Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 28-02-2020
Numero provvedimento: 2633
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Esproprio di terreni agricoli destinati alla realizzazione di opere di pubblica utilità - Azienda agricola diretta alla produzione di uve provenienti dai vigneti ricompresi nell’area geografica “Lugana DOC” - Qualificazione ex art. 1, L. n. 238 del 2016 quale “patrimonio culturale della nazione da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale” non solo del “vino e la vite” ma anche dei “territori viticoli” - Domanda di annullamento degli atti inerenti alla verifica di attuazione in relazione al progetto esecutivo riferito alla linea di altà velocità approvato con delibera CIPE - Bilanciamento degli interessi coinvolti.


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 12445 del 2019, proposto da Francesco Montresor e Michele Montresor, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti pro tempore della Ottella di Francesco e Michele Montresor Società Semplice Agricola, rappresentati e difesi dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Mattia Carta, Chiara Nuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, P.zza San Lorenzo in Lucina, n. 26;

contro

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

nei confronti

Consorzio Cepav Due (Consorzio Eni per L'Alta Velocità), rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Grassi e Jacopo Sanalitro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Grassi Stefano in Roma, Piazza Barberini, n. 12;
Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Italferr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 239 del 5.7.2019, pubblicato sul sito web del Ministero in data 8.7.2019, con il quale è verificata l'ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella Delibera CIPE n. 42/2017, ed ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il parere n. 3045/2019 della Commissione Tecnica VIA/VAS comprensivo della matrice di ottemperanza relativa alle prescrizioni di cui alla Delibera CIPE n. 42/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Consorzio Cepav Due (Consorzio Eni per l'Alta Velocità);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
 

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i Sig.ri Francesco Montresor e Michele Montresor – proprietari di alcuni terreni siti nel Comune di Peschiera del Garda (VR), Località Ottella, sui quali è esercitata l’attività di viticoltura e vinificazione condotta dalla loro società semplice – hanno agito per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, inerenti alla verifica, in relazione al progetto esecutivo riferito alla linea AV/AC Milano-Verona, Lotto funzionale Brescia Verona, Lotto Brescia Est-Verona, dell’ottemperanza delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella Delibera CIPE n. 42 del 2017.

La difesa di parte ricorrente, previa illustrazione del particolare pregio della produzione vitivinicola dell’azienda agricola Ottella, con riferimento segnatamente alla selezione “Le Creete”, realizzata con uve provenienti dai vigneti ricompresi nell’area geografica “Lugana DOC”, ha sottolineato che proprio in considerazione del peculiare rilievo rivestito dalle aziende agricole del contesto territoriale in argomento, il progetto definitivo della predetta linea alta velocità è stato approvato, con delibera CIPE n. 42 del 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del d. lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 327 del 2001, con l’introduzione di specifiche prescrizioni dirette ad assicurare il giusto contemperamento tra i diversi interessi implicati, anche per quanto attiene alle opere di mitigazione che devono essere realizzate per limitare l’impatto ambientale dell’infrastruttura sui terreni interessati.

A seguito della trasmissione della documentazione da parte del Consorzio proponente CEPAV Due (con nota prot. 672 del 23 novembre 2018, acquisita con prot. DVA-26939 del 28 novembre 2018) alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, si è proceduto alla fase 1 del procedimento di Verifica di Attuazione, ai sensi dell’art. 185, cc. 6 e 7 d. lgs. n. 163 del 2006, del progetto esecutivo dell’intervento “Linea AV/AC Torino - Venezia, Tratta Milano - Verona, Lotto funzionale Brescia est - Verona" - Lotto costruttivo 1 - pacchetto 1” e detta Commissione ha espresso il proprio parere positivo, n. 3045 del 14 giugno 2019, inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito anche MATTM) con nota prot. CTVA-2232 del 17 giugno 2019, comprensivo della matrice di ottemperanza relativa alle prescrizioni di cui alla Delibera CIPE n. 42/2017. La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS si è espressa attestando, sul piano generale, quanto segue: ottemperate n° 187 prescrizioni; parzialmente ottemperate n° 1 (prescrizione n. 226); recepite n°18 [prescrizioni nn. 2, 6, 15, 17, 45,49,74, 94, 99, 136, 149, 155 a) e b), 158, 159, 160, 205 b) e c)]; non applicabili n°4 [prescrizioni nn. 180 a), 189, 192, 220]. Successivamente, con il decreto impugnato, è stata affermata “la positiva conclusione delle attività di verifica e controllo nell’ambito della procedura di Verifica di Attuazione – Fase 1, svolta ai sensi dei cc 6 e 7, dell’art.185, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii per il progetto esecutivo dell’intervento “Linea AV/AC Torino - Venezia, Tratta Milano - Verona, Lotto funzionale Brescia est – Verona - Lotto costruttivo 1”, in quanto (…) E’ verificata l’ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella Delibera CIPE n. 42/2017, applicabili in questa fase, così come riportato nella “Matrice di ottemperanza” di cui al citato parere n. 3045 della Commissione Tecnica VIA/VAS”.

Avverso gli atti impugnati parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, censurando l’erroneità delle valutazioni di ottemperanza di talune prescrizioni, di diretto rilievo in relazione alla tutela delle aree vitivinicole del Lugana, le quali, invece, non risultano soddisfatte. La difesa di parte ricorrente ha, in primis, articolato ampie deduzioni al fine di contestare l’ottemperanza della prescrizione n. 44, che imponeva a CEPAV DUE di “sottoscrivere un Protocollo d'intesa con l'Organizzazione degli Agricoltori, conforme ad analogo protocollo già sottoscritto nell'ambito dei lavori della AV Treviglio-Brescia in esito alla sentenza della Corte costituzionale del 16 luglio 2011 n. 181”, in funzione della imprescindibile esigenza di assicurare una congrua quantificazione dell’indennità di esproprio di terreni agricoli, destinati alla realizzazione delle opere di pubblica utilità. Il soddisfacimento di tale prescrizione risulta smentito, ad avviso di parte ricorrente, dall’assenza della sottoscrizione di detto accordo, che la stessa Commissione tecnica Via/Vas attesta essere in corso di “di approvazione degli organi deliberanti delle Associazioni degli Agricoltori e del Consorzio Cepav Due per il completamento dell'iter di approvazione”, emergendo, pertanto, l’assenza di un’adeguata istruttoria e l’erroneità dei presupposti alla base dell’adozione del decreto. Analogamente e conseguenzialmente anche le prescrizioni n. 45 e n. 46, strettamente condizionate dalla prescrizione precedente (n. 44), non risultano soddisfatte, essendo stati gli espropri avviati in assenza della sottoscrizione del predetto accordo, nel cui ambito avrebbe dovuto essere valutata l’incidenza, nella definizione degli indennizzi riferiti a terreni interessati da occupazioni temporanee, della suscettibilità dell’occupazione di minare il bilancio economico delle aziende ed essendo stati, anzi, proposti importi irrisori in rapporto al valore delle aree concretamente incise dalla realizzazione dell’opera, come comprovato da perizia di parte, prodotta in atti, trasmessa al Consorzio controinteressato in data 11 marzo 2019, nonché tenuto conto della mancanza di una istruttoria soddisfacente con riguardo, tra l’altro, alla ricomposizione delle proprietà frammentate dalle opere in progetto, nel quadro di un’analisi propedeutica alla definizione delle misure compensative e per la minimizzazione degli interventi. Del pari, la prescrizione n. 144 della delibera CIPE n. 42 del 2017, diversamente da quanto affermato nel decreto gravato, non risulta ottemperata, non potendosi ritenere che la mera predisposizione di un sito internet da utilizzare ai fini della divulgazione delle informazioni concernenti l’attuazione del progetto sia idonea ad assicurare quella adeguatezza informativa oggetto della prescrizione in argomento, tanto più considerando che, allo stato, in detto sito figurano dati concernenti la tratta della linea in questione estremamente generici che si esauriscono in due notizie sugli appalti messi a gara, contestando parte ricorrente anche un sostanziale ostruzionismo del Consorzio controinteressato nel rilascio delle informazioni richieste. In tale quadro, inoltre, parte ricorrente ha rilevato la radicale omissione di qualsivoglia verifica quanto al soddisfacimento della prescrizione n. 169, che impone di ridurre le aree di mitigazione a verde nei contesti attualmente coltivati a vigneto, nonché delle prescrizioni n. 7 e n. 10 che richiedono, rispettivamente, la predisposizione di appositi dossier per ciascuna area di cantiere ed aree tecniche connesse e di deposito, oltre a garanzie di accessibilità a tutti in fondi agricoli ed a tutti gli edifici contigui alla linea AV. Non consta, infine, ad avviso dei ricorrenti la predisposizione di un sistema di incentivazione per la creazione di nuovi vigneti negli stessi ambiti territoriali incisi dall’opera, secondo quanto prescritto dalla previsione n. 170 della delibera CIPE.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è costituito in giudizio, con atto di mera forma, per resistere al gravame, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Si è costituito in giudizio anche il Consorzio Cepav Due (Consorzio Eni per l'Alta Velocità), il quale pure ha concluso, con articolate argomentazioni, per la parziale inammissibilità del gravame e, comunque, l’integrale rigetto del ricorso nel merito.

