Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 06-03-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 06-03-2020
Numero gazzetta: 73

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Ribera del Duero].

(Comunicazione 06/03/2020, pubblicata in G.U.U.E. 6 marzo 2020, n. C 73)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Ribera del Duero»

Numero di riferimento: PDO-ES-A0626-AM04

Data della comunicazione: 20 novembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Inclusione dei vini bianchi e del termine «clarete» («chiaretto») (Sez. 2 del DP e punto 1.4 del DU)

Descrizione e motivi

Introduzione dei vini bianchi come prodotto tutelato dalla DOP «Ribera del Duero» e inclusione del sinonimo «clarete» («chiaretto») per definire i vini rosati al fine di migliorare le aspettative commerciali.

L’esperienza nella produzione di vini bianchi nella zona, acquisita in particolare negli ultimi 20 anni e basata fondamentalmente sulla varietà autoctona «Albillo Mayor», ha raggiunto secondo il Consejo Regulador (Consiglio di regolamentazione) la maturità sufficiente per rendere tali produzioni un prodotto tutelato dalla DOP «Ribera del Duero».

La volontà di conservare gli impianti storici di queste varietà di uva bianca della zona, insieme alla diversità genetica, nonché la ripercussione mediatica e il successo commerciale di questi vini sui mercati giustificano lo sviluppo da parte del Consejo Regulador di regole per tutelare la produzione a fronte delle insistenti richieste del settore.

Attualmente, esistono almeno 25 aziende vinicole che già commercializzano questo tipo di vini bianchi basati sulla varietà Albillo Mayor, generalmente sotto il marchio dell’IGP «Vino de la Tierra de Castilla y León», e con un successo degno di nota (cinque vini di Albillo Mayor figurano nella lista della prestigiosa pubblicazione «The Wine Advocate» con un punteggio superiore a 91 punti).

Per quanto riguarda il termine «clarete» per definire i vini rosati, la sua inclusione è stata decisa in seguito alle richieste degli operatori, che mirano a conservare l’utilizzo di un vocabolo tradizionale per definire il vino secondo la sua colorazione. Non implica nessuna modifica delle condizioni o dei metodi di produzione.

Tipo di modifica: ordinaria

Sia i vini bianchi sia i «clarete» (che sono dello stesso tipo dei rosati ma con la denominazione tradizionale della zona, che è un’indicazione legata al colore riconosciuta dalla normativa nazionale in materia di etichettatura) sono inclusi nella categoria «Vino», che rimane dunque l’unica categoria autorizzata dal disciplinare di produzione. Pertanto, si ritiene che non sia variata, aggiunta né soppressa nessuna categoria di vino, e che questa modifica non si inquadrerebbe quindi in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14.1 del regolamento (UE) 2019/33.

2.   Descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche per i vini bianchi (Sez. 2 del DP e punto 1.4 del DU)

Descrizione e motivi

Definire le caratteristiche analitiche che i vini bianchi devono avere per essere conformi al disciplinare di produzione e, di conseguenza, essere tutelati dalla DOP «Ribera del Duero».

L’inclusione di questo nuovo tipo di vino rende necessario definirne le caratteristiche fisico-chimiche, almeno all’interno dei parametri di cui all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tipo di modifica: ordinaria

La modifica è un adattamento delle caratteristiche fisico-chimiche che non implica una modifica sostanziale del prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nel legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Pertanto, si ritiene che non si inquadrerebbe in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/33.

3.   Ridefinizione delle caratteristiche organolettiche (Sez. 2 del DP e punto 1.4 del DU)

Descrizione e motivi

Ridefinizione dei parametri organolettici che le diverse categorie di vino devono rispettare per essere tutelati dalla DOP «Ribera del Duero» per adattarsi meglio alle tecniche attuali di analisi sensoriale.

Inclusione delle caratteristiche organolettiche che devono soddisfare i vini bianchi tutelati.

L’esperienza acquisita dal Consejo Regulador nell’ambito del progetto con finanziamento FEASR «Desarrollo de herramientas analíticas para la normalización del análisis sensorial realizado por los comités de cata de vinos de las DOP de Castilla y León» («Sviluppo di strumenti analitici per la normalizzazione dell’analisi sensoriale realizzato dai comitati di degustazione enologica delle DOP di Castilla y León») dimostra che è consigliabile definire in modo più preciso i diversi tipi di prodotto, nonché includere alcune definizioni precedenti che apportino maggiore chiarezza nell’interpretazione. Questa modifica è stata effettuata in modo particolare in previsione sia di una migliore illustrazione delle caratteristiche che ogni tipologia di vino deve soddisfare sia di un’applicazione più semplice di un procedimento di analisi sensoriale, attualmente in fase di sviluppo, conforme alla norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.

Per quanto riguarda la definizione dei vini bianchi sono stati utilizzati sia i dati provenienti dal progetto summenzionato, nel quale sono stati introdotti alcuni riferimenti in proposito, sia le definizioni elaborate nel corso del tempo per questa tipologia di vini, già oggetto di numerosi esperimenti nella zona, ad opera fra l’altro del Servicio de Experimentación y Ensayo (Servizio di sperimentazione e prova) dello stesso Consejo Regulador.

Non si tratta di una modifica delle caratteristiche del prodotto, bensì di una descrizione più precisa e adattata alle nuove tecniche di analisi sensoriale.

Tipo di modifica: ordinaria

La modifica è un adattamento delle caratteristiche organolettiche che non comporta una modifica sostanziale del prodotto tutelato, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nel legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Pertanto, si ritiene che non si inquadrerebbe in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/33.

4.   Revisione delle pratiche colturali (Sez. 3a) del DP e punto 1.5.1 del DU)

Descrizione e motivi

Definizione del titolo alcolometrico naturale minimo delle uve della varietà Albillo Mayor destinate alla produzione di vini tutelati.

Data la rilevanza del carattere di freschezza per questo tipo di vino e considerata sia l’esperienza sia le relazioni sulla varietà realizzate dall’Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL, Istituto tecnologico agricolo di Castilla y León), durante la selezione clonale effettuata rispetto alla varietà Albillo Mayor si è optato per fissare la soglia minima per soddisfare questo parametro a 17,9 gradi Brix (10,5 gradi Beaumé). Su questa decisione hanno influito in egual misura sia la tendenza del mercato verso la freschezza dei vini, per quanto riguarda questa tipologia di vini bianchi, sia le marcate differenze climatologiche tra annate.

Allo stesso modo, si è optato per esprimere i parametri in gradi Brix poiché ciò si è rivelato di maggiore utilità al momento di stabilire i compiti di controllo della vendemmia.

Tipo di modifica: ordinaria

La modifica implica solo un adattamento delle condizioni iniziali della materia prima che non comporta una modifica sostanziale del prodotto tutelato, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nel legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Pertanto, si ritiene che non si inquadrerebbe in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/33.

5.   Modifica delle condizioni di produzione: resa di estrazione (Sez. 3b) del DP e punto 1.5.1 del DU)

Descrizione e motivi

Aumento della resa di estrazione da 70 litri per 100 kg di uva a 72 litri per 100 kg di uva.

Negli ultimi anni la tecnicizzazione delle aziende vinicole, l’applicazione di fonti di freddo e l’uso di filtri sotto vuoto per la qualifica di mosti risultano in un miglior utilizzo del succo dell’uva, senza produrre pressioni maggiori che pregiudicano la qualità e ottenendo una resa maggiore e lo stesso livello di qualità richiesto nel disciplinare di produzione.

Tipo di modifica: ordinaria

La modifica non comporta una modifica sostanziale del prodotto tutelato, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nel legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Pertanto, si ritiene che non si inquadrerebbe in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/33.

6.   Condizioni e periodi di invecchiamento (Sez. 3b) del DP e punto 1.5.1 del DU)

Descrizione e motivi

Spostamento delle condizioni e dei periodi di invecchiamento dalla sezione 8 alla sezione 3, poiché più appropriato.

Le condizioni e i periodi di invecchiamento non sono stati modificati ma solo spostati, portandoli dal punto 8 b.3), «Disposizioni in materia di etichettatura», dove erano contemplate come condizioni d’uso delle menzioni tradizionali e delle indicazioni facoltative in materia di etichettatura, alla sezione 3 b.3) relativa a «Pratiche enologiche specifiche: Condizioni d’invecchiamento».

È stato inoltre incluso un chiarimento in merito al calcolo dei periodi di invecchiamento per indicare che il calcolo dei periodi stabiliti nella presente sezione non può in nessun caso essere effettuato prima del 1° ottobre dell’anno di vendemmia. Inoltre, il calcolo del periodo minimo di invecchiamento necessario per poter optare per l’uso delle menzioni tradizionali «RESERVA» e «GRAN RESERVA» inizia quando la partita di vino è introdotta nelle botti di legno di rovere.

Allo stesso modo, viene contemplato un requisito in merito alla capacità massima delle botti, considerato appropriato per la qualità del prodotto finale (330 per le menzioni tradizionali e 600 per «Roble/Barrica»).

Tipo di modifica: ordinaria

La modifica consiste semplicemente in un cambiamento di sezione e in un chiarimento e non comporta una modifica sostanziale del prodotto tutelato, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nel legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Pertanto, si ritiene che non si inquadrerebbe in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14.1 del regolamento (UE) 2019/33.

7.   Modifica delle restrizioni riguardanti la vinificazione componente varietale dei vini rossi (Sez. 3c) del DP e punto 1.5.1 del DU)

Descrizione e motivi

Ridefinizione della componente varietale nel caso dei vini rossi della DOP «Ribera del Duero» per mezzo dell’aumento della percentuale consentita di utilizzo della varietà Garnacha Tinta, sempre più apprezzata dal mercato, fino al 25 %.

In questo caso si è optato per adeguare la percentuale consentita di utilizzo della varietà autorizzata Garnacha Tinta a quanto permesso per il resto delle varietà rosse autorizzate. La modifica è stata inclusa su proposta del settore secondo cui questa varietà apporta sfumature interessanti che non incidono sul suo utilizzo, a condizione che sia mantenuto il minimo del 75 % di Tempranillo o Tinto Fino o Tinta del País. Oggi, alcuni operatori utilizzano questa varietà in misura sempre maggiore, grazie ai buoni punteggi conferiti dagli esperti a questi vini e anche a quelli che non è possibile tutelare con quantità superiori nella composizione della varietà summenzionata. Allo stesso modo, tradizionalmente la Garnacha Tinta è stata ampiamente utilizzata nei vini rossi della zona, per cui sono dimostrati il suo carattere storico e la sua relazione con la regione.

D’altra parte, le parcelle di Garnacha Tinta presenti nella zona costituiscono una vera fonte genotipica della varietà, essendo state ottenute grazie a una selezione di massa nel corso di generazioni, e avendo raggiunto di conseguenza un perfetto adattamento al territorio, con l’intenzione del Consejo Regulador di conservare e promuovere questo valore nella zona, principalmente allo scopo di acquisire strumenti per fronteggiare i cambiamenti, in particolare il riscaldamento globale.

Infine, la domanda del mercato attuale verso vini di maggiore freschezza sta rivelando l’utilità di questa varietà in maggior misura in quanto più predisposta a produrre vini con queste caratteristiche.

Tipo di modifica: ordinaria

La modifica non comporta una modifica sostanziale del prodotto tutelato, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nel legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Pertanto, si ritiene che non si inquadrerebbe in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14.1 del regolamento (UE) 2019/33.

8.   Modifica delle restrizioni riguardanti la vinificazione componente varietale dei vini bianchi (Sez. 3c) del DP e punto 1.5.1 del DU)

Descrizione e motivi

Stabilimento delle percentuali varietali che devono rispettare i vini bianchi tutelati e che riguardano in particolar modo la varietà principale Albillo Mayor.

I vini bianchi prodotti dagli operatori registrati, presenti in misura sempre maggiore sul mercato senza essere tutelati dalla denominazione di origine, contengono un’alta percentuale della varietà autoctona Albillo Mayor, che potrebbe essere adeguatamente fissata al 75 % in quanto varietà principale seguendo lo stesso ragionamento utilizzato per i vini rossi della zona, nei quali la percentuale minima della varietà Tempranillo è ugualmente del 75 %.

In ogni caso, in primo luogo la prima disposizione transitoria del Reglamento de la Denominación de Origen Ribera del Duero y de su Consejo Regulador (Regolamento della denominazione di origine Ribera del Duero e del suo Consejo Regulador) stabilisce quanto segue:

«In conformità con la terza disposizione transitoria del decreto del 21 luglio 1982, il Consejo Regulador potrà autorizzare la produzione dei vini tutelati con uva proveniente da vigneti della zona di produzione in cui vi sia miscela di varietà, a condizione che in essa siano predominanti le varietà autorizzate dal presente regolamento.»

In secondo luogo è necessario pensare agli adeguamenti futuri di una tipologia di vini nuova all’interno del disciplinare di produzione per cui è conveniente, da una parte, assicurare la tipicità della varietà autoctona e, dall’altra, disporre di un margine di manovra per introdurre nei vini altre varietà tradizionali, a condizione che in futuro sia giustificato in questo modo dagli studi tecnici.

A quanto sopra osservato bisogna aggiungere che i vini prodotti a partire dalla varietà Albillo Mayor si stanno posizionando sul mercato nella nicchia dei vini di qualità e, in linea generale, sono altresì venduti a prezzi elevati per la propria gamma, il che permette loro di essere collocati tra i vini bianchi di prestigio.

Tipo di modifica: ordinaria

Come precedentemente giustificato, l’inclusione dei vini bianchi non può essere considerata una modifica dell’Unione. Una volta inclusi questi vini, ne vengono stabilite condizioni di produzione e restrizioni per conservare l’essenza dei vini della zona. Pertanto, si ritiene che la modifica non si inquadrerebbe in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14.1 del regolamento (UE) 2019/33.

9.   Revisione della zona geografica (Sez. 4 del DP e punto 1.6 del DU)

Descrizione e motivi

Revisione della zona geografica.

La zona delimitata non è stata modificata: sono stati unicamente aggiornati i nomi delle unidad poblacional (località abitate) che la compongono, dato che da quando è stata creata la denominazione di origine sono avvenuti cambiamenti nelle divisioni amministrative municipali/entità locali minori.

Tipo di modifica: ordinaria

Non è stata modificata la zona ma solo la formulazione del testo della sezione.

10.   Inclusione del limite massimo di resa per ettaro per l’albillo mayor (Sez. 5 del DP e punto 1.5.2 del DU)

Descrizione e motivi

Descrizione e motivi: Inclusione della produzione massima per ettaro consentita per la varietà Albillo Mayor, stabilita a 9 500 kg/ha.

Benché la produttività di una varietà in Ribera del Duero possa variare, gli studi compiuti dall’ITACyL durante la selezione di cloni della varietà Albillo Mayor indicano che per questa varietà 9 500 chilogrammi per ettaro sono una cifra ragionevole di produzione, rispettando così il disciplinare di produzione che la include nella zona.

Anche l’esperienza dimostra che la cifra fornita dall’ITACyl è adeguata, in quanto normalmente è necessario sacrificare numerosi grappoli a causa della restrizione della produzione massima attuale, considerato che oggi, tra i vini tutelati, può essere destinata solo a quelli rossi o rosati.

Tale limite, superiore a quello fissato in precedenza, è altresì una conseguenza dell’introduzione nel disciplinare di produzione dei vini bianchi basati su questa varietà, nei quali è ricercata una freschezza marcata che si ottiene più difficilmente con il limite anteriore di produzione massima definito per la varietà.

Tipo di modifica: ordinaria

La varietà Albillo Mayor, destinata in particolar modo alla produzione di vini bianchi, richiede un proprio limite di resa massima per ettaro. Pertanto, si ritiene che la modifica non si inquadrerebbe in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14.1 del regolamento (UE) 2019/33.

11.   Inclusione della varietà albillo mayor come varietà principale (Sez. 6 del DP e punto 1.7 del DU)

Descrizione e motivi

Descrizione e motivi: La varietà Albillo Mayor passa a essere considerata la varietà principale poiché è sempre stata la varietà bianca per eccellenza della zona.

L’inclusione dei vini bianchi nel disciplinare di produzione deve necessariamente essere relazionata alla loro importante base di Albillo Mayor, per cui questa varietà passa da semplice varietà autorizzata a essere considerata la varietà principale.

Vi sono diverse ragioni che mostrano la necessità che la Albillo Mayor sia la varietà principale per produrre i vini bianchi nel territorio di Ribera del Duero:

— In primo luogo, si tratta dell’unica varietà bianca autorizzata nella zona.

— In secondo luogo, essa è l’unica varietà fondamentale dei vini bianchi commercializzati dalle aziende vinicole registrate verso i quali sta aumentando l’interesse grazie al successo sui mercati e tra la critica.

— Inoltre, si tratta della varietà bianca più tradizionale e distintiva coltivata nella zona tutelata, per cui la tipicità dei vini bianchi vi è fortemente legata; deve pertanto essere necessariamente riconosciuta come la varietà principale per ottenere i vini bianchi in Ribera del Duero.

Date le condizioni precedenti, definire come varietà principale la Albillo Mayor sembra la scelta più opportuna al fine di includere i vini bianchi nella zona, per garantirne la tipicità con riguardo alla tradizione.

Da un punto di visto storico, nei vigneti della regione questa varietà coesiste da sempre con la varietà Tempranillo; entrambe le varietà definiscono perciò il carattere dei vini del territorio di Ribera del Duero.

Tipo di modifica: ordinaria

La Albillo Mayor, destinata in particolar modo alla produzione di vini bianchi, è da sempre varietà autorizzata nonché la varietà bianca per eccellenza della zona. Non si tratta di una modifica, ma solo di un riconoscimento. Pertanto, si ritiene che non si inquadrerebbe in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14.1 del regolamento (UE) 2019/33.

12.   Inclusione dell’eccezione di varietà minoritarie storiche (Sez. 6 del DP)

Descrizione e motivi

Inclusione delle uve derivanti dai vigneti storici affinché entrino a far parte dei vini tutelati.

L’utilizzo di certe varietà molto minoritarie, miscelate con le varietà principali, è avvenuto tradizionalmente nel corso della storia, anche a partire dall’istituzione della denominazione di origine per la zona nel caso dei vini rosati/«clarete» (e così era previsto dalla normativa specifica anteriore alla redazione del disciplinare di produzione).

D’altra parte, le parcelle di diverse varietà storiche presenti nella zona costituiscono un’importante fonte di variabilità genetica, essendo state ottenute grazie a una selezione di massa nel corso di generazioni, raggiungendo di conseguenza un adattamento adeguato al territorio, con l’intenzione del Consejo Regulador di conservare e promuovere questo valore tradizionale nella zona, principalmente allo scopo di acquisire strumenti per fronteggiare i cambiamenti, in particolare il riscaldamento globale.

Da un altro punto di vista, l’orientamento del mercato attuale verso vini con maggiore freschezza e sfumature diverse nella propria complessità sta rivelando in misura maggiore l’utilità di queste varietà, che sono spesso richieste dagli operatori.

Tipo di modifica: ordinaria

La modifica non comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche del prodotto, che continuano a essere distintive come spiegato nel legame. Si tratta di far confluire le pratiche tradizionali e le possibilità offerte dalle varietà impiantate nella zona con le nuove tendenze enologiche, alla ricerca di un prodotto di massima qualità che soddisfi i gusti attuali del consumatore. Pertanto, si ritiene che non si inquadrerebbe in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14.1 del regolamento (UE) 2019/33.

13.   Aggiornamento della redazione del legame (Sez. 7 del DP e punto 1.8 del DU)

Descrizione e motivi

Modifiche redazionali minime del legame per chiarire alcuni concetti e giustificare le modifiche proposte.

Le modifiche proposte del disciplinare di produzione della DOP «Ribera del Duero» non comportano una modifica sostanziale del legame né lo mettono in pericolo, tuttavia si è resa necessaria una sua revisione per chiarire alcuni concetti e in particolare proprio per sottolineare che le modifiche in questione sono giustificate e non spezzano il nesso di causalità.

Tipo di modifica: ordinaria

Non si tratta di una modifica sostanziale ma solo di una formulazione più adeguata. Pertanto, si ritiene che non si inquadrerebbe in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14.1 del regolamento (UE) 2019/33.

