Accise - Cessione intracomunitaria di bottiglie di prodotti alcolici in sospensione dell'accisa - Violazione delle disposizioni normative con riferimento alle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa - Tracciabilità della merce - Illecita provenienza dei prodotti sotto sequestro - Illegittimità del sequestro - Insussistenza dei presupposti per la confisca - Interpretazione della documentazione prodotta.
SENTENZA
(Presidente: dott. Giulio Sarno - Relatore: dott. Alessio Scarcella)
sul ricorso proposto da:
SALVI ALESSANDRA nata a CERRETO DI SPOLETO il 28/08/1973
avverso l'ordinanza del 01/08/2019 del TRIB. LIBERTA' di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore presente, Avv. FRANCESCO D'AMBROSI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 1.08.2019, il tribunale del riesame di Padova rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse della Salvi, confermando per l'effetto il decreto convalida del PM avente ad oggetto il sequestro probatorio eseguito dalla GdF di Padova in data 13.07.2019 presso la ditta dell'indagata. Giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che si procede nei confronti della Salvi per il reato di cui agli art. 43 e 49, d. Igs. n. 504 del 1995.
2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione al Reg. CE 684/2009 della Commissione del 24.07.2009 (artt. 1, 2 e 3), della Direttiva UE 2008/118/CE (art. 21) e dell'art. 192, co. 2, c.p.p. In sintesi, sostiene la ricorrente che i giudici avrebbero applicato falsamente o violato le predette disposizioni normative con particolare riferimento a quanto affermato, anzitutto, con riferimento alle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, nonché a quanto affermato al quinto e sesto capoverso di pag. 2 laddove i giudici del riesame, dopo aver evidenziato che nel verbale di sequestro la p.g. aveva dato atto che in un primo momento non era stato possibile, mediante la consultazione della banca dati EMCS-e AD, coniugare il numero APK desumibile dalla documentazione esibita al codice univoco ARC, che consente la tracciabilità della merce, specificando che un ulteriore tentativo era stato effettuato contattando direttamente un funzionario dell'Agenzia delle Dogane che aveva riferito di non essere in grado di visualizzare il documento contraddistinto dal codice ARC, erano giunti ad affermare che nessun riferimento era stato effettuato quindi ad un malfunzionamento del sistema informatico. A tal proposito, al fine di sostenere quanto prospettato con il motivo, la difesa della ricorrente illustra nel primo motivo la procedura disciplinata dal Reg. CE n. 684/2009 e dalla Dir. 2008/118/CE in tema di circolazione e trasporto intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa, ricordando che è prevista una procedura telematica attraverso la quale gli operatori informano le autorità fiscali degli SM circa le spedizioni dei prodotti sottoposti ad accisa inviate o ricevute. L'utilizzo del sistema informatizzato, ricorda la difesa, ha lo scopo di permettere di seguire e controllare in tempo reale i movimenti dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione all'accisa, essendo sufficiente per chiunque collegarsi al sito dell'agenzia delle Dogane ed accedere al servizio di tracciamento die movimenti internazionali (ARC), inserendo il codice ARC per acquisire le informazioni relative alla spedizione, ossia lo Stato di provenienza, quello di destinazione e la data di presa in carico da parte delle autorità doganali ed avere conferma della validazione della spedizione. In sostanza, l'accesso al servizio predetto consente di verificare se e quando la spedizione è stata comunicata alle competenti autorità doganali e, una volta completato il trasporto, l'arrivo a destinazione e l'assolvimento dell'imposta, considerato che, nel t.n., i prodotti sottoposti ad accisa provenienti da un deposito fiscale e destinati ad un altro deposito fiscale possono circolare in regime di sospensione dall'accisa, donde l'imposta verrà assolta all'atto dell'immissione dei beni in libera pratica dal soggetto destinatario degli stessi ex art. 6, d. Igs. n. 504 del 1995. Tanto premesso, sarebbe evidente l'errore valutativo commesso dal tribunale del riesame, che integrerebbe la violazione dell'art. 192, co. 2, c.p.p., atteso che l'inosservanza delle disposizioni comunitarie richiamate, dettate in materia di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, avrebbe condotto i giudici a considerare esistente un fatto, ossia il contrabbando, pur in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del riesame, i riferimenti contenuti nel verbale di sequestro all'impossibilità da parte dei militari della GdF, sia di coniugare il numero APK al codice univoco ARC che identifica i documenti autorizzativi che acclarano la detenzione e la tracciabilità della merce trasportata, sia l'impossibilità del funzionario doganale successivamente contattato di visualizzare il documento contraddistinto dal predetto codice, oltre a rivelare di non aver compreso che la sigla APK riportata in cirillico nell'e-D esibito dal trasportatore PIMK corrisponderebbe alla sigla latina ARC, confermerebbero la sussistenza al momento dell'accesso presso la sede dell'impresa individuale dell'indagata, di un malfunzionamento del sistema informatico, non esistendo altra possibilità, se non quella telematica, di seguire e controllare i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione. Si aggiunge, peraltro, che la prova che il predetto malfunzionamento fosse cessata nei giorni seguenti, diversamente da quanto affermato dal tribunale del riesame, sarebbe comprovato dal doc. 12 allegato alla memoria difensiva 30.07.2019 depositata in sede di riesame, allegata al ricorso quale doc. 16 completo di traduzione. Peraltro, né la circostanza che lo stesso sia compilato in lingua inglese, né che indichi in relazione a quel codice ARC i paesi della Bulgaria e del Regno Unito, non dell'Italia (come si legge nell'ordinanza), potrebbero considerarsi idonee a comprovare la sussistenza del fumus del reato ipotizzato sia, perché, da un lato, trattandosi di banca dati comunitaria, sarebbe comprensibile che il suo contenuto, dovendo essere intelligibile in tutti paesi dell'UE, sia in lingua inglese, sia, ancora, perché provenendo la merce oggetto di sequestro dalla Bulgaria ed essendo la stessa destinata al Regno Unito, l'indicazione di detti due Paesi risulterebbe del tutto corretta, ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 21, Dir. 2008/118/CE. Dunque, l'illegittimità del provvedimento impugnato risulterebbe evidente ove si consideri che la legittima provenienza dei prodotti sottoposti a sequestro, ex art. 49, co. 2, d. Igs. n. 504 del 1995, sarebbe comprovata dalla documentazione prodotta nel corso del procedimento di riesame, in particolare indicando in ricorso, alle pagg. 11/12, la difesa i documenti prodotti e riallegati all'impugnazione proposta in questa sede. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 43, 44 e 49, d. Igs. n. 504 del 1995, e dell'art. 192, co. 2, c.p.p. In sintesi, si sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe violato le predette disposizioni pur in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti e nonostante la dimostrazione della legittima provenienza dei prodotti sottoposti a sequestro, nonché la prova della circolazione degli stessi in regime di sospensione. Si censura, in particolare, il passaggio della motivazione dei giudici del riesame secondo cui la difesa avrebbe inteso dimostrare la qualità di vettore e la conseguente sottrazione all'obbligo di versamento delle imposte da parte della ditta Berga Trans mediante produzione documentale di atti in lingua straniera, non idonei ad addivenire a conclusioni difformi da quelle raggiunte dalla p.g. operante. La difesa della ricorrente, sul punto, pur ammettendo che parte della documentazione fosse in lingua inglese e bulgara, sostiene peraltro che dalla stessa sarebbe stato comune possibile evincere la sussistenza del presupposto per la circolazione della merce (cessione intracomunitaria di 14.280 bottiglie di prodotti alcolici suddivisi in 2.316 scatole) in sospensione dell'accisa, come dimostrato non solo dai documenti indicati alle pagg. 12/13 del ricorso, ed allegati allo stesso, ma anche da fotografie, prodotte come doc. 17, ritraenti le etichette di alcune bottiglie in cui si precisa essere Vinogradez il soggetto che avrebbe prodotto ed imbottigliato gli alcolici e Corbelli Wines il soggetto destinatario degli stessi, nonché dalle attestazioni reperite nella banca dati telematica SEED messa a disposizione dall'Agenzia delle dogane, da cui emergerebbe la correttezza della procedura seguita (il riferimento è ai docc. 25/27 allegati al ricorso). Che, poi, Berga Trans fosse secondo vettore nella spedizione predetta si evincerebbe dal doc. 11, ossia dall'e-AD compilato dallo speditore e accettato dalle autorità doganali bulgare, documento formato attraverso il sistema informatizzato predisposto dalla Bulgaria, e redatto in cirillico, ma che, essendo stato approvato quale struttura e contenuto con Reg. CE 684/2009, ha contenuto uguale per l'intera UE, essendo possibile pervenire a tale approdo confrontando il doc. 11 ed il doc. 12, costituente quest'ultimo la bozza del documento amministrativo elettronico redatta in italiano. La difesa della ricorrente, peraltro, allega al ricorso la traduzione del documento in questione, al fine di comprovare, diversamente da quanto affermano i giudici del riesame, che il contenuto del documento è assolutamente conforme al testo del Reg. CE citato. Dall'esame dei documenti allegati al ricorso sarebbe quindi possibile avere conferma: a) dell'indicazione di Berga quale secondo vettore, con la precisazione del numero di targa dei veicoli con cui la salvi avrebbe dovuto operare il trasporto; b) della perfetta corrispondenza tra la merce venduta dalla Bulgaria e quanto trasportato dal vettore PIMK sino al magazzino della Berga Trans, oltre che dell'identità tra detti beni e quelli che l'impresa individuale della Salvi avrebbe dovuto trasportare nel Regno Unito e poi sequestrati; c) della corrispondenza tra quanto Berga Trans era stata incaricata di trasportare per conto di Corbelli Wines dall'Italia al Regno Unito a quanto trasportato dal vettore PIMK. Inoltre, si aggiunge, nessuna contestazione in ordine alla difformità tra quanto rinvenuto all'interno del magazzino della Berga Trans e quanto trasportato da PIMK si rinverrebbe nel verbale di sequestro laddove i militari della GdF si sarebbero limitati a constatare la momentanea impossibilità di coniugare il numero APK al codice unico ARC. Sempre da tale verbale sarebbe possibile constatare che la merce sottoposta a sequestro corrisponderebbe per quantità di scatole e bottiglie esattamente alla merce venduta da Vinogradez alla Corbelli Wines, il cui trasporto è stato convalidato delle autorità doganali bulgare. Dunque, diversamente da quanto sostenuto dai giudici del riesame, non sussisterebbe alcun dubbio che la merce cui fa riferimento parte della documentazione esibita non corrisponda a quella rinvenuta sotto sequestro. A conferma di quanto sopra, si afferma in ricorso, sarebbe sufficiente esaminare con attenzione il contenuto della conferma di trasporto prodotta sub doc. 4, per constatare l'erroneità della deduzione contenuta nell'ordinanza impugnata, laddove si afferma che l'unica data di carico della merce presso la Berga Trans desumibile dalla documentazione prodotta è quella del 28.06.2019, evidentemente incompatibile con gli esiti della perquisizione del 12.07.2019, atteso che in quel momento la merce si trovava ancora presso la Berga Trans. Diversamente, si sostiene in ricorso, dalla lettura delle condizioni generali di contratto, della fattura emessa dalla Berga Trans (doc. 5) e della conferma del bonifico operato dalla Corbelli Wines (doc. 6), sarebbe possibile evincere che la conferma del trasporto, quindi la conclusione del contratto, sarebbe avvenuta il 28.06.2019, e che in pari data sarebbe stata emessa la fattura n. 308/A, mentre il successivo 10.07.2019, risulterebbe essere stato disposto il pagamento di euro 2.947,00. Ancora, la prova che i beni siano pervenuti alla Berga Trans 1'11.07.2019 sarebbe fornita dal CMR, ossia dalla lettera di vettura internazionale compilata dal vettore, timbrata all'atto di scarico della merce presso il magazzino dell'indagata, e poi restituita al vettore bulgaro PIMK recante la data dell'11.07.2019. Dunque, dalla lettura della documentazione predetta si otterrebbe totale riscontro di quanto affermato dalla difesa in sede di riesame, con conseguente insussistenza del fumus dei reati contestati, quanto agli indizi di colpevolezza atteso che proprio dalla documentazione richiamata ed esibita ai giudici del riesame sarebbe da escludere la sussistenza del reato di contrabbando, ma anzi sarebbe dimostrata la legittima provenienza dei prodotti sottoposti a sequestro che la circolazione legittima in sospensione dall'accisa. Da qui, dunque, l'illegittimità del sequestro anche per l'insussistenza dei presupposti per la confisca ex art. 44, d. Igs. n. 504 del 1995, atteso che il pagamento delle imposte sulla merce sequestrata avrebbe dovuto essere eseguito dalla società inglese, in quanto destinatario autorizzato al momento dell'ingresso della merce nel Regno Unito, donde nessuna sottrazione al pagamento dell'accisa sarebbe ascrivibile alla Salvi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dai casi consentiti dalla legge e comunque perché manifestamente infondato.
4. I motivi proposti possono essere unitariamente trattati, essendo evidente I"omogeneità dei profili di doglianza mossi all'ordinanza impugnata e l'intima connessione delle censure svolte.
5. Deve, sul punto, premettersi che, versandosi nell'incidente cautelare reale di legittimità, il relativo regime è sottoposto alla disciplina dettata dall'art 325, c.p.p., che, come è noto, limita la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti in materia cautelare reale, tra cui rientra il provvedimento del tribunale del riesame di rigetto dell'istanza di riesame avverso decreto di convalida del sequestro disposto dal PM, solo per violazione di legge, con esclusione del vizio di motivazione. Questa Corte ha infatti più volte affermato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 dep. 20/04/2017, Napoli e altro, Rv. 269656).
6. Orbene, nel caso di specie, le censure svolte con entrambi i motivi si appalesano all'evidenza dirette a_censur t l'apparato argomentativo attraverso il quale i giudici del riesame sono pervenuti a ritenere sussistente il fumus dei reati ipotizzati dal PM, dunque operando critiche al provvedimento impugnato che esulano del tutto dall'ambito del sindacato di questa Corte, limitato alle sole violazioni di legge, né potendosi ritenere la motivazione fornita dai giudici del riesame apparente o mancante.
7. Anzitutto, un primo, evidente, errore giuridico commesso dalla difesa consiste nell'eccepire la violazione dell'art. 192, co. 2, c.p.p., richiamato in ambedue i motivi di ricorso. Detto altrimenti, la difesa si lamenta della violazione della regola codicistica secondo cui "2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti". Così facendo, tuttavia, mostra di non tenere in considerazione il principio, in materia cautelare reale, consolidato da decenni, affermato da questa Corte secondo cui in materia di sequestro (tanto preventivo che probatorio), non sono menzionati gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro, né agli stessi può ritenersi applicabile l'art. 273 stesso codice, dettato per le misure cautelari personali e non richiamato in materia di misure cautelari reali. Ne consegue che, ai fini dell'adozione del sequestro, è sufficiente la presenza di un "fumus boni iuris", e cioè l'ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato (tra le tante: Sez. 1, n. 2396 del 25/03/1997 dep. 31/05/1997, Stracuzzi, Rv. 207698; ancora, per tutte: Sez. U, n. 4 del 25/03/1993 dep. 23/04/1993, Gifuni, Rv. 193117). Peraltro, anche laddove è censurabile il vizio di motivazione (non certo ex art. 325, c.p.p.) il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009 dep. 17/12/2009, Durante, Rv. 245880).
Ne discende, pertanto, l'inammissibilità di tale censura in quanto proposta fuori dai casi consentiti dalla legge.
8. Parimenti inammissibili, poi, si appalesano le censure svolte avverso l'ordinanza impugnata, con cui si contestano le argomentazioni del provvedimento circa l'errore valutativo in cui i giudici del riesame sarebbero incorsi nell'affermare l'illecita provenienza dei prodotti sotto sequestro, senza dare credito alla tesi difensiva secondo cui l'impossibilità di tracciare la merce da parte della p.g. sarebbe stata causata da un problema informatico, laddove l'esibizione della documentazione in disponibilità dell'indagata in sede di riesame, sarebbe stata sufficiente a dimostrare la regolarità della procedura e l'insussistenza dei reati ipotizzati, essendo al più integrabile la violazione dell'art. 49, d. Igs. n. 504 del 1995, sanzionata amministrativamente. Ebbene, sul punto, la difesa della ricorrente, nel contestare la risposta fornita dal tribunale del riesame alla giustificazione del malfunzionamento del sistema informatico, seppure evocando il vizio di violazione di legge in relazione alle disposizioni comunitarie richiamate in ricorso e che dettano la disciplina relativa al trasporto intraconnunitario di merce in sospensione di imposta, in realtà censura l'asserita errata lettura della documentazione (a partire dal verbale di sequestro), e l'altrettanto asserito travisamento probatorio operato dai giudici del riesame in relazione alla copiosa documentazione esibita in sede di riesame e riallegata al ricorso per cassazione. Appare quindi evidente che si tratta di censura del tutto inammissibile in questa sede ex art. 325, c.p.p., atteso che il vizio di travisamento della prova rientra in quello di manifesta illogicità e contraddittorietà motivazionale (tra le tante: Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014 dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774), donde lo stesso non è rilevabile davanti a questa Corte in sede di incidente cautelare reale di legittimità.
9. Del resto, il fumus del reato ipotizzato dal Pm emergeva dallo stesso verbale di sequestro eseguito dalla GdF in data 12.07.2019, in cui i militari davano atto che, al fine di verificare i titoli autorizzativi per la detenzione dei prodotti alcolici, erano stati condotti preliminari accertamenti mediante consultazione della banca dati in uso al Corpo EMCS-eAD , he si interfaccia alla banca dati AIDA dell'Agenzia delle Dogane, che non avevano consentito di coniugare il numero APK suindicato al codice univoco ARC di cui sopra, che identifica i documenti autorizzativi che acclarano la detenzione e la tracciabilità della merce trasportata. Peraltro, aggiungono i militari, la stessa logistica non risultava avere i requisiti richiesti per lo stoccaggio ed il deposito di prodotti alcolici non nazionalizzati in esenzione di imposta, in quanto si tratta di puro deposito commerciale e non di deposito fiscale. Inoltre, si evidenziava nello stesso verbale, nel predetto CMR risultava posto un timbro a umido, riportante la dizione "tranzít" che faceva desumere che la merce sequestrata fosse stata introdotta nel territorio UE con la sola finalità del transito e, quindi, in una situazione di sospensione di imposta. Argomenti, questi, con cui la difesa non si è confrontata e che, nella sonnmarietà della delibazione connaturata alla fase delle indagini preliminari, esercitata nell'incidente cautelare dal giudice collegiale di merito, era sicuramente sufficiente per ritenere sussistente il fumus del reato ipotizzato.
10. Analogamente, non può essere censurata l'affermazione dei giudici del riesame secondo cui l'accertamento compiuto dal difensore (all. 12 memoria difensiva) sarebbe inidoneo a sostituirsi all'attività di PG, trattandosi di documento in lingua inglese, indicando peraltro in relazione al codice ARC i paesi della Bulgaria e del Regno Unito e non dell'Italia. Sul punto, l'affermazione dei giudici del riesame è assolutamente corretta, ed a nulla valgono le giustificazioni addotte in sede di ricorso per cassazione (né il tentativo tardivo di porre rimedio postumo alla mancanza di una traduzione in lingua italiana di gran parte dei documenti esibiti davanti al giudice del riesame, producendoli quali allegati al ricorso per cassazione) circa la logica comprensibilità di tali documenti, perché destinati alla circolazione delle merci in ambito UE e, quindi, per tale ragione redatti in lingua inglese. Sul punto, è sufficiente replicare con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale (tra le tante: Sez. 1, n. 51847 del 01/10/2015 dep. 05/12/2016, Milenkovic, Rv. 268543).
11. Né, del resto, può ritenersi sanabile tale mancanza producendo davanti a questa Corte la traduzione della documentazione esibita ai giudici del riesame (sia in lingua inglese che in cirillico), in quanto, così operando, la difesa della ricorrente pretende di chiedere a questa Corte, giudice di legittimità, di sostituirsi al giudice del riesame, non posto in condizione di decidere nel merito, in sostanza così sottoponendo alla valutazione della Corte di Cassazione la questione, di fatto, se la documentazione prodotta sia idonea o meno a suffragare la tesi difensiva. Trattasi di operazione non consentita in sede di legittimità, non solo in sede di sindacato ex art. 325, c.p.p., ma nemmeno laddove fosse possibile sindacare il vizio di motivazione, atteso che il controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica della vicenda ed all'attendibilità delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti, non specificamente indicati nei motivi di ricorso secondo quanto previsto dall'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la carenza o la illogicità della motivazione (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783).
12. Stesso approdo vale per la articolata contestazione posta in essere dalla difesa della ricorrente circa l'interpretazione della documentazione secondo cui i beni sequestrati sarebbero pervenuti alla ditta Berga Trans 1'11.07.2019 e che gli stessi fossero destinati ad una cessione intracomunitaria. Sul punto, è sufficiente ancora una volta osservare che la tesi difensiva, operata attraverso una vera e propria "guida alla lettura" della documentazione in atti, tendente a dimostrare la correttezza della propria tesi [ossia, l'invito a questa Corte a leggere le condizioni generali di contratto, la fattura emessa dalla Berga Trans (doc. 5), la conferma del bonifico operato dalla Corbelli Wines (doc. 6), da cui sarebbe possibile evincere che la conferma del trasporto, quindi la conclusione del contratto, sarebbe avvenuta il 28.06.2019, e che in pari data sarebbe stata emessa la fattura n. 308/A, mentre il successivo 10.07.2019, risulterebbe essere stato disposto il pagamento di euro 2.947,00 nonché, ancora, l'invito a leggere, al fine di provare che i beni siano pervenuti alla Berga Trans 1'11.07.2019, il c.d. CMR] si risolve nel tentativo di trascinare questa Corte sul terreno del fatto, operazione evidentemente non consentita in sede di legittimità.
13. Del resto, e conclusivamente, la circostanza che i giudici del riesame non abbiano potuto esprimere un giudizio completo sulle produzioni documentali difensive, perché allegate in lingua diversa da quella italiana, lungi dall'essere sindacabile da questa Corte come violazione di legge (come pretenderebbe la difesa della ricorrente), emerge con palmare evidenza dalla stessa proposizione incidentale contenuta a pag. 3 dell'ordinanza impugnata, in cui è lo stesso tribunale del riesame ad affermare che" nell'attesa di comprendere se la documentazione esibita dall'indagata sia pertinente ai beni rinvenuti dalla GdF", sussiste il fumus dei reati ipotizzati. Trattasi di affermazione da cui emerge inequivocannente la non comprensibilità documentale e la conseguente incensurabilità dell'approdo valutativo, allo stato degli atti, operato dai giudici collegiali della cautela.
14. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, 1'11 dicembre 2019
Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2020