Con ordinanza n. 7050 del 2019 questa Sezione ha valutato le esigenze di parte ricorrente adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del ricorso nel merito, in applicazione dell’art. 55, comma 10 c.p.a..

Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori memorie e documenti a sostegno delle rispettive deduzioni.

All’udienza del 15 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO

 

1. Il Collegio ritiene preliminarmente di chiarire che, come esposto nella narrativa in fatto, la presente controversia ha ad oggetto la legittimità del decreto impugnato e degli atti presupposti, tra i quali, in specie, il parere favorevole espresso dalla Commissione di verifica VIA/VAS comprensivo della matrice di ottemperanza relativa alle prescrizioni di cui alla Delibera CIPE n. 42 del 2017, con i quali è stata espressa una valutazione positiva in merito alla fase 1 del procedimento ex art. 185, commi 6 e 7 del d. lgs. n. 163 del 2006 s.m.i., in relazione al progetto esecutivo della tratta Brescia- Verona della linea alta velocità Milano- Verona.

1.1. Nell’ambito di tale procedimento, tra le verifiche che la suddetta Commissione è stata demandata a svolgere rientra l’osservanza delle numerose prescrizioni stabilite, in sede di approvazione del progetto definitivo, dal CIPE, con deliberazione n. 42 del 2017, con precipuo riferimento, ai fini che in questa sede rilevano, a quelle funzionali a contemperare la realizzazione dell’infrastruttura di strategica rilevanza con le esigenze di tutela del peculiare contesto territoriale inciso, caratterizzato da produzioni agricole di indubbio pregio, alle quali si ancorano gli interessi degli operatori del settore.

1.2. Ed è appena il caso di soggiungere, al riguardo, tenuto conto dello specifico oggetto della produzione dei ricorrenti, che significativamente, l’art. 1 della l. n. 238 del 2016 qualifica quale “patrimonio culturale della nazione da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale” non solo il “vino e la vite” ma anche i “territori viticoli”.

2. E’ in tale quadro generale, dunque, che si collocano, le prescrizioni della delibera del CIPE sopra indicata, oggetto delle deduzioni di parte ricorrente, tra le quali quelle contrassegnate ai nn. 44, 45 e 46.

2.1. Discende da quanto esposto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Consorzio controinteressato, le censure articolate in ricorso non attengono ai profili concernenti, in via immediata, le pretese indennitarie afferenti alle procedure di espropriazione dei terreni interessati dalla realizzazione dell’opera, per i quali, peraltro, è comprovata l’adozione del decreto di occupazione di urgenza ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 327 del 2001, risultando, del pari, documentata in atti la proposizione di giudizi innanzi al competente T.A.R. aventi ad oggetto la procedura espropriativa.