14.   Modifica della sezione 8. Ulteriori requisiti applicabili (Sez. 8 del DP e punto 1.9 del DU)

Descrizione e motivi

Modifiche nella sezione 8 relativa agli «Ulteriori requisiti applicabili» per aggiornare il quadro legale e chiarire determinati concetti come l’obbligo di iscriversi ai registri, le eccezioni all’applicazione delle rese, la giustificazione dell’imbottigliamento nella zona di origine e le indicazioni di etichettatura. Si include altresì la possibilità di utilizzare le unidad poblacional come unità geografiche minori.

In realtà, questa sezione è stata rivista integralmente al fine di spiegare meglio aspetti che necessitavano di un chiarimento, fornendo una stesura più conforme alla normativa attuale.

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’indicazione facoltativa legata al nome geografico di un’unità geografica minore, si include la possibilità di fare riferimento al nome dei comuni e delle entità locali minori (unidad poblacional) dell’ambito geografico, rispondendo così a una richiesta del settore, dato che il consumatore attuale conferisce un valore sempre maggiore all’indicazione di provenienza del prodotto.

La delimitazione di queste unidad poblacional è precisa poiché obbedisce a una divisione amministrativa.

Tipo di modifica: ordinaria

Le modifiche proposte per questa sezione non comportano una variazione del nome da tutelare né nuove restrizioni alla commercializzazione. Pertanto, si ritiene che la modifica non si inquadrerebbe in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14.1 del regolamento (UE) 2019/33.

15.   Aggiornamento del punto 9b). verifica del disciplinare del prodotto: compiti di controllo (Sez. 9b) del DP)

Descrizione e motivi

Descrizione e motivi: Aggiornamento della sezione relativa ai «Compiti di controllo».

Il processo di accreditamento secondo la norma UNE-EN-ISO 17065 nel quale si trova impegnato il Consejo Regulador impone la revisione di questa sezione affinché sia compatibile con i principi stabiliti nella norma summenzionata.

Tipo di modifica: ordinaria

La modifica non si inquadra in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14.1 del regolamento (UE) 2019/33.


DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Ribera del Duero

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

VINO ROSSO GIOVANE E GIOVANE «ROBLE»

GIOVANI (non invecchiati, o invecchiati e/o fermentati in botte per un periodo inferiore a tre mesi).

Aspetto visivo: limpidi, con intensità di colore almeno media e tonalità che oscillano tra il rosso porpora e il rosso violaceo.

Olfatto: presenza di aromi di frutti rossi e/o neri freschi di intensità media.

Gusto: equilibrati e freschi per effetto della componente acida e con corposità media o scarsa. Persistenza almeno bassa.

GIOVANI «ROBLE» (invecchiati e/o fermentati in botte per un periodo superiore a tre mesi)

Aspetto visivo: limpidi, con intensità di colore almeno media e tonalità che oscillano tra il rosso porpora e il rosso violaceo.

Olfatto: presenza di aromi di frutti rossi e/o neri freschi con aromi derivanti dall’invecchiamento in botti di legno di rovere.

Gusto: equilibrati e freschi per effetto della componente acida e con corposità almeno media. Persistenza almeno bassa.

In ogni caso, i parametri fisico-chimici stabiliti nella presente sezione rispettano i limiti stabiliti nella normativa dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)  (*1)

0,833

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

 

«CRIANZA»

Aspetto visivo: limpidi, con intensità di colore almeno media e tonalità che oscillano tra il rosso granata e il rosso porpora. Assenza di anidride carbonica.

Olfatto: presenza di aromi di frutti rossi e/o neri freschi con aromi derivanti dall’invecchiamento in botti di legno di rovere, questi ultimi almeno a livello medio.

Gusto: equilibrati, con freschezza acida sufficiente e con corposità e persistenza da medie a elevate.

In ogni caso, i parametri fisico-chimici stabiliti nella presente sezione rispettano i limiti stabiliti nella normativa dell’Unione europea.
 

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4 in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)  (*2)

0,833

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

 

VINO ROSSO «RESERVA» E «GRAN RESERVA» E ALTRI VINI ROSSI DI ETÀ SUPERIORE A DUE ANNI

«RESERVA» e «GRAN RESERVA»

Aspetto visivo: limpidi o lievemente torbidi, con intensità di colore almeno media e tonalità che oscillano tra il rosso mattone e il rosso porpora. Assenza di anidride carbonica.

Olfatto: aromi di livello medio derivanti dall’invecchiamento in botti di legno di rovere, con possibile presenza di composta di frutta e assenza di frutta fresca.

Gusto: equilibrati, con acidità sufficiente e con corposità e persistenza da medie a elevate.

ALTRI VINI DI ETÀ SUPERIORE A DUE ANNI (invecchiati e/o fermentati in botte per un periodo superiore a tre mesi)

Aspetto visivo: limpidi o lievemente torbidi, con intensità di colore almeno media e tonalità che oscillano tra il rosso mattone e il rosso violaceo.

Olfatto: presenza di aromi derivanti dall’invecchiamento in botti di legno di rovere.

Gusto: equilibrati, con acidità sufficiente e con corposità e persistenza da medie ad a elevate.

In ogni caso, i parametri fisico-chimici stabiliti nella presente sezione rispettano i limiti stabiliti nella normativa dell’Unione europea.
 

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)  (*3)

0,833

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

 

VINI ROSATI/«CLARETE»

Senza invecchiamento:

Aspetto visivo: limpidi con tonalità dal color buccia di cipolla al color lampone includendo anche quelli grigiastri con veste di bassa intensità.

