovare accoglimento.

12. Nondimeno, la peculiarità delle questioni trattate ed il tenore delle difese in atti giustificano la compensazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere