Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 05-03-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 05-03-2020
Numero gazzetta: 72

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Bonnezeaux].

(Comunicazione 05/03/2020, pubblicata in G.U.U.E. 5 marzo 2020, n. C 72)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Bonnezeaux»

PDO-FR-A0926-AM02

Data della comunicazione: 14 novembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

La zona geografica è così modificata: «Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio del seguente comune del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Bellevigne-en-Layon (ex territorio del comune delegato di Thouarcé).

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité».

Modifica redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice ufficiale geografico pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica resta assolutamente identico.

Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.

La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.

2   Zona di prossimità immediata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito nel seguente modo:

«Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou e Rablay-sur-Layon), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital e Vauchrétien), Brossay, Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux e Valanjou), Denée, Doué-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Brigné), Les Garennes-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Lys-Haut-Layon (ex territorio del comune delegato di Tigné), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon) e Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay). »

Questa modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare. Il perimetro della zona di prossimità immediata resta assolutamente identico.

La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.

3.   Disposizioni agroambientali

Nel capitolo 1, sezione VI, punto 2, si aggiunge il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per gestire la vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato il ricorso ad altri erbicidi».

Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale, la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di «terroir».

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

4.   Divieto di raccolta

Nel capitolo 1, sezione VII, punto 1, lettera a), viene eliminata la frase: «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del codice rurale e della pesca marittima».

Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ogni operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5.   Capacità del locale di vinificazione

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera c), la frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni» è sostituita dalla frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato degli ultimi cinque anni».

Nel disciplinare non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) ma a una resa, ovvero un quantitativo di raccolto diviso per la superficie in produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti).

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6.   Commercializzazione dei vini

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7.   Misura transitoria

Nel capitolo 1, sezione XI, viene aggiunto il seguente testo: «Le disposizioni relative all’obbligo di una copertura vegetale controllata, naturale o seminata nella distanza interfilare o, in assenza di copertura vegetale, l’obbligo per l’operatore di lavorare il terreno o di utilizzare prodotti di biocontrollo per gestire la vegetazione naturale, non si applicano alle parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare e con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,70 metri».

La misura transitoria permette di non penalizzare le vigne esistenti, le cui attuali modalità di gestione non sono in linea con le disposizioni agroambientali. Nei vigneti ad alta densità, dove la distanza tra i filari è inferiore o uguale a 1,70 metri, il mantenimento di un inerbimento permanente o la lavorazione del terreno possono infatti sollevare problemi tecnici (meccanizzazione, attrezzature, strumenti). Inoltre, nel caso delle vigne basse, l’inerbimento aumenta il rischio delle gelate primaverili. Peraltro, in presenza di una copertura vegetale, tanto più alta è la densità d’impianto quanto maggiore è la concorrenza per l’approvvigionamento idrico tra le viti. Per le viti che saranno piantate dopo l’approvazione del disciplinare occorrerà rispettare con cognizione di causa le disposizioni agroambientali introdotte, indipendentemente dalla densità d’impianto e dalla distanza interfilare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

8.   Registri

Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, l’aggettivo «potenziale» è sostituito con «naturale».

Per coerenza con il metodo redazionale utilizzato in tutti i disciplinari della zona di Anjou-Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Le modifiche in questione migliorano la leggibilità di questi disciplinari. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

9.   Punti principali da verificare

Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona di Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.


DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Bonnezeaux

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Si tratta di vini bianchi tranquilli ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione. Sono vini potenti, caratterizzati da grande dolcezza e da un complesso aroma fruttato (frutta secca ed esotica, fiori bianchi, ecc.). Il loro colore è leggermente dorato con riflessi verdi.

Questi vini presentano:

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15 %;

un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 51 g/l.

Il titolo alcolometrico effettivo minimo è di 11 e 12 per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 19 %.

I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
 

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

L’arricchimento è consentito in base alle norme stabilite dal disciplinare.

È vietato l’uso di scaglie di legno.

I vini vengono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

Densità

Pratica colturale

I vigneti sono caratterizzati da una densità minima d’impianto di 4 000 ceppi per ettaro. Le viti non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro. Le parcelle di vigne con una densità d’impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla DOC, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 3 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.

Potatura

Pratica colturale

Le viti sono potate entro il 30 aprile con la tecnica della potatura mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie, il numero dei tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 10.

Raccolta

Pratica colturale

L’uva viene raccolta manualmente mediante cernite successive.

Irrigazione

Pratica colturale

È vietata l’irrigazione.

b.   Rese massime

30 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio del seguente comune del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Bellevigne-en-Layon (ex territorio del comune delegato di Thouarcé).

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Chenin B

8.   Descrizione del legame/dei legami

1.   Informazioni sulla zona geografica

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

Situata nel cuore dei vigneti dell’Anjou, la zona geografica è limitata, nel 2018, al solo comune delegato di Thouarcé. Questo comune, appartenente al dipartimento di Maine-et-Loire, presenta un territorio diviso in due dal fiume Layon sul quale si affaccia, sulla sponda destra, il borgo di «Bonnezeaux», arroccato in cima a una ripida collina. Questo borgo sembra prendere il nome da sorgenti di acque ferruginose.

I vigneti sorgono su tre colline in successione esposte a sud-ovest - «La Montagne», «Beauregard» e «Fesles» - che formano una striscia di terra lunga 2 800 metri e larga 500 metri. Le pendenze di queste colline si aggirano intorno al 15-20 % e sono particolarmente ripide su quella occidentale di «Beauregard» e sulla collina centrale, chiamata appunto «La Montagne», che sorge nei pressi del borgo di «Petit Bonnezeaux». A nord di queste tre colline delimitate si trova un altopiano leggermente ondulato situato a un’altitudine media di 90 metri, mentre il fiume Layon è a 29 metri sul livello del mare.

Il substrato geologico è costituito dalla cosiddetta «série de Saint-Georges-sur-Loire»: un complesso scistoso-arenaceo che va dall’Ordoviciano superiore al Devoniano inferiore. In alcuni punti, soprattutto sulla collina di «Fesles», questo substrato è coperto da formazioni ghiaioso-argillose o sabbioso-argillose del Cenomaniano. Il fenomeno erosivo ha messo a nudo il basamento scistoso, mentre nel sublitorale e nell’altopiano sono rimaste sabbia e argilla. I terreni delle parcelle, delimitate con precisione per la raccolta delle uve, sono poco profondi e molto ricchi di elementi grossolani e hanno un colore grigio-verdastro, talvolta vinaccia. Sono caratterizzati da una riserva idrica inferiore a 100 millimetri e da un’ottima capacità di drenaggio.

La zona geografica gode di un clima oceanico temperato e poco piovoso, essendo protetta contro l’umidità oceanica dai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. I pendii sono localmente aperti ai venti dominanti provenienti da ovest e sud-ovest. Le precipitazioni annue raggiungono i 550-600 millimetri mentre sui rilievi dello Choletais e dei Mauges superano gli 800 millimetri. Qui, durante il ciclo vegetativo della vite, le precipitazioni sono inferiori di circa 100 millimetri rispetto alla media del dipartimento. La flora meridionale che cresce proprio su queste colline è una testimonianza della relativa aridità della zona geografica e di una temperatura superiore a quella delle aree circostanti.

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Probabilmente originario della regione dell’Anjou, il vitigno Chenin B ha trovato a Bonnezeaux un terreno d’elezione. Si tratta di una varietà rustica capace di esprimere il proprio potenziale in condizioni in cui il suolo presenta forti vincoli.

I viticoltori hanno inoltre presto compreso l’interesse di raccogliere le uve di questa varietà a maturazione avanzata e con tecniche particolari. Nel 1845 il conte Odart afferma nel «Traité des cépages»: «È inoltre necessario che l’uva sia raccolta solo quando ha superato il grado di maturazione, come giunge nel periodo di Ognissanti, quando la tunica, ammorbidita dalle piogge, si sfalda». La condizione di sovramaturazione fa quindi parte integrante della raccolta. Nel 1816, nel suo «Topographie de tous les vignobles connus», Jullien precisa che: «Nelle annate buone, si vendemmia più volte: le prime due vendemmie, costituite soltanto dalle uve più mature, servono per la produzione dei vini spediti all’estero, mentre i vini della terza vendemmia sono destinati al consumo interno [...]».

Le osservazioni e le analisi condotte dai produttori nel corso delle generazioni hanno portato i vini di «Bonnezeaux» ai vertici dell’Anjou. Nella traduzione della «Nuova Geografia Universale» del geografo inglese William Guthrie (1708-1770), pubblicata nel 1802, si legge che i vini dell’Anjou possono essere divisi in tre categorie e e che quelli della prima categoria, in cui rientra anche il grande vino di Bonnezeaux, provengono dai piccoli comuni di Faye, Saint-Lambert, Rablé, Maligny, Chavagne e Thouarcé.

Il prestigio dei vigneti di «Bonnezeaux» è riconosciuto anche nelle epoche successive. La crisi della fillossera ne frena fortemente lo sviluppo, tanto che la produzione permette di rifornire solo il mercato locale. Il dinamismo e la serietà del sindacato dei produttori di «Bonnezeaux», intenzionati a mantenere basse rese e a salvaguardare la pratica delle selezioni successive, hanno permesso a questi vini di riconquistare il mercato nazionale prima di varcare nuovamente i confini francesi. La denominazione di origine controllata «Bonnezeaux» è riconosciuta il 6 novembre 1951.

2   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

Questi vini sono apprezzati per la potenza che esprimono. La loro grande dolcezza, unita a un elevato contenuto di zuccheri fermentescibili, va di pari passo con un aroma fruttato sovente complesso (frutta secca, frutta esotica, fiori bianchi, ecc.) che il loro colore, spesso leggermente dorato con riflessi verdi, difficilmente lascia intuire. L’equilibrio tra acidità, alcol e untuosità permette a questi vini di evolvere nel tempo verso una maggiore complessità.

3   Interazioni causali

Questi vigneti, caratterizzati da ripide colline esposte a sud-ovest e da terreni superficiali e sassosi con un eccezionale comportamento termico, sono favorevoli alla precocità del ciclo vegetativo e alla maturazione del vitigno Chenin B. I venti dominanti che soffiano sui pendii, uniti a un bassissimo apporto idrico alle viti su terreni scheletrici, garantiscono la concentrazione degli acini per appassimento o essiccazione sulla pianta, tipici di questi vigneti. I produttori hanno saputo sfruttare questa particolarità. L’attaccamento dei viticoltori per la qualità dell’uva è dimostrato anche dal mantenimento di rese molto basse.

I vini di «Bonnezeaux» hanno acquisito prestigio e notorietà anche grazie alla vendemmia tardiva delle uve di varietà Chenin B, effettuata su queste colline attraverso più cernite per selezionare uve molto mature. La storia e la reputazione dei vini di «Bonnezeaux» sono strettamente legate a quelle dei vini dell’Anjou e dei «Coteaux du Layon».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:

Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou e Rablay-sur-Layon), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital e Vauchrétien), Brossay, Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux e Valanjou), Denée, Doué-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Brigné), Les Garennes-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Lys-Haut-Layon (ex territorio del comune delegato di Tigné), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon) e Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay).

Etichettatura: indicazioni facoltative

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

— Le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni europee, sono riportate in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Etichettatura: denominazione geografica «Val de Loire»

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Etichettatura: unità geografica più piccola

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione: - che si tratti di una località accatastata; - che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-9d4179cc-6768-4be5-bd1b-2e66d9483314