Olfatto: presenza di aromi di frutti rossi e/o di altra frutta.

Gusto: equilibrati e freschi con acidità media o elevata e con corposità scarsa o media.

Con invecchiamento:

Aspetto visivo: limpidi con tonalità dal color buccia di cipolla al color lampone includendo anche quelli grigiastri con veste di bassa intensità.

Olfatto: presenza di aromi di frutti rossi freschi o composta di frutti rossi e/o di altra frutta, insieme alla presenza di aromi derivanti dal legno. Nel caso di vini «Reserva» e «Gran Reserva» la presenza di aromi fruttati non è necessaria.

Gusto: equilibrati e freschi con acidità media o elevata e con corposità scarsa o media.

In ogni caso, i parametri fisico-chimici stabiliti nella presente sezione rispettano i limiti stabiliti nella normativa dell’Unione europea.
 

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4,3 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)  (*4)

0,833

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

180

 

VINI BIANCHI

Senza invecchiamento:

Aspetto visivo: limpidi con tonalità dal giallo paglierino al giallo paglia.

Olfatto: presenza di aromi di «altra frutta». Può presentare note vegetali.

Gusto: equilibrati e freschi con acidità media o elevata e con corposità scarsa o media.

Con invecchiamento:

Aspetto visivo: limpidi con tonalità dal giallo paglierino al giallo oro. Per i vini che esibiscono le menzioni tradizionali «Crianza», «Reserva» o «Gran Reserva» è ammessa la tonalità giallo oro vecchio.

Olfatto: presenza di aromi di «altra frutta» fresca o composta di frutta con presenza di aromi derivanti dal legno. Nel caso di vini «Reserva» e «Gran Reserva» la presenza di aromi fruttati non è necessaria.

Gusto: equilibrati e freschi con acidità media o elevata e con corposità scarsa o media.

Acidità volatile massima:

0,65 g/l per vini non fermentati né invecchiati in botte (10,83 milliequivalenti per litro)

0,8 g/l per vini fermentati e/o invecchiati in botte (13,33 milliequivalenti per litro).

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10,83

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

180

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica colturale

Si considerano parcelle di vigneto per la produzione di uva nella DOP «Ribera del Duero» quelle che siano come minimo al terzo ciclo vegetativo dal momento dell’impianto.

Pratica colturale

Il limite minimo di densità di un nuovo impianto sarà di 2 000 ceppi per ettaro.

Pratica enologica specifica

19,1 gradi Brix (11 gradi Beaumé) per le varietà rosse e 17,9 gradi Brix (10,5 gradi Beaumé) per le varietà bianche.

Pratica enologica specifica

Non supera i 72 litri di vino o mosto per 100 chilogrammi di vendemmia.

Condizioni d’invecchiamento

Pratica enologica specifica

«CRIANZA»: vini rossi con un periodo minimo di invecchiamento di ventiquattro mesi, almeno due dei quali passati in botti di legno di rovere. Vini rosati/«clarete» e bianchi con un periodo minimo di invecchiamento di diciotto mesi, almeno sei dei quali passati in botti di legno di rovere.

«RESERVA»: vini rossi con un periodo minimo di invecchiamento di trentasei mesi, almeno dodici dei quali passati in botti di legno di rovere e il resto in bottiglia. Vini rosati/«clarete» e bianchi con un periodo minimo di invecchiamento di ventiquattro mesi, almeno sei dei quali trascorsi in botti di legno di rovere e il resto in bottiglia.

«GRAN RESERVA»: vini rossi con un periodo minimo di invecchiamento di sessanta mesi, almeno ventiquattro dei quali passati in botti di legno di rovere e il resto in bottiglia. Vini rosati/«clarete» e bianchi con un periodo minimo di invecchiamento di quarantotto mesi, almeno sei dei quali passati in botti di legno di rovere e il resto in bottiglia.

Condizioni d’invecchiamento

Pratica enologica specifica

Menzione «ROBLE/BARRICA»

Vini rossi, rosati/«clarete» e bianchi, a condizione che siano sottoposti a un periodo di invecchiamento in botte di durata non inferiore a tre mesi.

Condizioni d’invecchiamento

Pratica enologica specifica

Per le menzioni «CRIANZA», «RESERVA» e «GRAN RESERVA», botti di legno di rovere di 330 litri al massimo.

Per le menzioni «ROBLE/BARRICA», 600 litri al massimo.

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Per produrre i vini tutelati dalla DOP «Ribera del Duero» devono essere rispettate le seguenti percentuali di varietà per tipo di vino:

Vini rossi: contengono un minimo del 95 % di uve di varietà rosse autorizzate dal presente disciplinare di produzione. La partecipazione in questi vini delle varietà Tempranillo, Tinto Fino o Tinta del País non può essere inferiore al 75 %.

Vini rosati/«clarete»: prodotti con almeno il 50 % di varietà rosse autorizzate dal presente disciplinare di produzione.

