Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Direttiva UE
Data provvedimento: 11-02-2020
Numero provvedimento: 177
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 13-02-2020
Numero gazzetta: 41

Direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Direttiva (UE) 11/02/2020, n. 2020/177, pubblicata in G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 41)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foragger, in particolare l’articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, in particolare l’articolo 21 bis,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, in particolare l’articolo 17 bis,

vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, in particolare l’articolo 45,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, in particolare l’articolo 18, lettera c), e l’articolo 24,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, in particolare l’articolo 24,

vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, in particolare l’articolo 4,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Affinché le sue disposizioni diventino pienamente efficaci, devono essere adottate norme di attuazione che disciplinano gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le pertinenti prescrizioni necessarie a proteggere il territorio dell’Unione dai rischi fitosanitari.

(2) Dovrebbero pertanto essere stabilite norme specifiche al fine di istituire un elenco di organismi nocivi regolamentati non da quarantena («ORNQ») rilevanti per l’Unione, nonché misure volte a prevenirne la presenza sulle rispettive piante da impianto.

(3) Gli organismi nocivi il cui elenco figura nell’allegato I, parte A, e nell’allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio sono stati oggetto di una rivalutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») al fine di redigere l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031. La rivalutazione è stata necessaria per aggiornare lo status fitosanitario di tali organismi nocivi in base agli ultimi sviluppi tecnici e scientifici come pure per determinare la loro conformità ai criteri di cui all’articolo 3 per quanto riguarda il territorio dell’Unione e all’allegato I, sezione 1, di detto regolamento.

(4) L’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha proceduto a una rivalutazione degli organismi nocivi il cui elenco figura nell’allegato II, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE, delle colture di cui al punto 3 e degli organismi nocivi di cui al punto 6 dell’allegato I della direttiva 66/401/CEE, degli organismi nocivi di cui all’allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE e all’allegato I e all’allegato II, punto 4, della direttiva 68/193/CEE, degli organismi nocivi i cui elenchi figurano negli atti adottati a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 98/56/CE e di cui all’allegato II della direttiva 2002/55/CE e agli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE, nonché degli organismi nocivi i cui elenchi figurano negli atti adottati a norma dell’articolo 18, lettera c), di tale direttiva e di cui all’allegato I, punto 4, e all’allegato II, parte I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE e all’articolo 4 della direttiva 2008/72/CE.

(5) A seguito di tale rivalutazione, i pertinenti ORNQ, le rispettive piante da impianto e le soglie per la presenza di ORNQ sulle rispettive piante da impianto sono inclusi nell’elenco che figura nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione. Nell’allegato V del medesimo regolamento di esecuzione figurano inoltre le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ.

(6) È opportuno che le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 93/49/CEE, 93/61/CEE e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE prevedano misure supplementari per quanto riguarda gli ORNQ pertinenti per il loro ambito di applicazione.

(7) Tali direttive dovrebbero pertanto essere aggiornate per adattare o sopprimere le disposizioni relative ad alcuni organismi nocivi che si configurano come ORNQ a norma del regolamento (UE) 2016/2031.

(8) Per motivi di chiarezza e di adeguamento al nuovo quadro giuridico, in tali direttive dovrebbe essere indicato che le sementi o altro materiale riproduttivo vegetale, a seconda dei casi, devono soddisfare anche i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’articolo 32, paragrafo 3, dell’articolo 37, paragrafo 2, dell’articolo 37, paragrafo 4, dell’articolo 40, paragrafo 2, dell’articolo 41, paragrafo 2, dell’articolo 53, paragrafo 2, dell’articolo 54, paragrafo 2, dell’articolo 72, paragrafo 1, dell’articolo 73, dell’articolo 79, paragrafo 2, e dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento. Tale indicazione dovrebbe essere inserita anche nella direttiva 66/401/CEE, anche se in essa non sono previsti ulteriori requisiti per specifici ORNQ.

(9) Per assicurare la coerenza e l’armonizzazione dei diversi termini utilizzati, è opportuno indicare in tali direttive che le sementi o altro materiale riproduttivo vegetale, a seconda dei casi, devono essere praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi o di altro materiale riproduttivo vegetale, a seconda dei casi.

(10) In particolare, è opportuno aggiornare i riferimenti agli organismi nocivi e le relative soglie di cui agli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE al fine di garantire la coerenza con l’elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(11) La direttiva 68/193/CEE dovrebbe essere aggiornata per includere nuovi requisiti che riflettano lo sviluppo delle tecniche e delle conoscenze scientifiche per quanto riguarda la produzione delle viti e per comprendere nuovi requisiti sulla base della valutazione degli ORNQ da parte dell’EPPO. Tali requisiti dovrebbero sostituire i requisiti fitosanitari in vigore per i vivai e includere i requisiti relativi al terreno e le condizioni di produzione per i vivai, i requisiti relativi ai siti di produzione, alle ispezioni e agli elenchi degli ORNQ, nonché le corrispondenti misure per evitarne la presenza. Gli allegati I e II di detta direttiva dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(12) Gli elenchi degli ORNQ, degli organismi nocivi e delle piante di cui agli allegati delle direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE dovrebbero essere aggiornati e sostituiti da nuovi elenchi al fine di garantire la coerenza con gli ORNQ, le piante da impianto e le soglie corrispondenti di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(13) In tali direttive è opportuno prevedere inoltre che nel luogo di produzione i rispettivi materiali di moltiplicazione debbano, almeno a un’ispezione visiva, essere praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nei rispettivi allegati di tali direttive per quanto riguarda i pertinenti materiali di moltiplicazione. Ciò è necessario per garantire a livello di produzione un approccio meno rigoroso rispetto a quello adottato per i requisiti relativi ai materiali di moltiplicazione che sono commercializzati.

