Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 19-02-2020
Numero provvedimento: 1247
Tipo gazzetta: Nessuna

Coltivazione della vite - Menzione “vigna” o suoi sinonimi seguita dal toponimo o nome tradizionale - Disciplina ex art. 31, comma 10, L. n. 238 del 2016 - Utilizzo limitato alla presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale - Definizione di linee guida per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco delle menzioni vigna - Istanza di inserimento nell’elenco regionale delle vigne del toponimo “Pianpolvere Soprano” - Impugnazione della determina regionale nella parte è stata riconosciuta la possibilità per le vigne delle aziende agricole controinteressate di usufruire della menzione “Pianpolvere”.

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4140 del 2019, proposto dal sig. Rodolfo Migliorini, in proprio e quale titolare dell’Azienda Agricola Pianpolvere Soprano Bussia di Migliorini R. Società semplice agricola, nonché dall’Azienda Agricola Adriano Fratelli di Adriano Osvaldo e Romolo O. e R. SSA, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietropaolo Emiliani Pescetelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Calamatta, n. 16;

contro

la Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Piccarreta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonchè

nei confronti

dell’Azienda Agricola Chionetti Quinto e Figlio di Chionetti Nicola, rappresentata e difesa dall’avvocato Fausto Fogliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14,
l’Azienda Agricola Giuseppe Mascarello e Figlio di Mauro Mascarello & C. società semplice, non costituita in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tar Piemonte, sez. II, n. 1175 del 30 ottobre 2018, non notificata, con la quale sono stati respinti i ricorsi proposti avverso la determina dirigenziale della Regione Piemonte n. 920 del 20 settembre 2017, nella parte in cui ha riconosciuto la possibilità per le vigne delle aziende agricole controinteressate di usufruire della menzione “Pianpolvere” e della d.d. della Regione Piemonte n. 924 del 22 settembre 2017, che ha aggiornato l’elenco regionale delle vigne, adeguandolo a quanto disposto dalla d.d. n. 920 del 20 settembre 2017.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria della Regione Piemonte, depositata in data 29 maggio 2019;

Vista la memoria dell’Azienda Agricola Chionetti Quinto e Figlio di Chionetti Nicola, depositata in data 14 giugno 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2019 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

 

1. Il settore della coltivazione della vite e del commercio del vino è stato disciplinato a livello nazionale dal d.lgs. n. 61 dell’8 aprile 2010. Tale normativa è stata abrogata e sostituita dalla l. n. 238 del 12 dicembre 2016.

L’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 61 del 2010, come analogamente sostituito dall’art. 31, comma 10, l. n. 238 del 2016, ha previsto che «la menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’art. 14 e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012».

In esecuzione di tale previsione normativa, con determine dirigenziali n. 646 del 30 giugno 2011 e n. 784 del 1° agosto 2011 – successivamente sostituite dalla determina dirigenziale n. 140 del 18 marzo 2015 – la Regione Piemonte ha definito le linee guida per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco delle menzioni vigna, fornendo, tra l’altro, la definizione del termine “toponimo” e “nome tradizionale”, di cui al citato art. 6, comma 8, d.lgs. n. 61 del 2010. Per “toponimo” «si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica ufficiale. La complessità di applicazione di questo nome nasce dal fatto che quasi sempre il toponimo non ha dei confini topografici o cartografici precisi […]», mentre per “nome tradizionale” «si intende il nome utilizzato continuativamente da una o più aziende da almeno 5 anni […]».

In data 22 settembre 2014, l’Azienda agricola Podere delle Rocche del Manzoni di Valentino s.a.s. di Migliorini Rodolfo e C., proprietaria delle superfici vitate insistenti sulle particelle nn. 31, 32, 35, 196, 201, 229, 230 e 232 del foglio 7 del Comune di Monforte d’Alba (CN), ha presentato istanza di inserimento nell’elenco regionale delle vigne del toponimo “Pianpolvere Soprano”.

L’Azienda agricola Chionetti Quinto e Figlio di Chionetti Nicola e l’Azienda agricola Giuseppe Mascarello e Figlio di Mauro Mascarello & C. società semplice, proprietarie rispettivamente delle particelle vitate 226 e 167 del foglio 7 del Comune di Monforte d’Alba, hanno presentato medesima istanza.

La Regione Piemonte ha accolto tutte e tre le domande inserendo nell’elenco regionale, per le particelle vitate indicate dalle aziende richiedenti, la menzione vigna “Pian polvere Soprano” o “Pianpolvere”.

In data 21 giugno 2017, il sig. Migliorini ha formulato alla Regione un’istanza di rettifica dell’elenco regionale, chiedendo di stralciare per le vigne delle Aziende agricole controinteressate non solo la menzione di vigna “Pianpolvere Soprano” – di cui ha rivendicato il diritto all’uso esclusivo in forza di marchio registrato nel 1990 – ma anche quella di “Pianpolvere”, sostenendo che le altre due aziende non sarebbero ubicate nella zona “Pianpolvere” ma nella diversa zona “Maniscotto”, deputata alla produzione di vino Barolo meno pregiato.

A seguito di istruttoria, la Regione, con determina n. 920 del 20 settembre 2017, ha ritenuto di provvedere allo stralcio dall’elenco regionale delle vigne della sola menzione “Pianpolvere Soprano”, inserita sulla base del toponimo, per tutte le particelle catastali delle aziende che ne avevano ottenuto il riconoscimento, permettendo alle stesse di mantenere l’uso della menzione vigna “Pianpolvere” o “Pian della Polvere”. Ha ritenuto, altresì, di dare facoltà all’Azienda Podere Rocche dei Manzoni di Rodolfo Migliorini di ripresentare la domanda per il riconoscimento della menzione vigna “Pianpolvere Soprano”, sulla base del nome tradizionale, secondo le modalità previste dalla d.d. n. 140 del 18 marzo 2015, prevedendo che, nel momento in cui fosse concesso l’uso della menzione vigna “Pianpolvere Soprano”, al fine di evitare confusioni nel consumatore, per le stesse particelle catastali aziendali sarebbe automaticamente decaduto l’uso della menzione vigna “Pianpolvere”.

Con d.d. n. 924 del 22 settembre 2017, la Regione ha aggiornato l’elenco regionale delle vigne, adeguandolo a quanto disposto con d.d. n. 920 del 20 settembre 2017.

2. Con due ricorsi di identico contenuto, proposti innanzi al Tar Piemonte il sig. Rodolfo Migliorini ha impugnato la determina n. 920 del 20 settembre 2017, nella parte in cui ha riconosciuto la possibilità per le vigne delle aziende agricole controinteressate di usufruire della menzione “Pianpolvere”, e la d.d. n. 924 del 22 settembre 2017, che ha aggiornato l’elenco regionale delle vigne, adeguandolo a quanto disposto dalla precedente n. 920 del 2017.

Ha dedotto che le vigne di pertinenza delle Aziende Chionetti e Mascarello non sarebbero ubicate all’interno della zona “Pianpolvere” ma nella diversa zona “Maniscotto”; che tra le due zone – la cui linea di confine sarebbe rappresentata dalla Strada Provinciale n. 9 – vi sarebbe una netta distinzione nella conformazione del terreno e nell’esposizione al sole e alle correnti, che comporterebbe un minor pregio dei prodotti vinicoli provenienti dalla zona “Maniscotto”; che le Aziende agricole controinteressate non avrebbero fornito alcuna documentazione cartografica del toponimo, in violazione a quanto espressamente previsto dalla d.d. n. 646 del 30 giugno 2011; che il rogito notarile del 20 aprile 1881, consegnato alla Regione Piemonte dall’Azienda Chionetti, nel quale i terreni vitati di proprietà di quest’ultima sono individuati con l’indicazione del toponimo “Pian della Polvere”, non sarebbe idoneo a fondare il convincimento in merito all’assegnazione di un toponimo, in quanto il pubblico ufficiale non avrebbe il potere di attestare la veridicità di quanto dichiarato in sua presenza.

3. Con sentenza n. 1175 del 30 ottobre 2018 il Tar Piemonte ha respinto il ricorso. In particolare, ha rilevato che gli elementi documentali prodotti dalle parti ricorrenti a sostegno delle proprie tesi non offrirebbero alcun convincimento circa la dedotta esistenza, all’interno della zona Bussia delle Terre del Barolo, di una sottozona denominata “Maniscotto”, distinta dalla zona “Pianpolvere”, all’interno della quale ricadrebbero le particelle dei mappali 167 e 226. In conseguenza di ciò, la Regione avrebbe giustamente valorizzato l’indizio presente nell’atto notarile del 20 aprile 1881, dove le suddette particelle sono state incluse nella zona “Pian della Polvere”.

Il Tar ha, inoltre, ritenuto infondato quanto sostenuto da parte ricorrente circa la differenza qualitativa dei terreni e del clima tra le due zone geografiche, tale da comportare una diversa qualità delle produzioni vinicole. Tali affermazioni sarebbero smentite dai rilievi istruttori svolti dalla Regione Piemonte e dall’ILPA s.p.a. – struttura tecnica di supporto della Regione Piemonte nelle indagini di natura ambientale e forestale – riportati nella relazione prodotta in giudizio dalla difesa regionale.

Infine, il primo giudice ha evidenziato che resterebbe la facoltà in capo all’azienda agricola del sig. Migliorini di differenziare i propri prodotti, richiedendo alla Regione Piemonte l’iscrizione delle proprie vigne con la menzione “Pianpolvere Soprano”.

4. La citata sentenza n. 1175 del 30 ottobre 2018 è stata impugnata con appello notificato il 29 aprile 2019 e depositato il successivo 16 maggio, riproducendo, sostanzialmente, le censure non accolte in primo grado e ponendole in chiave critica rispetto alla sentenza avversata.

In particolare, il Tar avrebbe errato nel fondare la propria decisione sulla base di un mero indizio tratto dal rogito notarile del 1881, il quale non sarebbe in grado di accertare la verità di quanto dichiarato dinanzi al pubblico ufficiale. Al contrario, il primo giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza di quanto richiesto dalla d.d. n. 646 del 30 giugno 2016, ossia la presenza di una documentazione cartografica ufficiale, tale da far desumere l’ubicazione delle aziende agricole controinteressate nella zona “Pianpolvere”.

Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sul rilievo che non sarebbero state riscontrate significative diversità dal punto di vista geopedologico delle zone “Pianpolvere” e “Maniscotto”. Tale dato sarebbe irrilevante, dal momento che le caratteristiche geopedologiche non rientrerebbero tra i criteri in base ai quali la normativa attribuisce un toponimo. Al contrario, ciò che sarebbe richiesto è la documentazione cartografica ufficiale.

In aggiunta, il Tar avrebbe errato nel ritenere che gli odierni appellanti non sarebbero riusciti a dimostrare l’esistenza della sottozona “Maniscotto”, dal momento che la mancanza di tale prova non sarebbe in ogni caso idonea a far rientrare automaticamente le vigne delle Aziende Chionetti e Mascarello nella zona “Pianpolvere”. La lacuna rilevata dal primo giudice sarebbe, inoltre, stata colmata dall’installazione di apposita segnaletica stradale – avvenuta nel mese di aprile 2019 da parte del Comune di Monforte d’Alba – dalla quale si evincerebbe la netta distinzione tra la località “Bussia-sottozona Maniscotto” e “Bussia-sottozona Pianpolvere”.

Infine, il Tar sarebbe entrato in contraddizione, attribuendo irrilevanza alle dichiarazioni di soggetti privati – allegate dalla ricorrente in primo grado a sostegno delle proprie tesi – in quanto asseritamente «prive di riscontri oggettivi e spesso basate su considerazioni personali altamente opinabili». Tale considerazione si porrebbe in aperto contrasto con la conclusione dello stesso primo giudice di porre a fondamento della decisione quanto affermato nel rogito notarile del 1881, ossia un mero indizio.

5. Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, sostenendo l’infondatezza dell’appello.

6. Si è costituita in giudizio l’Azienda Agricola Chionetti Quinto e Figlio di Chionetti Nicola, sostenendo l’infondatezza dell’appello.

7. L’Azienda Agricola Giuseppe Mascarello e Figlio di Mauro Mascarello & C. Società semplice non si è costituita in giudizio.

8. Alla camera di consiglio del 20 giugno 2019, su accordo delle parti, la causa è stata rinviata al merito.

9. Alla pubblica udienza del 14 novembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Come esposto in narrativa, oggetto della controversia è il riconoscimento, da parte della Regione Piemonte, all’Azienda Agricola Chionetti Quinto e Figlio di Chionetti Nicola (d’ora in poi, Chionetti) e all’Azienda Agricola Giuseppe Mascarello e Figlio di Mauro Mascarello & C. (d’ora in poi, Mascarello), del toponimo “Pianpolvere”, che parte appellante contesta perché dette Aziende sarebbero ubicate nella diversa sottozona “Maniscotto”, deputata alla produzione di vino Barolo meno pregiato.

Per inquadrare la vicenda contenziosa giova premettere che la Regione Piemonte, con Determina n. 920 del 20 marzo 2017, ha stralciato dall’elenco delle Vigne la menzione di vigna “Pianpolvere Soprano” con riferimento alle Aziende agricole Chionetti, Mascarello e Podere delle Rocche del Manzoni di Valentino s.a.s. di Migliorini Rodolfo e C. (d’ora in poi, Migliorini) per mancanza di documenti ufficiali che attestassero l’esistenza di tale toponimo riferito a terreni vitati. Dalla cartografia si evince solo l’esistenza del toponimo “Pianpolvere”, caratterizzato dalla produzione di vino Barolo pregiato. A dette Aziende è stato pertanto attribuito il toponimo di Pianpolvere, lasciando alla Azienda agricola Migliorini la possibilità di ripresentare la domanda per il riconoscimento della menzione vigna “Pianpolvere Soprano”.