Vini bianchi: prodotti con un minimo del 75 % della varietà Albillo Mayor.

b.   Rese massime

VARIETÀ ROSSE

7 000 chilogrammi di uve per ettaro

VARIETÀ ROSSE

50,4 ettolitri per ettaro

VARIETÀ BIANCHE

9 500 chilogrammi di uve per ettaro

VARIETÀ BIANCHE

68,4 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

PROVINCIA DI BURGOS: ADRADA DE HAZA, ANGUIX, ARANDA DE DUERO (LA AGUILERA e SINOVAS), BAÑOS DE VALDEARADOS, BERLANGAS DE ROA, CALERUEGA, CAMPILLO DE ARANDA, CASTRILLO DE LA VEGA, LA CUEVA DE ROA, FRESNILLO DE LAS DUEÑAS, FUENTECEN, FUENTELCESPED, FUENTELISENDO, FUENTEMOLINOS, FUENTENEBRO, FUENTESPINA, GUMIEL DE IZÁN, GUMIEL DE MERCADO, HAZA, HONTANGAS, HONTORIA DE VALDEARADOS, LA HORRA, HOYALES DE ROA, MAMBRILLA DE CASTREJÓN, MILAGROS, MORADILLO DE ROA, NAVA DE ROA, OLMEDILLO DE ROA, PARDILLA, PEDROSA DE DUERO (BOADA DE ROA, GUZMÁN, QUINTANAMANVIRGO e VALCABADO DE ROA), PEÑARANDA DE DUERO (CASANOVA), QUEMADA, QUINTANA DEL PIDIO, ROA, SAN JUAN DEL MONTE, SAN MARTÍN DE RUBIALES, SANTA CRUZ DE LA SALCEDA, LA SEQUERA DE HAZA, SOTILLO DE LA RIBERA (PINILLOS DE ESGUEVA), TERRADILLOS DE ESGUEVA, TORREGALINDO, TÓRTOLES DE ESGUEVA (VILLOVELA DE ESGUEVA), TUBILLA DEL LAGO, VADOCONDES, VALDEANDE, VALDEZATE, LA VID Y BARRIOS (GUMA e ZUZONES), VILLAESCUSA DE ROA, VILLALBA DE DUERO, VILLALBILLA DE GUMIEL, VILLANUEVA DE GUMIEL, VILLATUELDA e ZAZUAR.

PROVINCIA DI SEGOVIA: ALDEHORNO, HONRUBIA DE LA CUESTA, MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA e VILLAVERDE DE MONTEJO (VILLALVILLA DE MONTEJO).

PROVINCIA DI SORIA: ALCUBILLA DE AVELLANEDA (ALCOBA DE LA TORRE e ZAYAS DE BÁSCONES), (ALCUBILLA DEL MARQUÉS), CASTILLEJO DE ROBLEDO, LANGA DE DUERO (ALCOZAR, BOCIGAS DE PERALES, VALDANZO, VALDANZUELO e ZAYAS DE TORRE), MIÑO DE SAN ESTEBAN e SAN ESTEBAN DE GORMAZ (ALDEA DE SAN ESTEBAN, ATAUTA, INES, MATANZA DE SORIA, OLMILLOS, PEDRAJA DE SAN ESTEBAN, PEÑALBA DE SAN ESTEBAN, QUINTANILLA DE TRES BARRIOS, REJAS DE SAN ESTEBAN, SOTO DE SAN ESTEBAN, VELILLA DE SAN ESTEBAN e VILLÁLVARO).

PROVINCIA DI VALLADOLID: BOCOS DE DUERO, CANALEJAS DE PEÑAFIEL, CASTRILLO DE DUERO, CURIEL DE DUERO, FOMPEDRAZA, MANZANILLO, OLIVARES DE DUERO, OLMOS DE PEÑAFIEL, PEÑAFIEL (ALDEAYUSO, MÉLIDA e PADILLA DE DUERO), PESQUERA DE DUERO, PIÑEL DE ABAJO, PIÑEL DE ARRIBA, QUINTANILLA DE ARRIBA, QUINTANILLA DE ONÉSIMO, RÁBANO, ROTURAS, TORRE DE PEÑAFIEL (MOLPECERES), VALBUENA DE DUERO (SAN BERNARDO) e VALDEARCOS DE LA VEGA.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

TEMPRANILLO - TINTA DEL PAÍS

TEMPRANILLO - TINTO FINO

ALBILLO MAYOR

8.   Descrizione del legame/dei legami

1. Il territorio e la climatologia della zona geografica delimitata al punto 5 conferiscono una propria personalità ai vini di quest’area. Così, le sinonimie locali esistenti per le varietà principali mostrano che le uve prodotte in questa zona possiedono determinate sfumature distintive che giustificano tali sinonimie.

Questa differenziazione si riflette in un’equilibrata acidità naturale dei vini, accompagnata, nel caso dei vini rossi, da una grande quantità di fenoli in cui risaltano i toni bluastri provenienti da antociani e vitisine insieme a un tannino di alta qualità polimerica.

2. Il clima, in particolare a causa dell’elevata altitudine media della zona, esercita una marcata influenza sulle uve, mentre è la lenta maturazione già descritta insieme ai notevoli sbalzi termici tra il giorno e la notte che permette un’eccellente formazione di composti interessanti durante il giorno, la cui combustione metabolica si riduce al minimo durante la notte. Si tratta di una maturazione lunga che provoca inoltre l’addolcimento del tannino in modo naturale.

