Pubblicazione del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo [Quarts de Chaume].
(Comunicazione 19/02/2020, pubblicata in G.U.U.E. 19 febbraio 2020, n. C 56)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Quarts de Chaume»
Numero di riferimento: PDO-FR-A0829-AM01
Data della comunicazione: 14 novembre 2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica
La zona geografica viene modificata come segue: Tutte le fasi di produzione sono effettuate nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire, in base al codice geografico ufficiale del 2018: Rochefort-sur-Loire.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell’Institut national de l’origine et de la qualité.
Modifica redazionale: Il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche alla zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare di produzione. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento, tale elenco fa riferimento alla versione vigente del codice geografico ufficiale pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica rimane esattamente identico.
Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.
La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.
2. Zona di prossimità immediata
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito da:
Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Brissac-Quincé e Vauchrétien), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Chanzeaux), Denée, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné e Les Verchers-sur-Layon), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Montjean-sur-Loire e La Pommeraye), Mozé-sur-Louet, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes e Notre-Dame-d’Allençon) e Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay).
Tale modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare di produzione. Il perimetro della zona di prossimità immediata rimane esattamente identico.
La parte del documento unico relativa alle ulteriori condizioni è modificata di conseguenza al punto 9.
3. Disposizione agroambientale
Nel capitolo I, sezione VI, punto 2, è aggiunto il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per gestire la vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato ricorrere ad altri erbicidi.»
Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale, la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di terroir.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
4. Divieto di raccolta
Nel capitolo I, sezione VII, punto 1, è soppressa la frase «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).»
Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ciascun operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
5. Capacità del locale di vinificazione
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera d), la frase: «Ciascun operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni.» è sostituita dalla frase: «Ciascun operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato negli ultimi cinque anni.»
Nel disciplinare di produzione non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) bensì a una resa, ossia a un volume di raccolto diviso per la superficie di produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
6. Commercializzazione dei vini
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b), riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati, è soppressa.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
7. Misure transitorie
Nel capitolo 1, sezione XI, è aggiunto il testo «disposizioni relative all’obbligo di una copertura vegetale controllata, naturale o seminata nella distanza interfilare o, in assenza di copertura vegetale, l’obbligo per l’operatore di lavorare il terreno o di utilizzare prodotti di biocontrollo per gestire la vegetazione naturale, non si applicano alle parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare e con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,70 m».
La misura transitoria permette di non penalizzare le vigne esistenti, le cui attuali modalità di gestione non sono in linea con le disposizioni agroambientali. Nei vigneti ad alta densità, in cui la distanza tra i filari è inferiore o uguale a 1,70 metri, il mantenimento di un inerbimento permanente o la lavorazione del terreno possono infatti sollevare problemi tecnici (meccanizzazione, attrezzature, strumenti). Inoltre, nel caso delle vigne basse, l’inerbimento aumenta il rischio delle gelate primaverili. Peraltro, in presenza di una copertura vegetale, tanto più alta è la densità d’impianto quanto maggiore è la concorrenza per l’approvvigionamento idrico tra le viti. Per le viti che saranno piantate dopo l’approvazione del disciplinare occorrerà rispettare con cognizione di causa le disposizioni agroambientali introdotte, indipendentemente dalla densità d’impianto e dalla distanza interfilare.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
8. Registri
Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, l’aggettivo «potenziale» è sostituito con «naturale».
Per coerenza con la modalità di redazione utilizzata in tutti i disciplinari di produzione per la zona di Anjou Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Tali modifiche migliorano la leggibilità di detti disciplinari di produzione. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
9. Punti principali da verificare
Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona dell’Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Quarts de Chaume
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
I vini sono vini bianchi fermi ottenuti da uve raccolte a sovramaturazione aventi le caratteristiche analitiche principali specificate in appresso:
- un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 18 %;
- un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 34 g/l.
I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
I vini sono vini bianchi dolci ottenuti dal monovitigno Chenin B. Si tratta di vini potenti e delicati, caratterizzati da una notevole complessità aromatica, che, al palato, presentano una notevole armonia tra dolcezza e vivacità, spesso sottolineata da una punta di amaro. La loro capacità di invecchiamento è notevole.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
|
Acidità totale minima |
|
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
25 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratica enologica specifica
È vietato usare la tramoggia di ricevimento con coclea, la pigiatrice-pompa e la pressa continua.
È vietata qualsiasi tecnica di arricchimento; - È vietato qualsiasi trattamento termico del raccolto con il ricorso a temperature inferiori a -5 °C. - È vietato l’uso di trucioli di legno.
I vini sono oggetto di affinamento almeno fino al 1° luglio dell’anno successivo a quello della vendemmia.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
Densità
Pratica colturale
La densità minima d’impianto della vigna è di 5 000 ceppi per ettaro. Le vigne non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.
Potatura e palizzamento della vite
Pratica colturale
Le viti sono potate entro il 30 aprile con la tecnica della potatura mista, con un massimo di 12 gemme franche per pianta. Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie, il numero dei tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 10.
L’altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l’altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 metri dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 metri sopra il filo superiore di palizzamento.
Pratica colturale
È vietata l’irrigazione.
Raccolta
Pratica colturale
I vini sono ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione.
L’uva è raccolta manualmente mediante cernite successive.
Trasporto del raccolto
Pratica colturale
È vietato l’uso dei rimorchi autoscaricanti a coclea e dei rimorchi autoscaricanti muniti di pompa a palette.
Nei contenitori utilizzati per il trasporto della vendemmia, l’altezza dell’uva deve essere inferiore o uguale a 1 metro.
b. Rese massime
25 ettolitri per ettaro.
6. Zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione sono effettuate nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire, in base al codice geografico ufficiale del 2018: Rochefort-sur-Loire.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Chenin
8. Descrizione del legame/dei legami
1. Informazioni sulla zona geografica
a) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
Situata nel cuore dell’Anjou, la zona geografica è attraversata da un ripido pendio che si estende in direzione est/ovest sopra il fiume Layon. Si estende interamente sul territorio del comune di Rochefort-sur-Loire. Le parcelle, delimitate con precisione per la raccolta delle uve, occupano una quarantina di ettari esposti a sud ai piedi di tale ripido pendio. Con un dislivello da 25 a 75 metri, la superficie parcellare delimitata si inserisce nelle ultime pendici del pendio, nel cuore di un meandro del fiume Layon, che essa sovrasta.
Tali parcelle delimitate poggiano sostanzialmente su un sottosuolo scistoso brioveriano, una peculiarità di questo sito poiché tale stadio geologico, caratteristico della riva sinistra del Layon, è presente soltanto in alcuni punti della riva destra. Sulla parte superiore della superficie parcellare delimitata, localmente, appaiono delle puddinghe, conglomerati di ciottoli di origine fluviale, molto erosi. In molti casi i suoli, marcatamente erosi, lasciano apparire la roccia madre; tuttavia, più di frequente, la vigna è impiantata su un suolo argilloso molto sottile. Tali suoli molto superficiali hanno una riserva idrica molto limitata e la pendenza favorisce un drenaggio eccellente.
Il clima della zona geografica, analogamente a quello della zona geografica della denominazione di origine controllata «Coteaux du Layon», è un clima oceanico moderato. Beneficiando di un effetto Föhn ed essendo protetto dall’umidità oceanica grazie ai rilievi più elevati del massiccio dei Mauges a ovest, la zona geografica presenta un livello di precipitazioni annuo di circa 600 millimetri, mentre tale livello è pari a 800 millimetri sul massiccio di Mauges. La piccola valle di «Bézigon», formata da un meandro del fiume Layon, favorisce le foschie mattutine che nascondono le vigne durante l’intera mattinata autunnale. Tale contesto naturale, ben riparato dai venti del nord, dell’est e dell’ovest, beneficia di un notevole soleggiamento che consente ai suoli sassosi di riscaldarsi in primavera. La presenza di lecci, lungo tutto il pendio, di mimose, nonché di mandorli manifestano in questo luogo la più bella espressione del concetto di «dolcezza angioina».
b) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Questi vigneti devono il nome a un uso antico. È nel 1028 che Foulques Nerra lascia in eredità all’abbazia di Ronceray d’Angers una proprietà situata nel comune di Rochefort-sur-Loire. Le monache di tale abbazia, consapevoli dell’interesse del sito, sanno adottare le misure per sfruttarla al meglio. Così, nel XV secolo, i signori di Guerche, locatari del «tenement de Chaume», pagano le monache con «i migliori quarti della vendemmia effettuata sul rovescio del lato esposto a sud». Lo sfruttamento da parte dell’abbazia di Ronceray, nel corso di molti secoli, ha consentito di conservare numerosi documenti relativi ai vini prodotti nel «tenement de Chaume», come testimonia una convocazione datata 23 settembre 1674 avente l’obiettivo di fissare un divieto di vendemmia. Durante il XVII e il XVIII secolo questi vini sono molto ricercati dagli intermediari olandesi che fanno dei vigneti situati sulle sponde del Layon il loro luogo privilegiato di approvvigionamento.
La rivoluzione francese consente ai civili di acquisire abitazioni all’interno della zona geografica. Il vigneto viene ristrutturato e condiviso tra alcuni proprietari che si adoperano per migliorare la qualità dei vini. All’inizio del XX secolo, il signor Mignot, titolare dell’azienda agricola di «Château de Bellerive», denuncia ripetutamente gli effetti dannosi della potatura lunga per il vitigno Chenin B.
I produttori comprendono inoltre molto rapidamente l’importanza di vendemmiare tali uve a maturità avanzata, utilizzando tecniche specifiche. Nel 1845 il conte Odart afferma nel «Traité des cépages»: «È inoltre necessario che l’uva sia raccolta solo quando ha superato il grado di maturazione, come quando arriva nel periodo di Ognissanti, quando la tunica, ammorbidita dalle piogge, si sfalda». La condizione di sovramaturazione fa quindi parte integrante della raccolta. Nel 1816, nel suo «Topographie de tous les vignobles connus», Jullien specifica che: «nel caso dei buoni cru, la vendemmia viene effettuata a più riprese; le prime due vendemmie, costituite soltanto dalle uve più mature, servono per la produzione dei vini spediti all’estero, mentre i vini della terza vendemmia sono destinati al consumo interno [...]».
Il decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Quarts de Chaume», datato 10 agosto 1954, è il risultato della storia di questo sito e della ricerca di qualità e autenticità che ha ispirato i produttori nel corso di generazioni.
2. Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto
I vini che beneficiano della denominazione di origine controllata «Quarts de Chaume» sono vini bianchi dolci ottenuti dal monovitigno Chenin B. Si tratta di vini potenti e delicati, caratterizzati da una notevole complessità aromatica e, al palato, presentano una notevole armonia tra dolcezza e vivacità, spesso sottolineata da una punta di amaro. La loro capacità di invecchiamento è notevole.
3. Interazioni causali
L’influenza meridionale del clima oceanico, associata a una situazione topografica particolarmente favorevole, a un’esposizione originale ai piedi del pendio e a suoli poco profondi e sassosi risultanti dall’erosione degli scisti brioveriani, offre a questo sito tutte le caratteristiche necessarie per l’elaborazione di grandi vini. Il vitigno Chenin B, un vitigno autoctono, trova nella zona di «Quarts de Chaume» uno dei suoi siti di elezione, in cui sviluppa tutto il suo potenziale, che si esprime con particolare potenza ed eleganza. Gestite nell’ottica della limitata resa di produzione, queste vigne sono oggetto di tutte le cure dei produttori.
L’originalità del sito risiede nella sua posizione nel cuore di un meandro del fiume Layon. Al mattino presto, le foschie autunnali depositano fini goccioline sulla buccia dell’uva in piena maturazione, favorendo l’impianto della Botrytis cinerea. Questo fungo, all’origine della «muffa nobile», si diffonde sui grappoli dorati grazie al calore dei raggi del sole, attivando così la concentrazione di zucchero nelle bacche e lo sviluppo della complessità aromatica. Talvolta, in alcune annate, al termine della stagione più arida, la concentrazione si ottiene per appassimento, mediante la semplice azione meccanica del vento e del calore che secca l’uva. Le uve vengono quindi raccolte mediante cernite manuali successive all’interno di una medesima parcella, con un tenore minimo di zucchero di 298 grammi per litro.
Nella regione vitivinicola dell’Anjou, nel corso del tempo sono emersi siti che producono regolarmente vini eccezionali, come il «Quarts de Chaume». Si estendono in ambienti privilegiati nei quali le condizioni topografiche, del suolo e del clima sono ottimali. Individuati e rinomati da secoli, sono oggetto della massima cura dei produttori, tanto in vigna quanto in cantina. Tali siti sono all’origine, anno dopo anno, di vini originali che da diversi secoli sono ai vertici della classifica dei vini di Anjou, con una menzione di «cru». Dal XV secolo, la raccolta delle uve del «tènement de Chaume» è particolarmente ambita. Tale notorietà è innanzitutto locale, testimoniata dalle cure dedicate a tale vigna dalla badessa del monastero di Ronceray e dalle sue monache, dal parroco della paroisse di Rochefort che non esita, durante gli anni 1690, a reclamare con precisione quanto a lui dovuto: «il contenuto di una grossa botte di vino di Chaulme che Monsieur de la Guerche mi ha dato, da ritirare dalle diciannove che percepisce presso la menzionata proprietà di Chaulme».
Tale notorietà e tale reputazione si sono espanse grazie al fiume Layon, rotta di navigazione e commerciale. Alla fine del XVIII secolo, la sua navigabilità consentiva agli Olandesi di venire ad approvvigionarsi di questi vini che resistono così bene al trasporto marittimo. Nel XIX secolo, numerosi scritti lodano i vini di «Quarts de Chaume». William Guthries (1708-1770), geografo inglese, nella traduzione della sua pubblicazione «Nouvelle Géographie Universelle» apparsa nel 1802, nella sua classificazione parla del «cru di Quarts de Chaume». Maisonneuve, nel suo libro «L’Anjou, ses vignes et ses vins», pubblicato nel 1925, fa riferimento ai vini di «Quarts de Chaume» definendoli «les perles du Layon» (le perle del Layon).
La pratica prevede un affinamento dei vini per diversi mesi, circostanza che conferisce loro una notevole capacità di conservazione e contribuisce a rafforzare la complessità aromatica, evidente durante la degustazione. La menzione «grand cru» attualmente associata a questi vini, testimonia usi, competenze acquisite e una reputazione storica costruita nel corso delle generazioni e solidamente affermata.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
Legislazione dell’UE
Tipo di condizione supplementare:
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento del Maine e Loira sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Brissac-Quincé e Vauchrétien), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Chanzeaux), Denée, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné e Les Verchers-sur-Layon), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Montjean-sur-Loire e La Pommeraye), Mozé-sur-Louet, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes e Notre-Dame-d’Allençon) e Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay).
Etichettatura
Quadro normativo:
Legislazione nazionale.
Tipo di condizione ulteriore:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
Tutte le menzioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell’UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» secondo le norme stabilite nel disciplinare di produzione.
il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» secondo le norme stabilite nel disciplinare di produzione. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola a condizione:
— che si tratti di una località accatastata;
— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.
Il nome della località accatastata è stampato con caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-abcfe31e-d643-4d13-8a1e-40bac856b9f5