2.2. Sebbene, infatti, sia indiscutibile la stretta interrelazione tra i profili indennitari e l’accordo oggetto della prescrizione n. 44 della sopra indicata delibera, la previsione della necessaria sottoscrizione dello stesso deve essere più inclusivamente considerata, in funzione della ritenuta esigenza, favorevolmente apprezzata dal CIPE, della predeterminare di contenuti concertati con le organizzazioni degli agricoltori al fine di una ponderazione accurata degli interessi implicati, utile anche a conferire maggiore certezza e uniformità, scongiurando, altresì, l’insorgere di successive contestazioni. Coerentemente a tale ratio, l’ottemperanza della prescrizione in esame avrebbe certamente dovuto precedere, sul piano logico prima ancora che giuridico, l’avvio delle procedure espropriative.

2.3. La prescrizione n. 44 della delibera del CIPE è formulata nei seguenti termini: “Sottoscrivere un Protocollo d’intesa con l’Organizzazione degli Agricoltori, conforme ad analogo protocollo già sottoscritto nell’ambito dei lavori della AV Treviglio-Brescia in esito alla sentenza della Corte costituzionale del 16 luglio 2011 n. 181”.

2.4. Alla luce di tale prescrizione del tutto contraddittoriamente la Commissione tecnica VIA/VAS ha contestualmente attestato l’ottemperanza della prescrizione pur rilevando l’assenza di sottoscrizione del protocollo d’intesa, del quale ha espressamente evidenziato essere “in corso” l’approvazione da parte “degli organi deliberanti delle Associazioni degli Agricoltori e del Consorzio Cepav Due”, riconoscendo, altresì, che non era a qual momento ancora stato completato l’iter di approvazione.

2.5. Risulta per tabulas, dunque, un dato di fatto incontestabile e, cioè, l’assenza dell’approvazione del protocollo di intesa al momento dell’adozione del parere favorevole da parte della Commissione e della successiva e conseguente adozione del decreto impugnato.

2.6. E, invero, questa Sezione già in sede di esame della domanda cautelare, pur escludendo, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, richiesta da parte ricorrente, ha nell’immediato rimarcato le necessità di un “approfondito vaglio in ordine alla esistenza, validità ed efficacia del protocollo d’intesa, non constando, allo stato, né l’approvazione né la ratifica da parte degli organi delle associazioni degli agricoltori legittimati in relazione al testo prodotto, né, ancor prima, l’indicazione dei nominativi dei rappresentanti di dette associazioni, imprescindibile per la relativa identificazione e conseguente legittimazione”.

2.7. Successivamente alla proposizione del presente giudizio sono, tuttavia, occorse rilevanti sopravvenienze che, come di seguito si andrà ad esporre, hanno determinato un integrale soddisfacimento della prescrizione, la cui verifica si colloca in un segmento endoprocedimentale della procedura.

2.8. La difesa del Consorzio resistente ha prodotto in data 24 dicembre 2019 documentazione decisiva e, segnatamente, gli atti a comprova della sottoscrizione ovvero della ratifica da parte di organizzazioni partecipanti all’incontro del 4 ottobre 2018 del protocollo in argomento medio tempore intervenute (Presidente di Confagricoltura Brescia – Unione Provinciale Agricoltori il quale ha provveduto alla firma del protocollo, a seguito della richiesta del Consorzio CEPAV DUE del 12 novembre 2019; Coldiretti Veneto che ha provveduto alla trasmissione del protocollo, con pec del 20 novembre 2019, sottoscritto per ratifica ed approvazione; Copagri Lombardia che ha provveduto alla trasmissione del protocollo sottoscritto dal Presidente in data 21 novembre 2019; Coldiretti Brescia, il cui Presidente ha provveduto alla sottoscrizione del protocollo con trasmissione in data 26 novembre 2019; Unione regionale Lombardia della Proprietà Fondiaria con sottoscrizione da parte del legale rappresentante legale e trasmissione in data 12 dicembre 2019; Copagri Veneto, con ratifica del protocollo trasmessa in data 19 dicembre 2019), oltre alla comunicazione inviata dal Consorzio al Ministero in merito all’ottemperanza della prescrizione tenuto conto della circostanza che il testo conclusivo è esattamente quello definito nella riunione del 4 ottobre 2018 e sottoscritto dai delegati presenti.

2.9. Orbene, a prescindere dal rilievo che la prescrizione deve ritenersi soddisfatta con la sottoscrizione da parte dei rappresentati legali delle organizzazioni degli agricoltori ed è documentato in atti che non tutti i delegati che hanno partecipato all’incontro del 4 ottobre 2018 fossero anche attributari del potere di impegnare l’organizzazione all’esterno, il Collegio, nello stigmatizzare l’operato della Commissione tecnica VIA/VAS, la quale avrebbe dovuto procedere ad una verifica puntuale e rigorosa anche in relazione ai profili – tra i quali quello della rappresentatività delle associazioni – solo ex post puntualmente ed esaustivamente ricostruiti dalla difesa del Consorzio, è dell’avviso che, relativamente alle censure di parte ricorrente dirette a contestare l’inottemperanza della prescrizione in questione, ne debba essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (meritando, quindi, condivisione le deduzioni del Consorzio controinteressato a pag. 12 della memoria depositata in data 30 dicembre 2019). L’incidenza della sopravvenienze è resa evidente dall’accertamento che il testo del protocollo di intesa definito preliminarmente nella sopra indicata riunione è esattamente identico a quello poi sottoscritto con regolare integrazione di tutti gli elementi. Ciò con l’ulteriore rilievo che nessuna censura è stata dedotta da parte ricorrente quanto ai contenuti del protocollo e, quindi, sul piano del merito, restando, comunque, impregiudicata l’astratta configurabilità di una residua tutela risarcitoria, non azionata in questa sede, subordinatamente alla dimostrazione di tutti i relativi presupposti e, in primis, della sussistenza di un danno correlato alle tempistiche di integrazione della prescrizione.

2.10. Alcun rilievo può, infatti, essere riconnesso, al fine di addivenire a diverse conclusioni, alla circostanza che una sezione locale di Confagricoltura abbia ritenuto (in difformità, peraltro, da una diversa articolazione della medesima organizzazione) di non sottoscrivere l’accordo e ciò non solo e non tanto perché la prescrizione non imponeva il necessario coinvolgimento di tutte le organizzazioni degli agricoltori del contesto territoriale di riferimento bensì in quanto l’intesa espressa dalle associazioni firmatarie integra una congrua condivisione in rapporto ai parametri della rappresentatività e significatività degli interessi che alle stesse fanno capo, coerentemente alla ratio che ha ispirato l’introduzione della prescrizione. In tale quadro deve anche rilevarsi la radicale inammissibilità di deduzioni nuove, incentrate sulla mancata sottoscrizione dell’intesa da parte di una specifica organizzazione, non oggetto di tempestiva proposizione, come pure l’inconferenza di profili attinenti alla quantificazione delle indennità che esulano dalla presente controversia e restano, comunque, esclusi dalla giurisdizione di questo giudice.

3. Alle medesime conclusioni deve, conseguentemente, addivenirsi in relazione alle deduzioni articolate con il secondo motivo di ricorso, stante l’interdipendenza delle prescrizioni n. 45 e n. 46 con la prescrizione n. 44, afferendo dette previsioni ad aspetti considerati nell’ambito del protocollo d’intesa, con l’ulteriore precisazione che l’area oggetto dalle occupazioni che viene in rilievo si appalesa esigua in rapporto alla superficie complessiva condotta dalla Azienda Ottella e che, in relazione alla promozione della ricomposizione fondiaria, consta proprio dal protocollo d’intesa l’impegno a favorire, con il sostegno delle Regioni l’individuazione delle “fattispecie sul piano amministrativo e normativo in cui essa è possibile e/o opportuna, con particolare riferimento ai reliquati formatisi dopo la espropriazione”.

4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ha censurato la violazione della prescrizione 144 (che impone di garantire “tramite un sistema informativo in rete e specifici incontri pubblici, un’adeguata informazione ai cittadini sul progetto, sugli aspetti ambientali e sull’avanzamento dei lavori”), non si valuta meritevole di favorevole apprezzamento, avendo il Consorzio controinteressato documentato in atti le iniziative dirette a favorire la divulgazione delle informazioni sul progetto, con modalità e consistenza tali, in rapporto alle esigenze generali da soddisfare ed allo stato di attuazione del progetto, da ritenere integrata positivamente la prescrizione in questione, restando ferma la sussistenza di un obbligo costante di aggiornamento in concomitanza con l’avanzamento dei lavori.