A tale provvedimento ha fatto seguito la Determina 22 settembre 2017, n. 924, con la quale Regione Piemonte ha aggiornato l’Elenco regionale delle vigne, adeguandolo a quanto disposto con la Determina n. 920 del 2017.

Ad avviso dell’appellante Migliorini, peraltro, alle due Aziende controinteressate Chionetti e Mascarello non spetterebbe neanche la denominazione Pianpolvere perché non sarebbero ubicate nella relativa sottozona “Pianpolvere”, ma nella limitrofa sottozona “Maniscotto”, tradizionalmente deputata alla produzione di un vino Barolo meno pregiato.

A fronte della diffida inoltrata nel marzo 2017 a dette Aziende a non utilizzare per le proprie vigne la menzione “Pianpolvere Soprano”, rivendicando il diritto all’uso esclusivo di tale toponimo in forza di marchio registrato nel 1990, e sostenendo che le vigne di proprietà delle altre due aziende non sarebbero ubicate nella sottozona “Pianpolvere”, l’Azienda Mascarello ha dichiarato di non avere interesse ad utilizzare neanche il nome Pianpolvere, bensì soltanto quello della zona Bussia, eventualmente seguito da un marchio aziendale di fantasia.

L’impugnata sentenza del Tar Piemonte ha respinto il ricorso proposto dal signor Migliorini e dalla omonima Azienda Migliorini sul rilievo che le affermazioni di parte ricorrente in ordine all’esistenza, all’interno della zona Bussia delle Terre del Barolo, della sottozona “Maniscotto” come sottozona distinta da “Pianpolvere” sia sotto il profilo geografico che sotto quello climatico e geo-pedologico, non solo non hanno trovato alcun riscontro all’esito del giudizio, ma al contrario sono state smentite documentalmente dalla difesa regionale sulla scorta degli esiti dell’approfondita attività istruttoria svolta dagli uffici regionali e dalla struttura tecnica di supporto dell’ente.

2. L’appello è infondato.

Giova premettere che ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. 8 aprile 2010 n. 61 (“Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”) - successivamente abrogato e sostituito dall’art. 31, comma 10, l. 12 dicembre 2016, n. 238 (“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”) - “la menzione ‘vigna’ o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'art. 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012”.

Con delibera n. 646 del 2011 la Regione Piemonte ha stabilito che per l’attribuzione della Menzione Vigna (MV) da toponimo e la conseguente iscrizione nell’Elenco regionale occorre che il relativo nome proprio del luogo sia desumibile da documentazione cartografica ufficiale e che sussista prova cartografica dell’esistenza del toponimo.

Ciò promesso, e passando ai motivi di impugnazione, afferma innanzitutto l’appellante che il Tar avrebbe errato nel fondare la propria decisione sulla base di un mero indizio tratto da un rogito notarile del 1881, il quale non sarebbe in grado di accertare la verità di quanto dichiarato dinanzi al pubblico ufficiale. Al contrario, il primo giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza del presupposto individuato dalla d.d. n. 646 del 30 giugno 2016, ossia la presenza di una documentazione cartografica ufficiale, tale da far desumere l’ubicazione delle Aziende agricole controinteressate (mappali 167 e 226 del Foglio 7) nella sottozona Pianpolvere.

In effetti, sempre ad avviso dell’appellante, la sottozona Pianpolvere, nella sua parte superiore era delimitata dalla strada provinciale Alba-Dogliani, con la conseguenza che le Aziende Chionetti e Mascarello ne sarebbero state escluse perché poste al di sopra della predetta strada.

Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.

Ed invero, l’Azienza Chionetti – unica ad avere interesse a contraddire avendo la Mascarello rinunciato al nome – nel presentare l’istanza ha prodotto, in coerenza con il dettato normativo e con la determina regionale del 2016, uno stralcio di mappa (peraltro la stessa utilizzata dagli appellanti in sede procedimentale) che riporta la superficie vitata di sua proprietà (particella 226) ed indica due toponimi, quello legato alla zona (Bussia) e quello relativo alla sottozona geografica (Pianpolvere). E’ stato fornito dunque ben più di un mero indizio in ordine alla località in cui è ubicato il vigneto della controinteressata.