(14) L’elenco degli insetti di cui all’allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2002/55/CE dovrebbe essere sostituito da un nuovo elenco al fine di garantire la coerenza con gli ORNQ, le piante da impianto e le soglie corrispondenti di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(15) Gli organismi nocivi di cui agli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE dovrebbero essere sostituiti da quelli di un nuovo elenco al fine di garantire la coerenza con gli ORNQ e le soglie corrispondenti per i tuberi-seme di patate di base e i tuberi-seme di patate certificati di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(16) È opportuno modificare di conseguenza i riferimenti agli organismi nocivi, le relative soglie e talune condizioni riguardanti le rispettive piante da impianto nell’allegato della direttiva di esecuzione 2014/21/UE.

(17) Gli organismi nocivi di cui agli allegati I e II della direttiva 2002/57/CE dovrebbero essere sostituiti da quelli di un nuovo elenco al fine di garantire la coerenza con gli ORNQ, le piante da impianto e le soglie corrispondenti di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (18) L’EPPO ha inoltre concluso che due organismi nocivi presenti nel suolo, ossia Phialophora gregata e Phytophthora megasperma, che potrebbero essere trasmessi attraverso il suolo alle sementi di soia, non dovrebbero figurare nell’elenco degli ORNQ. La materia inerte pertanto non presenta più un rischio in relazione a tali organismi nocivi e la prescrizione in tema di materia inerte per le sementi di soia dovrebbe essere esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

(19) La direttiva di esecuzione 2014/98/UE dovrebbe essere ulteriormente aggiornata per includere nuove prescrizioni che riflettano gli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche per quanto riguarda la produzione delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione di tali piante e sulla base della valutazione degli ORNQ da parte dell’EPPO. Tale aggiornamento dovrebbe comprendere i requisiti fitosanitari in vigore per le diverse categorie di materiali di moltiplicazione e includere nuovi ORNQ, nonché le misure per tali ORNQ, e introdurre altresì requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona, al fine di evitare la presenza sulle rispettive piante da impianto di tutti gli ORNQ elencati.

(20) Al momento dell’adozione della direttiva di esecuzione 2014/98/UE non era stabilita una chiara distinzione tra i materiali presenti nei siti di produzione e i materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione. Per quanto riguarda i requisiti fitosanitari per le diverse categorie di materiali di moltiplicazione della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, è opportuno operare una chiara distinzione tra i requisiti fitosanitari per le piante madri e i materiali di moltiplicazione presenti nei siti di produzione e quelli per i materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione. I materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione dovrebbero essere esenti, a un’ispezione visiva, da tutti gli ORNQ elencati nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda i generi e le specie interessati. Per questo motivo, l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 contiene una soglia di tolleranza zero per tutti gli ORNQ. Le piante madri e i materiali di moltiplicazione delle categorie di base, certificata e CAC (Conformitas Agraria Communitatis) presenti nei siti di produzione possono presentare sintomi di alcuni ORNQ, a condizione che le piante madri e i materiali di moltiplicazione in questione siano stati oggetto di misure adeguate. Tali misure possono riguardare la rimozione delle piante madri e dei materiali di moltiplicazione dal sito che ospita altri materiali di moltiplicazione della stessa categoria, o l’estirpazione e, se del caso, la distruzione dei materiali in questione.

(21) La direttiva di esecuzione 2014/98/UE, agli articoli 10, 16 e 21 e nell’allegato I, parte B, fa riferimento a soglie senza indicare a quale tipo di materiali tali soglie si applichino. Per motivi di chiarezza l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 contiene una soglia di tolleranza zero per tutti gli ORNQ sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinati alla commercializzazione. Gli articoli 10, 16 e 21 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE dovrebbero essere aggiornati di conseguenza, in linea con tale approccio, e le soglie per gli ORNQ dovrebbero essere soppresse dall’allegato I, parte B.

(22) È opportuno includere nuovi ORNQ negli allegati I e II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, mentre alcuni nomi di specie di frutta dovrebbero essere aggiornati nell’allegato III di tale direttiva.

(23) È inoltre opportuno aggiornare i requisiti di cui all’allegato IV della direttiva di esecuzione 2014/98/UE tenendo conto della valutazione dell’EPPO.

(24) È opportuno che la presente direttiva entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in modo da lasciare alle autorità competenti e agli operatori professionali tempo sufficiente per prepararsi al suo recepimento e alla sua applicazione.

(25) Affinché le autorità competenti e gli operatori professionali dispongano del tempo necessario per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, è opportuno che essa si applichi a decorrere dal 1º giugno 2020.

(26) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


Articolo 1 Modifica della direttiva 66/401/CEE 

(Omissis)


Articolo 2 Modifica della direttiva 66/402/CEE

(Omissis)


A
rticolo 3

Modifica della direttiva 68/193/CEE

Gli allegati I e II della direttiva 68/193/CEE sono modificati conformemente all’allegato III della presente direttiva.

 

Articolo 4 Modifica della direttiva 93/49/CEE

(Omissis)

 

Articolo 5 Modifica della direttiva 93/61/CEE

(Omissis)

 

Articolo 6 Modifica della direttiva 2002/55/CE

(Omissis)


Articolo 7 Modifica della direttiva 2002/56/CE

(Omissis)


Articolo 8 Modifica della direttiva 2002/57/CE

(Omissis)


Articolo 9 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/21/UE

(Omissis)


Articolo 10 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE

(Omissis)


Articolo 11

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.


Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


Allegati I e II

(Omissis)


ALLEGATO III Modifica della direttiva 68/193/CEE


Allegati IV-X

(Omissis)