3. Di conseguenza, la zona di produzione tutelata dalla DOP «Ribera del Duero» è adatta a ottenere vini di qualità a condizione che il carico dei vigneti sia limitato e che non siano utilizzate varietà tardive. La zona è ben illuminata (supera infatti le 2 400 ore annuali di sole) e ben riscaldata in estate, al momento dell’invaiatura e della maturazione, caratteristiche necessarie per un buon carico di polifenoli.

In definitiva, nella zona delimitata è possibile ottenere vini di qualità ma è necessario adattare sia il luogo di impianto sia le varietà, la vigoria, le pratiche colturali, ecc.

4. Le condizioni naturali della zona di produzione, relazionate all’orografia, al clima e alle condizioni edafiche, permettono uno sviluppo ottimale dei vigneti, particolarmente adattati al territorio di Ribera del Duero nel corso degli anni.

Alle speciali condizioni dell’area già descritte si aggiungono le caratteristiche proprie sviluppate nella zona dalla varietà Tinto Fino, che dota i vini di una personalità unica. Il suo adattamento, che la rende autoctona, conferisce alla materia prima condizioni speciali per l’ottenimento di vini fini, protetti in particolare, come dimostrato ormai da secoli, sia dalle preferenze dei consumatori sia dalla commercializzazione attuale di vini tutelati.

Da parte sua, anche la varietà Albillo Mayor può essere considerata come la principale varietà bianca autoctona, essendo storicamente quella più presente nel territorio; anche in questo caso la tradizione dimostra che i vini bianchi nella zona sono sempre stati prodotti sulla base di questa varietà.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Imbottigliamento in zona delimitata

Quadro giuridico di riferimento:

Nella normativa nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La vinificazione comprende l’imbottigliamento e l’invecchiamento in bottiglia dei vini, e dunque le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche descritte nel disciplinare di produzione possono essere garantite solo se tutte le operazioni di manipolazione del vino si svolgono all’interno della zona di produzione. Di conseguenza, al fine di salvaguardare la qualità, garantire l’origine e il controllo, considerato che l’imbottigliamento dei vini tutelati dalla DOP «Ribera del Duero» è uno dei punti critici perché essi presentino le caratteristiche definite nel disciplinare di produzione, tale operazione è effettuata presso le cantine degli impianti di imbottigliamento registrati all’interno della zona di produzione.

Requisiti in materia di etichettatura

Quadro giuridico di riferimento:

Nella normativa dell’UE

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Tutti i vini tutelati riportano obbligatoriamente nell’etichetta l’indicazione del nome geografico «Ribera del Duero».

La menzione tradizionale che sostituisce DOP è «denominazione di origine» (DO).

Requisiti in materia di etichettatura

Quadro giuridico di riferimento:

Fornito da un’organizzazione di gestione delle DOP/IGP, quando previsto dagli Stati membri.

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Per i vini tutelati possono essere utilizzate le menzioni tradizionali «CRIANZA», «RESERVA» e «GRAN RESERVA» a patto che questi soddisfino le condizioni d’invecchiamento stabilite nel disciplinare di produzione (sezione 3 b.2)).

Per i vini tutelati possono essere utilizzate le menzioni tradizionali «ROBLE/BARRICA» a patto che questi soddisfino le condizioni d’invecchiamento stabilite nel disciplinare di produzione (sezione 3 b.2)).

Requisiti in materia di etichettatura

Quadro giuridico di riferimento:

Fornito da un’organizzazione di gestione delle DOP/IGP, quando previsto dagli Stati membri.

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Per i vini tutelati dalla DOP «Ribera del Duero» può essere utilizzato come indicazione facoltativa il nome geografico di una qualsiasi delle unità geografiche minori (unidad poblacional) riportate al punto 5 del presente documento, a condizione che l’85 % delle uve utilizzate per produrre il vino provengano dalle parcelle ubicate nell’unità geografica minore indicata.

Link al disciplinare del prodotto

www.itacyl.es/documents/20143/342640/Ppta+Mod+PCC+DO+RIBERA+Rev+3.docx/77b3b8ce-6ae7-0506-4314-1a47654af80a


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(*1)  0,833 milliequivalenti per litro per ogni grado alcolico acquisito per i vini dell’annata. I vini di età superiore a un anno non possono superare il limite calcolato come segue: 1 g/l fino al 10 % di alcol, più 0,06 g/l per ogni grado alcolico oltre 10.

(*2)  0,833 milliequivalenti per litro per ogni grado alcolico acquisito per i vini dell’annata. I vini di età superiore a un anno non possono superare il limite calcolato come segue: 1 g/l fino al 10 % di alcol, più 0,06 g/l per ogni grado alcolico oltre 10.

(*3)  0,833 milliequivalenti per litro per ogni grado alcolico acquisito per i vini dell’annata. I vini di età superiore a un anno non possono superare il limite calcolato come segue: 1 g/l fino al 10 % di alcol, più 0,06 g/l per ogni grado alcolico oltre 10.

(*4)  0,833 milliequivalenti per litro per ogni grado alcolico acquisito per i vini dell’annata. I vini di età superiore a un anno non possono superare il limite calcolato come segue: 1 g/l fino al 10 % di alcol, più 0,06 g/l per ogni grado alcolico oltre 10.