Ancora, nell’atto pubblico di compravendita del 20 aprile 1881 intercorso tra i sig.ri Benedetto Savi e Giuseppe Mascarello e che ha ad oggetto i terreni dell’Azienza Agricola Mascarello, terreni limitrofi a quelli dell’Azienda Chionetti, risulta che questi sono posti a confine con la strada comunale Alba-Monforte. In particolare, il notaio rogante li includeva “nella regione Pian della Polvere” (id est, Pianpolvere) indicando tra i confini “la strada comunale a ponente”, e cioè la vecchia strada comunale Alba-Monforte, tuttora esistente. Si tratta dunque, contrariamente a quanto affermato dalle appellanti, di ben più di un indizio.

A supporto della tesi che esclude la presenza di due sottozone (“Maniscotto” e “Pianpolvere”) è anche la relazione svolta dai tecnici della Regione Piemonte all’esito del sopralluogo dell’11 luglio 2017. Ha tra l’altro chiarito che al fine di individuare l’esistenza di due sottozone non è determinante la strada provinciale n. 9 Alba-Dogliani, che parte appellante richiama invece a riprova dei propri assunti in quanto confine naturale delle due sottozone, e ciò perché “le superfici vitate al di sopra e al di sotto della strada possiedono potenzialità viticole analoghe in termini di suolo, e quindi di granulometria e conseguente disponibilità idrica e di dotazione di minerale di base, nonché di clima, avendo esposizione e pendenza che consentono loro di accumulare sommatorie termiche analoghe e disporre di precipitazioni simili”. Gli stessi tecnici hanno affermato che il toponimo “Pianpolvere” è diffuso e riferibile all’intero versante che si presenta omogeneo dal punto di vista geo-pedologico, climatico e viticolo. Tale interpretazione è suffragata anche dal rogito notarile in data 1881 che individua i terreni tra le due strade (comunale e provinciale), situati nella parte superiore del versante, “come collocati in regione Piano della Polvere”.

Parte appellante, ricorrente in primo grado, non è invece riuscita a fornire prova certa della ricostruzione che è alla base dei propri assunti difensivi e, quindi, del fatto che le sottozone sono due – Maniscotto e Pianpolvere - e che l’Azienda controinteressata ricade nella prima sottozona. Non sono, infatti, idonee allo scopo la documentazione cartografica prodotta che reca solo con una indicazione a penna la denominazione “Maniscotto” né le fotografie raffiguranti due cartelli che indicano, rispettivamente, “località Bussia n. 32 Pianpolvere Soprano” e “località Bussia n. 30 – n. 31 Maniscotto”, non potendo certo una segnaletica stradale assumere carattere di ufficialità sostituendosi alla cartografia. E ciò a maggior ragione nel caso in esame, in cui si tratta semplicemente dell’indicazione stradale dell’ubicazione di due cascine (n. 32 Pianpolvere Soprano e località Bussia n. 30 – n. 31 Maniscotto) peraltro apposta – come correttamente confermato dallo stesso appellante – nell’aprile 2019, ben oltre l’adozione delle delibere impugnate dinanzi al Tar Piemonte.

Non rileva neanche il riferimento, contenuto nel secondo motivo, alla denominazione delle cascine dalle quali, ad avviso di parte appellante, prenderebbero nome le due sottozone, trattandosi di riferimento che non assurge con certezza inequivocabile a criterio guida per distinguere, con carattere di ufficialità, le due sottozone. Anche le ulteriori argomentazioni spese da parte appellante nel secondo motivo non sono vincenti perché si basano su presunzioni, su assunti a limite anche di buon senso ma privi di qualsiasi certezza, che è necessaria per individuare le due sottozone.

La stessa parte appellante ha del resto affermato che gli elementi fattuali apportati a supporto delle proprie argomentazioni sono “indizi”; come tali essi non sono certo caratterizzati da una forza probatoria superiore agli assunti della Regione Piemonte.

In conclusione, come condivisibilmente sostenuto dal giudice di primo grado, non sussistono prove inequivocabili offerte da parte appellante che provino l’erroneità dell’assunto della Regione secondo cui le particelle vitate delle Aziende agricole Chionetti e Mascarello ricadono non nella inesistente sottozona Maniscotto, ma nella sottozona Pianpolvere, esattamente come quelle di proprietà delle appellanti.

3. L’appello deve quindi essere respinto.

Le questioni vagliate esauriscono infatti la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.

4. Stante la complessità della vicenda contenziosa le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensate tra le parti in causa.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere