Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Soave Superiore].
(Comunicazione 05/03/2020, pubblicata in G.U.U.E. 5 marzo 2020, n. C 72)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«SOAVE SUPERIORE»
Numero di riferimento: PDO-IT-A0473-AM04
Data della comunicazione: 2 dicembre 2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Integrazione formale
Descrizione e motivi
Descrizione
aggiunta della parola «Garantita» a «Denominazione di Origine Controllata».
Motivo
Trattasi di correzione di refuso dal disciplinare precedente, per indicare correttamente la menzione specifica tradizionale utilizzata dall’Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP.
2. Forme di allevamento della vite
Descrizione e motivi
Sono state ampliate le forme di allevamento della vite con GDC e pergola in tutte le sue varianti, specificata la carica massima di gemme per ettaro e cancellato il riferimento al DM 11 luglio 2005, sostituendo il paragrafo:
«Per gli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore del DM 11.07.05 devono essere utilizzate esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice. Per gli impianti già esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente disciplinare le viti possono essere allevate a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri l’apertura nell’interfila.»
con il seguente paragrafo:
«Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in tutte le sue forme ove sia assicurata un’apertura nell’interfila o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per tutti i sistemi di allevamento della vite..».
Motivi
Questa modifica risponde alla necessità di adeguare il disciplinare alle nuove dinamiche di evoluzione dei più moderni e innovativi sistemi di allevamento (in particolare le varie nuove forme della pergola) e alla necessità di rispondere, dal punto di vista agronomico, al cambiamento climatico.
Questa variazione riguarda l’articolo 4, comma 3 del disciplinare di produzione e non modifica il Documento Unico.
3. Utilizzo nell’etichettatura dei vini DOP «Soave Superiore» delle Unità Geografiche Aggiuntive
Descrizione e motivi
Descrizione
Per i vini a DOP «Soave Superiore» è consentito il riferimento a Unità Geografiche Aggiuntive più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all’interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve.
Motivi
Con l’utilizzo del riferimento ad unità geografiche di particolare pregio, più piccole, localizzate all’interno della zona di produzione delimitata, ed individuate dopo un attento lavoro di zonazione, si è voluto meglio identificare la provenienza del vino e quindi rafforzare il suo legame con il territorio.
Questa variazione riguarda l’articolo 7 del disciplinare e la sezione 1.9 - Ulteriori condizione - del Documento Unico..
4. Indicazione forme di allevamento della vite
Descrizione e motivi
Descrizione
In conseguenza dell’ampliamento delle forme di allevamento della vite è stata sostituita la frase:
«Abbiamo quindi la possibilità di valorizzare le vigne storiche allevate con la classica pergola veronese e nel caso di nuovi impianti, il sistema di allevamento dovrà essere rigorosamente a spalliera.»,
con la seguente frase:
«Abbiamo quindi la possibilità di valorizzare le vigne storiche allevate con la classica pergola veronese, con le sue successive evoluzioni, a spalliera od a GDC.».
Motivi
Si tratta di una conseguenza dell’ampliamento relativo alle forme di allevamento della vite apportata all’articolo 4, comma 3 del disciplinare.
Questa variazione riguarda l’articolo 9 del disciplinare di produzione e non modifica il Documento Unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Soave Superiore
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
«Soave superiore», anche nelle versioni riserva e classico
I vini presentano un colore giallo paglierino, a volte intenso con possibili riflessi verdi e oro; odore ampio, caratteristico floreale; sapore pieno e delicatamente amarognolo. Nei prodotti maturati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con note di vaniglia.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00 % vol (12,50 per menzione Riserva); estratto non riduttore min. 19,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante tabella rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
ASSENTI
b. Rese massime
«Soave superiore»; «Soave Superiore» riserva; «Soave superiore» classico
70 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Le uve per la produzione del «Soave Superiore» sono prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara. San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona. Per la produzione del «Soave superiore» designabile con la menzione classico, la zona è delimitata alla lettera b) dell’art.3 del disciplinare. La delimitazione puntuale dei confini dell’area della denominazione è definita all’art. 3 del disciplinare di produzione.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Chardonnay B.
Trebbiano di Soave B. - Trebbiano
Garganega B.
8. Descrizione del legame/dei legami
Soave Superiore
Le sostanze minerali contenute nei suoli basaltici della zona influenzano in modo particolare i processi fermentativi dei mosti ottenuti da uve Garganega e Trebbiano di Soave, conferendo un carattere tipico di sapidità ai vini. I sistemi di allevamento tradizionali a Pergola Veronese consentono una buona maturità e sanità delle uve, fondamentali per ottenere gradazioni zuccherine medio-alte con buoni equilibri acidi, peculiarità di questo prodotto. Il Soave Superiore è un vino importante che secondo disciplinare necessita di alcuni mesi di affinamento prima del commercio al fine di migliorarne la struttura e l’evoluzione aromatica.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Imbottigliamento in zona
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» devono aver luogo in tutto il territorio amministrativo della provincia di Verona, come previsto nel disciplinare, al fine di salvaguardare la qualità e la reputazione, nonché garantire l’origine e l’efficacia dei controlli.
Impiego delle Unitià Geografiche Aggiuntive
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Nella designazione e presentazione dei vini «Soave Superiore» e «Soave Superiore» Classico è consentito fare riferimento alle seguenti Unità Geografiche Aggiuntive:
1. Brognoligo
2. Broia
3. Ca’ del vento
4. Campagnola
5. Carbonare
6. Casarsa
7. Castelcerino
8. Castellaro
9. Colombara
10. Corte del Durlo
11. Costalta
12. Costalunga
13. Coste
14. Costeggiola
15. Croce
16. Duello
17. Fittà
18. Froscà
19. Foscarino
20. Menini
21. Monte di Colognola
22. Monte Grande
23. Paradiso
24. Pigno
25. Ponsara
26. Pressoni
27. Roncà - Monte Calvarina
28. Rugate
29. Sengialta
30. Tenda
31. Tremenalto
32. Volpare
33. Zoppega
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14703