Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Rueda].
(Comunicazione 03/03/2020, pubblicata in G.U.U.E. 3 marzo 2020, n. C 69)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«RUEDA»
Numero di riferimento: PDO-ES-A0889-AM03
Data della comunicazione: 2 dicembre 2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Modifica delle caratteristiche fisico-chimiche dei vini [Sezione 2, lettera a), del Disciplinare di Produzione e sezione 1.4. del Documento Unico]
Descrizione e motivi
Le nuove tendenze della vinificazione, rese possibili grazie alla disponibilità di una tecnologia più sicura, e l’aumento stesso delle temperature medie a seguito dei cambiamenti climatici, rendono necessario un riadeguamento dei parametri fisico-chimici, in particolare il titolo alcolometrico totale ed effettivo minimo e gli zuccheri riduttori, oltre a un adattamento delle produzioni alle nuove richieste del mercato. L’eccellente livello di acidità offerto dalle varietà della zona consente di mantenere l’equilibrio tra acidità, alcol e zucchero, oltre a preservare e migliorare le caratteristiche organolettiche dei vini.
Tipo di modifica: ORDINARIA (con modifica del documento unico).
Tale modifica costituisce un adeguamento delle caratteristiche fisico-chimiche che non implica una modifica sostanziale del prodotto protetto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame e derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
2. Modifica delle caratteristiche organolettiche [Sezione 2, lettera b), del Disciplinare di Produzione e sezione 1.4. del Documento Unico]
Descrizione e motivi
L’attuazione della norma UNE-EN-ISO 17065 ai fini dello svolgimento dei compiti di certificazione del Consejo Regulador (norma per la quale detto organismo è attualmente in fase di accreditamento) rende necessaria una modifica della descrizione organolettica dei vini protetti, affinché le loro caratteristiche possano essere collegate a descrittori valutabili mediante un panel di degustazione che rispetti i principi della norma UNE-EN-ISO 17025.
Tipo di modifica: ORDINARIA (con modifica del documento unico).
Tale modifica consiste in un adeguamento delle caratteristiche organolettiche ai fini di una migliore verifica attraverso l’analisi sensoriale; queste caratteristiche non implicano una modifica sostanziale del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
3. Aggiunta dei vini pallidi ai vini liquorosi (Sezione 2 del Disciplinare di Produzione e sezione 1.4. del Documento Unico)
Descrizione e motivi
I vini tradizionalmente noti come «pálidos» (pallidi) erano inclusi nel disciplinare di produzione nella categoria dei vini liquorosi, ma questa denominazione storica era andata persa. Con la modifica, si recupera un tipo di produzione che ha sempre caratterizzato la DOP «Rueda» e che non ha mai smesso di essere utilizzata nelle cantine.
Tipo di modifica: ORDINARIA (con modifica del documento unico).
Tale modifica non comporta l’inclusione, l’eliminazione o la variazione di una categoria di vini già contemplata dal disciplinare di produzione vigente, poiché i vini pallidi sono anche liquorosi (categoria 3 inclusa nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013).
Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
4. Riduzione della densità di impianto, eliminazione del requisito concernente la coltivazione e il sistema di allevamento [Sezione 3, lettera a), del Disciplinare di Produzione e sezione 1.5. del Documento Unico]
Descrizione e motivi
La densità minima di impianto resta pari a 1 100 ceppi/ha per le piantagioni realizzate a partire dal 2019. Viene altresì eliminato il requisito concernente la coltivazione delle viti e il sistema di allevamento. L’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che le tecniche della moderna viticoltura consentono di ottenere una materia prima di qualità senza dover mantenere i requisiti precedenti.
Tipo di modifica: ORDINARIA (con modifica del documento unico).
Tale modifica implica solo un adeguamento delle pratiche di coltivazione alle tecniche della viticoltura moderna, senza apportare alcuna modifica alle caratteristiche del prodotto finale. Pertanto si ritiene che essa non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
5. Condizioni di vinificazione (pratiche enologiche specifiche) [Sezione 3, lettera b.1), del Disciplinare di Produzione e sezione 1.5. del Documento Unico]
Descrizione e motivi
Questa modifica viene effettuata al solo scopo di aggiornare la formulazione delle condizioni di vinificazione, eliminando le sezioni che non aggiungono nulla alle caratteristiche del prodotto e che includono concetti ambigui e difficilmente verificabili (ad esempio: con cura, in perfette condizioni, ecc.). Questa revisione si è resa necessaria per adeguare la formulazione del disciplinare di produzione ai criteri della norma UNE-EN-ISO 17065 (per la quale il Consejo Regulador è attualmente in fase di accreditamento), dato che tali sezioni non sono certificabili.
Viene inoltre eliminato l’ultimo punto, il 6, che risulta superato con l’introduzione dell’attuale tecnologia, giacché esso si riferiva all’uso di serbatoi tali da evitare la contaminazione del vino e al loro rivestimento obbligatorio con resine epossidiche.
Tipo di modifica: ORDINARIA (con modifica del documento unico).
Si tratta di un mero adattamento alle pratiche attuali che non apporta alcuna modifica alle caratteristiche del prodotto finale. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
6. Condizioni d’invecchiamento, per introdurre le condizioni di produzione dei vini pallidi [Sezione 3, lettera b.2), del Disciplinare di Produzione e sezione 1.5. del Documento Unico]
Descrizione e motivi
Si propone la modifica della sezione 3, lettera b.2), Pratiche enologiche specifiche: condizioni d’invecchiamento, al fine di includere le condizioni specifiche d’invecchiamento che caratterizzano i vini pallidi. In precedenza era utilizzata una formulazione più generica, mentre ora si è ritenuto più opportuno specificare le peculiarità d’invecchiamento dei tipi «pallido» e «dorato».
Tipo di modifica: ORDINARIA (con modifica del documento unico).
Nell’introdurre i vini pallidi nella categoria «vinos de licor» (vini liquorosi) si è ritenuto opportuno elaborare una formulazione specifica per i vini dorati e i vini pallidi, precisando in ciascun caso le condizioni di invecchiamento, che risultano fondamentali per la produzione di questi vini. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
7. Restrizioni alla vinificazione [Sezione 3, lettera c), del Disciplinare di Produzione e sezione 1.5. del Documento Unico]
Descrizione e motivi
È stato necessario modificare le percentuali minime di varietà nei diversi tipi di vino per adeguarle alle nuove tecniche di produzione e ai gusti del mercato. Tuttavia, tale adeguamento della componente varietale non modifica le caratteristiche sostanziali dei vini protetti.
ORDINARIA (con modifica del documento unico).
Come specificato nella descrizione precedente, tali modifiche non implicano un’alterazione delle caratteristiche essenziali del prodotto, il vino DOP «Rueda», derivanti dalla convergenza di fattori naturali e umani. Il legame non viene compromesso e, pertanto, si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
8. Nuove varietà: sauvignon blanc come varietà principale e inclusione di Chardonnay, viognier e Syrah. Rese massime per le suddette varietà [Sezioni 5 e 6 del Disciplinare di Produzione nonché sezione 4, lettera a), e sezione 6 del Documento Unico]
Descrizione e motivi
Come varietà principale viene inclusa la Sauvignon Blanc, le cui piantagioni risalgono agli anni ‘70 e di cui, attualmente, sono presenti 1 195 ettari nella DOP «Rueda». Questa varietà ha dimostrato un adattamento ottimale alla zona e consente la produzione di vini monovarietali di rinomata qualità che esprimono perfettamente le caratteristiche distintive della zona stessa.
Inoltre sono state introdotte nuove varietà secondarie: due bianche, Chardonnay e Viognier, e una rossa, Syrah. Si tratta di uve che caratterizzano già da molti anni la zona tutelata dalla DOP ottenendo ampi consensi e grandi risultati e permettono la produzione di vini che mantengono il profilo caratteristico dei vini della DOP.
Di conseguenza, si modifica altresì la sezione 5 del disciplinare di produzione al fine di introdurre le rese massime per ettaro per queste due varietà.
Tipo di modifica: ORDINARIA (con modifica del documento unico).
L’introduzione di queste varietà non implica un’alterazione sostanziale delle caratteristiche del prodotto finale. La varietà Sauvignon Blanc era già autorizzata in precedenza e consentiva la produzione di vini monovarietali. Il cambiamento di classificazione implica solo un riconoscimento della diffusione ottenuta da detta varietà. Per quanto riguarda le altre tre varietà, la loro introduzione come varietà minoritarie non altera le caratteristiche finali del prodotto. In nessun caso si considera che detta modifica possa invalidare il legame e, pertanto, si ritiene che essa non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
9. Lievi modifiche nella formulazione relativa al legame (Sezione 7 del Disciplinare di Produzione)
Descrizione e motivi
Con l’inclusione del comune di Orbita (Ávila), avvenuta in esecuzione di una sentenza giudiziaria, l’altitudine massima sul livello del mare della zona di produzione della DOP «Rueda» è passata a 870 metri.
Si tratta di una modifica puntuale che non incide sul legame.
Inoltre sono state apportate piccole modifiche alla formulazione di questa sezione, che in nessun caso prevedono una modifica del legame, allo scopo di chiarire alcuni concetti e migliorare la comprensione delle modifiche proposte.
Tipo di modifica: ORDINARIA (senza modifica del documento unico).
Si tratta di modifiche minori che non influiscono sul nesso causale né sulla sintesi contenuta nel documento unico. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
10. Modifiche alle eccezioni nelle rese di estrazione [Sezione 8, lettera b.1), del Disciplinare di Produzione]
Descrizione e motivi
L’esperienza dimostra che ogni campagna vitivinicola ha le sue peculiarità e che la pianta è influenzata da fattori naturali variabili (temperature, precipitazioni, calamità come gelo, organismi nocivi, malattie, ecc.), che incidono sulla quantità e sulla qualità dell’uva.
Per questo motivo, in alcune campagne e a seconda dei requisiti della denominazione, si è ritenuto necessario includere la possibilità di ridurre la resa di estrazione fino a un massimo di due punti percentuali. Nel contempo, tale riduzione è connessa alla riduzione della resa massima di uva per ettaro, dal momento che le condizioni qualitative dell’uva possono variare, come esposto in precedenza, a seconda delle condizioni climatiche e di altro tipo che, in definitiva, possono incidere sulla qualità del prodotto protetto.
Tipo di modifica: ORDINARIA (SENZA modifica del documento unico).
Si tratta di creare uno strumento atto a controllare la qualità del prodotto finale e che, oltre a non modificare le caratteristiche del prodotto protetto, garantisce l’ottenimento di queste ultime in ciascuna campagna. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
11. Estensione della giustificazione del condizionamento nella zona delimitata [Sezione 8, lettera b.2), del Disciplinare di Produzione e sezione 1.9. del Documento Unico]
Descrizione e motivi
La sezione 8, lettera b.2), del disciplinare di produzione è riformulata per giustificare il condizionamento (imbottigliamento) nella zona delimitata conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del nuovo regolamento (UE) 33/2019.
Tipo di modifica: ORDINARIA (CON modifica del documento unico).
Essendo già obbligatoria, questa pratica non comporta l’aggiunta di maggiori restrizioni alla commercializzazione. Si tratta unicamente di una modifica redazionale finalizzata all’adeguamento alla normativa vigente. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
12. Modifica della sezione 8, lettera b.3), del disciplinare di produzione relativa all’etichettatura. inserimento della dicitura «vino de pueblo» legata a un’unità geografica più piccola [Sezione 8, lettera b.3), del Disciplinare di Produzione e sezione 1.9. del Documento Unico]
Descrizione e motivi
Di recente l’autorità competente ha disciplinato le diciture legate all’uso di un’unità geografica più piccola, tra cui figura l’espressione «vino de pueblo» (vino di paese), per i vini prodotti con una percentuale minima, pari all’85 %, di uve provenienti da appezzamenti ubicati nel comune o in un’unità locale più piccola. Tale modifica è giustificata dalla crescente esigenza di informazioni avvertita dai consumatori sulla provenienza effettiva all’interno dei comuni e delle zone che costituiscono la DOP.
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/33, per poter fare riferimento nell’etichetta al nome di un’unità geografica più piccola, quest’ultima deve essere definita nel disciplinare di produzione e nel documento unico.
Inoltre, è stata colta l’occasione per riformulare tutta la sezione 8, lettera b.3), del disciplinare di produzione, operando una distinzione tra indicazioni obbligatorie e facoltative di etichettatura. Non sono stati aggiunti nuovi requisiti, ma è stata effettuata solamente una rielaborazione dell’intera sezione ai fini di una migliore comprensione.
Tipo di modifica: ORDINARIA (CON modifica del documento unico).
Dette indicazioni facoltative di etichettatura aumentano le informazioni per il consumatore circa l’origine e la modalità di produzione del prodotto, senza comportare in alcun caso una restrizione alla commercializzazione. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
13. Adeguamento alla normativa concernente la verifica della conformità al disciplinare di produzione (Sezione 9 del Disciplinare di Produzione)
Descrizione e motivi
Adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in particolare all’articolo 19 di quest’ultimo, che stabilisce le modalità di attuazione della verifica annuale effettuata dall’autorità competente o dagli organismi di controllo per quanto concerne la conformità al disciplinare di produzione. Tale modifica rientra altresì nel necessario aggiornamento del disciplinare di produzione ai fini della conformità ai criteri della norma UNE-EN-ISO 17065.
Tipo di modifica: ORDINARIA (SENZA modifica del documento unico).
Detta modifica non rientra in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Rueda
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3. Vino liquoroso
5. Vino spumante di qualità
4. Descrizione del vino (dei vini)
VINO BIANCO
Aspetto: colore: da giallo pallido a giallo paglierino con tonalità dorate o verdoline. Limpido.
Olfatto: franco. Di intensità media, con predominanza di aromi primari di frutta e/o floreali e/o erbacei.
Gusto: franco, fresco e corposo, di intensità da media a elevata.
Nei vini bianchi fermentati in botti o invecchiati le caratteristiche organolettiche saranno adattate al tipo di produzione. Per quanto riguarda l’aspetto, i colori potranno essere più intesi (intensità da media a elevata). A livello di olfatto emergeranno aromi propri dell’invecchiamento in botte, mentre in termini di gusto il sapore sarà intenso, con una buona espressione tannica e un retrogusto con note di aromi terziari.
Per i limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
Acidità volatile massima: nel caso di vini bianchi fermentati e/o invecchiati in botti, l’acidità volatile non supererà 1og/l, espressa in acido acetico.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
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Acidità totale minima |
4,7 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
10,83 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
180 |
VINO ROSSO DELL’ANNATA
Aspetto: colore dal rosso rubino al rosso amarena con tonalità violacee. Limpido.
Olfatto: di intensità media, con predominanza di aromi primari di frutti neri e/o rossi.
Gusto: franco, con intensità da moderata a elevata.
Per i limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,67 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
VINI ROSSI DI OLTRE UN ANNO (INVECCHIATI IN BOTTE)
Aspetto: colore dal rosso rubino al rosso amarena. Limpido.
Olfatto: intensità da media a elevata. Questi vini possono essere caratterizzati da aromi primari, secondari (lieviti e/o prodotti da forno) e terziari tipici dell’invecchiamento in rovere.
Gusto: franco, retrogusto con note tipiche dell’invecchiamento in rovere.
Acidità volatile massima: (meq/l) 13,33 fino a 10oalc +0,06og/l per ciascun titolo alcolometrico superiore a 10.
Per i limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
VINO LIQUOROSO - Dorato
Aspetto: colore giallo dorato o dorato. Limpido.
Olfatto: intensità elevata. Sono mantenuti aromi secondari (prodotti da forno, lieviti) insieme ad aromi terziari prodotti dal legno, come quelli tostati e/o affumicati e/o speziati e/o di frutta secca.
Gusto: con equilibrio al palato, contenuto glicerico (intensità da media a elevata) e un retrogusto con note tipiche di aromi terziari (frutta secca e/o fondi tostati e/o speziati).
Per i limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
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Acidità totale minima |
4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
VINO LIQUOROSO - Pallido
Aspetto: colore da giallo paglierino a dorato pallido. Limpido.
Olfatto: intensità elevata. Sono mantenuti aromi secondari e terziari derivanti dalla fase di lavorazione biologica (mandorle e/o lievito da panificazione e/o aromi speziati).
Gusto: con equilibrio al palato, contenuto glicerico e un retrogusto con note di aromi tipici della lavorazione biologica.
Per i limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
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Acidità totale minima |
4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
VINO SPUMANTE DI QUALITÀ, bianco e rosato
Aspetto: limpido. Bollicine fini e con persistenza da media a elevata.
Olfatto: predominanza di aromi primari (floreali e/o fruttati) e secondari (prodotti da forno e/o lieviti). Franco, con intensità da media a elevata.
Gusto: equilibrio al palato. Fresco, con anidride carbonica (bollicine) ben integrata e leggere note tipiche degli aromi secondari (prodotti da forno e toni tostati). Franco, con intensità da moderata a elevata.
Per i limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
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Acidità totale minima |
4,7 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
0,65 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
180 |
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Densità minima di impianto per nuove piantagioni
Pratica colturale
I vigneti destinati al raccolto di uva per la produzione di vino della DOP «Rueda» e piantati a partire dal 2019 dovranno avere una densità minima di impianto minima pari a 1 100 ceppi per ettaro.
Condizioni di produzione - Titolo alcolometrico potenziale
Pratica enologica specifica
Il titolo alcolometrico potenziale minimo delle partite o dei lotti unitari di uve vendemmiate sarà pari a 12 % vol. per le varietà rosse e a 10,5 % vol. per le varietà bianche.
Nel caso di partite di uva destinate alla produzione di vini spumanti di qualità, è ammesso un titolo alcolometrico potenziale minimo di 9,5 % vol. Tali partite non potranno essere destinate alla produzione di altri tipi di vino.
Resa di estrazione
Pratica enologica specifica
La resa globale massima di estrazione equivarrà a 72 litri per 100 kg di uva.
Condizioni d’invecchiamento
Pratica enologica specifica
1. Nel caso dei vini con la dicitura «FERMENTADO EN BARRICA» (FERMENTATO IN BOTTI) si utilizzeranno botti di rovere sia per la fermentazione che per l’invecchiamento con le fecce.
2. Il vino dorato sarà sottoposto a un processo di invecchiamento e lavorazione ossidativa di durata minima quadriennale, data la sua necessaria permanenza in botti di rovere almeno negli ultimi due anni precedenti alla commercializzazione.
3. Il vino pallido sarà ottenuto con la lavorazione biologica, data la sua necessaria permanenza in botti di rovere almeno negli ultimi tre anni precedenti alla commercializzazione.
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Vino bianco, prodotto con una percentuale minima del 50 % delle varietà bianche ritenute principali.
Vino spumante di qualità, prodotto con una percentuale minima del 75 % delle varietà ritenute principali.
Vino dorato, liquoroso, secco, ottenuto dalle varietà autorizzate Palomino Fino e/o Verdejo.
Vino pallido, liquoroso, secco, ottenuto dalle varietà autorizzate Palomino Fino e/o Verdejo.
Vino rosato, prodotto da una percentuale minima del 50 % delle varietà rosse autorizzate.
Vino rosso, prodotto esclusivamente da varietà rosse autorizzate.
b. Rese massime
Verdejo, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Viognier a spalliera
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
Verdejo, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Viognier a spalliera
72 ettolitri per ettaro
Viura a spalliera
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
Viura a spalliera
86,40 ettolitri per ettaro
Verdejo, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Viognier a fusto basso (vaso)
8 000 chilogrammi di uve per ettaro
Verdejo, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Viognier a fusto basso (vaso)
57,60 ettolitri per ettaro
Viura e Palomino Fino a fusto basso (vaso)
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
Viura e Palomino Fino a fusto basso (vaso)
72 ettolitri per ettaro
Varietà rosse
7 000 chilogrammi di uve per ettaro
Varietà rosse
50,40 ettolitri per ettaro
Spumanti di Verdejo, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Viognier a spalliera
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
Spumanti di Verdejo, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Viognier a spalliera
86,40 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
1. La zona di produzione della DOP «Rueda» è situata al sud della provincia di Valladolid, con leggera estensione a ovest della provincia di Segovia e a nord di Ávila. I comuni che costituiscono la zona di produzione sono i seguenti:
provincia di Valladolid:
Aguasal, Alaejos, Alcazarén, Almenara de Adaja, Ataquines, Bobadilla del Campo, Bocigas, Brahojos de Medina, Carpio del Campo, Castrejón, Castronuño, Cervillego de la Cruz, El Campillo, Fresno el Viejo, Fuente el Sol, Fuente Olmedo, Gomeznarro, Hornillos, La Seca, La Zarza, Lomoviejo, Llano de Olmedo, Matapozuelos, Medina del Campo, Mojados, Moraleja de las Panaderas, Muriel, Nava del Rey, Nueva Villa de las Torres, Olmedo, Pollos, Pozal de Gallinas, Pozaldez, Puras, Ramiro, Rodilana, Rubí de Bracamonte, Rueda, Salvador de Zapardiel, San Pablo de la Moraleja, San Vicente del Palacio, Serrada, Siete Iglesias de Trabancos, Tordesillas, Torrecilla de la Abadesa, Torrecilla de la Orden, Torrecilla del Valle, Valdestillas, Velascálvaro, Ventosa de la Cuesta, Villafranca del Duero, Villanueva del Duero e Villaverde de Medina;
provincia di Ávila:
Blasconuño de Matacabras, Madrigal de las Altas Torres, Órbita (fogli catastali 1, 2, 4 e 5) y Palacios de Goda (fogli catastali 14, 17, 18, 19 e 20);
provincia di Segovia:
Aldeanueva del Codonal, Aldehuela del Codonal, Bernuy de Coca, Codorniz, Coca (area 7, corrispondente alla provincia di Villagonzalo de Coca) Donhierro, Fuentes de Santa Cruz, Juarros de Voltoya, Montejo de Arévalo, Montuenga, Moraleja de Coca, Nava de la Asunción, Nieva, Rapariegos, San Cristóbal de la Vega, Santiuste de San Juan Bautista e Tolocirio.
2. La zona di invecchiamento dei vini protetti dalla DOP «Rueda» coincide esattamente con la zona di produzione.
7. Varietà principale/i di uve da vino
VERDEJO
SAUVIGNON BLANC
TEMPRANILLO
8. Descrizione del legame/dei legami
VINO
Il clima mediterraneo-continentale (grandi escursioni termiche, inverni lunghi e rigidi, gelate tardive ed estati calde e secche), il suolo (costituito da terreni tipicamente pietrosi o ghiaiosi, che impediscono l’evapotraspirazione e consentono il massimo soleggiamento) e la varietà autoctona (Verdejo) sono fondamentali per ottenere i tratti distintivi dei vini considerati. La varietà Verdejo fa sì che i vini bianchi della zona si distinguano per grado di acidità, ricchezza al palato e profilo aromatico. I vini rossi, invece, grazie all’eccellente maturazione delle uve, sono aromatici, equilibrati e ben strutturati.
VINO LIQUOROSO
Questa categoria comprende vini che vantano un’antica produzione nella zona: vini generosi («generosos») e invecchiati, prodotti in cantine sotterranee e il cui invecchiamento avviene all’interno di grandi botti e tini per ottenere il colore e l’aroma tipici della lavorazione ossidativa. Tali vini, soggetti alla lavorazione suddetta, rappresentano l’ultima traccia della produzione tradizionale della zona e devono essere conservati in ragione della loro peculiarità e qualità.
VINO SPUMANTE DI QUALITÀ
La peculiarità della varietà autoctona Verdejo (acidità eccezionale, profilo aromatico e notevole ricchezza al palato) ha indotto i cantinieri della zona a produrre vini spumanti fino a ottenere vini di elevata qualità, dove le caratteristiche varietali si integrano perfettamente con quelle derivanti dal metodo tradizionale.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Requisiti in materia di confezionamento
Quadro giuridico di riferimento:
nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
la vinificazione comprende l’imbottigliamento e l’invecchiamento dei vini; pertanto, le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche descritte nel disciplinare di produzione in questione possono essere garantite solo se tutte le operazioni di manipolazione del vino si svolgono all’interno della zona di produzione. Di conseguenza, nell’intento di salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare il controllo, e tenuto conto del fatto che l’imbottigliamento dei vini protetti dalla DOP «Rueda» è uno dei punti critici per il raggiungimento delle caratteristiche definite nel disciplinare di produzione in questione, tale operazione sarà effettuata nelle cantine situate negli impianti di imbottigliamento all’interno della zona di produzione.
Indicazioni obbligatorie
Quadro giuridico di riferimento:
nella normativa dell’UE
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
il nome geografico «Rueda», insieme alla dicitura «Denominación de Origen Protegida» e/o al suo acronimo «DOP» oppure all’espressione tradizionale «Denominación de Origen» al posto di DOP (denominazione di origine protetta).
L’indicazione dell’annata, tranne per i seguenti tipi di vino: dorato, pallido e spumante di qualità (bianco o rosato).
Per i vini spumanti di qualità sarà obbligatorio indicare il metodo di produzione.
Indicazioni facoltative
Quadro giuridico di riferimento:
nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
— le diciture tradizionali «CRIANZA», «RESERVA» e «GRAN RESERVA», alle condizioni stabilite nelle norme e nella regolamentazione specifica, nonché nella legislazione applicabile;
— la dicitura relativa al metodo di produzione: «ROBLE» e «FERMENTADO EN BARRICA», alle condizioni stabilite nelle norme e nella regolamentazione specifica, nonché nel resto della legislazione applicabile;
— le menzioni tradizionali «DORADO» e «PÁLIDO», solo per i tipi di vino definiti come tali e secondo le condizioni stabilite nelle norme e nella regolamentazione specifica, nonché nel resto della legislazione applicabile.
Indicazioni facoltative (unità geografiche più piccole)
Quadro giuridico di riferimento:
da parte di un’organizzazione che gestisce le DOP/IGP, qualora previsto dagli Stati membri
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
sarà possibile utilizzare il nome di un’unità geografica più piccola di quelle elencate alla sezione 4 del disciplinare di produzione in questione (comuni), insieme alla dicitura «Vino de Pueblo», purché il vino protetto sia stato prodotto con una percentuale pari all’85 % di uve provenienti da appezzamenti ubicati in tale comune.
Link al disciplinare del prodotto
www.itacyl.es/documents/20143/342640/PPTA+MOD+PCC+DOP+RUEDA+Rev+2.docx/bc904e60-f463-bac0-40a7-d96f7276ff48