Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto T.A.R.
Data provvedimento: 10-02-2020
Numero provvedimento: 749
Tipo gazzetta: Nessuna

Tutela dell'Aceto Balsamico - Impugnativa di nota ministeriale con cui l’amministrazione, in replica a richiesta di concedere una moratoria “di almeno 2 o 3 anni” nell’utilizzo delle etichette riportanti la percentuale di mosto d’uva cotto concentrato, accorda un termine pari ad un anno - Istanza cautelare Perfezionamento del contraddittorio.


DECRETO


sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2020, proposto da

Acetifici Italiani Modena S.r.l. - di Seguito Aimo -, Acetificio Marcello De Nigris S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Abbamonte, Stefano Zanchetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non costituito in giudizio;

nei confronti

Consorzio di Tutela dell'Aceto Balsamico non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) Della nota MIPAF prot. n. 87932 del 13.12.2019 pervenuta all’avv. Zanchetta addì 16.12.2019;

2) Della nota MIPAF prot. n. 85278 del 5.12.2019 pervenuta all’avv. Zanchetta addì 10.12.2019;

3) Della nota MIPAF prot. n. 11324 del 19.2.2019 mai comunicata alla ricorrente;

4) Di ogni altro atto connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente.

Visto il ricorso in epigrafe, l’acclusa istanza di misure cautelari monocratiche e tenuto conto che lo stesso:

- risulta spedito per la notificazione, a mezzo del servizio postale, in data 05.2.2020 alla Parte pubblica intimata ed al controinteressato evocato; depositato in via informatica il 07.2.2020 e “esportato” a questo Giudice per i provvedimenti di competenza in data odierna 08.2.2020;

- risulta, da visura del S.i.g.a. eseguita alle h.16.30, non corredato della copia cartacea d’obbligo – già prescritta dall’art.7 comma 4 del d.l. n.168 del 2016 e, a partire dall’1.1.2018, dall’art.1 c.1150 della legge n.205 del 2017 - e la cui produzione si rivela, come anche statuito dal Giudice di appello (ved. sul punto, ex plurimis, l’ord. n. 880 del 2017 del Cons. Stato), necessaria al fine di consentire la fissazione dell’udienza camerale deputata alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare ex art.55 C.p.a. azionata;

- è volto all’impugnativa del provvedimenti meglio in epigrafe specificati e fra questi: A) la nota ministeriale del 5.12.19 con la quale l’amministrazione, in replica a richiesta avanzata in via subordinata dal procuratore della ricorrente, di concedere una moratoria “di almeno 2 o 3 anni” nell’utilizzo delle etichette riportanti la percentuale di mosto d’uva cotto concentrato, accorda un termine pari ad un anno); B) la nota del 13.12.19 con cui l’amministrazione, in replica al preavviso del citato procuratore del ricorso alle vie legali essendo stata disattesa “la richiesta di un minimo di tre anni”, comunica la decadenza della proroga concessa con la nota del 5.12.2019.

Considerato all’esito di una valutazione sommaria compatibile con la presente articolazione della fase cautelare del giudizio:

- che al ricorso non è stato allegato né l’avviso di ricevimento della relativa notificazione né (ved. art.55 c. 6 c..p.a. richiamato dal successivo art.56 c.2) copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza ritraibile dal sito Internet delle Poste a tanto accedendo il mancato perfezionamento del contraddittorio e l’improcedibilità della corrente istanza cautelare monocratica;

- che, ed a prescindere dal dirimente profilo dianzi rappresentato, deve convenirsi che l’interdizione alla commercializzazione del prodotto (così come originariamente etichettato) discende dalla nota ministeriale del 13.12.2019 che – sebbene indirizzata via pec allo studio Zanchetta con prot. in uscita del 13.12.2019 – in gravame si afferma pervenuta a conoscenza del destinatario il 16.12.2019; mentre il ricorso è stato spedito per la notificazione il 5 febbraio 2020 e depositato il 7.2.2020, e dunque facendo intercorrere un arco temporale di dubbia compatibilità e conciliabilità con i tratti dell’estrema gravità, urgenza ed irreparabilità che distinguono e qualificano la richiesta monocratica da quella, ordinaria, collegiale;

- che, ed in ogni caso, ove la parte, nell’ovvio rispetto del termini di rito previsti dall’art.55 c.5 del C.p.a., si premuri di documentare il perfezionamento del contraddittorio e di curare il deposito della copia cartacea di cui sopra si è detto, l’istanza cautelare collegiale azionata potrà essere trattata e discussa nella prima udienza camerale utile che è quella che cade sotto la data del 03.3.2020;

P.Q.M.
 

Dichiara improcedibile, per le ragioni dianzi declinate, l’istanza monocratica di cui trattasi e riserva, all’esito degli adempimenti precisati in parte motiva, la fissazione dell’udienza camerale per la trattazione collegiale.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Roma il giorno 8 febbraio 2020





 

 Il Presidente

 Pietro Morabito