Settore vinicolo - Contratto irrevocabile di fornitura di uve da vino di diverse qualità per una determinata annata - Danneggiamento dei vigneti - Impossibilità di ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto - Domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale - Chiamata in causa della compagnia di assicurazioni - Non operatività della polizza stipulata perchè il rischio assicurato è quello relativo all'attività assicurata e cioè "la produzione di vini e spumanti" e non l'attività di coltivatore diretto.
SENTENZA
(Giudice: dott.ssa Carla Fazzini)
riservata all'udienza del 3.10.2019, nella causa civile iscritta al n.4463/2016 R.G.C.A. e vertente
tra
V.D. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in G., ivi elettivamente domiciliata a (...) presso lo studio dell'avv. (...) che la rappresentata e difende giusta procura allegata all'atto di citazione del 10.11.2016
- parte attrice -
contro
V. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (...), elettivamente domiciliata in (...), presso lo studio lo studio dell'avv. (...) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 6.2.2017
- parte convenuta -
nonché
A.A. SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in (...), elettivamente domiciliata in (...), rappresentata e difesa dall'avv. (...) giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata -
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14/11/16, la V.D. srl conveniva in giudizio la V. S.r.l. per sentire accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale della predetta società, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 71.425,00, oltre interessi legali e con vittoria di spese di lite. Premetteva la V.D. srl di aver stipulato con la V. un contratto irrevocabile di fornitura di uve di diverse qualità per l'annata 2016; successivamente la detta V.D. Srl avrebbe ricevuto notizie della circostanza che i vigneti erano stati danneggiati e che la V. non sarebbe stata in grado di ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto. In conseguenza di ciò la medesima società esponente richiedeva alla convenuta V. la risoluzione contrattuale per inadempimento ed il risarcimento dei danni. Si costituiva la V. la quale, senza alcuna difesa e ammettendo i fatti narrati dalla società attrice, richiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia di Assicurazioni, per essere dalla stessa tenuta indenne dalle pretese di parte attrice. Si costituiva la A.A. spa contestando in toto sia la domanda attorea che la chiamata in causa.
All'esito dell'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, che ammetteva gli addebiti, veniva rigettata la richiesta di ctu e venivano precisate le conclusioni e su di esse il tribunale riservava la decisione.
Dai documenti prodotti dalle parti e dall'interrogatorio espletato, emergeva che la V. srl si obbligava a vendere uve della vendemmia 2016 di alcune varietà prodotte nei vigneti a spalliera riportati al foglio (...), particelle (...), (...),(...), (...) e (...) del comune di G. per una qualità ottimale, in particolare ql. 1.550 di uva Montepulciano d'Abruzzo doc e ql. 500 di Trebbiano d'Abruzzo doc. per la somma di Euro.118.200,00, rateizzato in n.3 rate, con decorrenza dalla data di consegna. Le parti dichiaravano che l'accordo era da intendersi irrevocabile e che l'uva sarebbe stata consegnata presso la cantina dii altra società per la lavorazione.
L'accordo veniva sottoscritto in data 4.1.2016 e nel mese di agosto successivo, la V.D., con raccomandata a.r. del 12.8.2016, comunicava alla V. srl di aver avuto conoscenza del fatto che i terreni indicati nell'accordo non erano in grado di produrre uva per cui chiedeva il risarcimento dei danni subiti.
In data 18.8.2016, l'agronomo interpellato dalla V. srl, dott. R.R., redigeva una relazione sullo stato dei terreni indicati nell'Acc. del 4 gennaio 2016 e concludeva affermando che i vigneti osti sulle particelle indicate nell'accordo erano affetti da necrosi delle foglie e parti verdi con diminuzione della superficie fogliare con caduta precoce delle foglie e impossibilità a produrre uva. Il consulente della società convenuta affermava altresì che tale malattia era dovuta alla combinazione di due circostanze: il terreno reso troppo umido dalle alluvioni di quella primavera e l'eccesivo dosaggio di rame abbinato alle alte temperature con forte umidità.
Tali circostanze venivano ammesse da D.D., legale rappresentante della, V. srl, in sede di interrogatorio formale nel quale confessava di aver dosato troppo rame su quei terreni (cfr. dichiarazioni rese a verbale).
Da quanto emerso, risulta accertato l'inadempimento contrattuale della società convenuta, ma alcuna prova neppure un principio di prova in merito al quantum debeatur. Infatti, la società attrice non ha prodotto alcune visura camerale, né il fatturato dell'anno precedente tanto da porre questo giudice dinanzi ad un deserto probatorio. Questo tribunale infatti non sa che tipo di attività svolge la D.V. srl, a chi vende eventualmente il suo prodotto, se lo vende e con quale ricavato. Tutto ciò non risulta documentato per cui la ctu la domanda principale va rigettata.
Osserva inoltre il giudicante che un'esatta quantificazione del danno risulta pressochè impossibile in quanto non vi è alcuna documentazione attestante la perdita di guadagno. Trattandosi di quantificazione del danno da lucro cessante la prova dev'essere rigorosa e non in termini di mera possibilità, il lucro cessante comprende le somme che la parte che subisce l'inadempimento avrebbe ragionevolmente conseguito in assenza dello stesso e non il guadagno meramente potenziale e ipotetico. Non si può considerare come lucro cessante un guadagno ipotetico ritenendo così che sicuramente l'impresa avrebbe venduto determinati prodotti senza che su tale circostanza la ditta avesse indicato prove o indizi. Tale presunzione non può giustificare il riconoscimento del corrispondente importo a titolo di lucro cessante che diversamente comprenderebbe il guadagno che probabilmente sarebbe stato conseguito in assenza dell'inadempimento. Serve dunque una prova rigorosa che metta il giudicante in condizione di formulare in giudizio di probabilità e non in termini di possibilità.
Nell'ipotesi in esame il danno integrale ovvero l'obbligazione diretta ad integrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato non poteva che essere rappresentato dalla perdita che la società creditrice aveva subito in termini di costi sostenuti per l'acquisto di altra materia prima con cui produrre vino o latro, in termini di riorganizzazione della linea di produzione per le richieste o ordini, in termini di lucro cessante quale perdita di quel guadagno che la ditta attrice avrebbe ottenuto se la convenuta avesse consegnato l'uva. Non si conosce l'utilizzo che ne avrebbe fatto l'attrice, non si conoscono lee ulteriori materie acquistate, tipo bottiglie, non si conosce il costo del prodottofinito e il suo utilizzo (proprio o vendita a terzi), o il costo necessario per produrlo, non si conoscono se le materie prime potevano essere acquistate da altro vitigno.
Non vi è, dunque, connessione tra l'inadempimento contrattuale oggetto di causa e il mancato comportamento dell'attrice in ordine ad altri precedenti contratti.
Infine, la polizza stipulata dalla V. srl con la A. non risulta operativa atteso che il rischio assicurato è quello relativo all'attività assicurata e cioè "produzione di vini e spumanti" (cfr. polizza n.(...) in atti) e non l'attività di coltivatore diretto, per cui i danni cagionati al vitigno non rientrano nella copertura rischi di cui alla polizza in atti. La copertura assicurativa, infatti, non può operare stante la difformità tra l'attività dichiarata in polizza ai fini della descrizione del rischio assicurato ("produzione di vini e spumanti") e l'attività effettivamente espletata dall'assicurata, consistente in quella di "coltivatore agricolo", come accertato "de visu" dallo Studio Campana in sede di sopralluogo nonché tramite visura effettuata sul portale web dell'Agenzia delle Entrate.
La V. svolge attività agricola di coltivazione e tenuta di vigneti, incluse tutte le lavorazioni inerenti il ciclo produttivo del prodotto agricolo (lavorazione terreno, irrigazione, trattamenti ecc.), attività completamente estranee a quelle assicurate di cui alla scheda tecnica facente parte integrante della polizza. A mente dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione (doc.n.2), si legge: "l'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di modulo"; nella detta Scheda nella sezione "Attività assicurata" viene dichiarato: "produzione di vini e spumanti" E' evidente, pertanto, che la garanzia assicurativa copre solo i danni derivanti dall'esercizio di produzione di vini e spumanti e non quelli lamentati nella fattispecie.
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda attrice va rigettata.
Le spese si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da V.D. srl contro V. srl e A.A. spa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attrice.
- spese compensate tra tutte le parti
Così deciso in Teramo, il 5 gennaio 2020
Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2020