4.1. A ciò aggiungasi che l’interesse della parte ricorrente ha una connotazione qualificata, tale, quindi, da assicurare una profondità di conoscenza ben maggiore rispetto a quello della generalità dei consociati anche di quelli territorialmente inseriti in quel contesto.

5. Del pari, relativamente alle prescrizioni n. 169 (riduzione delle aree di mitigazione a verde), n. 7 (dossier cantieri) e n. 10 (accessibilità ai fondi) non emerge la sussistenza dei vizi censurati, risultando dalla documentazione in atti la predisposizione dei dossier riferiti ai singoli cantieri, in relazione al cui contenuto non constano specifiche contestazioni, mentre, in relazione all’accessibilità ai fondi ed alla riduzione delle aree di mitigazione del verde si reputa sufficiente rilevare che non hanno costituito oggetto di alcuna verifica non già perché la stessa non debba essere rigorosamente svolta bensì in quanto tali prescrizioni afferiscono ad uno stralcio successivo, con tempistiche del tutto congrue ad assicurare il riscontro in relazione al loro soddisfacimento; risulta in atti (cfr. relazione di ottemperanza aggiornata, all. 12 delle produzioni documentali del Consorzio resistente del 25 ottobre 2019), più in particolare, che le opere di mitigazione a verde sono previste nel “Pacchetto 5” mentre non è in contestazione, quanto all’accessibilità ai fondi, che si procederà alla compiuta definizione nel “Pacchetto 6”, emergendo pure dalla planimetria prodotta dal Consorzio (all. 21 delle produzioni del 25 ottobre 2019) l’accessibilità assicurata alle aree nella disponibilità dei ricorrenti.

6. Con riferimento, infine, alla prescrizione n. 170 – con la quale si stabilisce l’adozione di “un sistema di incentivazione per la creazione di nuove aree a vigneto negli stessi ambiti territoriali mediante il coinvolgimento delle Regioni secondo gli indirizzi contenuti nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS del MATTM n. 1984 del 05.02.2016, condiviso dalla Regione Lombardia con nota prot. S1.2016.0003898 del 2 febbraio 2016 e dalla Regione Veneto con nota prot. 56107 del 12 febbraio 2016” – non può che rilevarsi che tale sistema è stato effettivamente definito, sebbene la concreta attuazione non potrà che concretizzarsi una fase successiva, senza che emergano, allo stato, irragionevolezze o inadeguatezze, invero solo genericamente prospettate dalla parte ricorrente.

6.1. Il meccanismo concordato sia con la Regione Veneto sia con la Regione Lombardia prevede che il Consorzio metta a disposizione i fondi necessari per incentivare la creazione di nuove aree a vigneto di superficie pari a quella sottratta per la realizzazione dell’opera, demandandosi alle Regioni l’operatività del sistema nel proprio territorio, secondo criteri e modalità conformi agli strumenti di intervento già previsti in attuazione del Piano Nazionale di Sostegno per il settore viticolo e della normativa europea, con il coinvolgimento dei rispettivi organismi pagatori regionali (OPR in Lombardia e AVEPA in Veneto).

6.2. Risulta evidente, dunque, che esclusivamente in esito alla puntuale e completa definizione della progettazione anche per ciò che attiene le ulteriori misure oggetto di analisi nei successivi segmenti sarà possibile individuare concretamente le aree interessate dal sopra descritto meccanismo, restando, pertanto, impregiudicate le pretese riferite agli aspetti quantitativi, dovendosi rimarcare che gli atti impugnati afferiscono alla fase 1 del progetto esecutivo, alla quale dovrà far seguito la successiva fase incentrata sugli aspetti realizzativi.

7. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile e per la restante parte rigettato.

8. Le peculiarità della fattispecie, con precipuo riferimento alle vicende che hanno interessato l’attuazione della prescrizione n. 44, giustificano, nondimeno, l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara in parte improcedibile e per la restante parte infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore